Sentenza n. 28/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 816/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge
27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali), promosso con ordinanza emessa il 24 agosto
1996 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Pietro
Dupont e Heineken Italia S.p.A., iscritta al n. 1199 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Un impiegato della Heineken Italia S.p.a., in servizio presso
lo stabilimento di Pollein, eletto consigliere comunale e designato
assessore di tale comune, era collocato, a domanda, in aspettativa
non retribuita ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n.
816, dal giugno 1989 al maggio 1995, data di cessazione del mandato.
La società, con atto del 28 luglio 1995, disponeva il trasferimento
del predetto presso lo stabilimento di Messina, a far data dal 1
settembre 1995.
L'impiegato impugnava il trasferimento innanzi al pretore di Aosta,
in funzione di giudice del lavoro, deducendone l'illegittimità, e
chiedeva d'essere reintegrato nell'originaria sede di lavoro.
2. - Il pretore di Aosta, con ordinanza del 24 agosto 1996, ha
sollevato questione di costituzionalità dell'art. 27 della legge 27
dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41,
secondo comma, e 51, primo e terzo comma, della Costituzione.
Siffatta norma prevede che i consiglieri comunali e provinciali che
"sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a
trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a
richiesta o per consenso" e non è, quindi, direttamente applicabile
alla fattispecie oggetto del giudizio. Il ricorrente è stato,
infatti, trasferito dopo la scadenza del mandato, ma, ad avviso del
giudice rimettente, proprio a causa della situazione determinatasi
"in conseguenza (o anche in conseguenza)" dell'espletamento del
mandato. La natura eccezionale della norma non consente peraltro di
far ricorso all'interpretazione analogica, né essa è applicabile al
caso in esame mediante l'interpretazione estensiva.
La disposizione denunziata, secondo il giudice a quo, stabilendo il
divieto di trasferimento del lavoratore dipendente limitatamente al
tempo durante il quale è esercitato il mandato, violerebbe, però,
l'art. 51, primo comma, della Costituzione, dato che tale ultima
norma tutelerebbe anche "l'interesse alla conservazione tout court
dell'originario luogo di lavoro" in quanto preordinata a rimuovere
tutti i possibili fattori di dissuasione dei cittadini dall'accesso
alla carica elettiva.
La facoltà del datore di lavoro di disporre il trasferimento del
lavoratore dopo la scadenza del mandato, ma "a causa" del suo
espletamento, secondo il rimettente, recherebbe vulnus ad un
fondamentale diritto politico ed al "diritto al lavoro in condizioni
(che non appare equo siano) pregiudicate o pregiudicabili" dal suo
esercizio e, quindi, contrasterebbe con gli artt. 51, terzo comma e
41, secondo comma, della Costituzione. Quest'ultima norma,
prescrivendo che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo
da "recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"
concorrerebbe, infatti, a tutelare il diritto di elettorato passivo
da ogni possibile pregiudizio.
L'art. 27 della legge n. 816 del 1985, ad avviso del pretore,
violerebbe, infine, l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dato
che stabilisce un "trattamento immotivatamente deteriore" per
l'eletto trasferito dopo la scadenza del mandato, ma a causa di esso,
rispetto a quello garantito all'eletto durante l'espletamento della
funzione pubblica.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
L'art. 51, terzo comma, della Costituzione, osserva la difesa
erariale, riconosce il diritto del lavoratore subordinato di disporre
del tempo necessario per espletare il mandato consiliare ed il
diritto di conservare il posto di lavoro, allo scopo di realizzare
l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive, ma
riserva la disciplina delle loro modalità di esercizio alla
discrezionalità del legislatore ordinario, che può, eventualmente,
ampliare il contenuto di siffatte garanzie.
L'estensione del divieto di trasferimento ad un tempo successivo
all'esercizio del mandato, correttamente esclusa dal pretore in via
di interpretazione analogica, sfugge, però, alla ratio della norma
impugnata e va ben oltre il fine avuto di mira dalla norma dell'art.
51 della Costituzione. L'ampliamento della previsione dell'art. 27
della legge n. 816 del 1985 configurerebbe, infatti, il diritto alla
permanenza illimitata nella sede di lavoro occupata al momento
dell'elezione e, in mancanza di ogni plausibile giustificazione,
integrerebbe un ingiusto privilegio rispetto sia al datore di lavoro,
sia a tutti gli altri lavoratori, in palese contrasto con gli artt.
41 e 3 della Costituzione.
4. - Le parti private non si sono costituite nel giudizio innanzi
alla Corte. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe riguarda la disposizione dell'art.
27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, che stabilisce: "i
consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non
possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del
mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso". Secondo il
giudice rimettente, questa disposizione, non prevedendo il divieto
del trasferimento anche dopo la scadenza del mandato, qualora esso
sia disposto "in conseguenza (o anche in conseguenza)" del suo
espletamento, viola una pluralità di articoli della Costituzione.
Innanzi tutto, l'art. 51, primo e terzo comma, della Costituzione,
poiché la norma impugnata non tutela l'interesse del lavoratore
dipendente alla conservazione dell'originaria sede di lavoro e, in
tal modo, non elimina un forte fattore di dissuasione all'accesso
alla carica elettiva, connesso al timore di subire una conseguenza
negativa, quale il trasferimento. In secondo luogo, l'art. 41,
secondo comma, della Costituzione, in quanto il principio che
l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana postula anche
l'esigenza di non pregiudicare il diritto di elettorato passivo. Ed
infine l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma
censurata riserva un trattamento immotivatamente deteriore
"all'eletto che sia trasferito dopo il mandato (ma a causa di esso)
rispetto a chi lo sia durante l'esercizio dello stesso".
2. - La questione non è fondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il terzo
comma dell'art. 51 della Costituzione va interpretato nel senso che
in esso è prevista una garanzia strumentale all'attuazione del
precetto contenuto nel primo comma, consistente nell'affermazione del
diritto di chi è chiamato ad esercitare funzioni pubbliche elettive
di disporre del tempo necessario per l'adempimento dei compiti
inerenti al mandato e del diritto di mantenere il posto di lavoro (ex
plurimis: sentenza n. 158 del 1985). Tutto ciò, del resto, è una
coerente derivazione dei principi e dei valori degli artt. 1, 2, 3, 4
della Costituzione (sentenza n. 388 del 1991), essenziale per
garantire a tutti i cittadini la possibilità di concorrere alle
cariche elettive.
Questa Corte ha costantemente affermato, sin dalla sentenza n. 6
del 1960, che l'espressione dell'art. 51 "conservare il posto di
lavoro", interpretata anche alla luce del dibattito all'Assemblea
Costituente, in cui si manifestò l'intento di "fissare il principio
che, quando un lavoratore viene ad essere investito di una carica
pubblica, non deve essere per questo licenziato ma ritenuto in
congedo o in aspettativa" (Assemblea Costituente, prima
sottocommissione, seduta del 15 novembre 1946), garantisce soltanto
"il diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego" (sentenza
n. 111 del 1994) e non tutela affatto come invece afferma il giudice
rimettente "l'interesse alla conservazione tout court dell'originario
luogo di lavoro".
Si può quindi ritenere che la norma esprima l'interesse
costituzionale alla possibilità che tutti i cittadini concorrano
alle cariche elettive in posizione di eguaglianza, anche impedendo,
se occorre, la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego, con
giustificato, ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati
datori di lavoro (sentenza n. 124 del 1982). L'art. 51 assicura,
dunque, un complesso minimo di garanzie di eguaglianza di tutti i
cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, riconoscendo
peraltro al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in
concreto l'esercizio dei diritti garantiti; la facoltà, cioè, di
fissare, a condizione che non risultino menomati i diritti
riconosciuti, le relative modalità di godimento, al fine di
agevolare la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione
politica ed amministrativa del Paese (sentenze n. 454 e n. 52 del
1997, n. 158 del 1985, n. 193 del 1981).
3. - Nel quadro di tali principi va pertanto considerata la
prescrizione sul divieto di trasferimento del lavoratore subordinato
nel periodo durante il quale esercita la funzione elettiva. Si tratta
di una scelta del legislatore ordinario che, nella discrezionalità
riconosciutagli e non irragionevolmente esercitata, ha ritenuto di
stabilire il predetto divieto allo scopo di rafforzare la effettiva
possibilità di espletare il mandato elettivo, in deroga alle ragioni
dell'impresa e ponendo un ulteriore onere a carico del datore di
lavoro privato. Questa garanzia legislativa, finalizzata
all'esercizio effettivo dei diritti di elettorato passivo
riconosciuti dal disposto dell'art. 51, primo e terzo comma, della
Costituzione, non postula però la previsione del divieto di
trasferimento del lavoratore subordinato, anche dopo la scadenza del
mandato elettivo, perché questo divieto, mirando ad evitare che le
vicende del rapporto di lavoro ostacolino il regolare svolgimento del
mandato elettivo, non può logicamente trovare ragione di
applicazione, una volta che la relativa funzione pubblica sia
cessata.
La ratio, che informa l'art. 27 della legge n. 816 del 1985, spiega
e giustifica la delimitazione temporale del divieto di trasferimento
al solo periodo durante il quale è svolto il mandato e dimostra
altresì che le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo sono
specificamente diverse e non comparabili, cosicché va esclusa anche
l'eccepita violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Una volta scaduto il mandato, viene meno infatti la correlazione,
costituzionalmente rilevante, tra stabilità della sede di lavoro e
possibilità dell'effettivo esercizio della funzione elettiva. Resta
comunque affidato al giudice il controllo sul rispetto dei divieti
legali di discriminazione e degli altri limiti che definiscono il
potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai
requisiti ed alle modalità procedurali stabiliti dalla legge (art.
2103 codice civile; art. 15, primo comma, lettera b) della legge 20
maggio 1970, n. 300) e dalla contrattazione collettiva.
Infine non sussiste neppure la eccepita violazione dell'art. 41,
secondo comma, della Costituzione, poiché questa norma non può
evidentemente essere evocata, per la palese estraneità del suo
contenuto, in riferimento alla tutela del diritto di accesso alla
funzione elettiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative,
permessi e indennità degli amministratori locali), sollevata dal
pretore di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento
agli articoli 3, primo comma, 41, secondo comma e 51, primo e terzo
comma. della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte