Sentenza n. 278/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/09/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 109
della legge della Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 25
(Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e da altri enti) e
della Tabella B allegata, così come sostituito dall'art. 36 della
legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, promossi dal Tribunale
Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con quattro ordinanze
emesse l'8 novembre 1977 e con una ordinanza emessa l'11 novembre 1976,
rispettivamente iscritte ai nn. 61,228,229,230 e 614 del registro
ordinanze 1978 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
94 e 228 dell'anno 1978, e n. 45 dell'anno 1979.
Visti gli atti di costituzione di Orsoni Giancarlo ed altri, di
Strichich Umberto ed altri e della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1983 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
udito l'avv. Rolando Poggi per Orsoni Giancarlo ed altri e Strichich
Umberto ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel ricorso proposto da Versari Gilberto, geometra principale, già
dipendente del Ministero Agricoltura e Foreste, contro la regione
Emilia-Romagna, il TAR dell'Emilia-Romagna, con ord. 11 novembre 1976
(pervenuta, però, alla Corte soltanto il 6 novembre 1978 perché
depositata il 7 agosto 1978), sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 109 l. 20 luglio 1973 n. 25 della Regione
predetta, così come sostituito dall'art. 36 della l. n. 26 in pari
data, nonché della Tabella B allegata a quest'ultima legge, in
relazione all'art. 3 Cost.
Analoga questione, sempre concernente gli stessi articoli delle
stesse leggi, ma in relazione anche all'art. 97 Cost. oltre che al già
citato art. 3, sollevava successivamente il Tribunale con quattro
ordinanze, tutte datate 8 novembre 1977, assunte nei procedimenti
introdotti rispettivamente da Cappellini Redeo + 3 (Ord. n. 61/78),
Orsoni Giancarlo + 51 (Ord. n. 228/78), Pierluca Giuseppe + 31 (Ord.
n. 229/78) e Strichich Umberto + 21 (Ord. n. 230/78), tutti dipendenti
dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Nei ricorsi introduttivi del giudizio amministrativo, i ricorrenti
avevano lamentato che, colla Delibera regionale 19 giugno 1974 n. 236
con cui era stato attuato il primo inquadramento del personale della
Regione in esecuzione delle leggi regionali sopra richiamate essi,
quali provenienti da Amministrazioni dello Stato, erano stati
gravemente pregiudicati rispetto ad altri impiegati provenienti da
altri enti pubblici non statali. L'ordinanza di rimessione - dato atto
che altre doglianze erano state respinte - rilevava che effettivamente
la Regione, sulla base delle leggi e delle corrispondenze proprie della
Tabella citata, ha inquadrato il personale di provenienza statale di
grado intermedio nello stesso livello retributivo (IV) attribuito al
personale di grado iniziale proveniente da altri Enti pubblici diversi
dallo Stato, mentre il personale di grado intermedio (e finale),
proveniente da questi ultimi Enti, è stato inquadrato nello stesso
livello funzionale retributivo (V) dove veniva collocato il grado
terminale massimo del personale di provenienza statale.
Secondo il TAR si sarebbe per tal modo verificata palese disparità,
lesiva ad un tempo sia del principio di uguaglianza sia di quello di
cui all'art. 97 Cost., in quanto essa non si fonda su effettiva
diversità di funzioni. Né - secondo il TAR - siffatto diverso
trattamento può trovare giustificazione nella circostanza, allegata
dalla Regione, secondo cui si è tenuto conto del fatto che il
personale di provenienza statale aveva già goduto di un avanzamento al
grado superiore disposto, sulla base dell'art. 68 d.P.R. n. 748/72,
proprio al momento e in vista del trasferimento alla regione. Infatti -
sostiene l'ordinanza - se davvero si fosse voluto perseguire
l'eguaglianza sostanziale, si sarebbe dovuto approfondire l'indagine
per conoscere l'articolazione delle carriere di provenienza di ciascun
dipendente, stabilirne le modalità di accesso e la durata di servizio
necessarie per il passaggio dall'uno all'altro grado, verificando
altresì se ai vari gradi corrispondesse differenza di mansioni.
Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, a mezzo degli
avv.ti Cristiani e Conti del foro di Bologna e Antonio De Luca del foro
di Roma, nei confronti di tutte le parti private. Peraltro, nei
confronti del gruppo Cappellini Redeo + 3 (ord. 61/78) la Regione si è
costituita tramite l'avv. Franco Belli di Bologna il 27 aprile 1978.
Si sono altresì costituite 46 parti del gruppo ricorrente Orsoni
Giancarlo + 51, di cui all'ord. 228/78, e 19 del gruppo Strichich
Umberto + 21, di cui all'ord. 230/78, tutti rappresentati ed assistiti
dall'avv. prof. Renato Alessi di Voghera e dall'avv. Francesco Paolucci
di Bologna.
Non si è costituito il gruppo Cappellini Redeo + 3 di cui all'ord.
61/78.
Per la Regione ha presentato memorie l'avv. Antonio De Luca in tutti
i giudizi dove la mandante è costituita, ad eccezione di quello
concernente il gruppo Cappellini Redeo + 3 (ord. 61 /78) .
Nella costituzione e nelle memorie le parti private hanno ribadito ed
ampliato le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione.
La Regione, che nell'atto di costituzione si era limitata ad una
generica contestazione, ha ampiamente chiarito nelle memorie difensive
il suo pensiero. Secondo l'Ente occorre innanzitutto tener conto dei
mutamenti intervenuti nell'ordinamento dell'impiego civile statale,
dove ad un'articolazione di carriera di tipo rigido e verticistico si
è sostituita una concezione orizzontalistica, articolata in distinti
livelli funzionali e retributivi a carattere elastico. È appunto
nell'ambito di siffatta concezione che - secondo la Regione - dovrebbe
essere intesa la posizione di carriera acquisita dal personale di
provenienza statale ex art. 68 d.P.R. 748/72. Si tratterebbe, infatti,
di una promozione, cui in realtà non corrisponde alcun effettivo
avanzamento o comunque mutamento della qualità del servizio prestato,
intesa soltanto a favorire il passaggio di personale statale agli enti
regionali di nuova costituzione mediante incentivazione di benefici
economici. Difatti, il personale lasciava l'Amministrazione dello Stato
col grado precedente e veniva promosso al grado superiore per il fatto
stesso del suo trasferimento all'Ente Regione e con decorrenza
dall'avvenuto trasferimento.
Ciò significa che non si è verificato alcun aumento di
professionalità rispetto al grado precedentemente rivestito, tant'è
vero - si soggiunge - che ai dipendenti già pervenuti alla qualifica
terminale, in luogo della promozione, sono stati riconosciuti cinque
aumenti periodici di stipendio.
Del resto, quando il personale di provenienza statale venne di fatto
assegnato alla Regione fu utilizzato nella qualifica professionale di
provenienza che gli è stata, come tale, riconosciuta
nell'inquadramento normativo; fatti salvi i benefici economici
conseguiti colla promozione statale, che peraltro lo hanno raggiunto -
sia pure con efficacia retroattiva - quando già da tempo prestava
servizio presso la Regione.
Secondo l'Ente, pertanto, il personale proveniente da Amministrazioni
statali ha conseguito il livello regionale funzionale corrispondente
alla sostanza e all'importanza delle mansioni effettivamente svolte,
mantenendo tuttavia benefici economici e qualifica attribuiti dall'art.
68 d.P.R. 748/72.
All'udienza pubblica le parti hanno insistito sulle rispettive
posizioni. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione hanno tutte lo stesso oggetto e si
riferiscono agli stessi parametri costituzionali: i relativi giudizi
possono, perciò, essere riuniti.
Nel procedimento relativo all'ord. 61/78, la Regione Emilia-Romagna
si è costituita depositando memoria in cancelleria il 27 aprile 1978 e
perciò fuori dei termini perentori previsti dalla legge. Tale
costituzione va, pertanto, ritenuta inammissibile.
2. - Per un'esatta proposizione del problema sollevato dalle
ordinanze di rimessione, giova innanzitutto richiamare la
giurisprudenza di questa Corte che ha fissato taluni punti fermi sui
rapporti fra leggi della Repubblica che disciplinano il passaggio dei
funzionari o dipendenti dello Stato alle Regioni (in attuazione
dell'VIII disp. trans. Cost.) e leggi regionali che dispongono
l'inquadramento del personale stesso nei ruoli e nei livelli
funzionali-retributivi delle singole Regioni.
In particolare vanno ricordate talune importanti sequenze della sent.
30 gennaio 1980 n. 10 che ha approfondito l'esame di quei rapporti
proprio sulle posizioni di principio che devono essere presupposte
nella valutazione delle ragioni dei ricorrenti.
Nella detta sentenza, infatti, era stato rilevato innanzitutto che
nelle leggi dello Stato concernenti i passaggi in esame o non vi è
alcun accenno alla salvaguardia delle posizioni della carriera di
provenienza (art. 17 l. 16 maggio 1970 n. 281), oppure vengono fatte
salve esclusivamente "le posizioni economiche rispettivamente già
acquisite nel ruolo di provenienza" (art. 124 d.P.R. 24 luglio 1977 n.
616 riguardante il personale coinvolto nella seconda operazione di
trasferimento), con un eloquente silenzio sulle posizioni di carriera.
In secondo luogo, poi, era stata sottolineata l'autonomia,
costituzionalmente garentita, che caratterizza la legislazione
regionale in ordine a quella componente dell'ordinamento degli uffici e
degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, rappresentata dallo
stato giuridico e dal trattamento economico del corrispondente
personale.
Senza di che si renderebbe impossibile un'autonoma ed organica
disciplina dello stato giuridico dei dipendenti regionali, che verrebbe
ridotta "ad una composita e poliedrica legislazione di risulta,
inevitabilmente modellata sui vari stati giuridici delle varie
amministrazioni e istituzioni di provenienza del personale trasferito":
il che finirebbe per comportare notevole pregiudizio all'autonomo
assetto ed al funzionamento degli uffici regionali.
Orbene, ciò ricordato e precisato, va rilevato che le ordinanze di
rimessione non negano che potesse correttamente essere riservata dal
legislatore regionale diversità di trattamento, rispetto alla
qualifica gerarchica di provenienza, al personale proveniente da
amministrazioni diverse, a condizione tuttavia che la ratio di tale
differenziazione risultasse allora disposta in base ad un'indagine
sull'effettiva diversità di funzioni. Ciò riconoscono le ordinanze in
quanto non è contestabile che la Regione Emilia-Romagna, adottando per
il personale l'assegnazione ad un unico ruolo (art. 7 l. r. 20 luglio
1973 n. 25), ne ha poi articolato l'inquadramento nei livelli
funzionali risultanti dall'art. 9 della citata legge, poscia
dettagliatamente descritti, secondo le rispettive attività funzionali,
nella Tabella A allegata alla legge.
Ma la Regione ha opposto che, ancor meglio che per semplice
riferimento ad astratte funzioni pertinenti alla qualifica gerarchica,
il concreto inquadramento operato dalla contestata Tabella B ha in
realtà considerato l'oggettiva situazione delle funzioni
effettivamente espletate dai funzionari ed impiegati provenienti dalle
amministrazioni dello Stato, che già prestavano servizio presso la
Regione, per esservi stati assegnati, fin dall'1 aprile 1972, e, cioè,
alcuni mesi prima del formale trasferimento, e della conseguente
promozione conferita dallo Stato ex art. 68 d.P.R. 30 giugno 1972 n.
748, sia pure con effetto retrodatato al momento del trasferimento.
Quell'inquadramento, perciò, anziché effetto di astratte indagini
sui tempi e sui modi di sviluppo di carriere eterogeee, è frutto di
oggettiva osservazione delle funzioni realmente espletate da impiegati
e funzionari di provenienze diverse, e quindi delle loro concrete ed
effettive capacità professionali, proprio nel lavoro compiuto alle
dipendenze della Regione durante il corso di molti mesi.
S'intende, perciò, che la Regione, avendo a disposizione elementi di
giudizio e criteri d'inquadramento così probanti, abbia ritenuto di
poter prescindere - forte dei principi di autonomia sopra richiamati -
da criteri nominalistici derivanti dalla qualifica gerarchica.
Non sembra, perciò, alla Corte che un siffatto modo di operare
implichi scelte viziate da irragionevolezza e quindi lesive dell'art. 3
Cost., una volta che poi a ciascuno sono stati tenuti fermi qualifiche
e livelli retributivi già acquisiti, anche quelli raggiunti a seguito
dell'ultima promozione conseguita ex art. 68 d.P.R. citato.
Tanto meno, poi, l'indicato comportamento può ritenersi
incompatibile coll'art. 97 Cost., né sotto il riflesso del primo
comma, perché l'organizzazione degli uffici della Regione, sotto il
dedotto profilo, non è in contrasto con le disposizioni delle leggi
dello Stato, né sotto quello del comma secondo, giacché le tabelle
d'inquadramento determinano con minuziosa precisione competenze,
attribuzioni e responsabilità proprie di ciascun livello funzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi di cui alle ord. n. 61, 228, 229, 230, 614/78,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate, colle quattro ordinanze 8 novembre 1977 e con quella 11
novembre 1977 (n. 61, 228, 229, 230 e 614/78 Reg. Ord.) di cui
all'epigrafe, dal TAR Emilia-Romagna in ordine all'art. 109 l.r. 20
luglio 1973 n. 25, così come sostituito dall'art. 36 della l.r. n. 26
pari data, e alla Tabella B allegata alla citata legge n. 25, in
relazione agli artt. 3 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte