Sentenza n. 28/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 253/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza 10 luglio 1956 del
Pretore di Milano emessa nel procedimento civile tra la Società
Immobiliare San Giorgio e la Società a r. l. Santo Giacalone,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8
settembre 1956 ed iscritta al n. 262 del Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi gli avvocati Ferruccio Carboni e Luigi De Pompeis e il
sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Catalano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione 26 novembre 1955 la Società p. a.
Immobiliare San Giorgio, proprietaria di uno stabile in Milano,
conveniva davanti al Pretore di Milano la Società Santo Giacalone, per
far dichiarare cessata la proroga del contratto di locazione, soggetto
a regime vincolistico, relativo ad alcuni locali ad uso industriale
siti nello stabile stesso, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 23
maggio 1950, n. 253. Esponeva di voler demolire lo stabile per
provvedere a una nuova costruzione avente un numero più che doppio di
vani; non offriva in cambio altri locali idonei, a norma del secondo
comma del suddetto articolo, dichiarando di non considerarsi tenuta a
ciò, in base alla interpretazione di tale disposizione adottata dalla
giurisprudenza più autorevole, secondo la quale l'obbligo è imposto
soltanto nei casi di locazione per abitazione.
La convenuta Società Giacalone, costituitasi in giudizio,
formulava vari mezzi di difesa ed eccezioni, contestando tra l'altro
l'esattezza della interpretazione suddetta: sosteneva anzitutto che la
disposizione dell'art. 10, n. 2, della legge del 1950 è applicabile
soltanto agli immobili destinati ad uso di abitazione; poiché, se
così non fosse, anche il proprietario di locali destinati ad uso
diverso dovrebbe offrire in cambio al conduttore altri locali idonei, a
norma del secondo comma dello stesso articolo.
Nell'ipotesi che il giudice non avesse accolto né l'una né
l'altra delle due interpretazioni proposte, dichiarava di sollevare
formalmente la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10
della legge 23 maggio 1950, n. 253, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, chiedendo la sospensione del giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Con ordinanza 8 luglio 1956 il Pretore accoglieva la conclusione
suddetta, motivando testualmente: "Effettivamente l'articolo 10 della
predetta legge non appare chiaro per una esatta interpretazione circa
la volontà del legislatore, che in tale disposizione non ha voluto o
saputo specificare se le disposizioni del predetto articolo debbano o
meno applicarsi anche ai contratti aventi per oggetto locali ad uso
diverso da abitazione; poiché ancora dalla interpretazione letterale
della norma appare che l'offerta di altro alloggio idoneo debba essere
effettuata solamente nelle fattispecie aventi per oggetto locali ad uso
abitazione, come la Suprema Corte ha deciso con le sentenze n. 561/53,
n. 4486/54, n. 1981/55; che pertanto questo Pretore ritiene che la
questione sollevata sia fondata e meritevole di disamina da parte di
questa Ecc. ma Corte, avendo la difesa della convenuta sollevata la
questione di trattamento anche economico, da una parte dei proprietari
di locali ad uso di abitazione e non di abitazione e dall'altra dei
conduttori per i medesimi motivi e col grave disagio economico per i
conduttori di locali ad uso diverso da abitazione e disagio sociale per
i lavoratori di quelle aziende che dovrebbero cessare l'attività per
l'improvviso sloggio, il tutto in riflesso dell'art. 3 della
Costituzione".
Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza, ma prima che essa
fosse notificata e comunicata, l'attrice presentava ricorso al Pretore
chiedendo la revoca dell'ordinanza stessa e insistendo anche sul danno
che essa avrebbe sofferto per il ritardo nel conseguimento del titolo
esecutivo per lo sloggio della conduttrice (in quanto, non iniziando i
lavori di ricostruzione entro il 31 dicembre 1956, avrebbe perduto i
benefici della legge 18 luglio 1949 - c. d. legge Tupini - valutabili
nella specie a varie decine di milioni); ma con provvedimento in data
27 luglio 1956 il Consigliere Pretore dirigente rigettava il reclamo,
rilevando "che l'ordinanza emessa dal giudice, relativa alla
trasmissione degli atti civili per incostituzionalità di una norma che
ha influenza nella fattispecie da decidersi, è per sua natura
irrevocabile e immediatamente esecutiva; per cui rimane l'obbligo
assoluto dell'ufficio della trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per l'esame delle questioni prospettate, e ciò
indipendentemente dall'esito favorevole o meno delle stesse".
L'ordinanza veniva notificata il 9 agosto 1956, comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Nel presente giudizio si costituivano, mediante deposito di
deduzioni in cancelleria, il 28 agosto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, e la Società
Immobiliare San Giorgio; il 30 agosto la Società Santo Giacalone.
Quest'ultima e l'Avvocatura dello Stato depositavano poi le loro
memorie il 13 e il 15 novembre 1956.
La Immobiliare San Giorgio concludeva perché fosse respinta la
eccezione sottoposta al Pretore sulla legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge del 1950; l'Avvocatura generale dello Stato
perché la Corte, in via principale, dichiarasse che non v'ha luogo a
giudizio di legittimità costituzionale nei riguardi della questione
dedotta; in subordine, perché dichiarasse non sussistere
illegittimità costituzionale della norma denunciata e,
conseguentemente, dichiarasse la legittimità costituzionale della
disposizione stessa. La Società Immobiliare Santo Giacalone
concludeva, al contrario, perché fosse dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 10, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
In quanto ai motivi addotti a sostegno delle conclusioni indicate,
si deve rilevare che l'Avvocatura dello Stato ha proposto anzitutto una
eccezione di inammissibilità, per nullità del rapporto processuale
conseguente a un vizio sostanziale dell'atto giurisdizionale, che ne
forma un presupposto; e ciò perché dall'ordinanza del Pretore non
risulta se la pretesa violazione rifletta il disposto del primo, ovvero
del secondo comma dell art. 3 della Costituzione, tanto più che la
portata dei precetti contenuti rispettivamente nell'uno e nell'altro
comma è non solo differente, ma perfino in un certo senso divergente.
Vi sarebbe pertanto incertezza assoluta in ordine sia all'oggetto
sostanziale della questione, sia alla identificazione formale delle
disposizioni violate, con conseguenze rilevanti anche rispetto
all'apprezzamento sulla fondatezza della questione.
Nel merito l'Avvocato dello Stato ha osservato:
1) che dal complesso della legge n. 253 del 1950 si ricava che il
legislatore ha voluto dettare una disciplina diversa per le locazioni
di case e le altre, in considerazione della funzione sociale della
casa;
2) che l'art. 3 della Costituzione non ha natura precettiva;
3) che il primo comma dell'art. 3 proclama l'uguaglianza dei
cittadini davanti alla legge, ma non l'uguaglianza della legge per
situazioni diverse, rimesse al libero apprezzamento del legislatore;
4) che il secondo comma deve essere inteso in coordinazione con
altre norme della Costituzione, quale l'art. 42, secondo comma, che
prevede i limiti alla proprietà privata "allo scopo di assicurarne la
funzione sociale", limiti destinati a venir meno in relazione a
mutamenti verificatisi nell'economia generale del paese;
5) che la ricostruzione con un numero di vani almeno doppio offre
maggiori possibilità di nuove installazioni agli sloggiati, e
occasioni di lavoro alle maestranze edilizie.
La Immobiliare San Giorgio (locatrice) aggiungeva che la stessa
legislazione vincolistica è informata a principi di disparità di
trattamento fra alcune persone ed altre; che essa ha contemperato in
modo vario gli interessi delle categorie commerciali e industriali e di
quelle dei proprietari - locatori; che, in definitiva, essa risolve
problemi di opportunità politico - sociale, che non pongono questioni
di legittimità costituzionale.
La Società Santo Giacalone (conduttrice), dopo aver svolto ampie
considerazioni intorno al concetto di eguaglianza, da riferire anche al
momento formativo della legge, oltre che a quello della sua
applicazione, affermava che per l'art. 3 della Costituzione "la
creazione di uno squilibrio è sempre vietata", mentre nella norma
denunziata si riscontra tale squilibrio, per la diversa disciplina, a
cui sono sottoposti i proprietari di immobili locati ad uso di
abitazione e quelli di immobili locati ad uso diverso, come pure i
conduttori rispettivi. Considerato in diritto :
In ordine alla eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura generale dello Stato, la Corte ritiene che non si
possa dichiarare nella specie la nullità del rapporto processuale per
incertezza assoluta sull'oggetto sostanziale della questione e sulle
disposizioni violate.
Nei riguardi della sommaria motivazione dell'ordinanza del vice
Pretore di Milano, che fu depositata quasi quattro mesi dopo la
discussione della causa, la Corte non può non osservare che la
proposizione di una questione di legittimità costituzionale è un
provvedimento di notevole gravità, anche perché la pubblicazione di
esso sulla Gazzetta Ufficiale determina una situazione di incertezza
del diritto, che si riflette su tutta una serie di rapporti e di
controversie.
Tuttavia la menzione dell'art. 3 della Costituzione, seppure non
precisa, non può essere considerata motivo di nullità del rapporto
processuale, perché sufficiente al fine di identificare l'oggetto del
giudizio.
Nel merito, la Corte ritiene che la proposta questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n.
253, debba dichiararsi infondata; e perviene a tale conclusione non
perché consideri le norme contenute nell'art. 3 della Costituzione
quali meramente programmatiche, come è stato sostenuto dall'Avvocatura
generale dello Stato, avendo la Corte già avuto occasione di esprimere
il proprio giudizio sul valore delle distinzioni correnti fra le norme
costituzionali, ai fini della soluzione delle questioni di legittimità
costituzionale.
La questione proposta è infondata perché non è concepibile che
il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito
dall'art. 3 della Costituzione, debba intendersi nel senso che il
legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazioni che
esso considera diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli
svariati aspetti della vita sociale, anche al fine di conseguire i
risultati additati dal secondo comma dello stesso art. 3.
La valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in
cui si trovano i soggetti dei rapporti da disciplinare non può non
essere riservata al potere discrezionale del legislatore, salva
l'osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma dell'art. 3 della
Costituzione, ai sensi del quale le distinzioni di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e
sociali non possono essere assunte quali criteri validi per la adozione
di una disciplina diversa. Fino a quando tali limiti siano osservati e
le norme siano dettate per categorie di destinatari e non ad personam,
ogni indagine sulla corrispondenza della diversità di regolamento alla
diversità delle situazioni regolate implicherebbe valutazioni di
natura politica, o quanto meno un sindacato sull'uso del potere
discrezionale del Parlamento, che alla Corte costituzionale non spetta
esercitare, anche a norma dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
Nella specie, l'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, se
interpretato come ha ritenuto esatto la giurisprudenza più autorevole,
dimostra soltanto che il legislatore ha valutato diversamente i
rapporti di locazione di immobili adibiti ad abitazione da quelli
concernenti immobili adibiti ad altri usi e ha perciò disciplinato la
prima categoria di rapporti con regole diverse da quelle applicabili
alle altre. Poiché esso ha dettato inoltre tale disciplina in modo
esclusivamente obiettivo, senza alcun riferimento alle persone, la tesi
della illegittimità costituzionale della norma per violazione
dell'art. 3 della Costituzione non può essere accolta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato:
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del
Pretore di Milano in data 8 luglio 1956 sulla legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 10 della legge 23 maggio
1950, n. 253, per la disciplina delle locazioni e sublocazioni di
immobili urbani, in riferimento alla norma dell'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte