Sentenza n. 28/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1979 · relatore Oronzo Reale
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificati il 15 marzo 1976, depositati in
cancelleria il 25 successivo ed iscritti ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 15 del registro 1976, per conflitti di attribuzione sorti
a seguito del decreto n. 2 emesso dal Presidente della Regione Umbria
l'8 gennaio 1976, con il quale sono stati costituiti i Collegi dei
revisori dei seguenti Enti ospedalieri: Santa Maria dei Laici di
Amelia, Ospedale civile dei Pellegrini di Nocera Umbra, Ospedale
civile di Umbertide, Ospedale della Misericordia di Assisi, Ospedale
Calai di Gualdo Tadino, Ospedale di Santa Maria di Terni, Ospedale
civile di Gubbio, Ospedale degli Infermi di Narni, Ospedale San Matteo
degli Infermi di Spoleto, Ospedale San Marco di Montefalco e Ospedale
civile di Trevi.
Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il ricorrente, e l'avv. Fabio Dean, per la Regione Umbria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con undici decreti del Presidente della Regione dell'Umbria in data
8 gennaio 1976, recante i nn. dal 2 al 12 e pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione del 14 gennaio 1976, per il quinquennio
1976-1980, venivano costituiti i collegi dei revisori dei seguenti
Ospedali della Regione: S. Maria dei Laici di Amelia, Ospedale civile
dei Pellegrini di Nocera Umbra, Ospedale civile di Umbertide, Ospedale
della Misericordia di Assisi, Calai di Gualdo Tadino, S. Maria di
Terni, Ospedale civile di Gubbio, Ospedale degli Infermi di Narni,
Ospedale S. Matteo degli Infermi di Spoleto, S. Marco di Montefalco,
Ospedale civile di Trevi, ciascuno nella seguente composizione: un
presidente, designato dal Ministero del Tesoro; due componenti
effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale.
Ritenendo che con tali atti fosse stata invasa la sfera di
competenza dello Stato, quale è delimitata dal combinato disposto
degli artt. 117 e 118 della Costituzione, 8 e 12 della legge 12
febbraio 1968, n. 132 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, il
Presidente del Consiglio dei ministri proponeva regolamento di
competenza, con distinti atti, notificati regolarmente alla
controparte.
A sostegno dei ricorsi presentati all'uopo (distinti, ma identici
quanto al contenuto), l'Avvocatura generale dello Stato, premesso che
la composizione del collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza
sull'attività amministrativa dell'ente ospedaliero, veniva ad essere
disciplinata dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e
prevedeva che le funzioni di presidente fossero espletate da un
rappresentante del Ministero del Tesoro e che i componenti fossero
designati uno dal Ministero della Sanità, uno da quello del Lavoro e
della Previdenza Sociale ed uno dalla giunta regionale, in
rappresentanza della Regione, osservava che lo stesso art. 12 era
espressamente richiamato dall'art. 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n.
4, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni
amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera. Tale ultima norma, previa enunciazione del principio
secondo cui il trasferimento riguarda anche le funzioni di vigilanza e
di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in
ordine agli enti locali..., nonché le attribuzioni in ordine alla
nomina dei collegi dei revisori, "salva la designazione da parte del
Ministero del Tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione
alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato", reca,
all'ultimo comma, che: "Rimane fermo quanto disposto dall'art. 12 della
legge 12 febbraio 1968, n. 132".
Su questa base normativa, l'Avvocatura riteneva indubbio che la
esclusione dalla composizione dei collegi dei revisori dei
rappresentanti dei ministeri della sanità e del lavoro avesse invaso
la sfera di competenza di questi organi dello Stato.
Né, sempre secondo l'Avvocatura, potrebbe essere sostenuto che le
citate norme (art. 12 legge n. 132 del 1968 e 3 del d.P.R. n. 4 del
1972) siano state superate dalla legge regionale dell'Umbria del 14
gennaio 1975, n. 4, che, all'art. 16, determina la composizione del
collegio dei revisori degli enti ospedalieri nel modo poi attuato con i
provvedimenti impugnati. La competenza legislativa regionale, nella
materia de qua, può infatti essere esercitata nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, come la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con nota in data 3 aprile 1975, ebbe a
comunicare alla Regione.
Si osservò allora, nel mentre si consentiva il corso della citata
legge regionale onde assicurare la tempestiva attuazione del nuovo
ordinamento dell'assistenza ospedaliera, che il citato art. 3, ultimo
comma, del d.P.R. n. 4 del 1972, all'atto del trasferimento delle
funzioni, escludeva ogni innovazione nella disciplina del predetto
Collegio, ponendo in tal guisa un limite che non poteva essere
superato dalla legislazione regionale.
In base a tali presupposti, si chiedeva che la Corte dichiarasse
che spetta ai Ministri della Sanità e del Lavoro di designare i
rappresentanti dei rispettivi ministeri nei collegi dei revisori degli
enti ospedalieri, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva il Presidente della Regione dell'Umbria, osservando
che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri appariva
infondato. In limine, la difesa della Regione deduceva che i decreti
impugnati ottemperano in modo puntuale alle disposizioni della legge
regionale 14 gennaio 1975, n. 4; e che pertanto il ricorso dovrebbe
essere considerato improponibile, atteso che, non essendo stata
impugnata per illegittimità la più volte ricordata legge regionale
n. 4 del 1975, la conflittualità tra Stato e Regione non può porsi
con riferimento agli atti che a detta legge danno esecuzione; sarebbe
stata infatti, in ipotesi, la normativa regionale a porsi in contrasto
con quella statale nella subiecta materia e non già i decreti
presidenziali, che si sono limitati a "rendere operative" le
disposizioni del legislatore regionale.
Nel merito, si osservava che la modificata (dalla legge regionale)
attribuzione del potere di nomina dei revisori non incide su principi
fondamentali della particolare materia. Ad avviso della Regione
resistente infatti, dal contenuto della legge statale si desume una
sola norma con caratteri di principio, e cioè quella che assicura la
presenza, nell'ambito del collegio dei revisori, di un componente
designato dal Ministero del Tesoro, nel quadro della tutela degli
interessi finanziari dello Stato, comunque sussistenti pur nell'ambito
dell'organizzazione regionale della ospedalità. Tale esigenza viene
soddisfatta dalla legge regionale, sicché deve ritenersi che ogni
altra innovazione operata al riguardo della legge regionale sia
avvenuta in piena legittimità ed in aderenza ai principi fondamentali
della materia.
Si chiedeva pertanto che i ricorsi in parola fossero respinti, con
ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese.
Nel corso della discussione orale, le parti insistevano nelle
rispettive tesi. Considerato in diritto :
1. - Gli undici ricorsi di contenuto identico propongono un unico
conflitto e vanno pertanto decisi con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata in primo luogo a pronunciarsi sulla
eccezione di improponibilità (rectius: inammissibilità) dei ricorsi,
sollevata in limine dalla Regione Umbria. Questa, infatti, sostiene che
la pretesa invasione della competenza dello Stato da parte della
Regione si sarebbe, in ipotesi, verificata al momento e per effetto
della emanazione della legge regionale dell'Umbria 14 gennaio 1975, n.
4, e non già al momento e per effetto della emanazione degli undici
decreti del Presidente della Regione che nominavano, presso altrettanti
ospedali regionali, i collegi dei revisori nella composizione stabilita
dalla legge regionale stessa. I richiamati decreti impugnati dallo
Stato non sarebbero, infatti, che atti esecutivi della non impugnata
legge regionale.
3. - La Corte rileva che l'Avvocatura dello Stato ha prodotto la
nota della Presidenza del Consiglio in data 3 aprile 1975, nella quale,
premesso che il Governo con telegramma del 13 gennaio 1975 aveva
comunicato "di non opporsi all'ulteriore corso della legge regionale
al fine di assicurare la tempestiva attuazione del nuovo ordinamento
dell'assistenza ospedaliera e con riserva di ulteriori comunicazioni",
si richiamava l'attenzione, fra l'altro, sull'art. 16 della legge
regionale, il quale regolava la composizione del collegio dei revisori
in modo diverso da quanto, secondo il Governo, era disposto nell'art.
3, ultimo comma, del d.P.R. n. 4 del 14 gennaio 1972, che faceva salvo
quanto disposto dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
È indubbio anche per tale esplicito riconoscimento che la legge
non fu tempestivamente impugnata dal Governo. E in conseguenza si pone
il problema della ammissibilità dei ricorsi del Governo stesso contro
i citati undici decreti della Regione.
4. - La questione non è nuova e la Corte l'ha esaminata e decisa
con diverse sentenze ed ordinanze, nelle quali la preclusione del
conflitto di attribuzione, nelle situazioni richiamate, è stata
giustificata dalla valutazione delle singole fattispecie.
Peraltro non è da dubitare che, allorché gli atti impugnati, più
che conseguenti, siano meramente e letteralmente esecutivi o
addirittura ripetitivi rispetto alle disposizioni della normativa
generale, e che pertanto con il conflitto si solleva la stessa identica
questione che avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti della
normativa stessa, la preclusione sia senz'altro operante.
Ora nella specie la legge della Regione Umbria 14 gennaio 1975, n.
4, all'art. 16 determinava puntualmente la composizione del Collegio
dei revisori degli enti ospedalieri (un rappresentante del Ministero
del Tesoro, due rappresentanti effettivi e due supplenti della Regione,
nominati dal Consiglio regionale con voto limitato). Gli undici decreti
del Presidente della Giunta regionale: "visto l'art. 16 della legge
regionale 14 gennaio 1975, n. 4, che stabilisce la composizione dei
detti collegi nel seguente modo: un rappresentante del Ministero del
Tesoro, due rappresentanti effettivi e due supplenti della Regione
nominati dal Consiglio regionale con voto limitato"; vista la
deliberazione 29 aprile 1975, n. 154, con la quale il Consiglio
regionale ha effettuato le nomine di sua competenza; vista la
designazione pervenuta dal Ministero del Tesoro; viste le
deliberazioni con le quali la Giunta regionale nominava Presidente del
collegio il rappresentante del Ministero del Tesoro, si limitano a
stabilire la composizione nominativa di ciascuno degli undici collegi.
Così stando le cose, non è dubbio che la pretesa menomazione
della competenza dello Stato si sarebbe verificata con la legge
regionale che determinava (in difformità dall'asserito dettato della
legge statale) la composizione e il modo di nomina dei collegi, mentre
i decreti non hanno aggiunto altro che i nomi dei componenti.
E non essendo stata impugnata la legge regionale, sono
inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati dal Governo.
5. - Non è poi luogo a provvedere sulla richiesta della Regione di
"ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese", essendo pacifica
la gratuità del procedimento davanti alla Corte costituzionale
(ordinanza n. 76 e sentenza n. 75 del 1965).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione come
in narrativa sollevati dal Presidente del Consiglio dei ministri
contro il Presidente della Regione Umbria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte