Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/1986

Altra decisione · depositata il 19/12/1986 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219, terzo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio

1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Saccavino

Giannantonio, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,1ª serie

speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 5 febbraio

1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, "nella

parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di

cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad

una pena diminuita per infermità psichica al previo accertamento del

Giudice di esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante

dall'infermità medesima al tempo della sua esecuzione";

e che, in particolare, il giudice a quo denuncia ingiustificata

disparità di trattamento: a) anzitutto, rispetto all'art. 204, terzo

comma, del codice penale, che, subordinando all'accertamento della

qualità di persona socialmente pericolosa l'esecuzione non ancora

iniziata delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva,

richiede l'"effettiva sussistenza della seminfermità e della

pericolosità sociale al momento dell'esecuzione della misura di

sicurezza e non soltanto quindi al momento della sua applicazione con

la sentenza di condanna"; b) rispetto agli artt. 204, secondo comma,

205, secondo comma, n. 2, e 222, primo comma, del codice penale,

dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 139 del 1982,

nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in

ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per

infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della

cognizione o dell'esecuzione della persistente pericolosità sociale

derivante dall'infermità medesima al tempo dell'applicazione della

misura di sicurezza; c) rispetto agli artt. 204, secondo comma, 219,

primo e secondo comma, del codice penale, dichiarati costituzionalmente

illegittimi con sentenza n. 249 del 1983, nella parte in cui non

subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di

custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena

diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da

parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante

dall'infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di

sicurezza;

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è

entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla

legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), il cui art. 31 ha espressamente

abrogato con il primo comma l'intero art. 204 del codice penale,

inoltre stabilendo nel secondo comma che "Tutte le misure di sicurezza

personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha

commesso il reato è persona socialmente pericolosa";

che tali innovazioni normative rendono necessario restituire gli

atti al giudice a quo perché valuti se, ed eventualmente in quali

termini, la questione sollevata sia ancora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO

DELL'ANDRO - GABRIELE PESCA TORE -

UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE -

VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte