Sentenza n. 28/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1966 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre
1952, n 1756, promossi con ordinanze rispettivamente emesse l'11 maggio
1964 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra Di
Clemente Pietro ed altri e l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale, ed il 30 aprile 1964 dal Tribunale di Pisa, nel
procedimento civile vertente tra Campani Laura e l'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritte ai nn. 173 e 174
del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 282 del I4 novembre 1964.
Visti gli atti di costituzione di Di Clemente Pietro ed altri, di
Campani Laura e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale;
udita nell'udienza pubblica del 16 febbraio 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uliti l'avv. Franco Lorenzo Prosperi, per la Campani, e l'avv.
Guido Astuti, per l'Ente Maremma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile vertente fra Di Clemente
Pietro ed altri, quali eredi di Di Clemente Benedetto, e l'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Tribunale di Roma, con
ordinanza 11 maggio 1964, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale del decreto presidenziale di esproprio 29 novembre 1952,
n. 2774, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione
all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Rileva il Tribunale nell'ordinanza che all'esproprio disposto col
detto decreto si era giunti attraverso l'accertamento della consistenza
della proprietà del de cuius eseguito mediante inclusione, fra
l'altro, nel coacervo, di alcuni terreni in agro di Scurcola Marsicana,
secondo i dati risultanti dal catasto rustico entrato in conservazione
nella zona il 1 agosto 1951, per una superficie di ha. 103.35 ed un
reddito dominicale di lire 40.276; mentre secondo i dati del vecchio
catasto-risultava per gli stessi terreni, alla data del 15 novembre
1949, una superficie di ha. 93.74, con reddito dominicale di lire
20.762. La proprietà complessiva del Di Clemente ai fini dello
scorporo era stata così calcolata in complessivi ha. 334.47 per un
reddito di lire 103.786, anziché, come si sarebbe dovuto, in ha.
324.86 per un reddito dominicale di lire 84.272.
Ciò premesso, il Tribunale, ricordata la giurisprudenza della
Corte costituzionale, secondo cui, per l'accertamento della consistenza
della proprietà terriera privata ai fini della determinazione della
quota di espropriazione in attuazione della riforma fondiaria, la data
del 15 novembre 1949 deve considerarsi un punto di riferimento certo ed
eguale per tutti, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e
ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini
del giudizio principale, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti
alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1964 n. 282.
2. - Avanti alla Corte si sono costituiti gli eredi del Di Clemente
Benedetto, col patrocinio dell'avv. Leo Collina, il quale, nelle difese
depositate in cancelleria il 3 dicembre 1964, ha fatto proprie le
ragioni esposte nell'ordinanza, insistendo per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del citato decreto.
3. - Si è anche costituito l'Ente di riforma, in persona del
Presidente avv. Tommaso Morlino, col patrocinio dell'avv. Guido Astuti,
il quale ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 4
dicembre 1964.
La difesa dell'Ente riconosce che, in effetti, la quota
espropriabile in danno del Di Clemente fu determinata sulla base dei
dati del nuovo catasto, entrato in vigore in epoca successiva al 15
novembre 1949, e non contesta perciò l'illegittimità costituzionale
del decreto impugnato. Assume peraltro che anche così non si sarebbe
fatto luogo ad esproprio di una quota maggiore di quella che
legittimamente vi era soggetta, e perciò conclude chiedendo che, nel
dichiarare la illegittimità costituzionale del D.P.R. impugnato, con
la consueta formula "in quanto", costantemente adottata in casi
analoghi, venga fatta riserva degli accertamenti del giudice di merito
circa la consistenza della proprietà e della relativa quota di
scorporo al 15 novembre 1949, a norma dell'art. 4 della legge n. 841.
4. - Nel corso del procedimento civile vertente fra Campani Laura e
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Tribunale
di Pisa con ordinanza 30 aprile 1964 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1756, con
cui erano stati espropriati alla predetta ha. 370.89.76 di terreno in
agro di Volterra, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in
relazione all'art. 4 della legge n. 841.
Il Tribunale premette nell'ordinanza che l'attrice aveva eccepito
l'illegittimità costituzionale del D. P. impugnato per due ragioni:
la prima, perché il calcolo della intera proprietà era stato fatto
sulla base dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato in vigore
nella zona di Volterra il 1 settembre 1951, anziché sulla base della
consistenza al 15 novembre 1949, e secondo le tariffe di estimo al 1
gennaio 1943, come stabilito dall'art. 4 della legge n. 841; la seconda
ragione, perché nel calcolo del reddito dominicale per ettaro, che
costituisce uno degli elementi da tenere presenti ai fini della
determinazione della quota da espropriare, ai sensi del citato art. 4
della legge n. 841, non era stata esclusa una notevole quantità di
terreni che per la loro natura avevano un reddito perfino inferiore a
quello dei "boschi" e degli "incolti produttivi", che pure il ripetuto
art. 4 vieta di considerare ai fini della determinazione suddetta.
Per queste ragioni la Campani sosteneva che la espropriazione aveva
avuto ad oggetto una quota notevolmente superiore a quella che avrebbe
dovuto essere colpita a norma di legge.
Ciò posto, osserva il Tribunale che la tesi come riferita al primo
punto è conforme alla costante giurisprudenza della Corte
costituzionale, la quale ha sempre ritenuto viziati di illegittimità
costituzionale quei provvedimenti di scorporo che hanno posto a base
del calcolo i dati del nuovo catasto, entrato in vigore dopo il 15
novembre 1949.
Pertanto, ritenuta la questione non manifestamente infondata e
rilevante ai fini della decisione, sospendeva il giudizio e rimetteva
gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1964, n. 282.
5. - Avanti alla Corte si è costituita la Campani, rappresentata e
difesa dagli avvocati Mario Cassola e Umberto Grassini, i quali hanno
depositato le deduzioni in cancelleria il 17 novembre 1964.
La difesa, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, insiste
nell'affermare l'illegittimità del decreto impugnato derivante
dall'avere l'Ente determinato, in base ai dati risultanti dal nuovo
catasto, una quota di esproprio maggiore di quella che sarebbe stato
legittimo accertare in base ai dati del vecchio catasto.
Aggiunge poi che. la seconda questione, già sottoposta al
Tribunale, circa la mancata esclusione, ai fini del calcolo del reddito
medio, dei terreni a reddito inferiore a quello dei boschi od incolti
produttivi, sarebbe superata dal fatto che, giusta la consulenza
tecnica espletata nel giudizio principale, la quota espropriabile in
base ai dati del vecchio catasto sarebbe rimasta sempre la stessa anche
con l'esclusione in parola.
Osserva inoltre la difesa della Campani che, in ogni caso,
diversamente da quanto sostenuto dalla controparte nel giudizio di
merito, nella specie non potrebbe demandarsi al giudice a quo il
compito di effettuare indagini sulla reale consistenza della proprietà
al 15 novembre 1949, e di sostituirsi cosi alla Commissione censuaria
nei compiti che essa sola avrebbe potuto svolgere a norma dell'art. 6
della legge, qualora ne fosse stata tempestivamente richiesta, anche
perché in tal modo si verrebbe ad investire il Tribunale di una
questione di estimo catastale, che non rientra nella sua competenza.
Conclude chiedendo dichiararsi la illegittimità costituzionale del
decreto impugnato.
6. - L'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'avv. Guido
Astuti, si è costituito mediante deposito delle deduzioni nella
cancelleria in data 4 dicembre 1964.
Anche in questo giudizio l'Ente riconosce la illegittimità del
decreto di esproprio, per essere stata la quota di scorporo calcolata
in base ai dati del nuovo catasto, anziché del vecchio, ancora in
vigore nella zona al 15 novembre 1949. Tale vizio, pero, sarebbe
soltanto parziale, dovendosi ritenere espropriata soltanto una quota
maggiore di quella che, in ogni caso, avrebbe dovuto espropriarsi a
norma dell'art. 4 della legge. Pertanto la difesa dell'Ente afferma
che, nel dichiarare l'illegittimità del decreto, si dovrebbero
demandare al giudice di merito gli accertamenti circa la consistenza
della proprietà e della relativa quota a norma del citato art. 4.
Quanto alla questione di illegittimità del decreto relativa
all'inclusione di terreni aventi un reddito inferiore a quello dei
boschi e degli incolti produttivi, ai fini del calcolo del reddito
dominicale medio, la difesa dell'Ente eccepisce, anzitutto, che la
stessa non risulterebbe sottoposta alla Corte dal giudice a quo.
Comunque sarebbe infondata, perché la legge n. 841 avrebbe escluso
i boschi e gli incolti produttivi dal calcolo suddetto non in relazione
al loro basso reddito, ma in considerazione della loro funzione
economico-sociale, in quanto cioè necessari nell'ambio di un razionale
ordinamento culturale. Pertanto i detti terreni dovevano essere inclusi
nel calcolo, ed anzi tanto più lo dovevano, quanto più basso era il
reddito, secondo il principio informatore della legge n. 841.
Conclude la difesa dell'Ente chiedendo che, previa eventuale
dichiarazione di manifesta infondatezza della questione da ultimo
accennata, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto
impugnato sotto l'altro profilo sopra riferito, con la consueta formula
"in quanto", costantemente usata dalla Corte nei casi di riconosciuta
illegittimità parziale.
7. - La difesa dell'Ente di riforma, in entrambe le cause, ha
depositato, nei termini, memorie illustrative di identico contenuto,
con le quali insiste, sviluppandole, nelle tesi già svolte a favore
dell'ammissibilità di ulteriori accertamenti da parte del giudice a
quo circa l'effettiva consistenza dei terreni espropriati alla data del
15 novembre 1949.
In particolare la difesa osserva che la Corte costituzionale, in
varie sue decisioni, avrebbe affermato appunto il principio che i dati
catastali devono corrispondere alla realtà di fatto alla data
suddetta, e che la proprietà da assoggettare allo scorporo deve essere
valutata nella sua consistenza effettiva. Né, d'altra parte, potrebbe
obbiettarsi che l'Ente avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso alla
Commissione censuaria centrale per ottenere la correzione delle
risultanze del vecchio catasto, ai sensi del l'art. 6 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, dato che il piano di esproprio era stato già
compilato, appunto, coi dati del nuovo catasto.
Inoltre, sempre a dire della difesa dell'Ente, il giudice ordinario
ben potrebbe, dopo la sentenza della Corte costituzionale, procedere
alla rettifica dei dati catastali, ed accertare così l'effettiva
consistenza della proprietà, senza incorrere nel difetto di
giurisdizione di cui all'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E, ed all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. I dati
del nuovo catasto rispecchierebbero, infatti, in realtà, la situazione
al 15 novembre 1949, e, ove il giudice ad essi si riferisse, nel
valutare la consistenza della proprietà espropriabile, non farebbe che
recepire un accertamento eseguito dall'organo amministrativo
competente, senza violare quindi le citate disposizioni.
Né a questa soluzione osterebbe la legge n. 841 del 1950, che
riterrebbe validi ai fini dell'esproprio, e senza possibilità di
ricorso, i dati risultanti dal nuovo catasto, purché entrato in vigore
al momento della emanazione della legge; e ammetterebbe così la
validità di un accertamento, anche se fatto in periodi diversi, ma
prossimi alla data del 15 novembre 1949.
Neppure osterebbe alla ammissibilità delle indagini la necessità
di determinare il reddito imponibile sulla base delle tariffe vigenti
alla data del 1 gennaio 1943, in relazione ai terreni pei quali si
fosse così accertata una consistenza diversa da quella risultante dal
vecchio catasto. Questa determinazione richiederebbe, infatti, soltanto
un'operazione di carattere tecnico, consistente nell'attribuzione ai
fondi stessi del reddito dominicale imponibile a fondi di identica
consistenza alla data suddetta.
Osserva infine che l'indagine richiesta sarebbe indispensabile per
evitare sperequazioni fra i proprietari, dovute alla fortuita
circostanza che in alcune zone, al 15 novembre 1949, fosse ancora in
vigore il vecchio catasto, con conseguente esonero dall'espropriazione;
tanto più ingiusto in casi, come quello di specie, in cui vi sarebbe
la certezza morale della non corrispondenza dei dati del vecchio
catasto alla consistenza effettiva dei terreni.
La difesa insiste pertanto nel chiedere che la Corte, nel
dichiarare la illegittimità dei decreti impugnati con la conseguente
formula "in quanto", voglia precisare che il giudice a quo è tenuto,
ai fini della decisione della causa di merito, a provvedere
all'accertamento della effettiva consistenza delle proprietà in esame
al 15 novembre 1949, "con l'eventuale rettificazione delle risultanze
del vecchio catasto terreni allora in vigore, le quali non fossero
rispondenti alla situazione reale dei terreni per qualità di coltura e
classe di produttività". Considerato in diritto :
1. - Le due cause riguardano questioni sostanzialmente identiche, e
vanno perciò riunite e decise con unica sentenza.
2. - La illegittimità costituzionale per eccesso di delega dei
decreti presidenziali di espropriazione impugnati non è contestata
dall'Ente Maremma e d'altra parte, secondo l'oramai costante
giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 70 del 1958; 47 e 77 del
1961; 18 del 1962; 73 del 1964; 3 del 1965), sussiste la violazione
dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, quando, per la formulazione del piano di
esproprio ai fini della riforma fondiaria, l'Ente di riforma ha tenuto
conto dei dati del nuovo catasto, non ancora entrato in vigore nelle
zone di esproprio al 15 novembre 1949, anziché dei dati del vecchio
catasto.
Non vi è dubbio pertanto che, sotto il cennato profilo, debbano
dichiararsi costituzionalmente illegittimi i DD. PP. 29 novembre 1952,
n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756.
3. - La Corte ha anche avuto occasione di pronunciarsi circa
quell'aspetto della questione su cui, nelle deduzioni e nelle memorie,
insiste la difesa dell'Ente, e precisamente sulla passibilità che
venga demandato al giudice a quo ogni ulteriore accertamento sulla
consistenza dei terreni al 15 novembre 1949, ai fini della esatta
determinazione della quota soggetta ad esproprio. Ha in proposito già
affermato la Corte che mentre sono sottratte alla competenza del
giudice ordinario le indagini riguardanti questioni attinenti
all'estimo catastale, come quelle concernenti la qualità di coltura e
la classe di produttività dei terreni, è invece da ammettere la
competenza dello stesso giudice sulle questioni direttamente attinenti
alla estensione dei terreni soggetti a scorporo (sentenza n. 73 del
1964). Ribadendo tali principi, la Corte, con sentenza n. 3 del 1965,
ha poi più specificamente affermato che l'indagine tendente ad
accertare se ed in quale misura si sarebbe dovuto fare luogo alla
espropriazione qualora si fossero tenuti presenti i dati catastali
vigenti al 15 novembre 1949 anziché quelli desunti dal nuovo catasto
entrato in vigore successivamente' a tale data, pur restando fuori
dalla competenza della Corte, se ed in quanto implichi una indagine di
merito, può tuttavia essere effettuata dal giudice a quo, purché non
abbia attinenza all'estimo catastale, sottratto alla competenza del
giudice ordinario ai sensi dell'art. 6 della legge sul contenzioso
amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, ed anche dell'ultimo
comma dell'art. 6 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841. Al di
là di questa indicazione, contenuta nelle richiamate precedenti
sentenze, questa Corte non può andare senza invadere il campo proprio
del giudice di merito.
4. - Per quanto attiene alla questione di legittimità del decreto
di esproprio 3 ottobre 1952, n. 1756, in danno di Campani Laura,
relativa alle modalità seguite per il calcolo del reddito medio per
ettaro, nel quale calcolo sarebbe stato compreso anche il reddito di
terreni inferiore a quello dei boschi e dei terreni incolti produttivi,
dalla legge escluso dal calcolo stesso, è da rilevare che, come
eccepisce la difesa dell'Ente, trattasi di questione ricordata
nell'ordinanza di rinvio, ma non proposta dal Tribunale all'esame di
questa Corte.
Invero, mentre tale questione è esposta nella parte narrativa
dell'ordinanza, ove è chiaramente contraddistinta con la lettera b),
dopo l'esposizione dell'altra concernente l'errore sui dati catastali,
distinta con la lettera a), nella parte motiva dell'ordinanza si
rinviene solo l'esposizione delle ragioni secondo cui, ad avviso del
Tribunale "la tesi sostenuta dall'attrice Campani Laura, come riportata
al punto a)" è rilevante e non manifestamente infondata. Nessun
accenno nella motivazione dell'ordinanza può far ritenere che il
giudice a quo abbia inteso esprimere il suo pur necessario giudizio
sulla manifesta infondatezza o meno della questione sub b), ed abbia
comunque inteso sottoporla alla Corte. Ciò lascia ragionevolmente
ritenere che l'esposizione della stessa nella parte narrativa sia stata
fatta dal Tribunale unicamente ai fini di una completa relazione delle
vicende della causa, e non abbia quindi alcuna influenza sulla materia
sottoposta al giudizio della Corte, desumibile in modo sufficientemente
chiaro dalla motivazione e dal dispositivo dell'ordinanza come limitata
alla questione sub a).
Ma, a parte ciò, è da osservare che la stessa difesa della
Campani non ha giudicato di dovere insistere sulla questione in questa
sede, dando anzi atto che la stessa sarebbe "superata" dalle risultanze
della consulenza tecnica effettuata nel giudizio di merito, la quale
avrebbe escluso qualsiasi rilevanza dalla inclusione o meno dei terreni
in discorso nel computo del reddito medio, ai fini della determinazione
della quota di scorporo.
Escluso, quindi, che la Corte possa occuparsi di quest'ultima
questione, non rimane che dichiarare la illegittimità dei decreti
presidenziali per la ragione innanzi spiegata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le due cause;
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre
1952, n. 1756, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio
1953 e n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei
piani di espropriazione, in danno, rispettivamente degli eredi di Di
Clemente Benedetto e Campani Laura, fu tenuto conto dei dati dei nuovi
catasti non ancora in vigore, nelle zone, alla data del 15 novembre
1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte