Sentenza n. 279/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 54legge 689/1981
- art. 55legge 689/1981
- art. 59legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
- art. 78legge 689/1981
- art. 79legge 689/1981
- art. 84legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 55,
59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 21 luglio 1983
dal Tribunale militare di Torino, l'11 luglio 1985 dalla Corte
militare di appello, Sezione distaccata di Verona, il 10 marzo 1986 e
il 16 giugno 1986 dalla Corte di cassazione, il 15 aprile 1986 (due
ordinanze), il 4 giugno 1986 (due ordinanze), il 1° luglio 1986, il
25 giugno 1986, il 25 settembre 1986, il 2 ottobre 1986, il 30
ottobre 1986, il 13 novembre 1986 e il 3 dicembre 1986 dal Tribunale
militare di Padova, iscritte ai nn. 847 del registro ordinanze 1983,
675 del registro ordinanze 1985, 511, 522, 559, 633, 665, 666, 668,
844 del registro ordinanze 1986, 5, 6, 7, 88 e 89 del registro
ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 67 dell'anno 1984, 7, 46, 47, 50, 53, 56, 1ª serie speciale
dell'anno 1986, 8, 14, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Beretta
Rossano, tratto a giudizio per il reato di diserzione, il Tribunale
militare di Torino, premesso che, quando ancora non erano state
compiute per la prima volta le formalità di apertura del
dibattimento, l'imputato aveva avanzato richiesta per l'applicazione
delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 77 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e che sulla detta richiesta il pubblico
ministero aveva espresso parere favorevole; che, peraltro, alla
stregua degli artt. 53, 54, 59,77 e 84 della legge n. 689 del 1981,
la richiesta non avrebbe potuto trovare accoglimento e che il giudice
non avrebbe potuto nemmeno applicare d'ufficio le sanzioni
sostitutive, con ordinanza del 21 luglio 1983 (r.o. n. 847 del 1983),
ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo
comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione,
l'illegittimità dei detti articoli della legge 24 novembre 1981, n.
689, nella parte in cui non consentono che le sanzioni sostitutive
possano essere applicate in relazione ai reati militari, compresi nei
limiti di pena della competenza pretorile, giudicati dai tribunali
militari.
Il principio di eguaglianza sarebbe vulnerato perché l'art. 54,
mentre prevede la sostituibilità della pena detentiva per i reati di
competenza del pretore anche se giudicati, per effetto della
connessione, da un giudice superiore o commessi da persona minore
degli anni diciotto, non prevede analoga sostituibilità nel caso di
"reati militari di competenza dei tribunali militari o sottoposti
alla cognizione del pretore o dei tribunali dei minorenni in caso di
connessione speciale con reati comuni o tra imputati militari e
civili (art. 8 legge 23 marzo 1956, n. 167)". Poiché da numerose
norme costituzionali si ricava il principio dell'unicità
dell'ordinamento giurisdizionale, non sarebbe "possibile, di
conseguenza, un trattamento differenziato tra imputati e condannati
per reati comuni o militari, da giudici ordinari o militari": non
solo per l'uguale vigenza delle stesse norme costituzionali per
tutti, ma anche per essere i tribunali militari organi giudiziari
dello Stato repubblicano e la pena inflitta agli imputati militari
non una sanzione di un ordinamento interno, ma dell'intero
ordinamento dello Stato; una pena che, peraltro, potendo "essere
scontata dai militari di leva, come l'imputato, anche dopo la
cessazione del servizio militare, non si vede perché non possa
essere sostituita nei confronti del militare che torni nella società
civile, dopo aver espletato il dovere costituzionale".
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione risulterebbe violato
là dove dispone che "nessuno" può essere punito, comprendendo nel
"nessuno" tutti coloro ai quali si indirizza la norma penale.
Sussisterebbe, infine, violazione del secondo e del terzo comma
dell'art. 27 della Costituzione, i quali parlano di "imputato" e di
"condannato", "non facendo alcuna distinzione neppure tra queste due
categorie".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 7 marzo 1984.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'atto d'intervento "la consolidata giurisprudenza della
Corte costituzionale statuisce che la scelta tra reati da
ricomprendere e quelli da escludere nell'ambito di applicabilità
delle sanzioni sostitutive costituisce squisita espressione di
discrezionalità legislativa e in quanto tale non suscettibile di
sindacato sul piano della costituzionalità".
Per quel che attiene ai reati militari, l'esclusione delle
sanzioni sostitutive deriverebbe dalla diversità del regime
sanzionatorio cui essi sono assoggettati: in particolare, da un lato,
il codice penale militare non prevede l'irrogabilità di pene
pecuniarie, dall'altro, istituti quali la semidetenzione e la
libertà controllata comportano modalità di esecuzione
inconciliabili con rilevanti aspetti dello status di militare.
2. - Con ordinanza dell'11 luglio 1985 (r.o. 675 del 1985) la
Corte militare di appello, Sezione distaccata in Verona, ha
denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt.
53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte, in cui è
esclusa la loro estensibilità ai reati militari di competenza del
Pretore e non commessi da minorenni".
Rileva il giudice a quo che per i reati militari l'applicazione
delle sanzioni sostitutive, tanto ai sensi dell'art. 53 e seguenti
quanto ai sensi dell'art. 77 e seguenti della legge n. 689 del 1981,
può essere disposta con riferimento ai reati "commessi da persone
estranee alle Forze armate, da sole" ( ex art. 14, secondo comma, del
codice penale militare di pace) "o in concorso con chi alle Forze
armate appartenga" ( ex art. 14, primo comma, del codice penale
militare di pace), reati che, "a norma dell'art. 103 Cost., sono da
comprendere nell'originaria competenza del giudice ordinario, e
quindi del Pretore secondo le regole emanate negli artt. 31 e 32
c.p.p., anche se giudicati, per effetto della connessione, dal
tribunale e dalla Corte d'Appello".
Le sanzioni sostitutive risultano, inoltre, applicabili
nell'ipotesi di reati militari commessi da militare infradiciottenne
giudicati sia dal tribunale militare sia dal tribunale per i
minorenni; con la conseguenza che resta estraneo al regime della
sostituzione - in quanto compreso nella competenza del giudice
militare - solo il reato militare commesso da militare maggiorenne,
anche se, per effetto della connessione, debba essere giudicato dal
pretore.
L'assetto normativo ora delineato determinerebbe, ad avviso del
giudice a quo, una disparità di trattamento relativamente
all'applicazione delle sanzioni sostitutive, a seconda che i reati
militari siano stati commessi "dall'estraneo o dall'intraneo alle
Forze armate, dal militare infradiciottenne o maggiorenne": una
disparità del tutto irragionevole, non sussistendo alcuna
giustificazione della disciplina di maggior rigore riservato ai
militari maggiorenni che pongono in essere reati militari.
Il diverso regime non potrebbe ragionevolmente fondarsi, come,
invece, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, da
un lato, sul fatto che "tra la semidetenzione o la libertà
controllata e lo stato militare v'è un'ontologica ed essenziale
incompatibilità", dall'altro, sul fatto "che nel codice penale
militare non sono previste pene pecuniarie". Quanto all'un argomento,
verrebbero "enfatizzate" difficoltà pratiche nell'applicazione delle
sanzioni sostitutive al militare in servizio, egualmente proponibili
per altre categorie di persone che certamente fruiscono della
sostituzione (ad esempio, gli appartenenti alla polizia di Stato, le
guardie giurate, etc.), difficoltà talora anche insussistenti come
quelle che si fanno derivare dagli artt. 55 e 56 della legge n. 689
del 1981, i quali sicuramente non riguardano "l'armamento
istituzionale affidato al militare". Senza contare che il giudice è
comunque tenuto, ai sensi degli artt. 55, primo comma, 56, nn. 1 e 2,
62, 63, 64 e 69 della legge n. 689 del 1981, ad "adattare la sanzione
sostitutiva alle condizioni personali di chi dovrà scontarla".
Quanto all'altro argomento, a parte il rilievo che le pene
pecuniarie non sono estranee al sistema penale militare nel suo
complesso (v. art. 3 della legge 5 dicembre 1941, n. 1383; artt. 150
e 152 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237), rileva il giudice a quo
che esso non è apparso di ostacolo all'applicazione della
continuazione fra reati comuni e reati militari, "con la
possibilità, dunque, che, nei congrui casi, la pena militare sia
sostituita con un aumento della pena pecuniaria irrogata per il più
grave reato comune".
Comunque, la pretesa incompatibilità fra lo stato di militare ed
il regime delle sanzioni sostitutive non sarebbe in grado di
conferire carattere di razionalità alla normativa denunciata,
ostandovi l'applicabilità del detto regime sia ai militari minorenni
che abbiano commesso reati militari sia ai militari che abbiano
commesso un reato comune.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale, del 19
febbraio 1986.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale, riproducendo le conclusioni sub 1, ha chiesto che la questione
sia dichiarata non fondata.
3. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 10 marzo 1986 (r.o.
622 del 1986), ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, gli artt. 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n.
689, "nella parte in cui non consentono l'applicazione di sanzioni
sostitutive a richiesta dell'imputato in relazione ai reati
militari".
Premesse alcune considerazioni circa le finalità - sia di
prevenzione generale sia di prevenzione speciale - perseguite dal
legislatore con l'introduzione dell'istituto delle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi, rileva il giudice a quo che
l'ambito applicativo del nuovo sistema risulta considerevolmente
ristretto, fra l'altro, dalla previsione che il detto regime può
operare solo con riguardo a reati di competenza del pretore: con la
conseguenza che se, per un verso, "si dimostrano privi di rilevanza
gli spostamenti di competenza per materia stabiliti per motivi di
connessione" (v. art. 54 della legge n. 689 del 1981), per un altro
verso, assumono, invece, rilevanza, per la loro forza preclusiva, le
deroghe alla competenza per materia del pretore stabilite dalle leggi
speciali; "in dette evenienze, cioè, non è possibile sostituire le
pene detentive brevi".
Una di tali deroghe è, appunto, rappresentata
dall'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari:
inapplicabilità che darebbe luogo ad una "grave sperequazione", fino
a tradursi in "incongruenza soprattutto ove si consideri che, stante
la unicità della giurisdizione", discriminare fra reati comuni di
competenza del pretore e reati militari compresi nei limiti della
competenza pretorile, i primi soli assoggettati al regime delle
sanzioni sostitutive, significa travalicare "i confini della
elementare logica, accolta dal sentimento sociale". Una deroga "così
vistosa ai principi generali" non potrebbe nemmeno essere
giustificata considerando la natura dell'interesse che forma oggetto
della tutela; ciò in quanto la particolarità dell'interesse "non
conferisce alcuna notazione di rilievo alla norma penale che
quell'interesse garantisce". Ne consegue che, sotto tale profilo, "i
reati militari non sono diversi dai reati comuni".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46, 1ª serie speciale, del 24
settembre 1986.
Un'identica questione la Corte di cassazione ha sollevato con
ordinanza del 16 giugno 1986 (r.o. 844 del 1986), ordinanza che,
ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 8, 1ª serie speciale, del 18 febbraio 1987.
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale, sostanzialmente riproducendo le deduzioni sub 1, ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
4. - Con undici ordinanze di contenuto sostanzialmente identico
emesse il 15 aprile 1986 (due: r.o. 511 del 1986 e r.o. 559 del
1986), il 4 giugno 1986 (due r.o. 663 del 1986 e r.o. 668 del 1986),
il 25 giugno 1986 (r.o. 666 del 1986), il 1° luglio 1986 (r.o. 665
del 1986), il 25 settembre 1986 (r.o. 5 del 1987), il 2 ottobre 1986
(r.o. 7 del 1987), il 30 ottobre 1986 (r.o. 6 del 1987), il 13
novembre 1986 (r.o. 88 del 1987) e il 3 dicembre 1986 (r.o. 89 del
1987), il Tribunale militare di Padova ha denunciato, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ora gli artt. 53 e 54 (r.o.
511, 559, 633, 668 del 1986, 7 e 86 del 1987), ora gli artt. 53, 54,
77 e 79 (r.o. 665 e 666 del 1986), ora gli artt. 53, 54 e 77 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (r.o. 5, 6 e 88 del 1987), nella parte
in cui escludono che le sanzioni sostitutive (irrogate dal giudice, a
seconda dei casi, d'ufficio o su richiesta dell'imputato) siano
applicabili, oltre che agli estranei alle Forze armate ed ai militari
minorenni che commettono reati militari compresi nell'astratta
competenza del Pretore, anche nei confronti dei militari maggiorenni
che si rendono colpevoli dei medesimi reati.
La questione muove dal rilievo che la giurisprudenza della Corte
di cassazione ha ritenuto inapplicabile il regime delle sanzioni
sostitutive ai reati di competenza del giudice militare e che l'art.
103, terzo comma, della Costituzione, "comunemente interpretato nel
senso che sarebbe con esso costituzionalizzato solamente il limite
della giurisdizione militare in tempo di pace", consente che
"nell'originaria competenza del giudice ordinario" vengano ricompresi
anche reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Ciò
premesso, alla stregua dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981, "le
sanzioni sostitutive sono applicabili ai reati militari compresi
nella competenza originaria del Pretore secondo i criteri indicati
negli artt. 31 e 32 C.p.p.": commessi, quindi, sia da chi non
appartenga alle Forze armate (v. artt. 14, 140 e 166 del codice
penale militare di pace) sia dal militare infradiciottenne, quale che
sia il giudice chiamato ad irrogarle (nei casi previsti dall'art. 264
del codice penale militare di pace): le sanzioni sostitutive
resterebbero inapplicabili soltanto ai reati militari commessi dal
militare maggiorenne "dato che tali reati sono compresi
nell'originaria competenza del giudice militare". La diversità di
trattamento circa l'applicazione del regime delle sanzioni
sostitutive a seconda che il reato venga posto in essere
"dall'estraneo, dall'intraneo alle forze armate, dal militare
infradiciottenne o dal maggiorenne" sarebbe irrazionale, tenuto conto
che la pretesa incompatibilità del detto regime con lo status di
militare rappresenta la risultante di una posizione concettuale
fondata sulla enfatizzazione di "difficoltà meramente pratiche, che
potrebbero, al massimo, presentarsi nella concreta applicazione,
anzi, nell'esecuzione, delle sanzioni sostitutive a militari in
servizio effettivo alle armi". Al contempo, altre difficoltà addotte
per giustificare come la sostituzione della pena e lo status di
militare siano tra loro incompatibili si rivelano del tutto
inconsistenti (si pensi al riferimento agli artt. 55 e 56 della legge
n. 689 del 1981), essendo comunque consentito al giudice, sia nella
fase della cognizione sia nella fase dell'esecuzione, di adattare la
sanzione sostitutiva alle condizioni personali di chi dovrà
scontarla.
In ogni caso, è evidente che "non può essere l'asserita
incompatibilità tra reato militare e pena sostitutiva a conferire
carattere di razionalità alla normativa in esame": fra l'altro, tale
normativa dovrebbe, allo stesso modo, risultare inapplicabile - ma
nessuna preclusione del genere figura nella legge - al caso di reato
comune commesso dal militare.
Parimenti non sostenibile è la tesi che, per negare
l'applicabilità del regime delle sanzioni sostitutive ai reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate, fa leva
sull'assenza di previsione nel codice penale militare di pene
pecuniarie: non solo perché il sistema penale militare nel suo
complesso prevede anche pene pecuniarie, ma anche perché la
giurisprudenza della Corte di cassazione, ritenendo applicabile la
continuazione tra reati comuni e reati militari, ha riconosciuto la
possibilità che, nei congrui casi, la pena militare sia sostituita
con un aumento della pena pecuniaria irrogata per il più grave reato
comune.
In conclusione, secondo il giudice a quo, la vigente disciplina in
tema di sanzioni sostitutive appare discriminatoria, "nel senso
vietato dall'art. 3 della Costituzione, nei confronti dei militari
maggiorenni colpevoli di reati militari che, alla stregua delle
regole enunciate negli artt. 31 e 32 c.p.p. rientrerebbero nella
competenza del Pretore": infatti, agli altri colpevoli di questi
stessi reati (militari minorenni ed estranei alle Forze armate), le
sanzioni sostitutive risultano applicabili. La detta discriminazione
vulnererebbe anche l'art. 27 della Costituzione, "da cui si evince
che i princìpi fondamentali in tema di responsabilità penale, e
particolarmente sulla funzione devoluta alla pena, debbono valere,
senza eccezioni di sorta, in ogni settore della legislazione penale,
compreso l'ordinamento penale militare".
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47, 1ª serie speciale (r.o.
511 del 1986), n. 50, 1ª serie speciale (r.o. 559 del 1986), n. 53,
1ª serie speciale (r.o. 633 del 1986), n. 56, 1ª serie speciale (r.o.
665, 666, 668 del 1986) dell'anno 1986, n. 8, 1ª serie speciale (r.o.
5, 6, 7 del 1987) e n. 14, 1ª serie speciale (r.o. 88 e 89 del 1987)
dell'anno 1987.
In tutti questi giudizi (ad eccezione di quello instaurato da r.o.
665 del 1986), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
"inammissibile e, in subordine, infondata".
La questione sarebbe inammissibile perché il petitum divisato dai
giudici a quibus postulerebbe "un ampiamento dell'area operativa
della disposizione, sì da ricomprendere gli imputati militari che,
allo stato, ne sono esclusi": un risultato conseguibile solo
attraverso l'intervento "integratore e completativo" del legislatore
e non anche attraverso una pronuncia della Corte "che non può essere
additiva rispetto al corpo normativo esistente". Circa la sua
infondatezza, riprodotte sostanzialmente le argomentazioni sub 1,
l'Avvocatura osserva: con riferimento alla dedotta violazione
dell'art. 3 della Costituzione, relativa alla disparità di
trattamento fra la posizione del militare minorenne e la posizione
del militare maggiorenne, che si tratta "di situazioni non
equiparabili attesa la sostanziale difformità delle medesime messe a
raffronto", anche perché la tutela accordata in genere al minore è,
nell'apprezzamento del legislatore, "tale da abbattere" - nell'ambito
della razionalità - "quei limiti che sono stati invece ravvisati per
i militari maggiorenni"; con riferimento alla prospettata violazione
dell'art. 27 della Costituzione, come debba escludersi che il
legislatore abbia, avvalendosi del suo potere discrezionale,
travalicato i limiti oltre i quali il trattamento sanzionatorio
previsto è contrario ai princìpi rieducativi postulati dal precetto
costituzionale invocato: altrimenti dovrebbe sostenersi che in ogni
caso in cui non è prevista l'applicazione delle sanzioni sostitutive
l'art. 27 della Costituzione risulterebbe violato.
Il discorso assumerebbe allora portata generale e non sarebbe,
perciò, "accettabile come proposto", perché "il sistema
sanzionatorio risponde generalmente a criteri di politica criminale,
logica e congrua nelle sue implicazioni concrete, come si verifica
nella specie in esame". Considerato in diritto
1. - Le quindici ordinanze riassunte in narrativa sollevano
questioni di legittimità costituzionale strettamente connesse,
quando addirittura non coincidenti: i relativi giudizi vanno,
pertanto, riuniti al fine di essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Nel corso di altrettanti procedimenti penali contro militari
maggiorenni imputati di reati militari, i giudici a quibus - pur
muovendo da interpretazioni non univoche dell'art. 54 della legge 24
novembre 1981, n. 689, per quel che riguarda il problema della sua
applicabilità ai reati militari commessi da persone estranee alle
forze armate ed ai reati militari commessi da militari minorenni -
concordano nel ritenere le sanzioni sostitutive delle pene detentive
brevi non applicabili ai reati militari commessi da militari
maggiorenni ed altrettanto concordemente deducono l'illegittimità
costituzionale di tale mancata estensione.
Più in particolare, l'addebito della "non previsione" viene
rivolto ad una serie di combinati disposti, sostanzialmente non
dissimili, tratti dal capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689,
dedicato appunto alle sanzioni sostitutive delle pene detentive
brevi: combinati disposti dalle articolazioni più o meno ampie,
soprattutto a seconda che, nella singola fattispecie concreta, fosse
stata adombrata l'applicabilità di una sanzione sostitutiva ex
officio oppure su richiesta dell'imputato. Quest'ultimo è il caso
delle due ordinanze della Corte di cassazione (r.o. 522 e 844 del
1986), che hanno per oggetto gli artt. 54, 77 e 79; di sette fra le
ordinanze del Tribunale militare di Padova (r.o. 511, 559, 633, 668
del 1986 e 5, 6, 7 del 1987), che si dirigono contro gli artt. 53, 54
e 77; di altre due ordinanze del Tribunale militare di Padova (r.o.
665 e 666 del 1986), che investono gli artt. 53, 54, 77 e 79; e
dell'ordinanza del Tribunale militare di Torino (r.o. 847 del 1983),
che coinvolge gli artt. 53, 54, 59, 77, 78 e 84. L'ordinanza della
Corte militare di appello, Sezione distaccata di Verona (r.o. 675 del
1985), e le due ultime ordinanze del Tribunale di Padova (r.o. 88 e
89 del 1987) hanno per oggetto, invece, i soli artt. 53 e 54.
3. - Quanto ai parametri invocati, costante è il richiamo
all'art. 3 della Costituzione, anche se sotto angolature parzialmente
divergenti. Mentre, infatti, le ordinanze della Corte di cassazione e
del Tribunale militare di Torino denunciano l'illegittimità della
discriminazione ravvisabile, a proposito delle sanzioni sostitutive,
fra imputati di reati comuni ed imputati di reati militari, le
ordinanze della Corte militare di appello, Sezione distaccata di
Verona, e del Tribunale militare di Padova - muovendo
dall'interpretazione, meno restrittiva, dell'art. 54 della legge 24
novembre 1981, n. 689, che porta a ritenere applicabili le sanzioni
sostitutive non solo ai reati comuni ma pure ai reati militari
commessi da persone estranee alle forze armate ed ai reati militari
commessi da militari minorenni - lamentano l'irrazionale diversità
di trattamento da ciò derivante a scapito dei militari maggiorenni.
Oltreché all'art. 3, le ordinanze del Tribunale militare di
Padova si rifanno all'art. 27 della Costituzione, i cui "princi'pi
fondamentali in tema di responsabilità penale, e particolarmente
sulla funzione devoluta alla pena, debbono valere, senza eccezioni di
sorta, in ogni settore della legislazione penale, compreso
l'ordinamento penale militare", e l'ordinanza del Tribunale militare
di Torino sia all'art. 25, secondo comma, che comprende nel "nessuno
può essere punito" tutti coloro ai quali si indirizza la norma
penale, sia all'art. 27, secondo e terzo comma, che parla di
"imputato" e di "condannato", senza fare alcuna distinzione neppure
tra queste due categorie.
4. - Le doglianze, prospettate nel chiaro intento (v. specialmente
le due ordinanze della Corte di cassazione) di contestare le già
più volte rilevate "esitazioni" di una riforma che, anche per una
maggiore coerenza interna, ben altri sviluppi avrebbe potuto
comportare, pongono un problema indiscutibilmente delicato. Esse,
però, così come formulate, si imbattono subito in un'eccezione di
inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato negli atti di
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, ad
esclusione soltanto dei primi due (r.o. 847 del 1983 e 675 del 1985).
Basata sulla considerazione, estremamente sintetica, che "un
ampiamento dell'area operativa della disposizione, sì da
ricomprendere gli imputati di reati militari che, allo stato, ne sono
esenti... appare conseguibile solo in dipendenza dell'intervento
integratore e completativo del Legislatore ordinario e non anche
mercé una pronunzia della Corte Costituzionale che non può essere
additiva rispetto al corpo normativo esistente", l'eccezione
dell'Avvocatura risulta decisiva, tanto più a causa dei connotati
generali assunti dalla questione, ogni volta proposta con riguardo a
tutti i reati militari "rientranti nell'astratta competenza del
pretore", senza mai soffermarsi sulla particolare fattispecie
criminosa addebitata all'imputato.
5. - Proprio la formula "reati militari rientranti nell'astratta
competenza del pretore" adottata dalle ordinanze di rimessione nel
tentativo di far emergere un'automatica utilizzabilità del sistema
di sostituzione delle pene detentive cui gli art. 53 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689, hanno dato vita per i reati di
competenza del pretore (oltreché per i reati commessi da persone
minori degli anni diciotto), sta a dimostrare l'impossibilità di
estendere ai reati militari il sistema attualmente congegnato dal
legislatore.
Posto, infatti, che la formula "reati militari rientranti
nell'astratta competenza del pretore" non può intendersi che come
riferita ai reati militari "per i quali la legge stabilisce una pena
detentiva non superiore nel massimo a tre anni"
(v., del resto, sostanzialmente in tali termini, l'art. 25 del primo
d.d.l. concernente sanzioni sostitutive: il n. 1799 Camera dei
deputati dell'VIII legislatura), e ciò alla stregua del
criterio-base adottato per la competenza del pretore dall'art. 31 del
codice di procedura penale, nel testo esistente al momento
dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, ogni
ricerca di parallelismi viene pregiudicata dalla constatazione che la
categoria dei "reati di competenza del pretore", per i quali l'art.
54 di tale legge consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive,
non coincide affatto con la categoria dei reati per i quali la legge
ordinaria prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre
anni. Tale coincidenza viene meno, da un lato, per eccesso, in quanto
- a seguito della riforma operata dall'art. 1 della legge 31 luglio
1984, n. 400, tramite l'aggiunta di un secondo comma all'art. 31 del
codice di procedura penale - ricadono nella competenza del pretore e
sono, quindi, suscettibili di sostituzione della pena detentiva anche
quei reati punibili con pena superiore nel massimo a tre anni di
reclusione elencati nel nuovo comma, e viene meno, dall'altro lato,
per difetto, sia per le numerose ipotesi di competenza qualitativa
del tribunale o della corte di assise sia, soprattutto, per le non
poche "esclusioni oggettive" configurate dall'art. 60 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Se a questo ostacolo di fondo si aggiungono le difficoltà, non
decisive ma comunque non agevolmente superabili, di cui si sono fatti
carico anche i giudici a quibus (dalla non previsione di pene
pecuniarie nel codice penale militare di pace, che renderebbe
problematica l'operatività della sanzione sostitutiva pecuniaria, ai
particolari contenuti delle altre due sanzioni sostitutive, la
semidetenzione e la libertà controllata, non sempre adeguabili allo
status di militare), la necessità di colmare l'invocata lacuna
apprestando un'apposita disciplina, che tenga conto di ciascuno degli
aspetti indicati, appare non facilmente controvertibile. Come certo
non è controvertibile che l'apprestamento di una simile disciplina -
implicando una pluralità di scelte discrezionali nell'ambito di
complessi normativi, la cui articolazione è di per sé dimostrativa
della necessità di una serie di previsioni, anche di natura
organizzativa - non rientra nei poteri di questa Corte. Non vi è
posto, cioè, per quell'intervento additivo consentitole soltanto
qualora sia rintracciabile nell'ordinamento una soluzione
costituzionalmente obbligata (v., tra le tante, sentenze nn. 141,
234, 242, 294 del 1984, nn. 292, 350 del 1985 e n. 14 del 1986).
Ancora una volta, e proprio con particolare riguardo al settore
delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, è giocoforza
concludere che "non resta, quindi, altra alternativa che la
declaratoria di inammissibilità: sicuramente inappagante per i
quesiti che la giustizia propone con giustificata preoccupazione".
Ma, ancora una volta, si impone l'ulteriore conclusione che "proprio
per questo, però, la Corte non può esimersi dal richiamare
l'attenzione del legislatore sull'ormai indifferibile esigenza di
dare alla materia in esame una più adeguata normativa" (v. sentenza
n. 350 del 1985). Si può, anzi, aggiungere che, fra le non poche
carenze addebitabili al settore, quella della mancata
regolamentazione delle sanzioni sostitutive per le pene militari
brevi non è né la meno grave né la meno bisognosa di urgente
soluzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli art. 53, 54, 55, 59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento
agli art. 3, 25, primo comma, e 27 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione, dalla Corte militare di appello - Sezione distaccata di
Verona, dal Tribunale militare di Torino e dal Tribunale militare di
Padova, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte