Sentenza n. 28/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
citata
- art. 668Codice penale
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 256legge cost. 1/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma
primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli articoli 256; 266; 269; 270; 271;
272; 273; 274; 279; 290; 291; 292; 292 bis, comma primo limitatamente
alle parole: "290, comma secondo (vilipendio delle forze armate) e 292
(vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato)"; 293;
299; 302; 303; 304; 305; 327; 342; 402; 403; 404; 414, comma terzo
(Alla pena stabilita nel numero 1) soggiace anche chi pubblicamente fa
l'apologia di uno o più delitti); 415; 656; 657; 661; 667 e 668 del
codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e
successive modificazioni (n. 14 reg. ref.).
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittima la suddetta richiesta;
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum
e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum
popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini
Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Vigevano Paolo e Mellini
Mauro, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli
articoli 256; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 279; 290; 291; 292;
292 bis, comma primo limitatamente alle parole "290, comma secondo
(vilipendio delle forze armate) e 292 (vilipendio della bandiera o di
altro emblema dello Stato)"; 293; 299; 302; 303; 304; 305; 327; 342;
402; 403; 404; 414, comma terzo (Alla pena stabilita nel numero 1 )
soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti);
415; 656; 657; 661; 667 e 668 del codice penale approvato con regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni?".
L'oggetto dei singoli articoli indicati nel quesito, quale si
desume dalle rubriche, è rispettivamente il seguente:
Art. 256: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello
Stato;
Art. 266: Istigazione di militari a disobbedire alle leggi;
Art. 269: Attività antinazionale del cittadino all'estero;
Art. 270: Associazioni sovversive;
Art. 271: Associazioni antinazionali;
Art. 272: Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale;
Art. 273: Illecita costituzione di associazioni aventi carattere
internazionale;
Art. 274: Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere
internazionale;
Art. 279. Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente
della Repubblica;
Art. 290: Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni
costituzionali e delle Forze Armate;
Art. 291: Vilipendio alla Nazione italiana;
Art.292: Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato;
Art. 292 bis: Circostanza aggravante;
Art. 293: Circostanza aggravante;
Art. 299: Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato
estero;
Art. 302: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai
capi primo e secondo;
Art. 303: Pubblica istigazione e apologia;
Art. 304: Cospirazione politica mediante accordo;
Art. 305: Cospirazione politica mediante associazione;
Art. 327: Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni,
delle leggi o degli atti dell'Autorità;
Art. 342: Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o
giudiziario;
Art. 402: Vilipendio della religione dello Stato;
Art. 403: Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di
persone;
Art. 404: Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di
cose;
Art. 414: Istigazione a delinquere;
Art. 415: Istigazione a disobbedire alle leggi;
Art. 656: Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o
tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico;
Art. 657: Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica
o privata;
Art. 661: Abuso della credulità popolare;
Art. 667: Esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere
riprodotte col cinematografo;
Art. 668: Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data,
l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta
dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è
stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito
è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei
fogli, che la richiesta di abrogazione degli articoli del codice
penale innanzi specificati è stata regolarmente formulata e
trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio, che
il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di
500.000 voluto dalla Costituzione; e considerato che è indubbio il
carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum, che
"le due pronunce della Corte costituzionale relative a due articoli
oggetto del referendum (sentenza n. 87 del 1966 dichiarante
l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 del
codice penale e sentenza n. 108 del 1974 relativa ad
un'interpretazione additiva dell'art. 415 del codice penale) non hanno
cancellato gli articoli stessi dall'ordinamento, talché il referendum
relativo ai due articoli in questione deve intendersi circoscritto al
loro contenuto normativo attuale", ha dichiarato legittima la
richiesta anzidetta.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio
1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della
richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.
In una memoria, presentata il 10 gennaio 1981, il Comitato
promotore del referendum, contestati (singolarmente e nel loro
insieme) i motivi posti dalla sentenza di questa Corte n. 16 del 1978
a base del criterio della omogeneità come requisito essenziale del
quesito (e in applicazione del quale con la stessa sentenza la
richiesta di referendum abrogativo su 97 articoli del codice penale,
allora presentata, fu dichiarata inammissibile), osserva che questa
volta il quesito referendario è stato comunque formulato - tenendo
conto di quanto allora la Corte ebbe ad affermare - in modo nettamente
diverso. Nell'attuale richiesta, infatti: a) tutti gli articoli di cui
si propone l'abrogazione riguardano la parte speciale del codice
penale, ed in particolare la previsione di altrettanti reati o ipotesi
particolari di reato, con l'esclusione quindi sia di norme relative
alla specie della pena (la norma dell'ergastolo è oggetto di separato
referendum), sia delle norme generali sulle attenuanti, le aggravanti,
i loro meccanismi, ecc.; b) quanto ai reati considerati, pur essendo
essi classificati in vario modo (delitti contro la personalità dello
Stato, contro la pubblica amministrazione, contro il sentimento
religioso, contro l'ordine pubblico, o contravvenzioni concernenti la
polizia di sicurezza) si tratta pur sempre di reati che si concretano
in una comunicazione verbale o scritta, in sé considerata, e quindi
sullo stabilirsi di una trasmissione di dati del pensiero da uno ad
altri soggetti, oppure, all'inverso, nell'acquisizione di
informazioni, con esclusione quindi di ogni ipotesi di reato
consistente in condotta con eventi o comunque con effetti materiali
sulle cose o sulle persone. Sono inclusi, è vero, anche i reati di
associazione, che, però, mentre si consumano con espressioni
reciproche di volontà tra gli associati, hanno finalità specifiche
riconducibili, in tutto o in parte, ad espressioni di pensiero e di
attività politica, e sono in larga misura strumentali anche rispetto
ai reati di cui sopra si è detto. Perciò - se ne conclude - se si ha
riguardo alla caratterizzazione impressa dalle norme abrogande
all'intero complesso del codice, e quindi all'effetto su di esso della
proposta abrogazione, si deve convenire che le norme stesse (che
criminalizzano con particolari qualificazioni, sanzioni e finalità,
condotte che per lo più, in tutto o in parte, ricadrebbero sotto
comminatorie diverse, dirette a tutelare beni privati e senza
finalità politiche) caratterizzano in modo tipicamente autoritario,
improntato alla "ragion di Stato" diffidente e dura verso le
manifestazioni del pensiero, il codice penale vigente. Omogeneità del
quesito, dunque, anche rispetto all'intento specifico di quanti
saranno chiamati a pronunciarsi pro o contro l'abrogazione.
L'atteggiamento positivo o negativo dei votanti, rispetto a tutte ed a
ciascuna delle norme in questione, è infatti sicuramente
riconducibile ad un'unica matrice politico - culturale, riscontrabile
del resto anche attraverso un esame della storia delle norme stesse.
Di parere diverso, in una memoria presentata, anch'essa in data 10
gennaio 1981, per il Presidente del Consiglio dei ministri, è
l'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la richiesta di referendum
anche questa volta dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Nella
memoria si riconosce che l'attuale richiesta, rispetto a quella
presentata nel 1977 per l'abrogazione di 97 articoli dello stesso
codice penale, è stata radicalmente semplificata, e che gli stessi
promotori hanno precisato di averla limitata alle norme che
disciplinano i reati d'opinione, riunione ed associazione. Anche a
voler ammettere, però, la riconducibilità del quesito ad unica
categoria di reati così genericamente definiti, è da escludere che
in tal modo sia stata raggiunta la necessaria omogeneità dei quesiti
da proporre al corpo elettorale. Tra gli articoli dei quali si
propone l'abrogazione, infatti, alcuni, come gli articoli 256
(procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), 270
(associazioni sovversive), 279 (lesa prerogativa dell'irresponsabilità
del Presidente della Repubblica), 305 (cospirazione politica mediante
associazione), puniscono reati che non sembra possano definirsi di
opinione. Del resto - prosegue l'Avvocatura - anche quegli articoli
che pacificamente configurano, tutti, reati di opinione, tutelano a
loro volta beni giuridicamente diversi. Anche riguardo ad essi,
perciò, attraverso la inosservanza del limite della "omogeneità del
quesito", finisce con l'essere lesa la libertà degli elettori,
chiamati ad esprimere un voto - bloccato su diversi quesiti, ai quali
si potrebbe voler dare risposte diverse.
Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto
dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 352 del 1970, nella camera
di consiglio del 14 gennaio 1981 sono stati uditi l'Avv. Mauro
Mellini, per il Comitato promotore, e l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri, i quali hanno
rispettivamente insistito per l'ammissibilità e per la
inammissibilità del referendum. Considerato in diritto :
La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la
Corte è chiamata a pronunciarsi, a seguito della ordinanza del 2
dicembre 1980 dell'Ufficio centrale costituito presso la Corte di
cassazione, che ne ha dichiarato la legittimità, investe, in tutto o
in parte, trentuno articoli del codice penale, approvato con r.d. 19
ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni. Di essi ventisei
sono compresi nel Libro II (Dei delitti in particolare), e
precisamente gli artt. 256, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274 nel
Titolo I (Dei delitti contro la personalità dello Stato), Capo I (Dei
delitti contro la personalità internazionale dello Stato); gli artt.
279, 290, 291, 292, 292 - bis, comma primo, limitatamente alle parole
"290, comma secondo (vilipendio delle forze armate) e 292 (vilipendio
della bandiera o di altro emblema dello Stato)", 293, nello stesso
Titolo I, ma Capo II (Dei delitti contro la personalità interna dello
Stato); l'art. 299 nello stesso Titolo I, ma Capo IV (Dei delitti
contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti); gli
artt. 302, 303, 304, 305 nello stesso Titolo I, ma Capo V
(Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti); l'art. 327 nel
Titolo II (Dei delitti contro la pubblica Amministrazione), Capo I
(Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
Amministrazione); l'art. 342 nello stesso Titolo II, ma Capo II (Dei
delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione); gli artt.
402, 403, 404 nel Titolo IV (Dei delitti contro il sentimento
religioso e contro la pietà dei defunti), Capo I (Dei delitti contro
la religione dello Stato e i culti ammessi); gli artt. 414, comma
terzo (Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi
pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti), 415 nel Titolo V
(Dei delitti contro l'ordine pubblico). I rimanenti cinque sono
compresi nel Libro III (Delle contravvenzioni in particolare), Titolo I
(Delle contravvenzioni di polizia), Capo I (Delle contravvenzioni
concernenti la polizia di sicurezza), Sezione I (Delle contravvenzioni
concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica), e
precisamente: gli artt. 656,657,661, nel comma 1 (Delle
contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia
e le manifestazioni sediziose e pericolose); gli artt. 667, 668 nel
comma 3 (Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune
industrie e sugli spettacoli pubblici).
Va preliminarmente ricordato che con sentenza n. 16 del 1978
questa Corte ebbe già a dichiarare inammissibile, fra le altre allora
sottoposte alla sua pronuncia, la richiesta di referendum, presentata
il 30 giugno 1977, per l'abrogazione, totale o parziale, di
novantasette articoli del codice penale. In quella occasione la Corte,
premessa la esistenza di "valori di ordine costituzionale, riferibili
alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare
escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell'art.
75, secondo comma, della Costituzione", enunciò "quattro distinti
complessi di ragioni d'inammissibilità"; ed in primo luogo considerò
"inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da
sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande
eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non
poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 della Costituzione;
discostandosi in modo manifesto ed arbitrario degli scopi in vista dei
quali l'istituto del referendum abrogativo è stato introdotto nella
Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della
sovranità popolare". Di tale criterio la Corte fece allora puntuale
applicazione, dichiarando inammissibile il menzionato referendum
vertente su novantasette articoli del codice penale; ed al riguardo
osservò che "per quanti sforzi interpretativi si facciano, da tali
disposizioni non si riesce ad estrarre un quesito comune e
razionalmente unitario; e ciò fornisce allora la riprova che la
richiesta non può venire ammessa, perché incompatibile con le
proclamazioni degli artt. 1, 48 e 75 della Costituzione".
Il Comitato promotore del referendum ora in esame, contesta, nella
presentata memoria, la fondatezza dei motivi posti dalla richiamata
sentenza n. 16 del 1978 a base del criterio della "omogeneità" come
requisito essenziale del quesito referendario. Ma la Corte non
ravvisa argomenti che possano indurla a discostarsi dai principi
allora formulati, che anzi ritiene di dover pienamente confermare,
rinviando in proposito alla trattazione condotta nella sentenza n. 27
di data pari alla presente, con la quale è stata dichiarata
inammissibile la coeva richiesta di referendum per l'abrogazione
parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sulla disciplina della
caccia.
Nella sua memoria il Comitato afferma inoltre che questa volta il
quesito referendario è stato comunque formulato tenendo conto delle
censure mosse dalla Corte al precedente quesito, e perciò eliminando
dal suo oggetto tutte quelle norme del codice penale "che allora
furono ritenute eterogenee rispetto a quelle di cui oggi viene
proposta l'abrogazione". Infatti, tutte le norme rimaste comprese nel
quesito - vien precisato - concernono solo reati che, anche se
classificati in vario modo, si concretano pur sempre "in una
comunicazione verbale o scritta, in sé considerata, e quindi sullo
stabilirsi di una trasmissione di dati del pensiero da uno ad altri
soggetti, oppure all'inverso nell'acquisizione di informazioni". In
tale categoria "sono altresì inclusi reati di associazione che,
mentre si consumano con espressioni reciproche di volontà tra gli
associati, hanno finalità specifiche riconducibili, in vario modo, in
tutto o in parte, ad espressioni del pensiero e dell'attività
politica e sono in larga misura strumentali anche rispetto ai reati di
cui sopra". Le norme anzidette "caratterizzano in modo tipicamente
autoritario, improntato alla "ragion di Stato", diffidente e dura
verso le manifestazioni del pensiero, il codice penale vigente".
Considerazioni, queste, che "valgono anche a qualificare l'omogeneità
dell'intento specifico di quanti saranno chiamati a votare per o
contro l'abrogazione, essendo riconducibile l'atteggiamento positivo
o negativo rispetto a tutte ed a ciascuna delle norme in questione, ad
un'unica matrice politico - culturale".
Dal suo canto l'Avvocatura dello Stato, nella memoria, pur
riconoscendo che l'attuale richiesta referendaria, rispetto a quella
presentata nel 1977 per l'abrogazione di novantasette articoli dello
stesso codice penale, appare semplificata, essendo stata limitata,
come precisato dai promotori, alle norme che disciplinano i reati
d'opinione, riunione ed associazione, ritiene che anche questa volta
debba essere dichiarata inammissibile. Invero, non soltanto alcune
delle norme di cui si propone l'abrogazione puniscono reati che non
possono definirsi di opinione, come, a titolo di esempio, gli articoli
256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato),
270 (associazioni sovversive), 279 (lesa prerogativa della
irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 305 (cospirazione
politica mediante associazione). Ma gli stessi articoli che
pacificamente configurano reati di opinione, tutelano, a loro volta,
beni giuridicamente diversi. Il quesito si rivela, dunque, carente
della necessaria ed imprescindibile "omogeneità".
La Corte ritiene fondate le conclusioni cui perviene l'Avvocatura
dello Stato. In proposito occorre anzitutto considerare che la
"omogeneità" del quesito referendario non può essere vagliata - come
già puntualizzato nella sentenza n. 16 del 1978 - alla stregua
degl'intendimenti soggettivi dei presentatori e dei sottoscrittori
della richiesta: né tanto meno in relazione ai mutevoli intenti che
potrebbero indurre gli elettori a votare per o contro l'abrogazione.
Nella ipotesi in cui formi oggetto del quesito una pluralità di norme,
come nella specie, devesi, invece, ricercare se dalle norme medesime,
obiettivamente considerate nella loro struttura e nella loro
finalità, sia dato porre in evidenza un comune principio, la cui
eliminazione dall'ordinamento attraverso l'abrogazione delle norme in
cui si concreta, o la cui permanenza in alternativa, verrà a dipendere
dalla risposta che il corpo elettorale fornirà al dilemma. In ciò
si realizza appunto quella caratteristica di chiarezza, di
inconfondibilità della domanda, che, in una con le concomitanti
caratteristiche di semplicità e di univocità, sole possono
soddisfare l'esigenza di "nettezza" del quesito, a sua volta postulata
dalla "nettezza" della scelta, secondo quanto affermato dalla già
citata sentenza n. 27 di pari data.
Ora i trentuno articoli oggetto della richiesta in esame sono
forzosamente e soggettivamente conglobati dai promotori in un unico
contesto, mentre molteplici sono i parametri che obiettivamente li
differenziano. I reati perseguiti sono in maggioranza delitti, ma
alcuni di essi sono semplici contravvenzioni; alcuni sono reati di
pericolo, altri di danno; dei delitti perseguiti alcuni possono venir
qualificati come delitti politici, altri come delitti comuni. La
stessa tripartizione adoperata dai promotori, di reati di opinione,
riunione ed associazione, postula significativamente una pluralità di
condotte, che certo non possono tutte ricondursi univocamente alla
manifestazione del pensiero. Ma soprattutto determinante, ai fini
della eterogeneità che indubbiamente ne consegue, è la profonda
diversità - che più rileva nella coscienza sociale e maggiormente
quindi incide sulla libertà di scelta dell'elettore - dei beni
tutelati, che vanno dagl'interessi concernenti la vita dello Stato
nella sua essenza unitaria, al regolare funzionamento della pubblica
Amministrazione, all'ordine pubblico, per giungere fino al sentimento
religioso.
Anche questa volta, pertanto, dalle disposizioni del codice penale
delle quali si propone l'abrogazione, non è dato estrarre un quesito
comune, razionalmente unitario; e la richiesta in esame va, pertanto,
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione di 31 articoli del codice penale, approvato con r.d. 19
ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, nei termini
indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2
dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito
presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte