Sentenza n. 279/1992
Altra decisione · depositata il 17/06/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano
notificati rispettivamente il 21 novembre e 18 dicembre 1991,
depositati in cancelleria rispettivamente il 28 novembre e 20
dicembre 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del 10 settembre 1991, recante "Modalità relative alle
certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle
amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1991, n. 244) e
del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del 19 ottobre 1991, recante "Modalità relative alle
certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1992 delle
amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1991, n. 252), ed
iscritti ai nn. 44 e 53 del registro conflitti 1991;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi gli avv.ti Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto del 10 settembre 1991 il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, ha approvato il modello dei
certificati concernenti il conto consuntivo dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 1990. Il decreto dispone
che il certificato, in originale e tre copie autenticate, deve essere
inviato dai comuni e dalle comunità montane delle Province di
Bolzano e di Trento al competente commissariato del Governo, il quale
provvede ad inoltrare l'originale al Ministero dell'interno, e le
copia rispettivamente alla Corte dei conti - sezione enti locali ed
all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'ente locale
interessato deve inoltre trasmettere copia del certificato alla
Regione ed al Comitato regionale di controllo. Lo stesso decreto
indica anche le modalità di compilazione e di sottoscrizione dei
certificati.
Con altro decreto del 19 ottobre 1991 il Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, ha approvato il modello di
certificato concernente il bilancio preventivo per l'anno 1992 dei
comuni, delle province e delle comunità montane. Il decreto dispone
che la certificazione deve essere allegata al bilancio di previsione
ed inviata con il bilancio, in originale e sei copie autenticate, al
competente organo regionale di controllo, il quale, dopo avere
attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente
compilato e corrisponde alle previsioni, inoltra la certificazione,
per quanto concerne i comuni e le comunità montane delle province di
Bolzano e di Trento, al competente commissariato del Governo, che ne
invia una copia alla Regione e ne restituisce una copia all'ente
interessato. Il Commissario del Governo invia l'originale dei
certificati al Ministero dell'interno ed una copia degli stessi alla
Corte dei conti - sezione enti locali ed all'ISTAT. Il medesimo
decreto indica, inoltre, le modalità di compilazione e di
sottoscrizione dei certificati.
2. - Con ricorso notificato il 21 novembre 1991 e depositato il 28
novembre 1991 la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto
l'annullamento del decreto ministeriale 10 settembre 1991 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1991, n. 244) assumendo che
il decreto stesso è lesivo, nelle sue singole parti e nel suo
complesso, delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla
Provincia.
Con analogo ricorso, notificato il 18 dicembre 1991 e depositato
il 20 dicembre 1991, la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto
l'annullamento anche del decreto ministeriale 19 ottobre 1991
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1991, n. 252)
assumendo che esso lede le attribuzioni provinciali.
A sostegno dei due distinti ricorsi la Provincia autonoma di
Bolzano articola motivi sostanzialmente identici. Con il primo motivo
si denuncia la violazione delle attribuzioni provinciali previste
dagli art. 8, primo comma, numero 21, 16, primo comma e 54, numero 5,
dagli artt. 80 ed 81 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (nel testo
modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, che viene richiamata
anche in ragione dell'art. 5), nonché dalle relative norme di
attuazione di cui in modo particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279
ed al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.
I due decreti ministeriali invaderebbero, ad avviso della
ricorrente, competenze ed attribuzioni della Provincia, che ha
competenza secondaria in materia di finanza locale (art. 80 dello
Statuto speciale), ed ha il potere-obbligo di corrispondere ai comuni
idonei mezzi finanziari, da concordare tra il Presidente della Giunta
provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni (art. 81 dello
Statuto speciale). Ai sensi dell'art. 54, numero 5, dello Statuto
speciale spetta poi alla Giunta provinciale di Bolzano la vigilanza e
la tutela sulle amministrazioni comunali e sugli altri enti o
istituti locali, compresa la facoltà di sospensione o scioglimento
dei loro organi in base alla legge e di eventuale nomina di
commissari (a meno che tali provvedimenti straordinari non siano
dovuti a motivi di ordine pubblico o si riferiscano a comuni con più
di 20.000 abitanti). Le norme di attuazione dello Statuto speciale in
materia di finanza locale (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473) dispongono
che le province autonome esercitano le attribuzioni delle
amministrazioni statali in ordine alle autorizzazioni in materia di
finanza locale ed alle integrazioni, anche ai fini del risanamento
dei bilanci dei comuni (art. 1); precisano poi (art. 2) che nella
vigilanza e tutela di cui all'art. 54, numero 5, dello Statuto
speciale "si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in
materia di finanza locale".
Poiché la disciplina della finanza locale, compresa la verifica
ed il controllo della spesa, attiene alla competenza della Provincia
di Bolzano, ne segue, ad avviso della ricorrente, che il Ministro
dell'interno e quello del tesoro non hanno il potere di predisporre
modelli per conti consuntivi da usare nella provincia di Bolzano, di
imporre l'obbligo di compilare tali certificati e di trasmetterli al
Commissario del Governo; né hanno il potere di predisporre "modelli"
sui quali i comuni e le comunità montane della Provincia stessa
"devono" compilare un certificato di bilancio preventivo per il 1992.
Tanto più che la predisposizione dei conti preventivi degli enti e
delle comunità montane ed il relativo controllo attengono alla
materia del controllo e vigilanza della finanza locale, che è
anch'essa di spettanza della Giunta provinciale di Bolzano.
Sarebbe altresì lesivo delle attribuzioni provinciali l'obbligo
che i conti consuntivi e preventivi in questione siano trasmessi al
Commissario del Governo, ovvero all'organo regionale di controllo che
li deve poi trasmettere al Commissario del Governo, cioè ad organi
del tutto incompetenti in materia, anziché alla Giunta provinciale
che è invece specificamente competente. Ugualmente lesiva sarebbe la
trasmissione degli atti al Ministero dell'interno, alla Corte dei
conti ed all'ISTAT.
I decreti impugnati, inoltre, violerebbero l'art. 6 delle norme di
attuazione di cui al d.P.R. del 1975, n. 473, il quale disciplina
espressamente il coordinamento tra le Province di Bolzano e di Trento
e lo Stato, ribadendo che le prime devono comunicare annualmente i
propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori
pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministero del
tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e
prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sarà
presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in
base a criteri generali stabiliti per i propri interventi. I decreti
impugnati, invece, sovrappongono a questo coordinamento una
disciplina esclusiva dello Stato.
Con il secondo motivo di gravame la Provincia di Bolzano lamenta,
in entrambi i ricorsi, la violazione delle attribuzioni provinciali
di cui alle norme statutarie già indicate anche per violazione del
principio di legalità.
La ricorrente osserva che il decreto 10 settembre 1991, relativo
al conto consuntivo 1990, richiama nelle sue premesse l'art. 25 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e l'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n.
142; mentre il decreto 19 ottobre 1991, relativo al bilancio
preventivo 1992, richiama nelle sue premesse l'art. 25 (rectius art.
55) della legge 8 giugno 1990, n. 142. Si tratta di disposizioni che
non conferiscono al Ministro del tesoro o a quello dell'interno un
potere di decretare riguardo ai conti consuntivi o preventivi degli
enti locali o delle comunità montane. Anzi, proprio l'art. 1 della
legge 142 del 1990 fa salve le competenze della Provincia autonoma di
Bolzano. Pertanto i decreti impugnati sarebbero privi di copertura
legislativa e quindi violerebbero il principio di legalità,
determinando un vizio deducibile anche in sede di conflitto di
attribuzioni. La carenza di potere dei due ministri a decretare nella
materia, relativamente alla Provincia di Bolzano, risulterebbe dalla
stessa finalità indicata nei decreti impugnati, giacché in tale
Provincia il finanziamento dei comuni, delle comunità montane e
degli enti locali è di competenza della Provincia, che emana
annualmente una legge in materia di finanza locale, creando i
presupposti e gli elementi essenziali per la formazione dei bilanci
degli enti locali.
3. - I due ricorsi sono stati ritualmente pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale,
rispettivamente, il ricorso n. 44/91 nella Gazzetta n. 49, dell'11
dicembre 1991; il ricorso n. 53/91, nella Gazzetta n. 4, del 22
gennaio 1992.
4. - Nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
L'Avvocatura osserva anzitutto che il secondo motivo di ricorso,
qualora lo si ritenga dotato di autonoma rilevanza, è inammissibile
in quanto la Provincia non ha legittimazione a dedurre in questa sede
pretesi vizi di legittimità dai quali derivi, in ipotesi, una
invalidità in senso "oggettivo" dell'atto impugnato. In ogni caso,
per quanto concerne il primo ricorso, la censura sarebbe comunque
infondata, in quanto l'obbligo di presentazione dei conti consuntivi
non è circoscritto alle sole aziende di servizi dipendenti dagli
enti locali, bensì è esteso a questi ed a tutti gli altri enti del
settore pubblico allargato (cfr. art. 25, terzo e quarto comma, della
legge n. 468 del 1978). Inoltre la inapplicabilità nelle province
autonome delle disposizioni della legge n. 142 del 1990 è limitata
alle sole norme che siano incompatibili con le attribuzioni
statutarie di tali enti; il che non può ritenersi per la disciplina
dettata dall'art. 54, quinto comma, a proposito di "trasferimenti
erariali" alla finanza di comuni e province.
Per quanto riguarda il secondo decreto, la censura è infondata in
quanto il richiamo dell'art. 55, secondo comma, della legge n. 142
del 1990 obbedirebbe soltanto ad una esigenza temporale collegata al
termine normativamente fissato per la presentazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, mentre la fonte del potere ministeriale
risale all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (la quale
contiene i principi fondamentali in materia di "normalizzazione" e di
"consolidamento" dei conti pubblici secondo criteri e tipi uniformi).
Inoltre non viene in rilievo l'inapplicabilità alle province
autonome della legge n. 142 del 1990, che ha effetto solo per le
norme della stessa legge che siano incompatibili con le attribuzioni
statutarie di tali enti. Circostanza questa che non si può ritenere
esistente per la disciplina dettata dall'art. 55 quanto alla riserva
a favore della legge statale con riferimento all'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali e, in particolare, ai tempi
ed alle modalità di redazione dei bilanci di previsione, nel quadro
del principio posto dall'art. 119, comma primo, della Costituzione,
che assegna alle leggi dello Stato di coordinare la finanza dei
comuni con quella dello Stato e delle Regioni.
L'Avvocatura osserva inoltre che il primo decreto impugnato è
espressamente destinato a "raccogliere dati e notizie" in modo
uniforme, in vista del consolidamento delle operazioni interessanti
il settore pubblico nonché di un perequato riparto dei trasferimenti
erariali che tenga conto, tra l'altro, delle condizioni socio-economiche sul territorio e degli squilibri di fiscalità locale
(art. 25 della legge n. 468 del 1978 ed art. 54 della legge n. 142
del 1990). Tale fine dichiarato trova puntuale conferma nelle notizie
richieste, concernenti vari aspetti della totalità dei settori
d'intervento e d'azione dei singoli enti. Per ciascuno di tali
settori il questionario non si limita all'analisi delle spese,
raggruppate per le diverse rubriche, ma si articola attraverso
significativi elementi generali e specifici.
Quanto al secondo decreto, l'Avvocatura osserva che esso ed il
modello di certificato allegato sono palesemente finalizzati a
perseguire, ai sensi del citato art. 55, secondo e quarto comma,
della legge n. 142 del 1990, una uniforme redazione dei bilanci di
previsione ed a consentire, così, una operazione di consolidamento
dei conti del settore pubblico, necessariamente propedeutica ad una
corretta stima della spesa pubblica globale e ad una appropriata
commisurazione dei trasferimenti erariali alla finanza locale.
I decreti impugnati, ha osservato conclusivamente l'Avvocatura, si
propongono essenzialmente uno scopo conoscitivo e non quei fini di
controllo contabile o di vigilanza che la Provincia di Bolzano ha
ritenuto di denunziare.
5. - In prossimità dell'udienza la Provincia di Bolzano ha
depositato memorie, ribadendo che la conoscenza dei dati contenuti
nei certificati di bilancio è strumentale per l'esercizio di
funzioni amministrative di controllo e vigilanza della finanza locale, riservate alla competenza provinciale. Inoltre la imposizione
ai comuni delle modalità di certificazione, scavalcando la Provincia
e prevedendo la trasmissione dei certificati stessi al Commissario
del Governo senza che sia previsto l'obbligo di trasmetterne copia
alla Provincia, sarebbe lesivo delle attribuzioni della ricorrente,
costituendone un evidente disconoscimento, giacché non si tiene
neppure conto del principio di leale collaborazione.
In ordine al secondo motivo di ricorso, relativo alla asserita
violazione del principio di legalità, la Provincia contesta
l'affermazione dell'Avvocatura secondo la quale il fondamento legale
del decreto si evincerebbe dalla lettura coordinata del primo, terzo
e quarto comma dell'art. 25 della legge n. 468 del 1978. Solo il
terzo comma di tale disposizione prevede il potere di stabilire uno
schema tipo di conto consuntivo, ma per le aziende di servizi degli
enti territoriali e non per gli enti stessi. Se poi la disposizione
dovesse riguardare gli enti territoriali, il potere di determinazione
del modello dovrebbe essere attribuito al Ministro del tesoro e non a
quello dell'interno.
Per quanto riguarda l'art. 54 della legge n. 142 del 1990, posto
che sia applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, da tale
disposizione non si ricava il potere del Ministro dell'interno di
obbligare gli enti locali a compilare e trasmettere i certificati
previsti dai decreti impugnati. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con due
distinti ricorsi proposti nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri, conflitto di attribuzione in relazione ai decreti del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
rispettivamente del 10 settembre 1991 (recante "modalità relative
alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle
amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane") e
del 19 ottobre 1991 (recante "modalità relative alle certificazioni
concernenti il bilancio preventivo del 1992 delle amministrazioni
provinciali, comunali e delle comunità montane").
I due ricorsi sostengono, con analoghi motivi, la lesione di
competenze provinciali in materia di finanza locale e la carenza di
adeguata copertura legislativa dei decreti impugnati.
Il primo decreto (10 settembre 1991) - considerata "necessaria la
raccolta di dati e notizie dagli enti locali" ai fini previsti
dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Consolidamento delle
operazioni interessanti il settore pubblico allargato, compresi i
conti pubblici degli enti locali) e dall'art. 54, quinto comma, della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (riparto dei trasferimenti erariali sulla
base di criteri obiettivi e tenendo conto degli squilibri di
fiscalità locale) - approva i certificati relativi al conto
consuntivo dei comuni, delle province e delle comunità montane per
l'anno 1990.
Lo stesso decreto determina inoltre le procedure di trasmissione
dei certificati al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti -
sezione enti locali ed all'ISTAT (per gli enti locali della Provincia
di Bolzano tramite il commissariato del Governo competente) nonché
alla regione ed al Comitato regionale di controllo (art. 1).
Prescrive inoltre le modalità di redazione e di sottoscrizione dei
certificati (art. 2).
La disciplina dettata dal secondo decreto (19 ottobre 1991) per i
certificati concernenti il bilancio preventivo per il 1992 è analoga
a quella già descritta. Il certificato, compilato in conformità al
modello approvato, deve essere allegato al bilancio (da deliberare,
secondo quanto dispone l'art. 55 della legge n. 142 del 1990, entro
il 31 ottobre) e, con la attestazione da parte dell'organo regionale
di controllo della regolarità di compilazione e della corrispondenza
al bilancio divenuto esecutivo, deve essere inoltrato con modalità
corrispondenti a quelle già previste per il certificato concernente
il conto consuntivo.
Entrambi i ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano prospettano
gli stessi motivi per denunciare che vi sarebbe stata lesione di
competenze provinciali in materia di finanza locale, essenzialmente
sul presupposto che i due decreti del Ministero dell'interno siano
espressione di un non legittimo esercizio del potere di vigilanza e
di controllo e che manchi per essi una adeguata copertura
legislativa.
I ricorsi concernono due decreti del Ministro dell'interno
reciprocamente complementari e deducono i medesimi motivi. Possono
essere pertanto uniti e trattati congiuntamente.
2. - I decreti del Ministro dell'interno, volti ad acquisire dati
relativi ai bilanci consuntivo e preventivo degli enti locali, da
compilare secondo schemi e modelli uniformi e con una omogenea
classificazione economica e funzionale delle spese, si collocano nel
contesto di un indirizzo legislativo complessivamente volto ad
attuare principi di normalizzazione, di coordinamento e di
consolidamento dei conti della finanza pubblica.
La riforma delle norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilanci disposta con la legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo
aver disciplinato il bilancio di previsione, le spese ed il
rendiconto generale dello Stato, detta norme sui conti della finanza
pubblica (titolo IV) comprensiva dei comuni, delle province e relative aziende, oltre che di altri enti compresi nel settore pubblico
allargato.
In particolare l'art. 25 della legge n. 468 del 1978, menzionato
nelle premesse del decreto ministeriale 10 settembre 1991, dispone,
in funzione della normalizzazione dei conti degli enti pubblici, che
il sistema di contabilità ed i bilanci degli enti considerati
provvedano alla esposizione della spesa sulla base della
classificazione economica e funzionale ed evidenzino, per l'entrata,
gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di
consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore
pubblico. Il coordinamento dei conti pubblici implica inoltre
l'unificazione della denominazione dei capitoli (art. 26), la loro
codificazione, la raccolta e la elaborazione dei dati, ai quali poi
altre disposizioni potranno attribuire specifico rilievo. In
proposito si può ricordare che già la legge 21 dicembre 1978, n.
843, nell'assicurare il pareggio dei bilanci comunali e provinciali
per il 1979 sulla base di trasferimenti a carico del bilancio dello
Stato, ha previsto una apposita certificazione secondo modalità indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del tesoro (art. 12).
Su questa base si sono sviluppate una ricorrente disciplina e la
prassi della redazione e dell'inoltro dei certificati di bilancio,
consuntivo e preventivo, dei comuni, delle province e delle comunità
montane, compilati con criteri e su modelli uniformi approvati con
decreto del Ministro dell'interno. A questo adempimento specifiche
disposizioni possono condizionare la erogazione di rate dei fondi
assegnate agli enti locali, ai quali è richiesta la presentazione
delle certificazioni di bilancio, secondo una linea che si apre con
la legge 21 dicembre 1978, n. 843 e si afferma sino al decreto legge
2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia
impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito con
legge 24 aprile 1989, n. 144, che all'art. 16 indica, iterando anche
precedenti disposizioni, le modalità delle certificazioni che devono
essere trasmesse al Ministro dell'interno ed il termine di
presentazione per l'anno di riferimento.
La determinazione degli enti destinatari dei documenti che
espongono le entrate e le spese degli enti locali secondo criteri
uniformi, che consentano la aggregazione e la elaborazione dei dati,
attività che implica e presuppone la generalità e la completezza
della raccolta delle informazioni, offre un ulteriore elemento per
ritenere essenzialmente conoscitiva la funzione delle certificazioni.
Difatti la sezione enti locali della Corte dei conti, alla quale
è destinata una copia delle certificazioni, e che è stata
costituita nel contesto di disposizioni dettate in materia di finanza
locale (art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786), può
chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministri e
riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione finanziaria e sul
buon andamento dell'azione amministrativa degli enti locali,
attingendo anche a quanto può essere ricavato dalla elaborazione
delle informazioni offerte in modo generalizzato, con metodo
uniforme, con completezza e sistematicità, dalle certificazioni di
bilancio.
L'interesse della Corte dei conti per tale documentazione
peraltro, e proprio ai fini delle notizie da acquisire per la
relazione al Parlamento prevista dalla legge, ha trovato in passato
specifica menzione nello stesso decreto del Ministro dell'interno di
approvazione delle modalità concernenti le certificazioni di
bilancio e del relativo modello (cfr. decreto ministeriale del 3
aprile 1987, in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1987, supplemento
ordinario, n. 93).
A finalità evidentemente conoscitive, per la acquisizione di dati
omogenei destinati alla aggregazione ed alla complessiva e generale
elaborazione, risponde inoltre la destinazione di copia delle
certificazioni all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Da questo flusso di dati e di informazioni non è esclusa la
Provincia ricorrente, alla quale è trasmessa una copia delle
certificazioni di bilancio, e che potrà nell'esercizio dei propri
poteri servirsi anche dei dati raccolti e che ritenga utili. Difatti
la certificazione in quanto tale non implica l'esercizio di uno
specifico potere di vigilanza e di controllo, né di una immediata
competenza finanziaria sugli enti che devono provvedere alla
compilazione del documento. La pluralità di destinatari delle
certificazioni rappresenta anzi la molteplicità e diversità di
interessi, cospiranti solo nella esigenza di una omogenea ed uniforme
raccolta di dati oggettivi, utili per l'esercizio delle funzioni
proprie di ciascuno dei destinatari dei documenti.
Non sono messi dunque in discussione i poteri della Provincia
autonoma di Bolzano in materia di finanza locale. Ma la esigenza di
disporre trasferimenti erariali ai Comuni ed alle Province delle
altre regioni, ripartendo le risorse in base a criteri obiettivi con
perequata distribuzione delle stesse, in conformità alla previsione
legislativa (art. 54, quinto comma, della legge n. 142 del 1990)
menzionata anche nelle premesse del decreto ministeriale impugnato
(10 settembre 1991), implica e presuppone la conoscenza di dati
omogenei, completi, generali ed estesa a tutto il territorio
nazionale, sui quali fondare oggettive determinazioni per la parte di
sicura competenza statale.
La medesima esigenza di conoscenza si estende al bilancio di
previsione, per la cui certificazione dispone il decreto ministeriale
19 ottobre 1991, il quale si integra con il precedente e
complementare decreto 10 settembre 1991 per le finalità, per il
fondamento e le motivazioni.
Non si danno dunque lesioni delle attribuzioni della Provincia
autonoma di Bolzano. Attribuzioni che, come sopra individuata e
determinata la funzione delle certificazioni di bilancio, rimangono
intoccate.
Le stesse considerazioni ed i riferimenti normativi già
richiamati, adeguati per la raccolta di dati con le finalità sopra
enunciate, escludono i prospettati vizi di legittimità dei due
decreti ministeriali contro i quali i ricorsi sono stati proposti.
Per tali ragioni gli atti impugnati, poiché rispondono al dovere
costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni (o province
autonome) nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 119 della Costituzione, non possono essere
considerati lesivi delle competenze costituzionalmente attribuite
alla ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara che spetta allo Stato provvedere alla
raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi dei
comuni e delle comunità montane ed alla determinazione delle relative modalità, così come previsto con i decreti del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del 10 settembre
1991 (Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto
consuntivo 1990 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle
comunità montane) e con il decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del tesoro del 19 ottobre 1991 (Modalità
relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo delle
amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte