Sentenza n. 28/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 226/90
riapprovata il 26 febbraio 1991 dal Consiglio regionale avente per
oggetto "Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti
il personale delle Unità sanitarie locali", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 marzo 1991,
depositato in cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 15
del registro ricorsi 1991;
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e
l'avv. Gaspare Pacia per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 15 marzo 1991 il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha sollevato, in via principale, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del disegno di legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 226/90 (Disposizioni applicative di
istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie
locali), approvato dal Consiglio regionale il 16 ottobre 1990 e, a
seguito di rinvio governativo, riapprovato nella seduta del 26
febbraio 1991.
La disposizione contrasterebbe con l'art. 6 dello Statuto speciale
della Regione poiché - non essendo, peraltro, in discussione il
carattere soltanto attuativo della competenza legislativa regionale
concretamente esercitata - essa, con l'introdurre un caso di
aspettativa per motivi non contemplati dall'art. 47 del d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 esorbiterebbe dal livello di competenza di cui
trattasi.
La norma impugnata prevede infatti che: "Il dipendente vincitore
di concorso viene collocato, dal Comitato di gestione dell'Unità
sanitaria locale di provenienza, in aspettativa senza assegni per la
durata di sei mesi con conservazione del posto occupato prima del
superamento del concorso. La durata dell'aspettativa, ove necessario,
è prorogata di ulteriori sei mesi e non può, comunque, superare
complessivamente la durata di dodici mesi. Durante il periodo di
aspettativa il posto temporaneamente può essere ricoperto tramite
supplenza".
Il contrasto con la vigente normativa per gli impiegati civili
dello Stato sarebbe evidente in quanto una norma con ratio simile a
quella ora censurata era contenuta nel d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 e
non è stata riprodotta nell'ordinamento attualmente in vigore.
2. - Il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia
Giulia riconosce che alla Regione è stata concretamente attribuita,
nella materia, soltanto una ridotta competenza legislativa per
l'attuazione della normativa statale, ma rileva che la ritenzione
operata dallo Stato riguarderebbe, pur tuttavia e nel suo complesso,
materia di sicura competenza regionale, dalla quale una porzione è
stata "amputata". Dovrebbe riconoscersi, perciò, una riduzione dei
suoi contenuti a ciò che è veramente essenziale per il
soddisfacimento dell'interesse nazionale.
Conclusivamente, la previsione di un ulteriore caso di
aspettativa, come quello prefigurato nella disposizione de qua,
appare, secondo la Regione, conforme alla competenza legislativa di
attuazione anche a voler considerare questa nei limiti più rigorosi;
il caso previsto andrebbe ricompreso, d'altra parte, in quello che,
con formula generica, viene riferito a motivi di famiglia. Considerato in diritto 1.1 - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in
via principale, questione di legittimità costituzionale della
deliberazione legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia n. 226, riapprovata il 26 febbraio 1991 e recante
"Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il
personale delle Unità sanitarie locali", limitatamente all'art. 3,
secondo comma.
La disposizione impugnata stabilisce che il dipendente vincitore
di concorso viene collocato in aspettativa senza assegni per la
durata di sei mesi prorogabile per un uguale periodo ove necessario,
con conservazione del posto occupato prima del superamento del
concorso.
1.2 - Secondo il ricorrente il disposto in esame contrasterebbe
con l'art. 47 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico
del personale delle Unità sanitarie locali) che non contempla la
specifica ipotesi di aspettativa in esame.
Sicché sussisterebbe violazione dell'art. 6 dello Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in forza del quale
spetta alla Regione nella materia de qua soltanto competenza di
attuazione.
2. - La censura è fondata.
La Corte ha avuto già modo di affermare (sentenza n. 122 del
1990; sentenza n. 484 del 1991) che nell'esercizio del potere di
emanare norme di attuazione come quella coinvolta nell'attuale
vicenda (né la Regione, affermando d'aver subito una "amputazione",
contesta, nel caso concreto, tale specifica competenza) il forzarne
l'ambito oggettivo esorbita dai limiti costituzionali relativi: per
contro, va osservato il rispetto delle regole contenute nel d.P.R. n.
761 cit., contenente lo stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali.
Fra queste v'è la regolamentazione delle aspettative, ma
l'articolo che le concerne (47) non dà facoltà di far uso
dell'istituto, in ipotesi, per i fini specifici di conservazione del
posto occupato da parte di vincitore di altro concorso, così come
intende disporre, invece, la Regione.
Trattasi, invero, di previsione specifica già contenuta in
passato nello stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri
(d.P.R. 23 marzo 1969, n. 130) ma non riprodotta allorché si è
provveduto a regolare lo stato del personale delle unità sanitarie
locali (d.P.R. n. 761 cit.). Questo va disciplinato, adunque, giusta
l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
servizio sanitario regionale, secondo i principi generali e comuni
del rapporto di pubblico impiego.
Il che sta ad avvalorare il divieto per il legislatore regionale,
nell'ambito di una competenza la quale - poiché attuativa - non lo
consente, di introdurre una nuova figura di aspettativa quale è
sostanzialmente quella in discussione, ben precisa nelle sue
finalità e connotazioni, diverse dall'aspettativa per motivi di
famiglia.
Consegue una dichiarazione di illegittimità costituzionale nei
riguardi della disposizione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, intitolata
"Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il
personale delle Unità sanitarie locali", riapprovata il 26 febbraio
1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte