Sentenza n. 279/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1994 · relatore Cesare Ruperto
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione
Calabria riapprovate il 28 dicembre 1993 dal Consiglio regionale,
concernenti le modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni
di Caccuri e Castelsilano, di Pazzano e Bivongi, di San Pietro
Apostolo e Gimigliano, promossi con ricorsi del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificati il 26 gennaio 1994, depositati in
cancelleria il 2 febbraio 1994 ed iscritti ai nn. 6, 7 e 8 del
registro ricorsi 1994;
Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con tre distinti ricorsi, tutti notificati in data 26 gennaio 1994,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tre leggi della
Regione Calabria, approvate in prima lettura dal Consiglio regionale
il 15 luglio 1992 (con deliberazioni n. 197, 198 e 189), rinviate al
Consiglio stesso dal Governo ex art. 127, terzo comma, della
Costituzione, e quindi riapprovate all'unanimità il 28 dicembre 1993
con deliberazioni n. 326 (Modifica delle circoscrizioni territoriali
dei Comuni di Caccuri e Castelsilano), n. 325 (Modifica delle
circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pazzano e Bivongi) e n. 323
(Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di San Pietro
Apostolo e Gimigliano).
I provvedimenti hanno ad oggetto modifiche delle circoscrizioni
territoriali, rispettivamente, dei comuni di: Caccuri e Castelsilano,
Pazzano e Bivongi, San Pietro Apostolo e Gimigliano.
La declaratoria d'illegittimità costituzionale delle tre leggi
viene richiesta alla Corte per violazione dell'art. 133, secondo
comma, della Costituzione, poiché né dal testo dei provvedimenti,
né dalla relazione illustrativa, risulta rispettato il principio
della preventiva consultazione delle popolazioni interessate. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tre
leggi della Regione Calabria, approvate tutte il 15 luglio 1992 e
riapprovate successivamente in seconda lettura con deliberazione del
28 dicembre 1993, aventi ad oggetto modifiche delle circoscrizioni
territoriali di alcuni Comuni.
La questione è posta con riferimento al secondo comma dell'art.
133 della Costituzione, in quanto non risulterebbe rispettato il
principio che impone di sentire le popolazioni interessate.
I giudizi, per l'identità della questione, possono essere riuniti
e decisi con un'unica sentenza.
2. - La censura è fondata.
L'obbligo di sentire le popolazioni interessate, che l'art. 133,
secondo comma, della Costituzione sancisce come presupposto della
legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei
Comuni, è espressione di un "generale principio ricevuto dalla
tradizione storica" che vuole la partecipazione delle comunità
locali a "talune fondamentali decisioni che le riguardano".
Tale rilevanza del precetto costituzionale si coglie nel senso di
garanzia che essa assume a tutela dell'autonomia degli enti minori
nei confronti delle Regioni, al fine di "evitare che queste possano
addivenire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere
adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle
popolazioni direttamente interessate" (sentenza n. 453 del 1989).
Con specifico riguardo alle Regioni a statuto ordinario, questa
Corte ha altresì ribadito più volte il carattere di indispensabile
forma che il referendum consultivo riveste per appagare l'esigenza
partecipativa delle popolazioni interessate (cfr. sentenze nn. 204
del 1981 e 107 del 1983).
Le modalità attuative della consultazione formano oggetto della
riserva di legge regionale espressamente prevista dall'art. 11, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; né la mancata emanazione di
una legge in tal senso può considerarsi ostativa all'accertamento
effettivo della volontà autonomistica delle popolazioni (cfr.
sentenza n. 62 del 1975).
3. - Nel caso in esame i mutamenti delle circoscrizioni non
risultano deliberati nel rispetto di detta fondamentale garanzia
(riaffermata anche nell'art. 46, secondo comma, dello statuto della
Regione Calabria approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519). E non
valgono certo il numero dei soggetti in ipotesi interessati e la
scarsa entità dell'intervento, ad esimere la Regione dall'osservare
le forme referendarie, costituzionalmente vincolate, con sostituzione
ad esse di deliberazioni dei consigli comunali, pur sempre vertendosi
in ipotesi di modifica delle circoscrizioni territoriali e non già
di mera rettifica di confini.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio
regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni
territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano;
2) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio
regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni
territoriali dei Comuni di Pazzano e Bivongi;
3) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio
regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni
territoriali dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte