Sentenza n. 28/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1990 · relatore Luigi Mengoni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 ("Norme per
assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione
sociale dell'edilizia residenziale"), modificato dalla legge 2
novembre 1988, n. 44 ("Applicazione della proporzionale combinata
nell'edilizia abitativa agevolata"), promosso con ordinanza emessa il
3 marzo 1989 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile
vertente tra Portaluppi Daniela e l'I.P.E.A.A. per la Provincia
autonoma di Bolzano, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione della I.P.E.A.A. e della Provincia
autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Salvatore Di Mattia per l'I.P.E.A.A. e Sergio
Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio di appello promosso dalla signora
Daniela Portalupi in Pacifico avverso la sentenza del Pretore di
Bolzano che aveva rigettato l'opposizione al decreto di rilascio
dell'alloggio intimatole dal Presidente dell'Istituto per l'edilizia
abitativa agevolata per la Provincia di Bolzano - I.P.E.A.A., il
Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 3 marzo 1989, ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge provinciale di
Bolzano 23 maggio 1987, n. 13, modificato dall'art. 3 della legge 9
novembre 1988, n. 44, nella parte (secondo comma) in cui, in caso di
morte dell'assegnatario originario, non consente la successione nel
rapporto di locazione di immobili di edilizia abitativa agevolata dei
figli di un figlio premorto, che hanno continuato a convivere con
l'assegnatario dopo la morte del loro genitore.
Secondo il giudice a quo la norma denunciata viola il principio di
eguaglianza perché stabilisce una ingiustificata differenza di
trattamento tra il figlio sopravvissuto che, in quanto convivente, ha
diritto di subentro nel rapporto di locazione "e il figlio convivente
che avrebbe avuto diritto al subentro, ma è frattanto morto",
restando "escluso dalla successione nella locazione".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è tempestivamente
costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata, mentre l'I.P.E.A.A. si è
costituita con atto depositato il 18 settembre 1989, e quindi fuori
termine.
Ad avviso della Provincia, che ha ampiamente sviluppato questa
tesi in una memoria successiva, l'assunto da cui muove l'ordinanza
del tribunale, ossia che la figlia (convivente) della figlia premorta
(pure convivente) dell'assegnataria non ha titolo per succedere nel
rapporto di locazione, è errato perché, trattandosi di successione
mortis causa, "anche nel caso in questione è applicabile l'istituto
generale della rappresentazione, ai sensi degli artt. 467 ss. cod.
civ.". Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Bolzano ritiene contrastante col principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.) l'art. 8, secondo comma, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, modificato
dall'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 44, nella parte in cui,
in caso di decesso dell'assegnatario originario di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica, esclude dalla successione nel
rapporto di locazione i figli conviventi di un figlio premorto (già
convivente) del conduttore. Tale esclusione, secondo il giudice a
quo, produce una disparità di trattamento, "non correlata a criteri
razionali che la giustifichino", tra "il figlio che avrebbe avuto
diritto al subentro, ma è frattanto morto", e i figli sopravvissuti.
La detta disparità deve evidentemente intendersi riferita al
figlio premorto non in quanto tale (non potendo i morti essere
paragonati ai vivi), ma in quanto la legge, così come interpretata
dal giudice remittente, non consente che in sua vece subentrino i
figli, sempreché ancora conviventi con l'avo (assegnatario) al
momento della morte.
2. - Il patrocinio della Provincia di Bolzano obietta che, mentre
il testo originario della norma impugnata attribuiva ai superstiti
ivi elencati il "diritto all'assegnazione dell'alloggio", secondo il
nuovo testo, introdotto dalla legge n. 44 del 1988, essi "succedono
(nell'ordine) nel rapporto di locazione". Sarebbe stato così
chiarito che "il subentrante nella locazione diviene titolare del
rapporto iure hereditario", di guisa che sarebbe applicabile nella
specie l'istituto generale della rappresentazione ereditaria di cui
agli artt. 467 ss. cod.civ.
Questa prospettazione, che porterebbe a una sentenza
interpretativa di rigetto, non può essere condivisa. Le richiamate
sentenze della Corte di cassazione n. 2682 del 1972 (a sezioni unite)
e n. 4328 del 1978 in materia di edilizia economica e popolare, le
quali hanno ritenuto trasmissibile iure hereditario il diritto
dell'assegnatario dell'alloggio, si spiegano perché, nulla
disponendo il testo unico del 1938 circa la sorte del diritto
dell'assegnatario nel caso di sua morte, trova applicazione il
principio generale dalla successione degli eredi in locum et ius
defuncti. Al contrario, la legge provinciale in esame sottrae questo
caso al regime successorio comune e lo assoggetta a una disciplina
speciale modellata sullo stampo dell'art. 12 del d.P.R. n. 1055 del
1972 (superato dalla disciplina più ampia di cui al punto 10 della
deliberazione 19 novembre 1981 adottata dal CIPE in conformità
dell'art. 2, secondo comma, n. 2 della legge n. 457 del 1978). Tale
disciplina speciale è stata interpretata dalle Sezioni unite della
Cassazione (sentenza n. 5460 del 1980) nel senso che ai familiari da
essa individuati, conviventi con l'assegnatario, è attribuito un
diritto proprio all'assegnazione dell'alloggio, restando esclusa
l'applicabilità dell'art. 1614 cod.civ.
È vero che la norma impugnata, nel testo novellato dalla legge
prov. n. 44 del 1988, ha sostituito all'espressione "hanno diritto
all'assegnazione dell'alloggio" l'espressione "succedono nel rapporto
di locazione". Ma con ciò il legislatore provinciale ha soltanto
precisato che nei confronti dei soggetti legittimati a subentrare nel
diritto dell'assegnatario defunto non occorre un provvedimento
amministrativo di assegnazione dell'alloggio: l'assegnazione è
disposta senz'altro dalla legge mediante il meccanismo privatistico
della successione nel contratto di locazione, la quale si configura
come una successione legale mortis causa anomala a titolo
particolare.
Rimane esclusa, pertanto, l'applicabilità della rappresentazione,
la quale è prevista dalla legge solo per la vocazione a titolo
universale e per il legato testamentario. Né si può pensare a una
applicazione per analogia, posto che la rappresentazione opera
automaticamente sul presupposto del rapporto di parentela (in linea
retta discendente) del rappresentante col rappresentato, mentre nel
caso di cui si controverte la successione nel rapporto locatizio, in
quanto non ha la finalità di attribuire un cespite dell'eredità, ma
di garantire il diritto all'abitazione, è subordinata al fatto della
convivenza.
3. - Il confronto instaurato dal giudice a quo tra il figlio
premorto e i figli sopravvissuti dell'assegnatario, mentre non ha
pregio se inteso con riguardo all'art. 3 Cost. sotto il profilo del
principio di eguaglianza, mancando un idoneo tertium comparationis,
acquista senso e valore se inteso come confronto tra due ipotesi
alternative riferite al medesimo figlio dell'assegnatario e valutate
alla stregua del principio di ragionevolezza. Sotto quest'altro
profilo la questione è fondata.
Indubbiamente l'esigenza di contemperare l'interesse privato
dell'assegnatario e dei suoi familiari conviventi all'uso del bene
con la destinazione del medesimo al servizio sociale dell'abitazione
(trattandosi di un alloggio di edilizia residenziale pubblica)
giustifica una selezione che riduca a una cerchia ristretta di
soggetti, qualificati da un intenso rapporto di comunione di vita con
l'assegnatario, i beneficiari della tutela privilegiata operante
mediante la successione nel contratto di locazione. Ed è del pari
fuori dubbio che il legislatore provinciale, in quanto investito in
questa materia di competenza primaria, non è vincolato, come le
regioni a statuto ordinario, ai criteri più larghi adottati dal
citato punto 10 della deliberazione del CIPE 19 dicembre 1981, la
quale, in caso di decesso dell'assegnatario, ammette a subentrare
nell'assegnazione non solo i figli, ma tutti i discendenti, sempre
che concorra il requisito della stabile convivenza. Ma, nell'assumere
una regola più rigorosa, il legislatore provinciale deve rispettare
il criterio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.
In quanto esclude dalla successione nel rapporto locatizio anche i
figli di un figlio premorto dell'assegnatario, coi quali quest'ultimo
aveva proseguito una convivenza già in atto col loro genitore, la
norma impugnata fa dipendere la possibilità per i nipoti ex filio di
continuare a fruire dell'alloggio assegnato all'avo dalla condizione
della sopravvivenza del loro genitore. Se il figlio
dell'assegnatario, con lui convivente insieme con la sua prole,
sopravvive, ai nipoti ex filio, attraverso il subentro del loro
genitore nel contratto di locazione, continua a estendersi il
godimento dell'alloggio, con diritto di ulteriore successione nel
rapporto ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge prov. n. 13
del 1977, aggiunto dall'art. 3 della legge n. 44 del 1988. Se invece,
turbato ordine mortalitatis, il figlio premuore all'assegnatario,
alla morte di quest'ultimo i nipoti ex filio, sebbene l'avo abbia
continuato a tenerli presso di sé, vengono privati dell'alloggio.
Nonostante che l'assegnatario abbia mostrato la volontà di
estendere incondizionatamente il godimento della cosa locata ai
nipoti ex filio, la tutela del bisogno dell'alloggio nella forma
della successione nel contratto di locazione opera in loro favore
solo con la mediazione del loro genitore, cioè viene subordinata
alla condizione eminentemente aleatoria della sua sopravvivenza
all'assegnatario. Tale disparità di trattamento delle due ipotesi,
che dal punto di vista del rapporto di convivenza dell'assegnatario
con i nipoti ex filio sono identiche, e si differenziano solo per il
fatto della premorienza o della sopravvivenza del loro genitore, non
è ragionevole e pertanto deve essere rimossa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio
1977, n. 13 ("Norme per assicurare la disponibilità da parte del
proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale"),
modificato dalla legge 2 novembre 1988, n. 44 ("Applicazione della
proporzionale combinata nell'edilizia abitativa agevolata"), nella
parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario,
esclude dal diritto di succedere nel rapporto di locazione i figli di
un figlio premorto del conduttore, i quali abbiano continuato a
convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte