Corte costituzionale

Ordinanza n. 278/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della

legge 25 giugno 1999, n. 205), e dell'art. 214, commi 1 e 6, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promossi con ordinanze emesse il 7 giugno 2000 dal giudice

di pace di Torino, il 24 luglio 2000 dal giudice di pace di Gorizia,

l'8 agosto 2000 dal giudice di pace di Bologna e il 1° agosto 2000

dal giudice di pace di Caldaro, rispettivamente iscritte ai nn. 544,

588, 635 e 669 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 43, 45 e 46, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Torino, il giudice di pace di

Bologna ed il giudice di pace di Caldaro, con ordinanze emesse

rispettivamente il 7 giugno 2000, l'8 agosto 2000 e il 1° agosto

2000, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3,

del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione

dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi

dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), per la violazione

dell'art. 3 della Costituzione e, il solo giudice di pace di Bologna,

anche dell'art. 76 Cost;

che anche il giudice di pace di Gorizia, con ordinanza emessa

il 24 luglio 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 126, comma 7, del codice della

strada e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, per

violazione degli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione;

che i giudici a quibus sono tutti investiti della decisione

di ricorsi presentati da proprietari di autoveicoli che sono stati

sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo perché

condotti da persone munite di patente scaduta di validità;

che ad avviso del giudice di pace di Torino l'art. 126 del

d.lgs. n. 285 del 1992 viola l'art. 3 della Costituzione perché

introduce una sanzione accessoria irragionevole, sproporzionata e

inadeguata, prevedendo il fermo amministrativo del veicolo in misura

fissa, senza considerare il comportamento tenuto dal trasgressore

dopo la contestazione della violazione e senza consentire la

restituzione del veicolo non appena venga sanata la situazione di

illegalità;

che ad avviso del giudice di pace di Gorizia la disposizione

di cui all'art. 126 citato è illogica, in quanto si determina un

contrasto tra la maggior afflittività delle sanzioni, principale e

accessoria, previste per un fatto "quasi certamente colposo" quale è

la circolazione con patente scaduta e altre sanzioni previste dallo

stesso codice per comportamenti coscienti;

che, secondo questo rimettente, nel caso in cui il veicolo

assoggettato a fermo amministrativo sia di proprietà di un terzo, la

sanzione accessoria rappresenta per il proprietario una "pesante

restrizione della propria libertà e diritto di attendere ai propri

bisogni di lavoro, di spostamento", con conseguente

violazione dell'art. 13 Cost;

che, sempre secondo il giudice di pace di Gorizia,

l'art. 214, comma 6, del codice della strada, se interpretato nel

senso che non attribuisce al giudice il potere di disporre, nelle

more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del

veicolo, violerebbe l'art. 24 Cost., creando un deterrente

all'impugnazione del provvedimento sanzionatorio a causa dei tempi

per l'opposizione che non consentono un'utile pronuncia del giudice

prima dello scadere del fermo;

che il giudice di pace di Bologna, rilevato che l'art. 5,

lettera d), della legge di delega 25 giugno 1999, n. 205 prevedeva,

per la violazione di cui all'art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285 del

1992 citato, la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del

mezzo, osserva che il legislatore delegato ha introdotto la diversa e

più afflittiva sanzione del fermo amministrativo, con conseguente

violazione dell'art. 76 Cost;

che, sempre secondo questo rimettente, la norma impugnata

viola anche "il canone generale di ragionevolezza e proporzionalità

delle misure sanzionatorie", dal momento che la sanzione è stabilita

in misura fissa e non graduabile in base alla gravità della

violazione; che è irrilevante l'avvenuto pagamento della sanzione

pecuniaria principale; che è impossibile valutare, nell'irrogare la

sanzione, il danno economico che la stessa arreca al proprietario del

veicolo ed ai suoi familiari; che nessuna distinzione viene dalla

legge fatta in relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo ed

al tempo trascorso dalla avvenuta scadenza della patente di guida del

conducente e che, contrariamente a quanto previsto per la guida in

stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, il

fermo viene eseguito immediatamente, senza che il veicolo possa

essere affidato per la guida ad altra persona idonea;

che, come osserva questo giudice, la sanzione accessoria è

una misura della quale il legislatore ha fatto un uso "improprio e

per fini distorti" rispetto alle finalità del fermo amministrativo,

che avrebbe sempre conservato la sua originale caratteristica di

strumento cautelare, senza una diretta finalità afflittiva;

che, sempre secondo il giudice di pace di Bologna,

l'introduzione del fermo quale sanzione accessoria sarebbe quindi

censurabile perché si tratta di uno strumento non previsto né

dall'ordinamento penale né da quello amministrativo ed inflitto "in

via anticipata";

che, rileva infine il rimettente, la disposizione impugnata

sarebbe "irragionevole e profondamente ingiusta" perché il fermo

verrebbe scontato anche nel caso in cui la sanzione pecuniaria

principale fosse estinta per avvenuto pagamento, ciò che si porrebbe

in contrasto con un principio generale desumibile dall'art. 162 del

codice penale in caso di estinzione del reato per intervenuta

oblazione;

che anche secondo il giudice di pace di Caldaro l'art. 126

del codice della strada viola l'art. 3 della Costituzione perché la

disciplina sanzionatoria prevista per la guida di un veicolo con

patente scaduta di validità, raffrontata con quella prevista per la

guida senza patente di cui all'art. 116 dello stesso codice,

evidenzia "uno sproporzionato rigore adottato dal legislatore" ed ha

conseguenze "oltremodo pesanti" per fatti che solitamente sono

imputabili a distrazione;

che la disposizione, ad avviso di questo rimettente, non

distingue né i casi nei quali la patente è scaduta da pochi giorni

né quelli in cui il mancato rinnovo dipende dall'impossibilità di

ottenerne la conferma per difetto dei necessari requisiti, ciò che

rende illogica la disciplina legale e crea una ingiustificata

disparità di trattamento tra condotte punite "in modo sperequato";

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni

sollevate dai rimettenti inammissibili o infondate;

che secondo l'Avvocatura le questioni sollevate dal giudice

di pace di Gorizia sono inammissibili poiché esse sono irrilevanti

nel giudizio a quo essendo ampiamente decorso il periodo nel quale il

veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo e non avendo il

rimettente sospeso l'efficacia della sanzione accessoria, mentre il

profilo sollevato riguardo alla sanzione irrogata al terzo

proprietario non ricorre nel caso all'esame del giudice di pace di

Gorizia e le censure relative alla violazione dell'art. 24 della

Costituzione sarebbero formulate in forma perplessa;

che secondo la difesa erariale il proprietario di un veicolo

che ne consente l'uso a persona sprovvista di patente in corso di

validità pone in essere un comportamento che, in quanto dovuto a

negligenza e violazione dell'obbligo di vigilanza, non è

indifferente per l'ordinamento, mentre la scelta del legislatore di

fissare la durata della sanzione accessoria nella misura fissa di due

mesi, prescindendo dalla condotta successiva del trasgressore, non

appare irragionevole poiché il terzo proprietario del veicolo

risponde dell'illecito per fatto proprio e non esiste una regola

generale relativa alla graduazione delle sanzioni;

che, quanto alla violazione dell'art. 76 della Costituzione

prospettata dal giudice di pace di Bologna, l'Avvocatura osserva che

il legislatore delegante, nel formulare i principi ed i criteri

direttivi per la modifica dell'art. 126 del codice della strada,

avrebbe utilizzato in modo atecnico il termine "sequestro",

intendendo indicare non già una misura cautelare, ma una sanzione

accessoria consistente nella temporanea sottrazione della

disponibilità del veicolo e che il legislatore delegato avrebbe

perciò dato alla disposizione l'unica attuazione coerente col quadro

sanzionatorio complessivo del codice della strada;

che l'Avvocatura infine ricorda che in base all'art. 202,

comma 1, del codice della strada, il trasgressore è ammesso al

pagamento in misura ridotta "fermo restando l'applicazione delle

eventuali sanzioni accessorie", che si devono perciò applicare anche

in caso di estinzione della sanzione principale;

che secondo l'Avvocatura non sarebbe possibile indicare,

quale utile tertium comparationis la disciplina legislativa prevista

per la guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per

mancanza dei requisiti richiesti, non essendo il legislatore tenuto

ad una scelta obbligata per le sanzioni conseguenti ai diversi

illeciti amministrativi.

Considerato che i quattro giudizi, in quanto sollevano questioni

analoghe riguardo alla stessa disposizione - l'art. 126, comma 7, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della

legge 25 giugno 1999, n. 205) - o di altre disposizioni ad essa

collegate - l'art. 214, commi 1 e 6 dello stesso codice - devono

essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che le questioni sollevate dal giudice di pace di Gorizia in

ordine sia all'art. 126, comma 7, che all'art. 214, commi 1 e 6, del

codice della strada non sono rilevanti nel giudizio a quo;

che, infatti, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il

veicolo sottoposto alla sanzione accessoria risulta essere di

proprietà dello stesso conducente e non ricorre perciò l'ipotesi di

fermo di un automezzo di proprietà di un terzo;

che, inoltre, lo stesso rimettente non esclude la

possibilità di una interpretazione dell'art. 214 del codice della

strada diversa da quella da lui censurata, così da rendere la

sollevata questione come meramente interpretativa, tanto più che non

viene neppure precisato se sia stata tempestivamente presentata

richiesta di sospensione cautelare del fermo;

che tali questioni sono perciò manifestamente inammissibili;

che gli altri giudici rimettenti dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 126, comma 7, del codice della strada, nel

testo modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1999 citato

- che ha introdotto la sanzione amministrativa accessoria del fermo

del veicolo per la durata di mesi due - ritenendo che la disposizione

sia irragionevole e sproporzionata rispetto alla gravità

dell'illecito, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost;

che, come questa Corte ha costantemente affermato, la

determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni,

siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia

discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte "rimodulare le

scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione

delle sanzioni" (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995,

ordinanza n. 190 del 1997 e, da ultimo, ordinanza n. 33 del 2001) che

ben possono essere previste anche in misura fissa, ove questa sia

contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza;

che, come questa Corte ha stabilito con l'ordinanza da ultimo

citata, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta risulta non

essere sproporzionata né irragionevole, essendo al contrario

coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema

sanzionatorio del codice della strada, di contrastare in modo

effettivo ed adeguato le condotte potenzialmente pericolose e ancora

che l'ininfluenza dell'estinzione per intervenuto pagamento della

sanzione pecuniaria principale sul permanere delle sanzioni

accessorie, prevista in via generale dall'art. 202 del codice della

strada, tende a perseguire il predetto scopo;

che non è fondata neppure la questione sollevata dal giudice

di pace di Bologna in relazione all'art. 76 della Costituzione

poiché, come questa Corte ha già affermato (ordinanza n. 33 del

2001), il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo

amministrativo del veicolo, ha provveduto senza discostarsi dal

sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e

dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di

delega 25 giugno 1999, n. 205 ed ha usato il termine "sequestro" in

senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la

non disponibilità del veicolo;

che non sussiste la violazione del principio costituzionale

di eguaglianza dedotta dal giudice di pace di Caldaro, essendo la

sanzione pecuniaria prevista per la guida senza patente ben maggiore

di quella stabilita per la guida con patente scaduta di validità ed

essendo inoltre, anche per quella ipotesi, prevista la sanzione

accessoria del fermo amministrativo del veicolo, per la durata di

mesi tre anziché due;

che quindi le questioni sollevate dai giudici di pace di

Torino, Bologna e Caldaro sono manifestamente infondate sotto ogni

profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205) e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate,

in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, dal giudice

di pace di Gorizia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19,

comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate,

in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice di

pace di Torino, dal giudice di pace di Bologna e dal giudice di pace

di Caldaro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte