Sentenza n. 28/1958
Altra decisione · depositata il 08/04/1958 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 30 luglio 1957, depositato il 9 agosto 1957 nella
cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 17 del
Registro ricorsi 1957, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato sorto a seguito del decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 1957, n. 379, che riconosce la personalità
giuridica alla fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi
Petruzzella fu Giuseppe" con sede in Villalba, provincia di
Caltanissetta.
Udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1958 la relazione del
Giudice Antionio Manca;
uditi l'avv. Rosario Nicolò per il ricorrente e il sostituto
avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 379,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1957, su
proposta del Ministro per la pubblica istruzione è stata riconosciuta
la personalità giuridica alla fondazione "Borse di studio Francesco
Capizzi Petruzzella fu Giuseppe", con sede in Villalba, provincia di
Caltanissetta, ed è stato approvato il relativo statuto.
In seguito alla deliberazione della Giunta regionale del 25 giugno
1957, il Presidente della Regione siciliana, rappresentato dall'avv.
prof. Rosario Nicolò, con ricorso notificato il 30 luglio 1957 al
Presidente del Consiglio dei Ministri e depositato nella cancelleria il
9 agosto successivo, ha sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo
la illegittimità costituzionale del predetto provvedimento, la cui
emanazione rientrerebbe nella sfera di competenza del Presidente della
Regione.
Si deduce al riguardo che, essendo attribuita alla Sicilia potestà
normativa esclusiva (art. 14, lett. r, dello Statuto) per l'istruzione
elementare, e potestà normativa concorrente (art. 17, lett. d) per
l'istruzione media e universitaria, spetterebbe altresì alla Regione
l'attività amministrativa per l'intera materia, in base all'art. 20,
primo comma, dello stesso Statuto. E pertanto anche il riconoscimento
della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni, in
base all'art. 12 del Codice civile, sarebbe devoluto agli organi
regionali i ogni qual volta il provvedimento si ricollegasse alla
materia anzidetta. Secondo quanto sostiene la difesa della Regione, il
riconoscimento stesso non potrebbe essere considerato come fine a se
stesso, bensì in funzione della tutela delle varie categorie di
interessi compresi nell'ambito dell'autonomia regionale. Allo stesso
modo che alle associazioni e alle fondazioni che hanno finalità di
interesse nazionale, la personalità giuridica è bensì conferita, di
regola, con decreto del Capo dello Stato, ma su proposta del Ministro
competente, secondo la materia oggetto dell'attività dell'ente;
mentre, per quelle categorie di enti che operano nell'ambito della
provincia, il provvedimento è emanato dal Prefetto su delega del
Governo. Si aggiunge, poi, ricordando la giurisprudenza dell'Alta Corte
(sentenza n. 8 del 24 giugno 1949 e n. 10 del 5 agosto 1949) che è
stata altresì riconosciuta di competenza degli organi regionali la
potestà di conferire la personalità giuridica di diritto pubblico a
quegli enti che esplicano la loro attività nelle materie attribuite
alla Regione e nel territorio della medesima.
Nel ricorso si chiede pertanto che si dichiari spettare al
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, il
riconoscimento della personalità giuridica agli enti privati di
interesse regionale; e che, in conseguenza, sia annullato il decreto
del Presidente della Repubblica sopra ricordato.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha
depositato deduzioni e memoria rispettivamente il 19 agosto 1957 e il
26 febbraio 1958. L'Avvocatura rileva anzitutto che la fondazione,
eretta in ente morale con il decreto ora impugnato, fu istituita, con
disposizioni testamentarie, da Francesco Capizzi, per conferire alcune
borse di studio a favore dei suoi parenti legittimi di grado più
prossimo nella linea maschile, limitando il beneficio per i discendenti
di quella femminile; che, in mancanza di questi parenti, il testatore
aveva disposto che il beneficio fosse attribuito, secondo l'ordine di
precedenza indicato nel testamento, ad altri discendenti della stessa
famiglia Capizzi, residenti in Sicilia, in tutta l'Italia e
nell'America meridionale. Da tali premesse la difesa dello Stato deduce
che, contrariamente alla tesi della Regione, si tratterebbe di una
fondazione che non opererebbe esclusivamente nell'ambito della Regione,
e non potrebbe perciò essere considerata come ente di esclusivo
interesse regionale. Cadrebbe quindi il presupposto su cui sarebbero
fondate le argomentazioni prospettate nel ricorso.
In linea generale, d'altra parte, la difesa dello Stato sostiene
che il riconoscimento della personalità giuridica di carattere
pubblico o privato, non rientrerebbe nella sfera di competenza degli
organi regionali in base alla disposizione dell'art. 20 dello Statuto,
anche se, in materia d'istruzione, alla Sicilia è attribuita potestà
legislativa e amministrativa. Si tratterebbe infatti di provvedimento
che, in quanto attiene al conferimento della capacità giuridica,
esigerebbe, per l'emanazione, unicità di criteri, di indi rizzo e di
modalità, da valutarsi dà un punto di vista generale, che
trascenderebbe necessariamente l'ambito del territorio regionale.
In relazione poi alla disposizione dell'art. 12 del Codice civile,
la difesa dello Stato deduce che il potere di emanare il provvedimento
anzidetto sarebbe devoluto unicamente al Capo dello Stato, che non
potrebbe essere sostituito, senza espressa disposizione, dal Presidente
della Regione.
Conclude pertanto perché sia respinto il ricorso proposto dalla
Regione.
La difesa della Regione non ha presentato memoria. Considerato in diritto :
Nel ricorso si propone, in via generale ed astratta, la questione
se rientra nella sfera di competenza del Presidente della Regione
siciliana il potere di conferire la personalità giuridica agli enti di
carattere privato e di interesse regionale, quando l'attività
dell'ente si ricollega alle materie devolute alla potestà normativa
della Regione, in base agli artt. 14 e 17 dello Statuto.
Oppone peraltro la difesa dello Stato che la fondazione "Francesco
Capizzi", eretta in ente morale col decreto del Presidente della
Repubblica, ora impugnato, non operando esclusivamente nell'ambito
della Regione siciliana, non possa in alcun modo considerarsi come
istituzione di esclusivo interesse regionale. E pertanto, venendo meno
il presupposto di fatto, verrebbe meno la base stessa
dell'impugnazione.
Chiarisce in proposito l'Avvocatura (né su questo punto vi è
contestazione fra le parti) che, delle borse di studio istituite nel
testamento di Francesco Capizzi, devono beneficiare in primo luogo i
parenti legittimi del testatore di grado più prossimo e nella linea
maschile, con limitazione per quelli della linea femminile; che, in
mancanza dei parenti anzidetti, il beneficio deve attribuirsi, secondo
l'ordine di precedenza indicato nel testamento, ai discendenti di altri
sedici stipiti della famiglia Capizzi, senza distinzione di linea,
ovvero a tutti i discendenti della provincia di Caltanissetta, o, in
difetto, a quelli di tutta la Sicilia, o, sempre in ordine di
precedenza, a quelli di tutta l'Italia, o infine a quelli residenti
nell'America meridionale.
Osserva la Corte che, data la situazione posta in essere dalle
disposizioni testamentarie che hanno dato luogo al decreto di
riconoscimento, l'eccezione dedotta dall'Avvocatura meriti seria
considerazione, e che altresì, per se stessa, come pure sostiene
l'Avvocatura, assuma carattere risolutivo ed assorbente in relazione
alla fattispecie ora sottoposta all'esame della Corte. Ciò perché,
anche se si ritenesse competere al Presidente della Regione il potere
di conferire, con suo decreto, la personalità giuridica ad istituzioni
di carattere privato, tale potere sarebbe sempre da escludere per
quegli enti a substrato personale o patrimoniale che non operassero nei
limiti segnati dal territorio regionale, come, del resto, ammette la
stessa difesa della Regione. Limiti che sussistono per tutti gli enti
autarchici a base territoriale, e che, in particolare, per quanto
riguarda la Sicilia, sono espressamente menzionati pure nell'art. 14
dello Statuto. Consegue logicamente e necessariamente che l'attività
normativa e quella amministrativa devolute alla Regione, in attuazione
del decentramento, non si possono svolgere legittimamente se non
nell'ambito del territorio assegnato alla Regione stessa e per la
tutela di quegli interessi, i quali, in base ad una valutazione di
tutti gli elementi che la varietà dei casi può presentare, si
appalesino esclusivamente, o almeno prevalentemente, localizzati nel
territorio medesimo. Applicando tali principi al caso in esame è da
notare che, nelle fondazioni, gli interessi (che con il conferimento
della personalista' giuridica si è inteso tutelare) si ricollegano
strettamente alla destinazione di un complesso di beni allo scopo
determinato dal fondatore; scopo che ha rilevanza giuridica preminente
come generalmente si riconosce. Ed è quindi la sfera di attuazione di
questi interessi che determina la competenza ad emanare il decreto di
riconoscimento.
E siccome, nella fondazione in esame, scopo del fondatore è quello
di attribuire le borse di studio alle persone appartenenti alla
famiglia Capizzi, secondo l'ordine indicato nel testamento, è il luogo
dove esse hanno stabilito la residenza che viene a determinare il campo
di attività, che l'ente deve svolgere per attuare la volontà del
testatore; campo di attività che trascende, nella specie, l'ambito del
territorio regionale.
È da considerare infatti che, come si rileva dalle deduzioni
dell'Avvocatura, e, del resto, non forma oggetto di discussione,
l'assegnazione delle borse di studio non è condizionata alla residenza
in Sicilia degli aventi diritto, e che tale assegnazione non è neppure
vincolata all'obbligo di frequentare istituti scolastici situati
nell'isola. Risulta invece chiaramente che, secondo l'intendimento
manifestato dal testatore, destinatari del beneficio sono gli
appartenenti alla sua famiglia anche se nessuno di essi abbia la
residenza nella Regione. Il che dimostra la fondatezza della tesi
sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, che cioè la fondazione non si
può considerare di esclusiva, o, quanto meno, prevalente rilevanza
regionale.
Le osservazioni sopra esposte sono sufficienti, ad avviso della
Corte, per respingere nella fattispecie, che forma oggetto dell'attuale
controversia, il ricorso proposto dalla Regione, prescindendo
dall'esaminare la questione di carattere generale, prospettata nel
ricorso stesso, che rimane pertanto sotto ogni aspetto impregiudicata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione sollevato dal Presi
dente della Regione siciliana con ricorso notificato il 30 luglio 1957,
in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957,
n. 379:
dichiara che spetta allo Stato il riconoscimento della personalità
giuridica della fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi
Petruzzella fu Giuseppe" e respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte