Sentenza n. 28/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1975 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 548 e 550
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1972 dal
pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Bartolini Andrea,
iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 2 agosto I972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Bartolini
Andrea, imputato del reato di presunta istigazione continuata
all'aborto, il pretore di Padova ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 548 e 550 del codice penale per
contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21
Cost.) e con il principio nullum crimen sine lege di cui all'art. 25,
secondo comma, della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che le norme impugnate dovrebbero
ritenersi illegittime per effetto della sentenza n. 49 del 1971, che
tuttavia non ha provveduto a dichiararne la illegittimità in via
conseguenziale onde la necessità di un nuovo giudizio. Detta sentenza
ha fatto venir meno, secondo il pretore di Padova, la tutela
dell'integrità della stirpe, e da ciò deriverebbe
l'incostituzionalità di tutta la normativa sull'aborto. Peraltro, ove
non si condividesse la tesi predetta, le disposizioni impugnate
sarebbero egualmente illegittime, perché, quand'anche i reati di
istigazione all'aborto e di procurato aborto siano plurioffensivi e
mirino anche alla protezione del feto, la pena originariamente prevista
apparirebbe oggi sproporzionata per eccesso, essendo caduto uno dei
beni alla cui tutela era preordinata. Sicché il crimen sarebbe rimasto
sine lege da un punto di vista sostanziale.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 13 luglio I972, chiedendo dichiararsi
inammissibile per difetto di rilevanza la questione concernente l'art.
550 c.p., ed infondata quella relativa all'art. 548 dello stesso
codice. osserva la difesa dello Stato che il difetto di rilevanza
appare ictu oculi quanto all'art. 550 c.p., non essendo il Bartolini
imputato del delitto di atti abortivi su donna ritenuta incinta. Circa
l'istigazione all'aborto, rileva che proprio la citata sentenza n. 49
del 1971 ha precisato che dalla dichiarazione di illegittimità
dell'art. 553 c.p. la propaganda e l'incitamento a pratiche
anticoncettive "restano subordinate ... all'osservanza delle norme
riguardanti l'istigazione a delinquere e l'apologia del reato (art. 414
c.p.), e in particolare l'istigazione all'aborto". L'Avvocatura dello
Stato ritiene che l'aborto sia lesivo dell'integrità e sanità della
specie umana, oltre ad essere contrastante con il diritto alla vita e
produttivo di danni alla salute, notando infine che l'eventuale
incongruità tra precetto e sanzione nella norma penale non concerne il
principio di legalità di cui all'art.25, secondo comma, della
Costituzione. Considerato in diritto :
Il pretore di Padova ha sottoposto alla Corte la questione
concernente il preteso contrasto con i principi di legalità e di
libertà di manifestazione del pensiero (art. 25, secondo comma, e 21
Cost.) degli artt.548 e 550 del codice penale che puniscono chi, fuori
dei casi di concorso nell'aborto, "istiga una donna incinta ad
abortire, somministrandole mezzi idonei" e, rispettivamente, chi
"somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurare
l'aborto, o comunque commette su di lei atti diretti a questo scopo,
... se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna".
La questione è inammissibile per manifesta irrilevanza.
Dagli atti del procedimento penale risulta che la questura di
Padova, nel trasmettere all'autorità giudiziaria un'accusa anonima di
sfruttamento della prostituzione, concludeva precisando di non aver
potuto raccogliere alcuna prova a carico del Bartolini, indicato come
persona dedita allo sfruttamento della prostituzione. Il pretore di
Padova, che solo in presenza di elementi offerti da indagini di polizia
giudiziaria e non già in base al semplice anonimo avrebbe potuto
instaurare un vero e proprio processo penale (sent. n. 300 del 1974),
ha invece elevato imputazione a carico del Bartolini e per di più per
fatti completamente diversi anche da quelli enunciati nell'anonimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 548, 550 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 21 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte