Corte costituzionale

Sentenza n. 279/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge

della Regione Puglia 27 febbraio 1984, n.10 (Norme per la disciplina

dell'attività venatoria, la tutela e la programmazione delle risorse

faunistico-ambientali), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio

1986 dal T.A.R. per la Puglia - Sede di Bari - sul ricorso proposto

da Pellegrino Giovanni contro la Regione Puglia, iscritta al n. 173

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Pellegrino Giovanni;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1 - Con ordinanza 27 febbraio 1986 (pervenuta alla Corte il 3

aprile 1987) il T.A.R. della Puglia sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33 della l. 27 febbraio 1984 n.

10 nella parte in cui non prevede il beccaccino fra le specie

cacciabili: e ciò in violazione degli articoli 3 e 117 della

Costituzione.

Riferisce l'ordinanza che l'avv. Giovanni Pellegrino proponeva

ricorso per l'annullamento della deliberazione 18 marzo 1985 n. 2211,

con la quale la Giunta regionale pugliese aveva approvato il

calendario venatorio per l'annata 1985-86; ricorso limitato alla

parte in cui non viene ricompreso il beccaccino fra le specie

cacciabili.

2 - Osserva il Tribunale rimettente che, in realtà, la

deliberazione fa integrale riferimento all'art. 32 della l.regionale

27 febbraio 1984 n. 10 che effettivamente esclude il beccaccino

dall'elenco delle specie di cui è consentita la caccia: il

provvedimento, pertanto, è come tale ineccepibile.

Vero è che il ricorrente ha prospettato l'ipotesi che nell'art.

32 la legge regionale sia incorsa in un errore materiale di

omissione. Infatti, l'art. 42, comma primo, della l. statale n. 968

del 1977, prescrive a chiunque di non esercitare la caccia da

appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. Il che non

avrebbe senso se non si presupponesse la liceità della caccia

vagante alla detta specie.

La resistente Regione, però, ha negato l'involontarietà

dell'omissione indicando i lavori preparatori e l'audizione concessa

alle Associazioni venatorie, da cui sarebbe emersa l'esigenza di

protezione del beccaccino che in Puglia sarebbe in via d'estinzione.

3 - L'ordinanza, comunque, da ciò prescindendo, rileva che, tanto

nella legge statale quanto nella legge regionale, il principio

generale è dato dalla tutela della fauna e dal conseguente generale

divieto di caccia fissato nel primo comma dell'art. 11 della legge

statale. La successiva elencazione delle specie cacciabili ha,

perciò, carattere eccezionale e deve risultare espressamente: non

possono, quindi, essere opposte argomentazioni logico-deduttive alla

carenza di un esplicito consenso, che nella legge regionale non

esiste.

A questo punto, rileva il Tribunale che, nell'ambito della loro

competenza concorrente, spetta bensì alle Regioni una potestà

derogatoria all'elenco di cui all'art. 11 della legge statale, ma

sempre nei limiti ivi fissati.

Per vietare o ridurre la caccia entro periodi prestabiliti, la

Regione, perciò, deve motivare indicando una delle importanti

ragioni tassativamente indicate dalla legge statale.

Nella specie ciò non è avvenuto e, pertanto, la norma si pone,

per quella parte, in aperto contrasto con l'art.117 Cost.; ma anche

con l'art. 3 attesa l'arbitrarietà del divieto che, così come

posto, è irragionevole.

4 - Si è costituita in questo giudizio soltanto la parte privata,

ma la costituzione è avvenuta fuori termine. Considerato in diritto 1 - L'ordinanza di rimessione, rifiutando ogni criterio

interpetrativo, ritiene di doversi attenere al tema letterale della

disposizione impugnata che, non esprimendo alcuna deroga esplicita al

sistema normativo generale e regionale, tiene fermo il principio

fissato dal primo comma dell'art. 11 della legge, sostanziato nel

divieto di caccia ad ogni altra specie non indicata nell'elenco.

Opina l'ordinanza conseguentemente che non possa esservi diversa

soluzione, per decidere il ricorso sottoposto all'esame del Tribunale

amministrativo, se non la declaratoria d'illegittimità dell'art. 32

della legge regionale, nella parte in cui non ha inserito il

beccaccino fra le specie cacciabili.

2 - Non sembra, però, che una siffatta sequenza argomentativa sia

rispettosa dei canoni ermeneutici fissati da consolidata

giurisprudenza.

Il principio fondamentale che regge l'interpetrazione è dato

dalla considerazione che la legge non può entrare in contraddizione

con se stessa, e che, perciò, va privilegiata l'interpetrazione che

attribuisce alla norma un senso nel contesto normativo, e non quella

che la lascerebbe senza alcun significato.

Quando l'ordinanza afferma che, data l'esistenza di un divieto di

caccia come principio generale, occorre che la deroga sia

espressamente prevista mediante l'inserzione della specie nell'elenco

di quelle cacciabili, esprime concetto esattissimo. Ma il ricorrente

sosteneva appunto che la deroga esisteva, e che essa era desumibile

da altra esplicita disposizione, quella di cui all'art. 42, comma

primo, della stessa legge regionale, riproducente il divieto di cui

all'ultimo comma dell'art. 14 della legge statale n. 968 del 1977:

là dove è detto che "è vietato a chiunque...l'esercizio venatorio

da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino". Divieto che

necessariamente presuppone, sul piano della logica più elementare,

la liceità della caccia vagante al beccaccino stesso, e perciò si

sostanzia in una espressa inserzione di questa specie fra quelle

cacciabili, proprio in forza dell'art. 42, comma primo, della legge

regionale.

3 - Non tenere nessun conto di siffatta disposizione, equivale a

lasciarla senza senso, ma è proprio ciò che le regole ermeneutiche

suggerite da consolidata giurisprudenza non consentono.

D'altra parte, è la stessa ordinanza che, dando esclusivo rilievo

all'asserita carenza di un'apposita previsione, mostra di voler

trascurare i lavori preparatori della legge regionale, cui peraltro

la Regione aveva fatto riferimento. La posizione non appare

censurabile, se si ha riguardo al valore che detti lavori possono

avere sul piano interpetrativo a fronte di quello oggettivo che la

norma assume una volta emanata. Ma è poi contraddittorio prescindere

dalla norma stessa, come fa l'ordinanza.

Deve, quindi, concludersi che - secondo le indicazioni del diritto

vivente - la questione va risolta sul piano interpetrativo e non su

quello della legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge regionale

pugliese 27 febbraio 1984 n. 10, sollevata dal T.A.R. della Puglia

con riferimento agli articoli 3 e 117 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte