Sentenza n. 28/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1970 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 342/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della nota
marginale annessa all'art. 4 della tariffa allegato A del D.P.R. 24
giugno 1954, n. 342, concernente nuove norme in materia di imposta di
pubblicità, promossi con due ordinanze emesse il 7 febbraio 1968 dalla
Corte suprema di cassazione - sezione prima civile - in due
procedimenti civili vertenti tra la società di assicurazione Alleanza
Securitas Esperia e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritte ai nn. 91 e 92 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968.
Visti gli atti di costituzione della società di assicurazione
Alleanza Securitas Esperia e dell'Amministrazione delle finanze dello
Stato;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi gli avvocati Paolo Barile ed Enrico Biamonti, per la società
di assicurazione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Antonino Terranova, per l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La società di assicurazione "Alleanza Securitas Esperia", per
assolvere l'obbligo dell'imposta di pubblicità relativa alle tabelle e
targhe distribuite ai propri assicurati per gli anni 1958-61,
provvedeva al versamento del relativo importo in applicazione dell'art.
4 della tariffa allegato A al D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, emanato
in attuazione della delega concessa al Governo in materia con la legge
27 dicembre 1952, n. 3596, interpretando il combinato disposto di tale
norma e dell'ivi richiamato R.D. 20 dicembre 1928, n. 3878, concernente
nuovi modelli di bilancio per le società assicuratrici, nel senso che
l'importo del tributo, previa denunzia nei modi di legge da parte del
contribuente, dovesse liquidarsi percentualmente sui premi di
competenza iscritti nella parte attiva dei bilanci della società per
gli anni suddetti, relativamente al solo ramo incendi.
L'ufficio del bollo straordinario di Roma rilevava però che,
secondo la propria interpretazione della detta norma, l'imposta doveva
essere commisurata, invece, ai premi relativi a tutti i rami
assicurativi esercitati dalla società, escluso soltanto quello dei
trasporti, espressamente esentato.
La società proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento che
le era stata conseguentemente notificata da parte dell'ufficio fiscale
suddetto, e l'adito tribunale di Roma accoglieva la tesi della
opponente con sentenza del 25 novembre 1965.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Amministrazione
finanziaria, e la società appellata, resistendo al gravame, proponeva
a sua volta appello incidentale affermando che, essendo mancata, per
disuso, la effettiva distribuzione delle targhe, l'imposta richiesta
non sarebbe stata comunque giustificata.
La Corte di appello di Roma riteneva, a sua volta, che, con la
disposizione invocata, si era voluto commisurare l'imposta ai premi
risultanti in bilancio per tutti i rami della assicurazione contro i
danni esercitati dalle società assicuratrici, e con riferimento
all'appello incidentale poneva particolarmente in luce che, secondo la
nota marginale annessa al citato art. 4 della legge delegata,
"l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettiva
distribuzione delle tabelle e targhe". Osservava altresì che con la
esposta disciplina si era inteso servirsi, ai fini dell'accertamento,
di una base imponibile sicura e facilmente controllabile come quella
dei premi iscritti in bilancio, ponendo così in essere una modalità
di accertamento e pagamento dell'imposta che svincolava
l'Amministrazione finanziaria dalle gravose esigenze di una analitica
verifica della effettiva distribuzione ed affissione dei mezzi
pubblicitari, ed aggiungeva altresì che, in tal modo, non si erano
violati i limiti della delega concessa al Governo con la citata legge
n. 3596 del 1952 per l'emanazione di nuove norme tributarie sulla
pubblicità, essendo "l'acquisizione dei premi posta pur sempre con
riguardo all'attività pubblicitaria effettuata dalle società
assicuratrici".
Contro la sentenza della Corte di appello proponeva ricorso per
cassazione la società assicuratrice sostenendo, fra l'altro, che dal
sistema della legge delega e della stessa legge delegata dovrebbe
evincersi che presupposto essenziale dell'imposta è l'attuazione
concreta della pubblicità e non la sua mera potenzialità, che, come
tale, andrebbe esente da imposizione.
Analogo procedimento di opposizione istituito dalla stessa società
avanti al tribunale di Roma relativamente all'imposta di pubblicità
concernente l'anno 1957 subiva le stesse vicende, e con due ordinanze
del 7 febbraio 1968, di identico contenuto, la Corte di cassazione
sollevava questione di legittimità costituzionale della nota marginale
sopra ricordata annessa all'art. 4 della legge 24 giugno 1954, n. 342,
per presunto eccesso della delega di cui all'art. 5 della legge 27
dicembre 1952, n. 3596, e conseguente violazione dell'art. 76 della
Costituzione.
Osserva la Cassazione nelle ordinanze che la questione, da ritenere
di indubbia rilevanza ai fini della risoluzione del giudizio, non
apparirebbe manifestamente infondata. Invero l'esame analitico del
tenore del citato art. 5 della legge il quale, nel disporre la delega,
prevede fra l'altro che le nuove norme tengano conto dei progressi
tecnici verificatisi nel settore e nelle diverse esigenze dei singoli
mezzi con i quali "è attuata" la pubblicità, come pure delle esigenze
della espansione commerciale attraverso l'"attività pubblicitaria",
assicurando nel contempo la semplicità e la comodità nel pagamento e
nell'accertamento dell'imposta, dimostrerebbe chiaramente che
presupposto dell'imposizione tributaria è effettivamente l'attuazione
concreta della pubblicità. Il che sarebbe altresì confermato
dall'art. 1 della legge delegata, che si riferisce alla pubblicità
"attuata con qualsiasi mezzo, per qualsiasi fine e con qualsiasi
forma", e da numerose altre disposizioni della stessa legge delegata,
nelle quali la determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta
figurerebbe fatta sempre con riferimento alla pubblicità
effettivamente attuata. Questo concetto sarebbe in particolare ripetuto
anche nell'art. 4 della tariffa che, pur stabilendo che l'imposta è
dovuta dalle società di assicurazione per le tabelle e targhe in modo
virtuale, parla tuttavia espressamente di tabelle e targhe
"distribuite" ed "affisse al pubblico".
Ciò posto, l'obbligazione tributaria per la pubblicità non
potrebbe sorgere se non in presenza di un'azione pubblicitaria
concretamente spiegata attraverso la materiale distribuzione ed
affissione delle targhe e tabelle in esame. Di conseguenza, la nota
marginale all'art. 4, più volte menzionata, col disporre testualmente
invece che l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dalla
effettiva distribuzione delle tabelle e targhe, finirebbe col
prescindere dal presupposto cui sarebbe collegata l'obbligazione
tributaria, ed esorbiterebbe così dai limiti della delega.
Le ordinanze, notificate il 19 aprile 1968 e comunicate ai
Presidenti dei due rami del Parlamento, sono state pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio 1968.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituita la società
Securitas in persona del direttore generale e legale rappresentante
Celso Atzeri, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Biamonti e
prof. Paolo Barile, i quali hanno depositato, per entrambi i giudizi,
uniche deduzioni il 25 luglio 1968.
La difesa fa proprie le argomentazioni contenute nelle ordinanze di
rinvio, precisando che, in virtù della norma impugnata, presupposto
della imposizione tributaria diverrebbe la mera percezione dei premi
iscritti nel regolamentare modulo di bilancio. L'imposizione non
riguarderebbe più così una imposta sulla pubblicità, ma
concreterebbe una nuova tassazione dei premi di assicurazione,
commisurata alla entità degli stessi.
In aggiunta, la difesa prospetta altresì ulteriori profili di
illegittimità della norma impugnata, che verrebbe ad essere in
contrasto anche con gli artt. 3 e 53 della Costituzione perché,
prescindendo dalla effettiva attuazione della pubblicità violerebbe
sia il principio di eguaglianza che quello secondo cui tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva, nonché con gli artt. 23 e 24 della
Costituzione perché renderebbe indeterminato il presupposto di fatto
dell'imposizione, con conseguente violazione della riserva di legge in
materia tributaria, e renderebbe impossibile esercitare il diritto di
difesa in mancanza della possibilità di provare il difetto di un
cosiffatto presupposto.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità
costituzionale delle norme impugnate.
Si è altresì costituita l'amministrazione finanziaria dello
Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che
ha depositato, in entrambi i giudizi, identiche deduzioni, l'8 maggio
1968.
L'Avvocatura ritiene di poter affermare anzitutto che nel corso del
giudizio principale si sarebbe discusso soltanto della questione
relativa alla legittimità della estensione della base imponibile ai
premi riscossi per rami diversi dall'incendio, onde la Corte dovrebbe
preliminarmente accertare se la questione così come sollevata sia
effettivamente rilevante ai fini della decisione del giudizio
principale.
Nel merito obbietta che il sistema predisposto dal legislatore con
la legge di delega risulterebbe ben diverso da quello supposto
nell'ordinanza di rinvio. Infatti, prosegue l'Avvocatura, nella norma
delegante si menziona espressamente, tra i fini che devono essere
perseguiti dal Governo, la predisposizione di sistemi per assicurare la
semplicità e la comodità nel pagamento e nell'accertamento
dell'imposta. E la legge delegata, considerando le tabelle e targhe in
esame come strumenti idonei ad esercitare l'attività di pubblicità,
avrebbe previsto, nel caso, il pagamento dell'imposta in modo virtuale
appunto in attuazione dei fini prescritti dalla norma delegante. Con
ciò non si immuterebbe il presupposto della imposta, dovendo
intendersi per pubblicità attuata, secondo l'Avvocatura, la "forma
propria che il legislatore considera per porre in essere la
pubblicità" e non già la pubblicità già prodotta. In questo secondo
caso, infatti, occorrebbe un tanto gravoso quanto inefficace sistema di
accertamento per l'individuazione delle tabelle e targhe realmente
affisse, sistema che finirebbe col contrastare coi suddetti fini
semplificatori delineati dal legislatore delegante. Opportunamente
quindi il legislatore delegato avrebbe assunto come elemento generatore
della obbligazione tributaria la semplice predisposizione del sistema
pubblicitario, indipendentemente dalla materiale concretizzazione ed
avrebbe, come ha in realtà fatto con la norma impugnata, disposto che
il modo virtuale consegua ad una denuncia fatta dallo stesso
contribuente cioè ad un autoaccertamento. Le espressioni "distribuite"
ed "affisse" contenute nell'art. 4 della tariffa, con riferimento alle
tabelle e targhe in esame, pertanto, non avrebbero riferimento ad una
situazione già attuata, ma solo alla idoneità delle forme considerate
per il raggiungimento delle finalità contemplate per l'imposizione
tributaria.
Questo sistema, del resto, sarebbe previsto dalla legge anche in
riferimento agli avvisi è manifesti di qualunque genere, in ordine ai
quali, all'art. 1 della tariffa allegato A, è previsto anche il modo
di pagamento virtuale, sulla base della dichiarazione presentata dal
contribuente, "prima" dell'inizio della pubblicità.
Rispondendo alla linea interpretativa sopra chiarita, la norma
impugnata non potrebbe considerarsi al di fuori dei limiti della
delega, e la questione sarebbe pertanto infondata.
La società di assicurazioni Alleanza Securitas Esperia ha
depositato nei termini una memoria illustrativa, con cui, dopo aver
ampiamente richiamato i precedenti della norma impugnata e lo
svolgimento della controversia, contesta anzitutto l'eccezione di
irrilevanza sollevata dall'Avvocatura, osservando che il giudizio
principale in effetti investiva sia la circostanza dell'affissione
delle tabelle e targhe per il ramo incendio, sia l'estensione
dell'imposta medesima ai rami diversi dall'incendio, ed aggiungendo
che, comunque, la rilevanza non potrebbe essere messa in dubbio, in
quanto l'ingiunzione fiscale di cui al giudizio principale richiedeva
il pagamento dell'imposta sia per il ramo incendi sia per tutti gli
altri rami, ad eccezione di quello dei trasporti.
Nel merito insiste nell'affermare che, secondo la formula della
legge di delega, presupposto della imposizione tributaria sarebbe
l'attuazione concreta della pubblicità e non la mera potenzialità
della stessa, e contesta, in particolare, la tesi dell'Avvocatura,
secondo cui la norma impugnata rappresenterebbe una particolare
modalità di pagamento dell'imposta, rispondente ai requisiti di
semplicità e comodità di cui al primo comma dell'art. 5 della legge
di delegazione. Osserva al riguardo la difesa della parte privata che,
ciò ammettendo, si finirebbe pur sempre con il prescindere dal
presupposto della pubblicità già realizzata, che sarebbe invece
richiesto dalla delega legislativa. Né potrebbe comunque rinvenirsi
nella legge di delega alcun elemento che giustifichi una facoltà della
amministrazione di avvalersi di una presunzione assoluta ai fini
fiscali circa l'utilizzazione delle tabelle e targhe, in quanto
semplicemente predisposte dalla società.
Infine, anche se, in effetti, il rapporto di imposta si ricollega,
nella specie, agli elementi contenuti nella denunzia del contribuente
da effettuare prima della distribuzione delle tabelle e targhe, ciò
non potrebbe giovare alla tesi avversaria in quanto questo sistema
partirebbe anch'esso dal presupposto che sia legittimo imporre un
autoaccertamento dell'imposta prescindendo dalla effettività della
pubblicità e non potrebbe quindi eludere la questione di legittimità
sollevata a tale riguardo.
Insiste pertanto nelle già prese conclusioni.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato tempestivamente una
memoria illustrativa con cui, sviluppando le tesi già sostenute,
osserva in sostanza che la legge delegata in materia di imposta di
pubblicità, con lo stabilire che la liquidazione ed il pagamento
dell'imposta medesima sono ricollegate alla denunzia, e traggono cioè
fondamento da una attività che il contribuente intende porre in
essere, riproduce anche per l'imposta di pubblicità una situazione
giuridica normale nell'imposta di bollo, cioè la corresponsione del
tributo in modo virtuale.
Logica conseguenza di tale sistema sarebbe dunque la prescrizione
impugnata, secondo cui l'imposta deve essere corrisposta
indipendentemente dalla effettiva distribuzione delle targhe e tabelle,
le quali, oltretutto, possono essere apposte oltre che sugli immobili,
anche "sulle cose assicurate", il che ne renderebbe assai disagevole il
controllo, e sommamente opportuno il sistema di virtualità, sia pure
più accentuata, predisposto dalla norma impugnata. La effettiva
distribuzione resterebbe un fatto successivo al legittimo sorgere
dell'obbligazione tributaria, esclusivamente collegato alla denunzia
del contribuente. E con ciò si rientrerebbe nei limiti della delega,
secondo quanto già ampiamente sostenuto dalla stessa Avvocatura nella
prima difesa.
L'Avvocatura poi, passa a contestare l'ammissibilità dei profili
di illegittimità costituzionale prospettati nella difesa della parte
privata oltre quelli contenuti nell'ordinanza di rinvio, e ne afferma
comunque l'infondatezza, affermando in sostanza che sarebbe stato
puntualmente applicato il principio della capacità contributiva, data
la commissurazione della imposta ai premi di competenza, proporzionali
al volume degli affari gestiti dalla società, e che inoltre fuor di
luogo sarebbe il richiamo all'art. 23 della Costituzione, essendo il
tributo imposto per legge, ed all'art. 24 della Costituzione,
sussistendo la possibilità per il contribuente di adire il giudice per
le questioni relative. Considerato in diritto :
1. - Le suindicate ordinanze di rinvio della Corte suprema di
cassazione sono identiche, nella motivazione e nelle conclusioni:
sicché è evidente l'opportunità che i relativi procedimenti siano
riuniti, per dar luogo ad unica decisione.
2. - Va, anzitutto, precisato l'ambito della proposta questione di
legittimità costituzionale, in relazione al contenuto delle ordinanze.
Il dubbio di costituzionalità verte sulla legittimità dell'art. 4
tariffa allegato A, con nota marginale, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, sulla imposta di pubblicità
esplicata dalle società di assicurazione, in quanto, col disporre che
"l'imposta dev'essere corrisposta indipendentemente dalla effettiva
distribuzione delle tabelle e targhe" avrebbe deviato, con violazione
degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dai principi e criteri
direttivi posti dall'art. 5 della legge delega 27 dicembre 1952, n.
3596, di cui il predetto decreto presidenziale è derivazione.
Così delimitata la questione, va escluso che il suo esame possa
estendersi anche ai profili adombrati nelle deduzioni della parte
privata in relazione agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione:
poiché tali profili, poggiando su motivi diversi è più vasti di
quelli dell'eccesso di delega, unicamente dedotti nelle ordinanze, non
possono che essere qui disattesi, in conformità a costante
giurisprudenza (da ultimo, sentenza n. 39 del 1969).
3. - L'Avvocatura dello Stato prospetta, sia pure senza trarne
conclusioni specifiche, il dubbio che la questione proposta difetti di
rilevanza nel presente giudizio: infatti, risulterebbe dagli atti del
giudizio di merito che non sia stato, nel caso, contestato il fatto
della effettiva distribuzione delle targhe e delle tabelle per il ramo
incendio, essendosi limitato il dibattito alla questione relativa alla
legittimità della estensione della base imponibile ai premi riscossi
per i rami diversi dall'incendio e non esteso alla questione della
legittimità, in via di principio, dell'imposizione, in quanto
indipendente dalla effettiva distribuzione delle tabelle e targhe.
L'assunto è, tuttavia, smentito dalle stesse ordinanze di rinvio,
che, nel descrivere le precedenti fasi del giudizio, pongono in luce
come la questione sia sorta a seguito dell'ingiunzione fiscale,
comprensiva dell'imposta di pubblicità anche per altre attività
assicurative, oltre quelle del ramo incendi e si sia poi sviluppata nel
senso della predetta questione di principio.
4. - Tra i concetti direttivi che la giurisprudenza di questa Corte
ha elaborato in materia di delegazione legislativa, v'è, in via
principale, quello che il potere delegato deve essere esercitato in
modo conforme alle finalità che l'hanno determinato e non divergente
da dette finalità. Sicché alla delega ed alla sua formula, a
carattere normativo generale, deve risultare corrispondente l'esercizio
del potere delegato, con particolare riguardo al sistema accolto nella
legislazione precedente (sentenze n. 3 del 1957; nn. 31 e 135 del
1967).
5. - Lo stato della legislazione anteriore alla legge delegante del
1952 e relativa alle imposte dovute per l'uso, da parte delle società
assicuratrici, di targhe o tabelle da apporsi sulle cose assicurate,
risiedeva nelle disposizioni originarie del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3268, sulle tasse di bollo, integrate dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 11' aprile 1947, n. 242.
L'imposizione era prevista negli articoli 1, ultimo comma, del
primo decreto e 86, n. 5, dell'annesso allegato A, nonché nell'art. 18
del suindicato secondo decreto il quale, con effetto dal 1 giugno 1947,
precisava doversi il tributo corrispondere "in modo virtuale",
liquidandolo "sui premi risultanti dal bilancio annuale sui quali si
effettua la distribuzione delle targhe".
La cosiddetta "virtualità" nella corresponsione e percezione del
tributo veniva fatta consistere (art. 4 del primo decreto) nel fatto
che, pur trattandosi di tributo a carattere cartolare, tuttavia
l'adempimento, nel caso specifico, era da compiersi, per motivi pratici
e di più comoda esazione, presso l'ufficio competente "senza materiale
apposizione di bollo".
Inoltre fin dal decreto del 1923 il modo "virtuale" del versamento
veniva considerato non disgiunto dall'onere di denuncia da parte del
contribuente (vedi art. 86 n. 2 dell'allegato).
Questo sistema, considerato nel suo complesso e soprattutto con
riguardo alla citata disposizione del decreto del 1947 era
caratterizzato dal fatto del collegamento diretto in percentuale
dell'imposta ai premi iscritti in bilancio: il che veniva a riguardare
non solo e non tanto le modalità di pagamento, ma significava che la
base dell'accertamento era spostata dai dati singoli di concreta
utilizzazione di targhe a dati anteriori emergenti dal bilancio di
competenza e come tali sostanzialmente sganciati dalla materialità
dell'evento pubblicitario.
Né questa era la sola ipotesi di riferimento a dati anteriori.
Infatti, l'art. 86, n. 4, della tariffa allegata al decreto del 1923
imponeva anche il pagamento preventivo della tassa di bollo nel momento
della pattuizione dei corrispettivi per proiezioni pubblicitarie
cinematografiche da eseguirsi successivamente: disposizione poi
ribadita col R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1427.
La formula usata dalla legge delega dimostra che non si è inteso
abrogare o modificare il sistema precedente, bensì corrisponde
all'intento di perfezionarlo per renderlo, come è detto "più semplice
e più comodo non solo nel pagamento ma anche nell'accertamento". Come
risulta anche dagli atti parlamentari (relazione del Ministro Vanoni
sulla delega al Governo) l'obbiettivo era un assetto più organico
della materia, mantenendo tuttavia gli essenziali principi direttivi,
con richiamo espresso a quello ora ricordato dell'art. 86, n. 4, della
suindicata tariffa.
La legge delegata, che ha regolato separatamente dalla imposta di
bollo, l'imposta di pubblicità appunto per le peculiari e proteiformi
manifestazioni di quest'ultima, risulta conforme ai cennati principi.
Nella fissazione dei cardini del sistema, i concetti ed i requisiti
di denuncia, di virtualità in base a denuncia e di riferimento
percentuale all'ammontare dei premi di competenza, risultano mantenuti.
Di questi elementi, la denuncia, ad opera della parte contribuente,
è l'elemento che condiziona l'imposizione e ne delimita l'oggetto.
Con l'adempimento dell'obbligo di denunciare, per rimanere il
sistema, la predisposizione e l'allestimento delle targhe
pubblicitarie, indipendentemente da contingenti fatti successivi,
spesso di difficoltosa verificazione, e di corrispondere
conseguentemente il tributo, gli enti assicuratori vengono così a
porre essi stessi le basi dell'accertamento.
La società Securitas, nelle deduzioni presentate, riconosce esatto
che per giudicare del collegamento tra legge delegante e legge delegata
si deve aver riguardo alla particolare situazione giuridica come
regolata nella legge precedente alla delegante. Ma assume, tuttavia,
che il decreto del 1947, con il far riferimento alle targhe
"distribuite", aveva condizionato la imposizione alla effettiva
esteriorizzazione delle targhe stesse: per cui l'art. 4 della tariffa
allegata alla legge delegata, nel punto in cui dichiara doversi
prescindere dalla effettiva distribuzione delle targhe, sarebbe in
antitesi con lo stato precedente alla delega, tanto più che nel corpo
dello stesso art. 4 si parla in altro punto di targhe "distribuite".
L'argomento ha però un ristretto valore esegetico formale, mentre
è principio interpretativo (art. 12 preleggi) che debbasi aver
prevalente riguardo sia ad elementi di connessione tra norma e norma,
sia all'intenzione del legislatore. Per cui, anche nel caso in esame,
la terminologia usata va considerata come inserita nel contesto del
sistema, dal quale riceve limitazioni di significato. Quanto si è
detto con riferimento ai decreti del 1923 e del 1947 ha la sua conferma
nelle disposizioni della legge delegata, la quale, precisando negli
artt. 8 e 9 che la denunzia va presentata prima dell'inizio della
pubblicità e l'imposta va pagata al momento della presentazione della
denuncia, dimostra che la dizione "targhe distribuite" contenuta nella
tariffa, inserita nel corpo della stessa legge, ha valore pleonastico e
significato improprio, se posta in relazione al sistema, bene
identificabile nel suo complesso.
6. - Né consegue che la questione, considerata entro i limiti
segnati dalle ordinanze di rinvio, va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 tariffa allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 (nuove norme sulla imposta di
pubblicità), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in data 7
febbraio 1968 dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 76 e
77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte