Sentenza n. 28/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
citata
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 4legge 695/1975
- art. 2legge 695/1975
- art. 6legge 655/1985
- art. 21legge 74/1990
- art. 22legge 74/1990
- art. 23legge 74/1990
- art. 23-bislegge 74/1990
- art. 24legge 74/1990
- art. 24-bislegge 74/1990
- art. 24-terlegge 74/1990
- art. 25legge 74/1990
- art. 26legge 74/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n.
195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata
dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'articolo 2
della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'articolo 6 della legge 12
aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti: articolo 21;
articolo 22; articolo 23; articolo 23-bis; articolo 24; articolo
24-bis; articolo 24-ter; articolo 25; articolo 26; articolo 27;
articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31, iscritto al n. 96
del registro referendum;
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione
ha dichiarato legittima la richiesta.
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato Achille Chiappetti per i presentatori Bernardini
Rita e Sabatano Mauro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, esaminata la richiesta di referendum popolare - presentata da
Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita
Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano - su parte della legge
24 marzo 1958, n. 195, verificata la regolarità della richiesta, ne
ha dichiarato la legittimità con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996.
La richiesta di referendum ha per oggetto il seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante
"Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura" (così come modificata dall'art. 4 della legge 22
dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n.
655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente
alle seguenti parti: articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo
23-bis; articolo 24; articolo 24-bis; articolo 24-ter; articolo 25;
articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30;
articolo 31?".
Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio
centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo
comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della
legge 17 maggio 1995, n. 173) la seguente denominazione: "Elezione
del Consiglio superiore della magistratura: Abolizione dell'attuale
sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura".
2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 9
gennaio 1997, disponendo che ne fosse data comunicazione ai promotori
della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352
del 1970.
3. - I promotori e presentatori del referendum, rappresentati e
difesi dall'avv. Achille Chiappetti, avvalendosi della facoltà
prevista dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970,
hanno depositato il 4 gennaio 1997 una memoria, per illustrare le
ragioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum.
La finalità perseguita dai promotori e l'effetto di un esito
positivo del referendum sarebbe quello di superare l'attuale sistema
elettorale proporzionale per dar luogo ad una normativa più
rispondente a criteri maggioritari.
I promotori ricordano che una precedente richiesta di referendum,
che aveva ad oggetto solo alcune delle disposizioni di cui oggi si
propone l'abrogazione, è stata dichiarata inammissibile con sentenza
n. 29 del 1987, in quanto l'assenza di una evidente finalità
intrinseca al quesito, non desumibile dalla pura e semplice
cancellazione delle norme, non avrebbe consentito la espressione di
un voto consapevole. Inoltre gli organi costituzionali o di
rilevanza costituzionale richiedono una indefettibile dotazione di
norme elettorali, per non essere esposti all'eventualità, anche solo
teorica, di soluzioni di continuità nel loro funzionamento.
Questi criteri non dovrebbero essere di ostacolo per
l'ammissibilità della nuova richiesta di referendum. L'abrogazione
di tutta la normativa concernente i procedimenti elettorali per la
costituzione del Consiglio superiore della magistratura renderebbe,
difatti, possibile una legge elettorale comunque orientata ad
introdurre elementi di sistema maggioritario, sicché risulterebbe
chiara la finalità intrinseca del quesito referendario.
Ad avviso dei promotori del referendum l'esigenza di continuità
nell'operatività del sistema elettorale andrebbe approfondita.
Dovrebbe essere valutata diversamente per gli organi
politico-rappresentativi, per i quali l'indefettibilità delle leggi
elettorali è necessaria, rispetto agli organi, di rilevanza
costituzionale, ma con attribuzioni amministrative, quali il
Consiglio superiore della magistratura.
4. - In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori,
l'avv. Achille Chiappetti, il quale ha ribadito ed illustrato le
argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo investe tutti gli
articoli della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione
e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura),
posti sotto il capo III, quale risulta a seguito delle modifiche
apportate dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art.
2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12
aprile 1990, n. 74. Questo capo della legge n. 195 del 1958
comprende, sotto la rubrica "Costituzione, cessazione e scioglimento
del Consiglio superiore", più insiemi di disposizioni, i quali
riguardano rispettivamente:
a) la durata del Consiglio superiore, con riferimento alla
cessazione al termine del quadriennio (art. 30) o per scioglimento,
qualora ne sia impossibile il funzionamento (art. 31); i
consequenziali tempi di convocazione dei corpi elettorali (art. 21);
b) le modalità e la maggioranza (qualificata) richiesta per la
elezione dei componenti da parte del Parlamento (art. 22);
c) i requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dai
magistrati (art. 23); l'ineleggibilità (art. 24) ed il divieto di
immediata rieleggibilità per coloro che hanno fatto parte del
Consiglio cessato (art. 23-bis);
d) la costituzione dei collegi elettorali per l'elezione dei
componenti magistrati (artt. 24-bis e 24-ter); la disciplina del
sistema elettorale con liste di candidati, sia nel collegio nazionale
per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione che nei
quattro collegi territoriali (art. 25); l'assegnazione dei seggi con
il sistema proporzionale, in base ai voti di ciascuna lista e,
nell'ambito di queste, alle preferenze (art. 27);
e) le procedure elettorali e la costituzione degli uffici che vi
sono addetti (art. 26), le contestazioni (art. 28) ed i reclami (art.
29).
2. - Una analoga richiesta di referendum abrogativo parziale della
stessa legge n. 195 del 1958 era stata in precedenza proposta,
limitatamente agli artt. 25, 26 e 27 (nel testo vigente prima delle
modifiche apportate con la legge n. 74 del 1990), investendo
esclusivamente la disciplina del sistema e delle procedure elettorali
dei componenti magistrati.
Tale richiesta è stata dichiarata inammissibile, con sentenza n.
29 del 1987, che ha affermato, tra l'altro, l'indefettibilità della
dotazione di norme elettorali per gli organi la cui composizione
elettiva sia espressamente prevista dalla Costituzione.
La richiesta di referendum per l'abrogazione di disposizioni della
stessa legge n. 195 del 1958 viene ora nuovamente proposta, ma con un
contenuto più ampio, che è opportuno esaminare preliminarmente per
la individuazione dell'estensione e la valutazione estrinseca del
quesito ai fini dell'ammissibilità del referendum.
La ricognizione delle disposizioni, la cui abrogazione si intende
sottoporre al voto popolare, ha già consentito di raggrupparle in
più insiemi differenti, alcuni dei quali eccedono la finalità,
enunciata dai promotori, di superare il sistema elettorale
proporzionale. Ciò pone in evidenza che si tratta di disposizioni
non omogenee, nella prospettiva della scelta da esprimere con il voto
referendario.
È sufficiente rilevare che il quesito comprende disposizioni del
tutto indipendenti dai diversi sistemi elettorali, anzi compatibili
con qualsiasi sistema. Ciò vale, in particolare, per la disciplina
della durata del Consiglio, delle cause di ineleggibilità, del
potere di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della
Repubblica. La disomogeneità si manifesta altresì nella
disciplina, nettamente distinta, della elezione dei componenti del
Consiglio da parte del Parlamento e da parte della magistratura: si
tratta di criteri e di procedure non assimilabili e che non possono
essere unitariamente valutate.
Altre disposizioni rispecchiano enunciazioni normative già
espresse dalla Costituzione: così è per la indicazione delle
categorie tra le quali le Camere possono scegliere i componenti del
Consiglio eletti dal Parlamento (art. 104, quarto comma, della
Costituzione e art. 22, quarto comma, della legge n. 195 del 1958);
così è, ancora, per la durata del Consiglio e per la non immediata
rieleggibilità di tutti i suoi componenti (art. 104, sesto comma,
della Costituzione e, rispettivamente, artt. 30, primo comma, e
23-bis della legge n. 195 del 1958).
Conclusivamente, è sufficiente la ricognizione dell'ambito e
dell'estensione del quesito referendario, per renderne manifesta
l'eterogeneità.
La richiesta di referendum è, pertanto, inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 24 marzo
1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), e successive modifiche,
richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre
1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il Redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte