Sentenza n. 277/2001
Altra decisione · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
citata
- art. 65legge 448/1998
- art. 66legge 448/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999,
n. 306 (Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il
nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge
17 maggio 1999, n. 144), promosso con ricorso della Provincia
autonoma di Trento, notificato il 5 novembre 1999, depositato in
Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 35 del registro
conflitti 1999.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Carlo Albini per la Provincia autonoma di Trento
e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione
al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999,
n. 306 (Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il
nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge
17 maggio 1999, n. 144), chiedendo alla Corte costituzionale di
dichiarare che "non spetta allo Stato di disciplinare l'erogazione e
i correlati rimborsi statali per gli assegni per il nucleo familiare
e di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144),
prevedendo anche per il territorio della Provincia di Trento che sia
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), anziché la
Provincia autonoma di Trento, da un lato ad erogare gli assegni
dall'altro a percepire i rimborsi da parte dello Stato". La
ricorrente ha altresì chiesto l'annullamento del censurato
regolamento ministeriale.
La provincia autonoma, dopo aver premesso di disporre di potestà
legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica,
nonché della relativa competenza amministrativa (a norma,
rispettivamente, degli artt. 8, n. 25, e 16 dello statuto per il
Trentino Alto-Adige), richiama la disciplina - ritenuta di per sé
non lesiva delle attribuzioni provinciali - introdotta dagli articoli
65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, i quali prevedono che gli
assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi dai
comuni e che gli importi concessi dai comuni sono erogati dall'INPS e
posti a carico di uno speciale fondo istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, attraverso il quale lo Stato rimborsa
all'INPS gli importi erogati.
La successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 agosto
1999, n. 7 - si rammenta nel ricorso - dispone all'art. 16 che "le
prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e successive modifiche, sono erogate dalla Provincia
autonoma di Bolzano secondo criteri e modalità fissati nel
regolamento di esecuzione, nel rispetto del livello di intervento
previsto dalle predette disposizioni statali".
La stessa legge n. 448 del 1998, sottolinea la ricorrente,
prevede all'art. 82 una generale ed esplicita norma di salvaguardia,
stabilendo che le disposizioni in essa contenute si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano "nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione".
In contrasto con tali premesse, l'impugnato regolamento
ministeriale lede, ad avviso della Provincia autonoma di Trento,
l'invocata disciplina statutaria e il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469
(Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di assistenza e beneficenza pubblica), giacché - senza
eccettuare la provincia autonoma, nel cui territorio "esso risulta in
effetti anche in pratica applicato" - all'art. 7 dispone che "al
pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS,
attraverso le proprie strutture" (alle quali i comuni stessi
comunicano gli elenchi dei beneficiari e altri dati) e, all'art. 11,
prevede che il provvedimento di revoca degli assegni è assunto dal
comune, ma è poi compito dell'INPS provvedere "alle conseguenti
azioni di recupero".
Ad avviso della ricorrente, la censurata normativa regolamentare
avrebbe dovuto "costituire la Provincia autonoma di Trento in luogo
dell'INPS quale soggetto erogatore dei benefici concessi dai
competenti enti locali della provincia e quale soggetto destinatario
dei rimborsi statali sull'apposito Fondo costituito presso la
Presidenza del Consiglio", anche in conformità all'art. 5, comma 1,
della legge 30 novembre 1989, n. 386, che riconosce alla provincia il
diritto di partecipare "alla ripartizione dei fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le
modalità per gli stessi previsti".
La Provincia autonoma di Trento lamenta inoltre che il decreto
ministeriale n. 306 del 1999 "conduce ad una situazione nella quale
funzioni amministrative e di spesa nelle materie di competenza
provinciale vengono direttamente o indirettamente esercitate dallo
Stato, in precisa violazione dell'art. 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266".
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri per eccepire, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso, "in quanto il decreto impugnato è
attuativo dell'art. 65, comma 6, della legge 23 dicembre 1998 n. 448
non più impugnabile in via principale". Ad avviso della difesa
erariale, infatti, il decreto ministeriale impugnato "dispone in
concreto gli strumenti per realizzare le finalità previste dalla
legge".
Nel merito, si legge nell'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio, "il ricorso è infondato alla stregua della giurisprudenza
costituzionale, che ha ritenuto legittimi gli interventi statali
quando si tratti di provvidenze che, pur avendo attinenza a materie
di autonomia locale, non intaccano provvidenze stabilite dalle
regioni e province autonome". La difesa erariale deduce inoltre che
il censurato intervento statale troverebbe giustificazione
nell'esigenza di stabilire "criteri uniformi in tutto il territorio
nazionale per la attuazione delle provvidenze".
3. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha depositato una memoria per chiedere a questa Corte di dichiarare
la cessazione della materia del contendere - o, in subordine,
l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse
- essendo stato l'impugnato decreto ministeriale superato dal decreto
del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452,
che all'art. 24, comma 1, abroga il decreto ministeriale n. 306 del
1999 e, all'art. 23, fa salve le prerogative delle province autonome,
disponendo che gli assegni per il nucleo familiare e di maternità
previsti dagli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 "sono
concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni
delle province autonome di Trento e Bolzano, dalle province medesime,
secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso
previsti dalle citate disposizioni di legge e dai regolamenti
attuativi". Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
in relazione al decreto del Ministro per la solidarietà sociale
15 luglio 1999, n. 306 (Regolamento recante disposizioni per gli
assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144), chiedendo alla Corte
costituzionale di dichiarare che "non spetta allo Stato di
disciplinare l'erogazione e i correlati rimborsi statali per gli
assegni per il nucleo familiare e di maternità, di cui agli articoli
65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificati dalla
legge 17 maggio 1999, n. 144), prevedendo anche per il territorio
della Provincia di Trento che sia l'Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS), anziché la Provincia autonoma di Trento, da un lato
ad erogare gli assegni dall'altro a percepire i rimborsi da parte
dello Stato". La ricorrente ha altresì chiesto l'annullamento del
censurato regolamento ministeriale.
La ricorrente ritiene l'impugnato decreto ministeriale lesivo
della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite,
come definite dagli artt. 8, n. 25, e 16 dello statuto per il
Trentino Alto-Adige, che assegnano alla provincia ricorrente potestà
legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica
e dald.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e
beneficenza pubblica); dall'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre
1989, n. 386, che riconosce alla provincia il diritto di partecipare
"alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli
minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti";
dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il quale
preclude, ad avviso della provincia, l'emanazione di un regolamento
ministeriale che "conduce ad una situazione nella quale funzioni
amministrative e di spesa nelle materie di competenza provinciale
vengono direttamente o indirettamente esercitate dallo Stato".
2. - Le censure formulate nel ricorso non possono essere
scrutinate nel merito, in conseguenza della sopravvenuta entrata in
vigore del decreto del Ministro per la solidarietà sociale
21 dicembre 2000, n. 452.
3. - L'atto all'origine del conflitto sollevato dalla Provincia
autonoma di Trento è stato infatti superato dal decreto del Ministro
per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento
recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il
nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre
1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448), che all'art. 24, comma 1, abroga l'impugnato decreto
ministeriale n. 306 del 1999 e, all'art. 23, fa salve le prerogative
delle province autonome, disponendo che gli assegni per il nucleo
familiare e di maternità previsti dagli artt. 65 e 66 della legge
n. 448 del 1998 "sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto
residenti nei comuni delle province autonome di Trento e Bolzano,
dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e dei
requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e
dai regolamenti attuativi".
La sopravvenienza della nuova disciplina regolamentare, che ha
abrogato l'atto all'origine del presente conflitto e ha riconosciuto
la competenza provinciale in tema di erogazione delle prestazioni
assistenziali di cui si tratta, ha determinato la cessazione della
materia del contendere in ordine all'impugnato decreto del Ministro
per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, divenuto ormai
inidoneo a produrre effetti, che deve essere dichiarata in
conformità all'istanza presentata dalla stessa ricorrente, alla
quale ha in udienza aderito la difesa erariale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei
confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte