Sentenza n. 28/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promosso con
ordinanza emessa il 26 gennaio 1971 dal pretore di Trieste nella
controversia di lavoro vertente tra la Confederazione italiana
sindacati nazionali dei lavoratori di Trieste e la società Vetrobel,
iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In data 4 gennaio 1971, il segretario provinciale della CISNAL
(Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori) di Trieste
inoltrava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, ricorso al pretore di quella città lamentando,
tra l'altro, la violazione, da parte della società Vetrobel, dell'art.
15 della legge summenzionata, per avere mutato l'orario di lavoro al
dipendente studente universitario Ugo Fabbri, rappresentante sindacale,
in ritorsione di una agitazione rivendicativa verificatasi all'interno
della fabbrica.
Nello stesso ricorso, si assumeva che il cambiamento di orario,
oltre a violare la norma enunciata, recava grave pregiudizio al Fabbri,
ponendolo nella condizione di non poter proseguire gli studi
universitari.
Il pretore convocava presso di sé le parti interessate al fine di
chiarire i fatti e le circostanze esposte dal ricorrente.
Espletate le sommarie informazioni, il pretore sospendeva il
giudizio relativo alla posizione del Fabbri e, in accoglimento delle
altre richieste contenute nel ricorso, imponeva, con decreto motivato,
alla società Vetrobel la cessazione dei comportamenti illegittimi
posti in essere in violazione del divieto contemplato dall'art. 15
della legge n. 300 del 1970. Ha ritenuto, invece, al fine di poter
decidere sul caso Fabbri, dover sollevare in via incidentale la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della stessa
legge, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
2. - Nell'ordinanza di rimessione, il pretore osserva, in via
preliminare, che la posizione del Fabbri non rientrerebbe tra i casi
previsti dall'art. 15, ma nell'ipotesi contemplata in modo specifico
dall'art. 10, come quello che riconosce ai lavoratori studenti il
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e l'esenzione dall'obbligo di prestazioni di
lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
A riguardo, osserva il pretore, se è pur vero che la prima parte
dell'art. 10 non estende agli studenti universitari lavoratori, non
fuori corso, il diritto riconosciuto agli altri studenti "iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali", apparrebbe peraltro evidente che l'omissione,
determinando una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano
in identica situazione giuridica, violerebbe il fondamentale principio
di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 della
Costituzione).
La disparità di trattamento non avrebbe valida o ragionevole
giustificazione anche in considerazione del fatto che gli studenti
universitari sono tenuti a frequentare corsi regolari di studi, tanto
che la loro ammissione alle prove di esame è subordinata
all'attestazione di frequenza che i docenti abbiano apposta nei
libretti di iscrizione.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato, nelle sue deduzioni,
contesta, in via pregiudiziale, la rilevanza della questione, per avere
il pretore omesso di esaminare preliminarmente, una volta mutata la
configurazione giuridica del fatto, la legittimazione attiva della
confederazione ricorrente, in quanto proprio per la mutata
configurazione, soggetto legittimato sarebbe stato il solo lavoratore
danneggiato.
In conseguenza di ciò, gli atti dovrebbero essere rinviati al
giudice a quo per l'esame di detta questione pregiudiziale.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato conclude per la manifesta
infondatezza della questione proposta alla Corte, perché la presunta
illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge si fonderebbe su
enunciazioni errate, per non essersi tenuto conto, da parte del
pretore, di alcuni dati di fatto, desumibili dalla diversa natura degli
studi universitari dal tipo di studi contemplati nell'articolo
impugnato. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale promossa dal
giudice a quo riguarda l'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori), nel suo riferimento all'art. 3 della
Costituzione (principio di eguaglianza).
Essa è stata proposta d'ufficio a seguito di ricorso presentato al
pretore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 dello Statuto
dei lavoratori, dal segretario provinciale della CISNAL di Trieste. Nel
ricorso si lamentava che la ditta Vetrobel, in violazione del divieto
di atti discriminatori fissato nell'art. 15, aveva mutato l'orario di
lavoro allo studente universitario Ugo Fabbri, rappresentante del
sindacato facente capo alla CISNAL, in ritorsione di una agitazione
sindacale, alla quale il Fabbri stesso aveva partecipato.
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, ha contestato, in via pregiudiziale, la
rilevanza della questione promossa dal pretore di Trieste, per non aver
questo, nell'ordinanza, una volta attribuito al fatto una
configurazione giuridica diversa da quella indicata nel ricorso dal
segretario provinciale della CISNAL, motivato in merito al permanere o
meno della legittimazione attiva della associazione sindacale.
In effetti, il pretore, come già precisato, ha ritenuto che il
caso contestato non rientri nelle ipotesi previste dall'art. 15,
sibbene in quella specifica contemplata dall'art. 10 della legge, che
prevede, con esclusione degli studenti universitari (e di qui la de
dotta incostituzionalità della norma in riferimento al principio di
eguaglianza statuito dall'art. 3 Cost.), il diritto dei "lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami" e il non obbligo "a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali".
2. - La questione non è ammissibile.
Il campo naturale di applicazione dell'art. 28 della legge
contempla e abbraccia tutte quelle ipotesi in cui la condotta del
datore di lavoro si estrinseca in una serie di atti e di comportamenti,
anche se oggettivamente leciti, i quali, in relazione al fine, si
profilano come diretti a limitare, contrastare, impedire o perseguire,
con i mezzi più disparati, l'esercizio dei diritti sindacali del
lavoratore.
Dal contesto della norma, ricollegabile, in particolare, alle
specificazioni contenute nell'art. 15 dello Statuto, sono da ritenersi
esclusi dalla tutela specifica prevista dall'art. 28 tutti quei
comportamenti imprenditoriali lesivi di un diritto o interesse singolo
del lavoratore, connesso allo svolgersi del rapporto individuale di
lavoro, non suscettibili di una turbativa diretta o indiretta
dell'interesse sindacale, generalmente inteso, a difesa del quale è
riconosciuta la legittimazione processuale del sindacato.
Il sindacato ricorrente aveva, nel ricorso, prospettato una serie
di atti e comportamenti antisindacali della Vetrobel dei quali si
richiedeva, da parte del magistrato, un ordine di cessazione. Tra gli
atti si includeva anche il cambiamento dell'orario di lavoro dello
studente Fabbri.
Il pretore accoglieva parte delle richieste avanzate, provvedendo
di conseguenza; stralciava, invece, la posizione del Fabbri ritenendo
che il suo caso non fosse contemplato tra quelli indicati nell'art. 15,
ma nella disciplina stabilita dall'art. 10.
Devesi, a questo punto, rilevare che, per la soluzione della
controversia sottoposta al suo giudizio, ininfluente per il giudice è
l'accertamento della legittimità o meno del provvedimento adottato dal
datore di lavoro. Ed infatti, posto che esso fosse legittimo, ciò non
escluderebbe che possa essere stato adottato in funzione antisindacale;
e, per converso, posto che esso fosse in sé illegittimo, ciò non
sarebbe sufficiente a provare l'esistenza di quel fine vietato
dall'art. 28. Di tal che la questione di legittimità costituzionale,
concernente l'art. 10 della legge, risulta irrilevante ai fini del
giudizio a quo, proposto, come si è detto, dall'associazione sindacale
a tutela degli interessi che ad essa fanno capo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Statuto dei lavoratori), sollevata dal pretore di Trieste, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte