Sentenza n. 28/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo
comma, 415, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1974 dal pretore di
Cantù, nel procedimento penale a carico di Brigliadori Riccardo,
iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Visto l'atto di costituzione di Argenziano Riccardo; udito
nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Ercole
Rocchetti;
udito l'avv. Mario Bassani, per la parte civile Riccardo
Argenziano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale presso la pretura di Cantù
contro Brigliadori Riccardo - imputato dei reati di cui agli artt. 734
c.p. e 41, primo comma, lettera b) della legge 17 agosto 1942, n. 1150
- si costituiva parte civile all'udienza, prima che venisse dichiarato
aperto il dibattimento, la parte lesa Argenziano Riccardo, chiedendo
altresì l'ammissione di un teste. Al che si opponeva il Brigliadori
eccependo il contrasto con l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, degli artt. 93, secondo comma, 415, secondo comma, e 468,
primo comma, del codice di procedura penale, per il motivo che tali
articoli rendono possibile una limitazione del diritto di difesa
dell'imputato in quanto consentano al danneggiato dal reato di
costituirsi parte civile in giudizio fino a quando non siano compiute
per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, di
precisare le proprie conclusioni in sede di discussione finale,
nonché, nei giudizi pretorili, di indicare testimoni fino a quando il
dibattimento non sia dichiarato aperto.
Il pretore, con ordinanza 18 gennaio 1974, proponeva alla Corte la
dedotta questione di legittimità costituzionale, dopo averne asserita
la non manifesta infondatezza e ritenuta la rilevanza della sua
risoluzione per la definizione del giudizio principale. Osserva in
proposito nell'ordinanza il giudice a quo che, pur avendo la Corte
costituzionale, con sentenza n. 108 del 1970, escluso un contrasto con
il secondo comma dell'art. 24 Cost. della disciplina contenuta negli
artt. 93, secondo comma, 94, primo e secondo comma, e 468, primo comma,
del codice di procedura penale, egli riteneva, tuttavia, di riproporre
la questione, estendendola anche all'art. 415, secondo comma, c.p.p.
che autorizza la presentazione dei testi direttamente all'udienza.
Rilevava pertanto lo stesso giudice che l'obbligo fatto al pretore
dall'art. 409 del codice di procedura penale di enunciare nel decreto
di citazione a giudizio il fatto, il titolo del reato, le circostanze
aggravanti ecc., nonché di indicare gli articoli di legge relativi ed
i testimoni tanto a carico quanto a discarico dell'imputato, ritenuti
utili per l'accertamento della verità, sarebbe posto a garanzia del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio cui si informa,
per il suo carattere accusatorio, la fase del giudizio a differenza di
quella della istruzione.
Tale diritto e tale principio non sarebbero invece rispettati nel
giudizio civile che si inserisce nel procedimento penale, atteso che,
ove il danneggiato dal reato si avvalga della facoltà di costituirsi
parte civile durante le formalità di apertura del dibattimento (art.
93, secondo comma, c.p.p.), all'imputato o al responsabile civile non
sarebbe dato di preparare una adeguata difesa da contrapporre alla
domanda giudiziaria in tal momento proposta, specie per quanto concerne
la domanda relativa alle restituzioni e al risarcimento del danno che
la parte civile può formulare dopo l'assunzione delle prove.
Da ciò dovrebbe indursi la illegittimità degli artt. 93, secondo
comma, e 468, primo comma, c.p.p. per contrasto con l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione. Per quanto poi concerne la facoltà concessa
nei giudizi di pretura alle parti private, e quindi anche alla parte
civile, dall'art. 415, secondo comma, di presentare i testimoni
direttamente all'udienza, si osserva nell'ordinanza che essa lederebbe
ancor più gravemente il diritto di difesa dell'imputato il quale,
ignorando fino all'udienza il nome e le posizioni dei testimoni, non
potrebbe preparare tempestivamente le sue eccezioni e addurre le prove
in contrario. Donde il contrasto con il già citato articolo della
Costituzione.
Il che, secondo l'ordinanza di rimessione, avrebbe implicitamente
già ammesso la Corte costituzionale nella sentenza n. 108 del 1970,
laddove, in riferimento al primo comma dello stesso articolo 415,
riferentesi ai giudizi avanti al tribunale, ha osservato che la
presentazione delle liste dei testimoni, anteriormente al dibattimento
e in termini prefissati, è preordinata alla tutela del contraddittorio
e alla garanzia della difesa.
Si è costituito avanti alla Corte l'Argenziano, parte civile nel
giudizio a quo il quale ha sollevato preliminarmente una eccezione di
non rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale,
in quanto il pretore, avendo, in base allo stesso art. 415, secondo
comma, del c.p.p., la facoltà di ammettere od escludere i testi
presentati all'udienza, avrebbe potuto lui stesso, in quella sede
"valutare se una eventuale ammissione dei testi indicati dalla parte
civile avrebbe leso i diritti di difesa".
Nel merito, concludeva per la non fondatezza delle questioni
proposte.
All'udienza di discussione la difesa della parte costituita ha
ulteriormente svolto le proprie deduzioni. Considerato in diritto :
1. - Viene proposta alla Corte questione di legittimità
costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 415, secondo comma, e
468, primo comma, del codice di procedura penale, concernenti i poteri
concessi alla parte civile nel giudizio penale.
Secondo l'ordinanza di rimessione, i detti articoli violerebbero il
principio del contraddittorio, e quindi il diritto di difesa, tutelato
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione "nella parte in cui
ammettono la costituzione in giudizio della parte civile fino alla
chiusura della fase degli atti preliminari al dibattimento, consentendo
alla stessa, nel processo pretorile, di indicare testimoni fino alla
chiusura della fase degli atti preliminari e di precisare le proprie
conclusioni solo al termine del dibattimento".
2. - Dalla parte civile nel giudizio a quo, costituitasi in questa
sede, è stata sollevata eccezione di non rilevanza, assumendosi che il
pretore, invece di proporre la questione, poiché, per lo stesso
impugnato art. 415, secondo comma, ha la facoltà di ammettere o di
escludere i testi presentati, poteva egli stesso in quella sede
"valutare se una eventuale ammissione dei testi indicati dalla parte
civile avrebbe leso i diritti di difesa" dell'imputato.
La proposta eccezione di rilevanza deve essere respinta, perché la
violazione del diritto di difesa nell'esercizio di un potere della
parte ammesso dalla legge (presentazione dei testi all'udienza,
prevista nell'art. 415, secondo comma) non può che implicare un vizio
di costituzionalità della legge che lo ammette, in rapporto al quale
il giudice è sfornito di ogni potere di decisione ed ha soltanto
quello di proporre questione alla Corte costituzionale.
3. - Passando al merito, deve, per quanto concerne gli artt. 93,
secondo comma, e 468, primo comma, rilevarsi che l'ordinanza di
rimessione non aggiunge nessun argomento nuovo a quelli già esaminati
e disattesi dalla Corte nella sentenza n. 108 del 1970, che dichiarò
non fondate questioni identiche a quelle ora riproposte.
Di esse va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza.
4. - Per ciò che concerne invece l'art. 415, secondo comma, che,
nei giudizi di pretura, autorizza le parti private "anche se non hanno
proposta lista, a presentare i loro testimoni direttamente all'udienza
fissata per il dibattimento, salvo al pretore la facoltà di ammetterli
o di escluderli", si osserva innanzi tutto che tale facoltà è
ovviamente concessa anche all'imputato; ciò che implica già un
giudizio non negativo sul punto dell'eguaglianza di trattamento fra le
parti. Cosa che non va taciuta, anche se, nell'ordinanza, non è
denunziata violazione della eguaglianza, quanto meno per porre in
rilievo che, se quella facoltà concessa in pretura alle parti venisse
a cadere, gran danno ne deriverebbe specialmente agli imputati, spesso,
in quella sede, sprovvisti di difensori di fiducia cui abbiano in
anticipo confidata la propria tutela.
Da questa elementare considerazione si induce anche la ragione che
informa la norma in esame, e la fa considerare non contraria al diritto
di difesa. Tale ragione si rinviene nella semplicità e speditezza che
si è voluto imprimere, nel pubblico interesse, valutato anche alla
stregua di considerazioni di ordine sociale, al giudizio di pretura,
pur senza omettere cautelari previsioni volte a garantirne la lealtà e
l'efficienza (sentenze n. 170 del 1963; n. 17 del 1965; n. 27 del 1966;
n. 46 del 1967; nn. 16, 73 e 123 del 1970).
Così correlativamente alla facoltà concessa alle parti di
presentare all'udienza i testi, si è dato al giudice il potere di
ammetterli od escluderli con provvedimento che, si ritiene, debba
essere motivato, mentre alle parti spetta (art. 439, secondo comma)
quello di proporre opposizione contro il provvedimento. Il che sembra
sufficiente, sul piano delle garanzie processuali, per tutelare il
principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
5. - Occorre però aggiungere che, a sostegno della sua tesi, il
pretore invoca l'opinione di questa Corte, espressa nella sentenza n.
108 del 1970, traendone il criterio che in ogni caso "il potere che
attiene alla deduzione delle prove, deve essere esercitato dalla parte
lesa, ai fini della lealtà del contraddittorio, in fase
predibattimentale ed entro termini prefissati dalla legge".
Ma l'assunto di cui alla citata sentenza si riferisce al primo
comma dell'art. 415, nel quale è appunto disposto che le liste dei
testimoni debbono, a pena di decadenza, essere presentate in
cancelleria almeno tre giorni prima del dibattimento. Ciò però
concerne soltanto il giudizio avanti il tribunale, cui la Corte
intendeva ovviamente riferirsi, e non anche quello avanti il pretore,
per cui vale l'eccezione contenuta nel secondo comma dell'art. 415.
Né tale eccezione può implicare, come pensa il giudice a quo, una
menomazione del diritto di difesa.
La Corte ha già in proposito ritenuto (sent. n. 170 del 1963) "non
solo che il diritto di difesa va inteso esclusivamente come
possibilità effettiva del suo esperimento, ma altresì che non lo
ferisce né lo pregiudica la legge che ne adegua le modalità di
esercizio alle speciali caratteristiche di struttura del singolo
procedimento, essendo sufficiente che della difesa vengono realizzati
lo scopo e la funzione".
Il che, per quanto si è detto avanti, realizzandosi anche in sede
di applicazione dell'art. 415, secondo comma, induce a ritenere che la
questione al riguardo proposta deve essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma, del
codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 415, secondo comma, del detto codice, proposta, con la
medesima ordinanza, in riferimento allo stesso articolo della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte