Sentenza n. 279/1984
Altra decisione · depositata il 12/12/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta
Provinciale di Bolzano, notificato il 28 dicembre 1976, depositato in
cancelleria il 7 gennaio 1977 ed iscritto al n. 1 del registro 1977,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del
Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, n. 1181 (Istituzione di
un istituto tecnico per geometri in Bolzano) e 29 novembre 1975, n.
1193 (Istituzione di un istituto tecnico femminile ad indirizzo
generale in lingua tedesca in Merano).
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri il 28 dicembre 1976 il Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano ha impugnato per conflitto di attribuzione i dd.P.R. 24
settembre 1975, n. 1181 (istituzione di un istituto tecnico per
geometri in Bolzano) e 29 novembre 1975, n. 1193 (istituzione di un
istituto tecnico femminile ad indirizzo generale in lingua tedesca in
Merano), emessi entrambi su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.
Si osserva in ricorso che con tali decreti lo Stato ha invaso la
sfera di competenza assegnata dalle norme statutarie (artt. 9, n. 2, 16
e 19 del T.U. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle correlative norme di
attuazione (artt. 1 e 4 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116) alla
provincia autonoma di Bolzano, alla quale soltanto spetta l'istituzione
di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria
"in base a piani da essa predisposti d'intesa con il Ministro della
pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico
dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole
di istruzione elementare e secondaria" (art. 4, primo comma del d.P.R.
n. 116 del 1973).
Si chiede, pertanto, che venga dichiarata la competenza della
Provincia in ordine alla istituzione delle scuole in questione e,
conseguentemente, che vengano annullati per incompetenza i due decreti
presidenziali impugnati.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, ha instato
per il rigetto del ricorso.
Si assume, in particolare, in atto di costituzione che
l'istituzione dell'istituto tecnico per geometri in Bolzano non era
stata voluta e deliberata dallo Stato, bensì dalla Provincia, la cui
Giunta, acquisita l'intesa del Ministero della P.I., con deliberazione
del 26 agosto 1975 aveva proceduto allo sdoppiamento dell'istituto
tecnico commerciale e per geometri "C. Battisti" in due distinti
istituti tecnici, l'uno commerciale e l'altro per geometri.
L'impugnato d.P.R. n. 1181 del 1975 sarebbe pertanto conseguente alla
menzionata deliberazione, in nulla innovando la situazione giuridica da
quella creata se non per quanto riguarda la variazione degli organici
del personale docente, che, peraltro, come riconosciuto dalla stessa
Provincia in ricorso, l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 116 del
1973, riserva ai competenti organi statali.
La sfera delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano non
sarebbe stata, pertanto, in alcun modo violata nella sostanza ma solo
nella forma, essendosi erroneamente utilizzato, nella redazione del
decreto, il modello adottato per la istituzione di istituti tecnici
nelle regioni a statuto ordinario.
Quanto al d.P.R. n. 1193 del 1975 l'Avvocatura osserva che nelle
stesse premesse viene precisato che la istituzione dell'istituto
tecnico femminile ad indirizzo generale in Merano risale al 1 ottobre
1972, e quindi ad un'epoca anteriore al trasferimento alla Provincia
delle attribuzioni dello Stato, operato con il d.P.R. n. 116 del 1973.
Solo per difficoltà burocratiche inerenti al perfezionamento ed alla
registrazione del provvedimento, il decreto, che formalizza una
situazione già disposta ed attuata sin dal 1 ottobre 1972, reca la
data del 29 novembre 1975.
Anche in questo caso, pertanto, difetterebbe ogni sostanziale
violazione delle attribuzioni provinciali, essendosi solo proceduto
alla "doverosa regolarizzazione formale di deliberazioni assunte e
volute quando ancora vigeva la competenza dello Stato in materia". Considerato in diritto :
1. - A sensi dell'art. 9, n. 2, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
("approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), "le province (di
Trento e di Bolzano) emanano norme legislative" in materia di
"istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica,
magistrale, tecnica, professionale e artistica)", ed a sensi dell'art.
16, primo comma, stesso testo unico, "le relative potestà
amministrative", anteriormente attribuite allo Stato, "sono
esercitate... dalla provincia". In attuazione delle norme di cui
sopra, il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 ("norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico in provincia di Bolzano"), dopo aver ribadito (art. 1, primo
comma) che nella suddetta materia "le attribuzioni dell'amministrazione
dello Stato", già svolte da questo, sia direttamente, sia
indirettamente, "sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio,
dalla provincia di Bolzano", precisa (art. 4, primo comma) che
all'istituzione di scuole elementari e secondarie "provvede la
provincia", sia pure "d'intesa con il Ministero della pubblica
istruzione", ma esclusivamente "in ordine agli oneri per il personale a
carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici",
soggiungendo (art. 4 cpv.) che "le variazioni degli organici sono
disposte dai competenti organi dello Stato", del quale - recita l'art.
1, cpv. - "resta ferma la competenza... in materia di stato giuridico
ed economico del personale insegnante".
Dalla combinazione delle surriportate norme emerge
incontrovertibilmente il sistema che si è inteso instaurare: la
potestà di istituire nel territorio della provincia di Bolzano scuole
del grado e del tipo di cui all'art. 9, n. 2, d.P.R. n. 670 del 1972
spetta alla provincia; l'esercizio di tale potestà è subordinato
all'intesa con il ministero per la pubblica istruzione, ma
limitatamente agli oneri per il personale a carico dello Stato ed alle
variazioni degli organici; conseguentemente, allo Stato spetta soltanto
di disporre le suddette variazioni degli organici e sullo stato
giuridico ed economico del personale insegnante.
2. - La provincia autonoma di Bolzano lamenta che lo Stato, con i
decreti del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, n. 1181 e 29
novembre 1975, n. 1193, entrambi regolarmente registrati alla Corte
dei conti e pubblicati per sunto nella Gazzetta Ufficiale, ha
istituito, rispettivamente, un istituto tecnico per geometri nella
città di Bolzano ed un istituto tecnico femminile nella città di
Merano.
La doglianza non è contestabile. I due impugnati decreti,
infatti, dispongono testualmente all'art. 1 l'istituzione delle
suddette scuole, nonostante che queste rientrino nella materia
"istruzione elementare e secondaria", relativamente alla quale la
disciplina superiormente ricordata stabilisce che spettano alla
provincia autonoma di Bolzano, sia la potestà legislativa, sia le
potestà amministrative, indicando espressamente quella di provvedere
alla "istituzione" delle scuole in discorso nell'ambito del proprio
territorio. La constatazione dell'esistenza dei due provvedimenti
formali impugnati, del riscontro in essi della letterale statuizione
denunciata e, quindi, dell'invasione, da parte dello Stato, della sfera
di competenza della ricorrente provincia, impone l'accoglimento del
ricorso.
3. - Le ragioni esposte dalla difesa dello Stato a sostegno
dell'asserita infondatezza del ricorso e, conseguentemente, della
domanda di rigetto dello stesso non valgono ad infirmare la conclusione
di cui sopra. In particolare, l'Avvocatura deduce:
a) per quanto riguarda l'istituto tecnico di Bolzano, non si
configurerebbe "la denunciata violazione della sfera di attribuzioni
provinciali", giacché la sua istituzione è stata disposta, non già
dallo Stato, bensì proprio dalla provincia, con deliberazione adottata
dalla Giunta provinciale il 26 agosto 1975 e pubblicata, senza che
pervenissero reclami, il 31 agosto successivo. Lo Stato ha disposto
soltanto la variazione degli organici, ha, cioè, esercitato la
competenza ad esso residuata nella materia de qua. Il ricorso sarebbe
pertanto "giustificato su elementi formali" - soggiunge l'Avvocatura -,
nel senso che nella formulazione del decreto sarebbe stato erroneamente
utilizzato il modello predisposto per le regioni a statuto ordinario.
Risulta effettivamente che la Giunta provinciale ha deliberato, il
26 agosto 1975 - anteriormente perciò alla data del decreto
presidenziale impugnato -, e previa intesa col Ministero per la
pubblica istruzione, l'istituzione in Bolzano dell'istituto di cui al
ricorso. Stando così le cose, il decreto presidenziale del 25 del
successivo mese, che, come già constatato, dispone anch'esso all'art.
1 l'istituzione della stessa scuola, potrà anche considerarsi
inutiliter adottato, ma, in quanto possiede tutti i requisiti degli
atti della pubblica amministrazione suscettivi di produrre effetti
giuridici, non può dirsi che la sua esistenza e sopravvivenza,
risultanti persino nel giornale ufficiale della Repubblica, giovino ad
assicurare la certezza dei rapporti fra potere centrale e potere
regionale - o provinciale, come nella specie - risolvendosi, anzi, in
una inammissibile turbativa dei delicati equilibri su cui quei rapporti
si reggono. Ed alla ricostruzione dell'accaduto, quale prospettato
dall'Avvocatura, se non può negarsi credito, non può peraltro nemmeno
attribuirsi dignità di argomento giuridico: equivarrebbe ad
accoglimento della singolare concezione, secondo cui l'errore, che,
anche se solo materiale, è pur sempre vizio degli atti amministrativi,
avrebbe la virtù di sanarne la conseguente illegittimità;
b) alla medesima conclusione di cui sopra sembra doversi pervenire
anche per quanto riguarda l'istituto tecnico femminile di Merano, in
ordine al quale non esiste, come per quello di Bolzano, alcuna delibera
della Giunta provinciale. Tuttavia, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe
ugualmente esclusa la sostanziale violazione della disciplina sul
riparto delle competenze, giacché l'istituto in parola, come risulta
dalle premesse del decreto, funzionava già di fatto dal 1 ottobre
1972, e perciò lo Stato, con l'impugnato d.P.R. 1193 del 1975, si
sarebbe limitato a regolarizzare tale stato di fatto. Così operando,
esso avrebbe legittimamente esercitato una potestà che, nel momento in
cui l'istituto cominciò a funzionare, spettava ancora ad esso, non
già alla provincia autonoma. La tardività dell'adozione del
provvedimento statale, contro cui la provincia autonoma ricorre, è
addebitabile, secondo l'Avvocatura, solo alle "difficoltà burocratiche
inerenti al perfezionamento ed alla registrazione" del decreto
presidenziale, "che formalizza una istituzione disposta ed attuata col
1 ottobre 1972".
A parte ogni rilievo, che non è compito di questa Corte di
formulare, sull'anomalia del funzionamento di fatto - e per la durata
di tre anni - di una scuola pubblica, deve dirsi inaccettabile sul
piano dei principi l'opinione, secondo cui lo Stato conserverebbe
legittimazione a disporre per il passato, pur dopo il trasferimento
alla regione - o alla provincia, come nella specie - della potestà di
che trattasi.
4. - Le suesposte considerazioni inducono a dichiarare la spettanza
alla provincia autonoma di Bolzano della potestà di istituire, sia
l'istituto tecnico per geometri a Bolzano, sia l'istituto tecnico
femminile ad indirizzo generale in lingua tedesca a Merano, e ad
annullare, sia il d.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181, sia il d.P.R. 29
novembre 1975, n. 1193, nulla peraltro ostando a che lo Stato provveda,
con appositi decreti, in ordine alle variazioni degli organici ed allo
stato giuridico ed economico del personale insegnante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla provincia autonoma di Bolzano di istituire
un istituto tecnico per geometri a Bolzano ed un istituto tecnico
femminile ad indirizzo generale in lingua tedesca a Merano;
annulla il d.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181 ed il d.P.R. 29
novembre 1975, n. 1193.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte