Sentenza n. 28/1973
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1973 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo e
secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19
novembre 1970 dal tribunale di Camerino nel procedimento penale a
carico di Borgiani Quinto, iscritta al n. 28 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del
24 marzo 1971.
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1973 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 19 novembre 1970, nel corso del processo penale a
carico di Borgiani Quinto, imputato di ratto per fine di libidine
commesso ai danni di una donna maggiore di età e coniugata, il
tribunale di Camerino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 523 del codice
penale.
Il tribunale ha ritenuto dubbia la costituzionalità di detta norma
in quanto delimita la fattispecie criminosa in riferimento alla minore
età soltanto per il caso che vittima ne sia persona di sesso maschile
e non una donna. Donde la conseguenza che, quando lo stesso fatto venga
commesso ai danni di un uomo maggiore di età, risulterebbe applicabile
la diversa disciplina del sequestro di persona (art. 605 c.p.), la
quale prevede una più grave sanzione e non consente la concessione
della circostanza attenuante speciale della spontanea desistenza
dell'autore dalla realizzazione, prima della condanna, del fine di
libidine qualificante l'azione criminosa.
Secondo il tribunale, quindi, la delineata discriminazione delle
fattispecie di ratto e di sequestro di persona, basata sulla diversità
di sesso del soggetto passivo, non risponderebbe a razionalità ed
uguaglianza. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza pronunziata nel corso di un giudizio penale a
carico di un uomo imputato del delitto di ratto a fine di libidine in
danno di donna maggiore di età e coniugata (art. 523, primo comma,
c.p., che prevede la reclusione da tre a cinque anni, con l'aumento di
pena di cui al secondo comma dello stesso articolo), il tribunale di
Camerino ha sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza (art.
3 Cost.), la questione di legittimità della norma nella parte in cui
non prevede, sottoponendola ad identico trattamento penalistico,
l'analoga sottrazione o ritenzione violenta o fraudolenta a fini di
libidine, di un uomo di età maggiore.
In quest'ultima fattispecie, per la sola diversità di sesso del
soggetto passivo, dovrebbe configurarsi il reato di sequestro di
persona, punito ai sensi dell'art. 605 c.p. con la reclusione da sei
mesi a otto anni, con l'ulteriore conseguenza, aggiunge il tribunale,
che alla fattispecie stessa non sarebbe neppure applicabile
l'attenuante speciale di cui all'art. 525 del codice penale.
La questione è manifestamente irrilevante.
Come già questa Corte ha avuto modo di osservare in occasione di
questione analogamente prospettata dal pretore di Ottaviano in
relazione ad una pretesa disparità di trattamento tra fattispecie
disciplinata dall'art. 522, primo comma, e quella prevista dall'art.
605 c.p., anche l'odierna questione non concerne la norma richiamata
nell'imputazione oggetto del giudizio (ossia quella di cui all'art.
523, primo e secondo comma), ma altra norma (art. 605) riguardante
fatto non identico a quello della cui cognizione è investito il
tribunale; norma della quale è indubbia la inapplicabilità ai fini
della decisione. E poiché l'asserita disuguaglianza di trattamento
risulterebbe pregiudizievole rispetto a soggetto diverso dall'imputato
nel processo a quo, la soluzione della questione non riveste il
carattere di necessaria pregiudizialità incidentale richiesto
dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pertanto la questione
stessa va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 523, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, dal tribunale di Camerino, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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