Sentenza n. 280/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quinto
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
24 novembre 1984 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Mesite Lawrence John, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97-bis
dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il cittadino statunitense Lawrence John Mesite - arrestato per fini
estradizionali, a richiesta del Ministero della giustizia, mediante
ordine di cattura emesso il 24 ottobre 1983 dal Procuratore Generale
presso la Corte di appello di Messina perché colpito da mandato di
cattura spedito, per il delitto di omicidio volontario, dal Tribunale
della Contea di Modlesex (U.S.A.), ricorreva per cassazione avverso la
sentenza 6 marzo 1984 della Sezione istruttoria presso la Corte
d'appello di Messina, che aveva deliberato potersi concedere la sua
estradizione, ritualmente richiesta, su base convenzionale, dal Governo
degli Stati Uniti d'America.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la questione di
legittimità costituzionale (già disattesa dalla Sezione istruttoria)
dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura penale, "nella
parte in cui non dispone l'obbligo della notificazione del decreto di
fissazione dell'udienza anche allo estradando, sotto il profilo che,
pur essendo prevista nel procedimento davanti alla sezione istruttoria
la possibilità dell'intervento dell'estradando a sua domanda, tale
facoltà non potrebbe essere concretamente esercitata, non essendo la
stessa correlata al suo diritto alla notifica personale del decreto di
fissazione dell'udienza di deliberazione".
Con ordinanza del 24 novembre 1984 la Corte di cassazione,
ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, ha sollevato la
predetta questione, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24, secondo
comma, della Costituzione.
Premette il giudice a quo che l'audizione dell'interessato appare
finalizzata, fra l'altro, a consentirgli di rappresentare personalmente
e direttamente le sue ragioni alla sezione istruttoria, la cui
deliberazione può avere gravi conseguenze sulla libertà personale
dell'estradando.
Poiché la fase della procedura estradizionale che si svolge avanti
la sezione istruttoria ha sicuramente carattere giurisdizionale, essa
deve attuarsi - non diversamente da quanto ritenuto da questa Corte in
tema di incidenti di esecuzione sul cui schema il procedimento di
estradizione passiva è stato modellato - nel rispetto delle garanzie
fondamentali, sia con riferimento all'assistenza del difensore, sia con
riferimento alla presenza dell'estradando che non abbia rinunciato alla
garanzia giurisdizionale. Tanto più che il nostro Governo ha
accettato senza condizioni o riserve la risoluzione adottata il 21
maggio 1975 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il quale
ha raccomandato ai Governi degli Stati aderenti alla Convenzione
europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre
1957, di "assicurare alle persone di cui l'estradizione è richiesta il
diritto di essere sentiti dall'autorità giudiziaria".
Considerato, quindi, che l'art. 667, primo comma, del codice di
procedura penale concerne la garanzia dell'intervento dell'estradando e
la compiuta estrinsecazione del suo diritto di difesa, sarebbe
d'ostacolo all'esercizio di tale diritto l'art. 666, quinto comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui impone di notificare al
solo difensore e non all'estradando il decreto di fissazione
dell'udienza di deliberazione.
Richiamando una pronuncia di manifesta infondatezza di analoga
questione emessa oltre dieci anni prima dalla stessa Corte di
cassazione, rileva il giudice a quo che la facoltà di intervento
dell'estradando dipende, "fino al punto da presupporla, dalla
conoscenza reale ed effettiva o, quanto meno, legale", realizzata
proprio per il tramite della notificazione all'interessato della data
fissata per la deliberazione.
E poiché la notificazione assume un ruolo funzionale
all'attuazione del principio del contraddittorio, "di cui condiziona
sia l'instaurazione sia il grado di efficienza", non è dubbio che la
conoscenza da parte dell'estradando della data fissata per la
deliberazione non può essere desunta - per via di una (anzi, duplice)
presunzione - dall'avvenuta notificazione al difensore. L'autodifesa e
la difesa tecnica, pur costituendo i due poli nei quali si articola la
difesa dell'imputato, conservano, di regola, carattere di piena
autonomia: la prima, anzi, assume, nel momento genetico della
necessità della difesa, "un carattere indefettibile e prioritario" e
non può essere sostituita, ma soltanto integrata, dalla seconda; in
particolare, in tema di notificazioni, le posizioni dell'interessato e
del difensore restano rigorosamente distinte persino nell'ipotesi di
elezione del domicilio presso il difensore.
Ne consegue che il diritto all'autodifesa, certamente riconosciuto
all'estradando dall'art. 667, primo comma, del codice di procedura
penale, "viene inesorabilmente vulnerato nel suo stesso momento
genetico, non potendo l'autodifesa e con essa la completa difesa
giudiziaria dell'estradando validamente costruirsi senza la conoscenza
della pretesa e della data e del luogo della sua discussione"; donde
l'analogia rispetto a quanto già deciso dalla Corte con la sentenza n.
98 del 1982, con la differenza che, mentre in quest'ultimo caso il
diritto dell'interessato ad essere sentito personalmente in conseguenza
della sua domanda sorgeva ma non poteva concretamente ed efficacemente
esplicarsi, nell'ipotesi in esame tale diritto non viene nemmeno a
concreta esistenza, con conseguente violazione dell'art. 24, secondo
comma, della Costituzione.
La norma impugnata sarebbe, inoltre, censurabile sotto il profilo
dell'assenza di un effettivo equilibrio fra accusa e difesa. Secondo il
giudice a quo, "la riconosciuta impossibilità dell'esercizio
dell'autodifesa altera certamente l'armonico rapporto che deve esistere
tra le parti, con susseguente violazione degli artt. 3, 24,
eventualmente letti in collegamento con l'art. 13 della Costituzione.
Tale collegamento certamente esiste potendo comunque incidere il
procedimento di estradizione sulla libertà personale
dell'interessato".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97-bis del 24 aprile 1985.
Nel giudizio non vi è stato intervento della Presidenza del
Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Corte di cassazione assoggetta a controllo
di legittimità costituzionale l'art. 666, quinto comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non dispone l'obbligo della
notificazione all'estradando del decreto di fissazione dell'udienza di
deliberazione". Con tale decreto - "da comunicarsi al pubblico
ministero e da notificarsi al difensore almeno cinque giorni prima di
quello stabilito per la deliberazione, a pena di nullità" - il
presidente della sezione istruttoria presso la corte d'appello, nel cui
distretto si trova l'imputato o il condannato del quale il ministro di
grazia e giustizia intenda offrire l'estradizione o del quale questa
sia stata richiesta da uno Stato estero, "fissa il giorno per la
deliberazione" che il legislatore, al fine di realizzare la "garanzia
giurisdizionale", esplicitamente menzionata nella rubrica dell'art. 662
dello stesso codice di procedura penale, demanda alla sezione
istruttoria.
2. - Il giudice a quo, premesso che non appare discutibile la
"natura giurisdizionale" del procedimento culminante nella
deliberazione della sezione istruttoria presso la corte d'appello,
dubita che la parte denunciata dell'art. 666, quinto comma, del codice
di procedura penale sia conforme agli artt. 3, 13 e 24 della
Costituzione.
Più esattamente, mentre il dispositivo dell'ordinanza di
rimessione colloca i tre parametri sul medesimo piano, dalla
motivazione si ricava che essi vengono invocati in modo variamente
articolato, attraverso passaggi di progressiva subordinazione.
Ad essere dedotta in via principale è la violazione dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, e ciò perché il quinto comma
dell'art. 666 del codice di procedura penale, facendo "obbligo di
notificare esclusivamente al difensore il decreto di fissazione
dell'udienza di deliberazione", non sembrerebbe assicurare
all'estradando la concreta estrinsecazione del diritto di autodifesa:
infatti, la mancanza di un'informativa a lui formalmente diretta
renderebbe aleatorio quell'intervento personale davanti alla sezione
istruttoria nel giorno fissato per la deliberazione, che l'art. 667,
primo comma, del codice di procedura penale consente all'imputato o
condannato che "ne ha fatto domanda".
In via subordinata, l'ordinanza prospetta anzitutto l'eventualità
di un contrasto con il principio della "egalité des armes" tra
l'accusa e la difesa, sancito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, e
suggerisce poi un ampliamento dell'analisi all'art. 13 della
Costituzione, dato che il procedimento di estradizione "comunque incide
sulla libertà personale".
3. - Nell'affrontare il merito della questione, si impone una
considerazione di carattere preliminare per quanto riguarda l'effettivo
significato del comma oggetto dell'incidente di legittimità.
Non si può, invero, dimenticare come tanto in giurisprudenza che
in dottrina si siano avute, ancora di recente, prese di posizione nel
senso di ricavare, dal coordinamento dell'art. 666, quinto comma, con
l'art. 667, primo comma, del codice di procedura penale, l'inclusione
dell'estradando tra i destinatari della notifica del decreto con il
quale il presidente della sezione istruttoria fissa il giorno della
deliberazione.
Ciononostante, questa Corte, in mancanza di un orientamento
consolidato, non ritiene di poter disattendere l'interpretazione qui
sottopostale, sia per la sede da cui proviene sia per la rispondenza
alla lettera dell'art. 666, quinto comma, che limita la notificazione
del decreto al difensore dell'estradando.
4. - Ciò chiarito, la verifica dei parametri costituzionali
invocati nell'ordinanza di rimessione deve prendere l'avvio dall'art.
24, secondo comma, della Costituzione, riferendosi ad esso la doglianza
prospettata in via principale. Infatti, come già si è dato cenno, la
mancata previsione della notifica del decreto all'estradando
comporterebbe in primo luogo una violazione del precetto costituzionale
nella parte relativa all'autodifesa.
La questione è fondata.
5. - Può ben dirsi pacifico per questa Corte che l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione "contiene una norma di carattere
generale, intesa a garantire indefettibilmente l'esercizio della difesa
in ogni stato e grado di qualunque procedimento giurisdizionale" (sent.
n. 125 del 1979). Svariate le pronunce, tradottesi in altrettante
declaratorie di illegittimità costituzionale, che di tale criterio
ermeneutico hanno fatto applicazione con riguardo a procedimenti
giurisdizionali diversi da quello di cognizione, tra i quali occupano
largo spazio i procedimenti incidentali o complementari. Così, per
ricordare alcuni dei precedenti più significativi in materia penale,
è stato puntualizzato, a proposito del procedimento per la correzione
di errori materiali (art. 149 del codice di procedura penale), che "la
funzione incidentale ed accessoria del procedimento, data la sua
importanza, esclude che possano avere rilievo le caratteristiche
strutturali e comporta ed esige che le parti del procedimento o
giudizio principale mantengano le loro posizioni e per quanto attiene
all'esercizio dei diritti e per quanto concerne la difesa in giudizio"
(sent. n. 83 del 1969; v. pure sent. n. 122 del 1972) e, a proposito
del procedimento per gli incidenti di esecuzione (art. 630 del codice
di procedura penale), che esso, "pur svolgendosi con forme semplici e
presentando caratteristiche notevolmente diverse da quelle del giudizio
di cognizione, deve attuarsi con il rispetto delle garanzie
fondamentali previste per tale giudizio sia per quanto concerne la
presenza dell'interessato, imputato o condannato, sia per quanto
concerne l'assistenza del difensore" (sent. n. 98 del 1982; v. pure
sent. n. 69 del 1970).
6. - Anche con riguardo al procedimento di estradizione, questa
Corte ha già avuto occasione di dare atto della natura giurisdizionale
di "quella fase del procedimento di estradizione" che, inserendosi tra
le fasi di competenza ministeriale, culmina nella deliberazione della
sezione istruttoria presso la corte d'appello nel cui distretto si
trova l'imputato o il condannato soggetto passivo dell'offerta o della
domanda di estradizione: tale "fase" è, infatti, caratterizzata dalla
peculiarità - unanimemente riconosciuta sulla scia dello stesso
dettato legislativo (art. 662 del codice di procedura penale) - di
essere "assistita dalla garanzia giurisdizionale", con precise
competenze attribuite ad un giudice precostituito per legge (sent. n. 6
del 1975).
A comprovare la giurisdizionalità della fase in questione
concorrono, coerentemente, gli aspetti più caratteristici della
normativa che la regola, come i rinvii dell'art. 666 del codice di
procedura penale al concetto ed alle disposizioni dell'istruzione
formale, il rinvio dell'art. 667 al concetto di deliberazione in camera
di consiglio ed alle disposizioni dell'art. 151, la forma di sentenza
prescritta per la decisione della sezione istruttoria, la sua
ricorribilità per cassazione.
7. - Una volta riscontrata la piena applicabilità dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione alla fase giurisdizionale del
procedimento di estradizione, le sorti della questione di legittimità
vengono essenzialmente a dipendere dalla portata che nell'ambito del
diritto di difesa costituzionalmente garantito deve riconoscersi
all'autodifesa.
Muovendo dalla generale affermazione che l'autodifesa "è
certamente diritto primario dell'imputato, garantito dalla
Costituzione, immanente a tutto l'iter processuale" (sent. n. 205 del
1971), è stato puntualizzato da questa Corte che "l'autodifesa,
nell'ambito del principio del contraddittorio, ha riguardo ad un
complesso di attività, mediante le quali l'imputato, come protagonista
del processo penale, ha facoltà di eccitarne lo sviluppo dialettico
contribuendo all'acquisizione delle prove ed al controllo della
legalità del suo svolgimento" (sent. n. 186 del 1973) e, da ultimo,
più incisivamente ancora, che "ciò che rileva dunque, ai fini
dell'osservanza dell'art. 24, secondo comma, Cost., è garantire
all'imputato la possibilità di intervenire" (sent. n. 9 del 1982).
Non varrebbe obiettare che nella specie, essendo prevista la
notificazione del decreto al difensore, la diligenza di quest'ultimo
potrebbe favorire l'intervento dell'estradando. Esclusa l'ipotesi di
latitanza ed a prescindere dalla considerazione che "nell'equilibrio
delle attività consentite vuoi all'imputato vuoi al suo difensore" non
deve mai esservi pregiudizio della "piena autonomia delle scelte
difensive, la cui incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di
fatto, l'immediato risvolto della inviolabilità del dirito di difesa"
(sent. n. 9 del 1982), appare decisivo il rilievo che l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, "garantendo la difesa, presuppone,
ovviamente, che l'interessato sia posto in grado di potersi difendere.
Il che non si verifica se l'atto non viene a conoscenza di lui" (sent.
n. 77 del 1972). Proprio "ai fini dell'autodifesa" dell'imputato deve
intendersi preordinato "il requisito della personalità delle
notificazioni degli atti a lui diretti" (sent. n. 186 del 1973).
8. - Tanto meno varrebbe obiettare che sovente la deliberazione
della sezione istruttoria verterebbe esclusivamente su aspetti di solo
diritto, meglio affidati alle capacità tecniche del difensore.
Un'obiezione del genere, analoga a quella avanzata in ordine
all'oggetto degli incidenti di esecuzione (v. per la relativa
confutazione sent. n. 98 del 1982), avrebbe il torto di dimenticare
che le situazioni sulle quali la sezione istruttoria è chiamata a
pronunciarsi, con sentenza contro la quale è sempre ammesso ricorso
alla corte di cassazione anche per il merito (art. 668, primo comma,
del codice di procedura penale), possono essere le più diverse: e ciò
soprattutto a causa della varietà delle convenzioni internazionali in
materia di estradizione, per tacere delle ipotesi in cui, non esistendo
alcuna convenzione, si deve esaminare altresì se "risultano
sufficienti indizi di reità" (art. 667, secondo comma, seconda parte).
Del resto, è lo stesso codice di procedura penale che all'art.
667, primo comma, riconosce espressamente all'imputato o condannato il
diritto di essere sentito "se ne ha fatto domanda". Ciò conduce, anzi,
a ravvisare nell'omessa previsione della notifica all'estradando anche
una grave incoerenza all'interno del sistema cui danno vita gli artt.
666 e 667: l'ammettere l'imputato a presentarsi in camera di consiglio
per essere "sentito" dalla sezione istruttoria (art. 667, primo comma)
senza informarlo del giorno in cui tale camera di consiglio è stata
fissata (art. 666, quinto comma) significa pregiudicare l'effettività
del diritto così riconosciuto.
Neppure la circostanza che l'audizione dell'interessato sia
subordinata all'aver "fatto domanda", anche se intesa nel senso che la
domanda dev'essere fatta prima dell'inizio della camera di consiglio,
muta la sostanza delle cose. Delle due l'una: o la domanda è stata
avanzata prima dell'emanazione del decreto che convoca la camera di
consiglio oppure è stata avanzata nell'intervallo di tempo tra
l'emanazione del detto decreto ed il giorno fissato per la
deliberazione: nel primo caso la notifica del decreto sarà necessaria
per dar modo all'estradando di presentarsi davanti alla sezione
istruttoria, nel secondo caso la notifica del decreto permetterà
all'estradando e di presentare la domanda e di intervenire alla camera
di consiglio.
9. - Le indiscutibili e crescenti esigenze della lotta contro la
criminalità sul piano internazionale, pur sollecitando una sempre più
fattiva e leale collaborazione tra gli Stati, non possono in nessun
caso andare a detrimento dei valori che la Costituzione dichiara
inviolabili. Anche di fronte a tali esigenze va, dunque, ribadita
"l'incoercibilità del diritto di difesa espressione di un fondamentale
diritto di libertà" (sent. n. 9 del 1982). Se ne ha una significativa
riprova in una resolution del 21 maggio 1975, relativa all'applicazione
della Convenzione europea di estradizione del 1957, nel corso della
quale il Comité des Ministres raccomandava ai governi degli Stati
membri di assicurare, pur nell'ambito di una procedura d'estradizione
rapide, alla persona di cui è richiesta l'estradizione di etre
entendue par une autorité judiciaire; una raccomandazione che era
stata prontamente recepita nell'art. 321, primo comma, del progetto
preliminare per un nuovo codice di procedura penale del 1978 ("... il
presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da
comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona
interessata...").
Il frequente riferimento delle norme sull'estradizione passiva alla
posizione di "imputato o condannato" (artt. 661, primo comma, 662,
primo e secondo comma, 666, primo comma, 667, primo comma, 670, primo
comma, del codice di procedura penale), da intendersi più esattamente
come "imputato o condannato all'estero" (così in modo testuale gli
artt. 661, primo comma, e 662, primo e secondo comma), lungi
dall'escludere o anche solo dall'attenuare l'incidenza dell'autodifesa
nella fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, ne
ribadisce il ruolo garantistico: di tale procedimento quell'imputato o
condannato è - come dicono altre norme (artt. 662, terzo comma, e 668,
primo comma), che riecheggiano la terminologia di altri procedimenti
incidentali o complementari (incidenti di esecuzione, procedimento per
l'applicazione delle misure di sicurezza, procedimento di sorveglianza)
- "l'interessato".
10. - Si deve, pertanto, concludere nel senso dell'illegittimità
costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura
penale, per la parte in cui non dispone che il decreto di fissazione
della camera di consiglio per la deliberazione della sezione
istruttoria sia notificato all'estradando. Restano, di conseguenza,
assorbiti gli ulteriori profili dedotti in relazione agli artt. 3, 13 e
24 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 666, quinto
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non dispone
che il decreto ivi previsto sia notificato all'estradando.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte