Sentenza n. 28/1972
Altra decisione · depositata il 17/02/1972 · relatore Nicola Reale
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della
Sardegna, notificato il 30 aprile 1971, depositato in cancelleria il 10
maggio successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1971, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del prefetto di
Cagliari 25 febbraio 1971, n. Q 314, in materia di espropriazione per
opere di pubblica utilità eseguite con i fondi della Cassa per il
Mezzogiorno.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore
Nicola Reale;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 30 aprile 1971 la Regione autonoma della
Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, in relazione alla comunicazione del prefetto di Cagliari 25
febbraio 1971, n. Q 314, con la quale si è affermato spettare agli
organi dello Stato la competenza in materia di espropriazioni per la
realizzazione di opere di pubblica utilità eseguite con i fondi della
Cassa per il Mezzogiorno. Ha conseguenzialmente impugnato i
provvedimenti seguenti (indicati testualmente in ricorso e dei quali si
è dato annunzio legale nel Bollettino Ufficiale della Regione
medesima, ai sensi e per gli effetti della legge sulle espropriazioni
per pubblica utilità): decreto n. 3283 del 12 gennaio 1971; n. 3284
dell'11 gennaio 1971; n. 3285 del 19 gennaio 1971 e n. A 567 del 17
dicembre 1970, emanati dal prefetto di Cagliari; n. 3478 del 16 ottobre
1969; n. 3425 del 15 ottobre 1969 e n. 3560 (senza data) del prefetto
di Nuoro.
La Regione sarda, a motivo della impugnazione degli atti predetti,
ha dedotto la lesione della propria sfera di competenza e la
conseguente violazione degli artt. 4, lett. d, e 6 dello Statuto, che
attribuiscono alla Regione ricorrente poteri rispettivamente
legislativi e amministrativi in materia "di espropriazione per pubblica
utilità non riguardante opere a carico dello Stato", nonché dell'art.
1 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1562, per il quale le competenze
statali in materia di espropriazioni sono attribuite al Presidente
della Giunta regionale, salvo le "opere a carico dello Stato o da
realizzare con il contributo dello Stato".
Nelle ipotesi in esame tale rigoroso presupposto non sussisterebbe
poiché, si assume, le espropriazioni sarebbero state disposte ai fini
della esecuzione di opere di pubblica utilità che non risulterebbero a
carico dello Stato, ma realizzate con il finanziamento della Cassa per
il Mezzogiorno, la quale costituisce ente dotato di personalità
distinta da quella dello Stato e di un proprio patrimonio con autonoma
gestione.
Per il caso che la disposizione di attuazione sopracitata fosse da
interpretare nel senso che le opere sovvenzionate dalla Cassa per il
Mezzogiorno siano da annoverare fra quelle "da eseguirsi con contributo
dello Stato", con la conseguenza di escludere, in ordine alle
espropriazioni che le concernono, la competenza regionale, la
disposizione stessa apparirebbe in contrasto con la norma statutaria,
la quale limita la detta competenza solo con riguardo alle opere
direttamente "a carico dello Stato". Se ne eccepisce quindi,
subordinatamente, la illegittimità costituzionale e si chiede che
questa Corte ne pronunzi l'invalidità in via incidentale.
In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio, ha
confutato la rivendicazione, da parte della Regione sarda, della
competenza ad emanare i provvedimenti espropriativi in oggetto.
Al riguardo la difesa dello Stato ha replicato che le opere, cui i
detti provvedimenti si riferiscono, in quanto finanziate dalla Cassa
per il Mezzogiorno, sono da considerare "a carico dello Stato" ai sensi
della norma statutaria. Detto ente costituirebbe, infatti, organo
straordinario dell'Amministrazione statale, ancorché dotato di
personalità giuridica, peraltro soltanto "formale" e priva di
implicazioni sostanziali in ordine agli interessi pubblici perseguiti.
Nel termine previsto dagli artt. 10 e 27 delle Norme integrative
per i giudizi davanti a questa Corte soltanto l'Avvocatura dello Stato
ha depositato una memoria illustrativa, con la quale ha prospettato la
preminenza dell'interesse statale anche sotto il profilo della natura
demaniale dei beni cui risulterebbero preordinate le espropriazioni ed
ha chiesto, a prova, l'esibizione di copia integrale degli atti
impugnati. Ha, peraltro insistito nelle argomentazioni e conclusioni di
infondatezza del ricorso, già svolte nell'atto di costituzione,
aggiungendo che, anche alla stregua della recente legge 6 ottobre 1971,
n. 853 (entrata in vigore nelle more del conflitto), lo sviluppo delle
regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma
economico nazionale. E mentre alle Regioni a statuto ordinario sono
affidati nuovi compiti per la realizzazione degli interventi
straordinari nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione,
non risulta invece sostanzialmente innovata la disciplina degli
interventi stessi per quanto in particolare riguarda la Sardegna, per
la quale particolari disposizioni erano contenute nel titolo VI del
testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e nei cui confronti non si sarebbe
operata alcuna variazione delle attribuzioni statutarie, ai sensi
dell'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 853 del 1971. Considerato in diritto :
1. - La Regione autonoma della Sardegna ha proposto ritualmente
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in ordine alla
comunicazione della prefettura di Cagliari del 25 febbraio 1971, n. Q
314, con la quale si informa che la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha affermato la competenza statale in materia di
espropriazione per opere di pubblica utilità eseguite con i fondi
della Cassa per il Mezzogiorno.
La Regione ha chiesto altresì che, previa dichiarazione della sua
competenza in materia, siano annullati i provvedimenti dei prefetti di
Cagliari e di Nuoro, adottati in conformità delle direttive della
Presidenza del Consiglio e indicati nella narrativa della presente.
La difesa della Regione assume che gli atti statali predetti
abbiano invaso la sfera di competenza attribuitale ed invoca, a
sostegno della propria tesi, il disposto degli artt. 4, lett. d, e 6
dello Statuto speciale, per cui la Regione sarda esercita
rispettivamente funzioni legislative concorrenti e amministrative in
materia di espropriazione per pubblica utilità "non riguardante opere
a carico dello Stato". E si richiama anche all'art. 1 del d.P.R. 24
novembre 1965, n. 1562, recante norme di attuazione nella materia
predetta, e precisamente alla disposizione per cui le competenze della
Amministrazione statale circa i provvedimenti espropriativi "non
riguardanti opere a carico dello Stato o da realizzare col contributo
dello Stato sono esercitate in Sardegna dal Presidente della Giunta
regionale".
Dal testo di tali norme la ricorrente trae argomento per sostenere
che la competenza degli organi dello Stato debba essere esclusa,
allorché le misure espropriative riguardino opere pubbliche da
eseguirsi con finanziamenti di enti diversi dallo Stato, in quanto
dotati di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, come
appunto la Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 9, primo comma,
del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, già
art. 2 della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646.
Il ricorso non è fondato.
2. - Come assume l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, è da ritenere che
l'attribuzione della personalità giuridica non vale, nell'ordinamento
vigente, quale premessa sufficiente per la risoluzione del conflitto in
senso favorevole alla Regione.
La creazione della persona giuridica pubblica, in obbedienza ad
esigenze organizzative generali, può costituire, infatti, lo strumento
di cui lo Stato si serve nei casi nei quali ravvisi più conveniente
perseguire fini di generale interesse, non con la propria azione
diretta, ma mediante l'istituzione di un ente, sia pur da esso
distinto, al quale siano imputate, secondo l'ordinamento giuridico ed
in conformità dell'atto istitutivo, le situazioni derivanti
dall'attività ad esso riservata.
Il che non implica, come si assume dalla Regione, che la detta
attività sia estranea alla sfera istituzionale dello Stato. Ma
all'azione di questo può essere, anzi, assimilata e sostanzialmente ad
esso riferita per effetto del rapporto funzionale che lega la persona
giuridica pubblica allo Stato medesimo.
3. - Nella specie non è controverso fra le parti che la Cassa per
il Mezzogiorno, ente dotato di personalità giuspubblicistica, per
conseguire le finalità riflettenti i programmi e le direttive
politiche dello Stato, operi con mezzi finanziari da questo
appositamente messi a disposizione.
A carico del bilancio dello Stato risultano, invero, iscritti i
fondi da utilizzare per gli interventi della Cassa: notevoli in
proposito, per tacere d'altri, gli artt. 15, 20 e 25 del citato t.u.
del 1967.
Tali circostanze sono sufficienti a chiarire che le opere
realizzate in Sardegna con i finanziamenti della Cassa per il
Mezzogiorno gravano sostanzialmente sul bilancio statale, senza che
occorra ulteriormente, al fine di mettere in evidenza la stretta
connessione dell'ente predetto con la pubblica Amministrazione,
ricordare come alla competenza di organi statali siano riservate
ulteriori attribuzioni tecnico-amministrative nella materia degli
interventi eseguiti dalla Cassa.
Il tutto in attuazione di una complessa normativa vigente al tempo
dell'insorto conflitto e che, per quanto concerne la materia
riferentesi alle opere a carico dello Stato, non ha subito,
relativamente alla disciplina delle provvidenze riguardanti
specificamente la Sardegna, sostanziali innovazioni per effetto della
legge 6 ottobre 1971, n. 853, entrata in vigore in pendenza del
presente giudizio.
4. - Orbene non è dubbio che l'art. 4 lett. d dello Statuto
speciale per la Sardegna, in forza del quale restano attribuiti alla
competenza dello Stato i provvedimenti espropriativi concernenti opere
"a carico dello Stato", non può avere significato soltanto in
riferimento a specifiche e formali postazioni di bilancio. Ma richiede,
al contrario, che l'attribuzione del potere espropriativo segua la
qualificazione statale della spesa effettivamente sopportata per
l'esecuzione dell'opera.
Ne deriva che deve affermarsi spettare allo Stato il potere
medesimo, quando ad esso è anche attribuito il potere di disporre del
pubblico denaro al fine del perseguimento dell'interesse generale.
5. - Ciò premesso e poiché dai provvedimenti impugnati e dalle
deduzioni delle parti risulta che all'erario statale fanno, in
definitiva, carico le erogazioni di spesa per l'esecuzione delle opere,
cui sono preordinati i provvedimenti suddetti, deve concludersi,
rimanendo assorbita ogni altra questione prospettata dalle parti, che
agli organi dello Stato spetta nella materia la relativa competenza a
torto rivendicata dalla Regione autonoma della Sardegna.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato la competenza amministrativa in
materia di espropriazione per pubblica utilità per opere da eseguirsi
nel territorio della Regione autonoma della Sardegna con i fondi della
Cassa per il Mezzogiorno, messi a disposizione di questa dallo Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte