Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1974 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promosso con

ordinanza emessa il 26 gennaio 1971 dal pretore di Trieste nella

controversia di lavoro vertente tra la Confederazione italiana

sindacati nazionali dei lavoratori di Trieste e la società Vetrobel,

iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In data 4 gennaio 1971, il segretario provinciale della CISNAL

(Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori) di Trieste

inoltrava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 della legge 20

maggio 1970, n. 300, ricorso al pretore di quella città lamentando,

tra l'altro, la violazione, da parte della società Vetrobel, dell'art.

15 della legge summenzionata, per avere mutato l'orario di lavoro al

dipendente studente universitario Ugo Fabbri, rappresentante sindacale,

in ritorsione di una agitazione rivendicativa verificatasi all'interno

della fabbrica.

Nello stesso ricorso, si assumeva che il cambiamento di orario,

oltre a violare la norma enunciata, recava grave pregiudizio al Fabbri,

ponendolo nella condizione di non poter proseguire gli studi

universitari.

Il pretore convocava presso di sé le parti interessate al fine di

chiarire i fatti e le circostanze esposte dal ricorrente.

Espletate le sommarie informazioni, il pretore sospendeva il

giudizio relativo alla posizione del Fabbri e, in accoglimento delle

altre richieste contenute nel ricorso, imponeva, con decreto motivato,

alla società Vetrobel la cessazione dei comportamenti illegittimi

posti in essere in violazione del divieto contemplato dall'art. 15

della legge n. 300 del 1970. Ha ritenuto, invece, al fine di poter

decidere sul caso Fabbri, dover sollevare in via incidentale la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della stessa

legge, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

2. - Nell'ordinanza di rimessione, il pretore osserva, in via

preliminare, che la posizione del Fabbri non rientrerebbe tra i casi

previsti dall'art. 15, ma nell'ipotesi contemplata in modo specifico

dall'art. 10, come quello che riconosce ai lavoratori studenti il

diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la

preparazione agli esami e l'esenzione dall'obbligo di prestazioni di

lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

A riguardo, osserva il pretore, se è pur vero che la prima parte

dell'art. 10 non estende agli studenti universitari lavoratori, non

fuori corso, il diritto riconosciuto agli altri studenti "iscritti e

frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,

secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o

legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di

studio legali", apparrebbe peraltro evidente che l'omissione,

determinando una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano

in identica situazione giuridica, violerebbe il fondamentale principio

di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 della

Costituzione).

La disparità di trattamento non avrebbe valida o ragionevole

giustificazione anche in considerazione del fatto che gli studenti

universitari sono tenuti a frequentare corsi regolari di studi, tanto

che la loro ammissione alle prove di esame è subordinata

all'attestazione di frequenza che i docenti abbiano apposta nei

libretti di iscrizione.

3. - L'Avvocatura generale dello Stato, nelle sue deduzioni,

contesta, in via pregiudiziale, la rilevanza della questione, per avere

il pretore omesso di esaminare preliminarmente, una volta mutata la

configurazione giuridica del fatto, la legittimazione attiva della

confederazione ricorrente, in quanto proprio per la mutata

configurazione, soggetto legittimato sarebbe stato il solo lavoratore

danneggiato.

In conseguenza di ciò, gli atti dovrebbero essere rinviati al

giudice a quo per l'esame di detta questione pregiudiziale.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato conclude per la manifesta

infondatezza della questione proposta alla Corte, perché la presunta

illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge si fonderebbe su

enunciazioni errate, per non essersi tenuto conto, da parte del

pretore, di alcuni dati di fatto, desumibili dalla diversa natura degli

studi universitari dal tipo di studi contemplati nell'articolo

impugnato. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale promossa dal

giudice a quo riguarda l'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300

(Statuto dei lavoratori), nel suo riferimento all'art. 3 della

Costituzione (principio di eguaglianza).

Essa è stata proposta d'ufficio a seguito di ricorso presentato al

pretore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 dello Statuto

dei lavoratori, dal segretario provinciale della CISNAL di Trieste. Nel

ricorso si lamentava che la ditta Vetrobel, in violazione del divieto

di atti discriminatori fissato nell'art. 15, aveva mutato l'orario di

lavoro allo studente universitario Ugo Fabbri, rappresentante del

sindacato facente capo alla CISNAL, in ritorsione di una agitazione

sindacale, alla quale il Fabbri stesso aveva partecipato.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, ha contestato, in via pregiudiziale, la

rilevanza della questione promossa dal pretore di Trieste, per non aver

questo, nell'ordinanza, una volta attribuito al fatto una

configurazione giuridica diversa da quella indicata nel ricorso dal

segretario provinciale della CISNAL, motivato in merito al permanere o

meno della legittimazione attiva della associazione sindacale.

In effetti, il pretore, come già precisato, ha ritenuto che il

caso contestato non rientri nelle ipotesi previste dall'art. 15,

sibbene in quella specifica contemplata dall'art. 10 della legge, che

prevede, con esclusione degli studenti universitari (e di qui la de

dotta incostituzionalità della norma in riferimento al principio di

eguaglianza statuito dall'art. 3 Cost.), il diritto dei "lavoratori

studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di

istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,

statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al

rilascio di titoli di studio legali, a turni di lavoro che agevolino la

frequenza ai corsi e la preparazione agli esami" e il non obbligo "a

prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali".

2. - La questione non è ammissibile.

Il campo naturale di applicazione dell'art. 28 della legge

contempla e abbraccia tutte quelle ipotesi in cui la condotta del

datore di lavoro si estrinseca in una serie di atti e di comportamenti,

anche se oggettivamente leciti, i quali, in relazione al fine, si

profilano come diretti a limitare, contrastare, impedire o perseguire,

con i mezzi più disparati, l'esercizio dei diritti sindacali del

lavoratore.

Dal contesto della norma, ricollegabile, in particolare, alle

specificazioni contenute nell'art. 15 dello Statuto, sono da ritenersi

esclusi dalla tutela specifica prevista dall'art. 28 tutti quei

comportamenti imprenditoriali lesivi di un diritto o interesse singolo

del lavoratore, connesso allo svolgersi del rapporto individuale di

lavoro, non suscettibili di una turbativa diretta o indiretta

dell'interesse sindacale, generalmente inteso, a difesa del quale è

riconosciuta la legittimazione processuale del sindacato.

Il sindacato ricorrente aveva, nel ricorso, prospettato una serie

di atti e comportamenti antisindacali della Vetrobel dei quali si

richiedeva, da parte del magistrato, un ordine di cessazione. Tra gli

atti si includeva anche il cambiamento dell'orario di lavoro dello

studente Fabbri.

Il pretore accoglieva parte delle richieste avanzate, provvedendo

di conseguenza; stralciava, invece, la posizione del Fabbri ritenendo

che il suo caso non fosse contemplato tra quelli indicati nell'art. 15,

ma nella disciplina stabilita dall'art. 10.

Devesi, a questo punto, rilevare che, per la soluzione della

controversia sottoposta al suo giudizio, ininfluente per il giudice è

l'accertamento della legittimità o meno del provvedimento adottato dal

datore di lavoro. Ed infatti, posto che esso fosse legittimo, ciò non

escluderebbe che possa essere stato adottato in funzione antisindacale;

e, per converso, posto che esso fosse in sé illegittimo, ciò non

sarebbe sufficiente a provare l'esistenza di quel fine vietato

dall'art. 28. Di tal che la questione di legittimità costituzionale,

concernente l'art. 10 della legge, risulta irrilevante ai fini del

giudizio a quo, proposto, come si è detto, dall'associazione sindacale

a tutela degli interessi che ad essa fanno capo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.

300 (Statuto dei lavoratori), sollevata dal pretore di Trieste, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte