Sentenza n. 279/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge
della Regione Puglia 27 febbraio 1984, n.10 (Norme per la disciplina
dell'attività venatoria, la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
1986 dal T.A.R. per la Puglia - Sede di Bari - sul ricorso proposto
da Pellegrino Giovanni contro la Regione Puglia, iscritta al n. 173
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Pellegrino Giovanni;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1 - Con ordinanza 27 febbraio 1986 (pervenuta alla Corte il 3
aprile 1987) il T.A.R. della Puglia sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33 della l. 27 febbraio 1984 n.
10 nella parte in cui non prevede il beccaccino fra le specie
cacciabili: e ciò in violazione degli articoli 3 e 117 della
Costituzione.
Riferisce l'ordinanza che l'avv. Giovanni Pellegrino proponeva
ricorso per l'annullamento della deliberazione 18 marzo 1985 n. 2211,
con la quale la Giunta regionale pugliese aveva approvato il
calendario venatorio per l'annata 1985-86; ricorso limitato alla
parte in cui non viene ricompreso il beccaccino fra le specie
cacciabili.
2 - Osserva il Tribunale rimettente che, in realtà, la
deliberazione fa integrale riferimento all'art. 32 della l.regionale
27 febbraio 1984 n. 10 che effettivamente esclude il beccaccino
dall'elenco delle specie di cui è consentita la caccia: il
provvedimento, pertanto, è come tale ineccepibile.
Vero è che il ricorrente ha prospettato l'ipotesi che nell'art.
32 la legge regionale sia incorsa in un errore materiale di
omissione. Infatti, l'art. 42, comma primo, della l. statale n. 968
del 1977, prescrive a chiunque di non esercitare la caccia da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. Il che non
avrebbe senso se non si presupponesse la liceità della caccia
vagante alla detta specie.
La resistente Regione, però, ha negato l'involontarietà
dell'omissione indicando i lavori preparatori e l'audizione concessa
alle Associazioni venatorie, da cui sarebbe emersa l'esigenza di
protezione del beccaccino che in Puglia sarebbe in via d'estinzione.
3 - L'ordinanza, comunque, da ciò prescindendo, rileva che, tanto
nella legge statale quanto nella legge regionale, il principio
generale è dato dalla tutela della fauna e dal conseguente generale
divieto di caccia fissato nel primo comma dell'art. 11 della legge
statale. La successiva elencazione delle specie cacciabili ha,
perciò, carattere eccezionale e deve risultare espressamente: non
possono, quindi, essere opposte argomentazioni logico-deduttive alla
carenza di un esplicito consenso, che nella legge regionale non
esiste.
A questo punto, rileva il Tribunale che, nell'ambito della loro
competenza concorrente, spetta bensì alle Regioni una potestà
derogatoria all'elenco di cui all'art. 11 della legge statale, ma
sempre nei limiti ivi fissati.
Per vietare o ridurre la caccia entro periodi prestabiliti, la
Regione, perciò, deve motivare indicando una delle importanti
ragioni tassativamente indicate dalla legge statale.
Nella specie ciò non è avvenuto e, pertanto, la norma si pone,
per quella parte, in aperto contrasto con l'art.117 Cost.; ma anche
con l'art. 3 attesa l'arbitrarietà del divieto che, così come
posto, è irragionevole.
4 - Si è costituita in questo giudizio soltanto la parte privata,
ma la costituzione è avvenuta fuori termine. Considerato in diritto 1 - L'ordinanza di rimessione, rifiutando ogni criterio
interpetrativo, ritiene di doversi attenere al tema letterale della
disposizione impugnata che, non esprimendo alcuna deroga esplicita al
sistema normativo generale e regionale, tiene fermo il principio
fissato dal primo comma dell'art. 11 della legge, sostanziato nel
divieto di caccia ad ogni altra specie non indicata nell'elenco.
Opina l'ordinanza conseguentemente che non possa esservi diversa
soluzione, per decidere il ricorso sottoposto all'esame del Tribunale
amministrativo, se non la declaratoria d'illegittimità dell'art. 32
della legge regionale, nella parte in cui non ha inserito il
beccaccino fra le specie cacciabili.
2 - Non sembra, però, che una siffatta sequenza argomentativa sia
rispettosa dei canoni ermeneutici fissati da consolidata
giurisprudenza.
Il principio fondamentale che regge l'interpetrazione è dato
dalla considerazione che la legge non può entrare in contraddizione
con se stessa, e che, perciò, va privilegiata l'interpetrazione che
attribuisce alla norma un senso nel contesto normativo, e non quella
che la lascerebbe senza alcun significato.
Quando l'ordinanza afferma che, data l'esistenza di un divieto di
caccia come principio generale, occorre che la deroga sia
espressamente prevista mediante l'inserzione della specie nell'elenco
di quelle cacciabili, esprime concetto esattissimo. Ma il ricorrente
sosteneva appunto che la deroga esisteva, e che essa era desumibile
da altra esplicita disposizione, quella di cui all'art. 42, comma
primo, della stessa legge regionale, riproducente il divieto di cui
all'ultimo comma dell'art. 14 della legge statale n. 968 del 1977:
là dove è detto che "è vietato a chiunque...l'esercizio venatorio
da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino". Divieto che
necessariamente presuppone, sul piano della logica più elementare,
la liceità della caccia vagante al beccaccino stesso, e perciò si
sostanzia in una espressa inserzione di questa specie fra quelle
cacciabili, proprio in forza dell'art. 42, comma primo, della legge
regionale.
3 - Non tenere nessun conto di siffatta disposizione, equivale a
lasciarla senza senso, ma è proprio ciò che le regole ermeneutiche
suggerite da consolidata giurisprudenza non consentono.
D'altra parte, è la stessa ordinanza che, dando esclusivo rilievo
all'asserita carenza di un'apposita previsione, mostra di voler
trascurare i lavori preparatori della legge regionale, cui peraltro
la Regione aveva fatto riferimento. La posizione non appare
censurabile, se si ha riguardo al valore che detti lavori possono
avere sul piano interpetrativo a fronte di quello oggettivo che la
norma assume una volta emanata. Ma è poi contraddittorio prescindere
dalla norma stessa, come fa l'ordinanza.
Deve, quindi, concludersi che - secondo le indicazioni del diritto
vivente - la questione va risolta sul piano interpetrativo e non su
quello della legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge regionale
pugliese 27 febbraio 1984 n. 10, sollevata dal T.A.R. della Puglia
con riferimento agli articoli 3 e 117 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte