Sentenza n. 280/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 549 e 21,
terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 18 febbraio 1993 dal Pretore di Trento - sezione distaccata
di Cles - nel procedimento penale a carico di Nava Gianfranco,
iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 18 febbraio 1993 il Pretore di Trento,
sezione distaccata di Cles, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 549 e 21, terzo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevedono, nel processo
pretorile, che possa proporsi eccezione di incompetenza per
territorio, determinata dalla connessione, nei casi in cui il
pubblico ministero ha contestato in udienza all'imputato ex art. 517
del codice di procedura penale un reato connesso, tale da determinare
l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 16 del codice di
procedura penale". Rileva il giudice a quo che l'art. 21, terzo
comma, del codice di procedura penale dispone un termine di decadenza
per le eccezioni di incompetenza territoriale determinata dalla
connessione, le quali possono proporsi, a norma del richiamato art.
21, secondo comma, solo per il caso in cui manchi l'udienza
preliminare (come nel giudizio pretorile), entro il termine previsto
dall'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale.
In ipotesi di contestazione suppletiva di un reato connesso, ex
art. 517 del codice di procedura penale, il cennato termine è
necessariamente spirato, e la legge non prevede la possibilità di
proporre un'eccezione di incompetenza tardiva, resasi necessaria come
reazione alla contestazione in dibattimento di fatti tali da
determinare l'incompetenza del giudice. Per altro verso il codice non
contiene regole da cui si desuma la necessaria perpetuatio
iurisdictionis del giudice che procede, a fronte di modifiche
dell'imputazione.
Pertanto la lacuna normativa, ad avviso del remittente, si traduce
nella impossibilità incolpevole per la difesa dell'imputato di
sollevare l'eccezione di rito, a pena di incorrere in una
dichiarazione di inammissibilità della stessa perché tardiva.
Ciò premesso, il Pretore ritiene che la suesposta disciplina si
ponga in contrasto in primo luogo con l'art. 3 della Costituzione,
per l'irragionevolezza della limitazione dell'esperibilità
dell'eccezione ai soli casi in cui il reato che determina
incompetenza per territorio è contestato fin dall'inizio nel decreto
che dispone il giudizio; non apparendo giustificabile la diversità
di trattamento di due casi uguali, dei quali il secondo, quello della
contestazione in corso di dibattimento, si differenzia solamente per
il diverso contesto cronologico.
La norma censurata violerebbe altresì l'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, in quanto la lacuna normativa evidenziata integra
una non giustificabile compressione del diritto di difesa, che si
manifesta anche nel potere di opporre le eccezioni processuali dalla
legge previste; nel caso di contestazione suppletiva
l'inesperibilita'dell'eccezione preclusa non trova ragione alcuna,
poiché le esigenze difensive che stanno alla base dell'eccezione
tempestivamente sollevata in limine ricorrono parimenti in ipotesi di
contestazione di reati connessi emersi in dibattimento.
Infine, la questione appare al remittente non manifestamente
infondata anche sotto il profilo dell'art. 25, primo comma, della
Costituzione, determinandosi, con l'ineccepibilità dell'incompetenza
fin dal momento originario in cui i presupposti del potere
processuale si formano (con la contestazione suppletiva del reato
connesso), la sottrazione di fatto del processo al suo giudice
naturale, predeterminato ai sensi dell'art. 16 del codice di
procedura penale, tutte le volte in cui viene contestato in
dibattimento un reato connesso tale da cagionare la attrazione della
competenza per l'intero processo ad altro giudice.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della sollevata questione.
Ad avviso dell'Avvocatura l'impostazione data dal giudice
remittente alla situazione al suo esame, per ciò che attiene
l'applicazione delle disposizioni del codice di rito penale da
osservare nell'ipotesi di connessione di reati nel processo
pretorile, pecca di un formalismo che non considera le ragioni del
legislatore ordinario.
L'impossibilità della impugnazione tardiva per incompetenza
territoriale nell'ipotesi di contestazione suppletiva di un reato
connesso ex art. 517 del codice di procedura penale troverebbe
giustificazione, secondo la difesa del governo, nella esigenza, che
il legislatore ha privilegiato, di evitare che la celebrazione del
giudizio già incardinato venga rinviata e subisca i ritardi - spesso
prolungati - derivanti dalla assegnazione del processo ad altro
giudice territorialmente competente, ma di pari competenza ratione
materiae.
Si tratterebbe, pertanto, di scelta adeguatamente motivata e tale
da non dare luogo né ad una irrazionale disparità di trattamento
rispetto ad analoghe situazioni, né alla lesione dei principi di cui
agli artt. 24 e 25 della Carta costituzionale indicati nell'ordinanza
di remissione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Trento - Sezione distaccata di Cles - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della
Costituzione - degli artt. 549 e 21, terzo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevedono, nel processo
pretorile, che possa proporsi eccezione di incompetenza per
territorio determinata dalla connessione nei casi in cui il pubblico
ministero ha contestato in udienza all'imputato ex art. 517 c.p.p. un
reato connesso tale da determinare l'incompetenza del giudice adito
ai sensi dell'art. 16 c.p.p.".
Premesso che, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il
pubblico ministero aveva contestato all'imputato un reato concorrente
più grave di quello enunciato nel decreto di citazione a giudizio e
che la difesa aveva a quel punto eccepito l'incompetenza per
territorio determinata dalla connessione ai sensi dell'art. 16 del
codice di procedura penale, il remittente rileva che la detta
eccezione risulta inammissibile per tardività, essendo ormai
necessariamente spirato il termine di decadenza ("subito dopo
compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle
parti") stabilito dall'art. 491, primo comma, del codice, cui
l'impugnato art. 21, terzo comma, fa rinvio per quanto concerne il
giudizio pretorile. A sua volta, l'art. 549 richiama, per il processo
pretorile, le norme relative al procedimento davanti al tribunale, in
quanto applicabili.
La denunciata preclusione appare al remittente in contrasto con la
Costituzione sotto un triplice profilo.
Sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione, per
irrazionale diversità di trattamento di due casi che si
differenziano soltanto sotto l'aspetto cronologico, in quanto la
possibilità o meno di eccepire l'incompetenza viene a dipendere
esclusivamente dalla circostanza che il reato che la determina sia
contestato fin dall'inizio nel decreto di citazione a giudizio,
oppure nel corso del dibattimento; risulterebbe, inoltre,
ingiustificatamente compresso il diritto di difesa, poiché le
esigenze difensive che stanno alla base dell'eccezione
tempestivamente sollevata ricorrono parimenti nell'ipotesi in cui il
reato connesso sia emerso, e contestato, in dibattimento; si
verificherebbe, infine, l'illegittima sottrazione del processo al suo
giudice naturale, predeterminato ai sensi dell'art. 16 del codice di
procedura penale, ogniqualvolta, come nel caso in esame, il reato
connesso contestato in dibattimento sia tale da determinare
l'attrazione della competenza per l'intero processo ad altro giudice.
2. - Nel dettare l'art. 491, primo comma, del codice di procedura
penale (cui, come s'è detto, l'impugnato art. 21 fa rinvio in ordine
al termine per rilevare o eccepire - quando manca l'udienza
preliminare e quindi, tra l'altro, nel processo pretorile -
l'incompetenza per territorio o quella derivante da connessione), il
legislatore, modificando la regola di cui all'art. 439, secondo
comma, del codice previgente, ha inteso stabilire un preciso
sbarramento alla deducibilità delle eccezioni in esame, anche nel
caso in cui la possibilità di proporle sorga solo nel corso del
dibattimento. Ciò emerge chiaramente sia dal raffronto con il
secondo comma dello stesso art. 491 (che introduce invece, per le
sole questioni in esso previste, una clausola di salvezza in tal
senso), sia dal rilievo che la formulazione contenuta nel progetto
preliminare - "sono proposte a pena di decadenza" - venne sostituita
nel progetto definitivo con l'attuale - "sono precluse" - proprio al
fine di chiarire che la norma si riferisce anche ai casi in cui la
facoltà di proporre l'eccezione non sia ancora sorta allo spirare
del termine, ipotesi per la quale si ritenne improprio il riferimento
all'istituto della decadenza (cfr. sul punto le osservazioni
governative al progetto definitivo).
Da ciò deriva - e tale interpretazione è confermata dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione - che al superamento della
fase dell'accertamento della costituzione delle parti il legislatore
ha inteso far conseguire l'effetto della perpetuatio iurisdictionis
del giudice procedente, nel senso che, per quanto qui interessa, da
una contestazione suppletiva ex art. 517 del codice di procedura
penale (il quale, a sua volta, esclude la possibilità della
contestazione solo nel caso in cui il reato concorrente appartenga
alla competenza di un giudice superiore) non possono derivare
conseguenze in ordine alla competenza per territorio determinata
dalla connessione, la quale resta in ogni caso assegnata al giudice
del dibattimento in corso.
Si è quindi in presenza, nella fattispecie, di una vera e propria
regola attributiva della competenza, di segno in parte opposto
rispetto a quella stabilita, in via generale, dall'art. 16 del codice
di procedura penale: è, pertanto, nei termini così precisati che la
proposta questione va esaminata.
3.1. - La questione non è fondata.
Va, in primo luogo, esclusa la violazione del principio di
eguaglianza.
Non può, infatti, ritenersi irrazionale che il legislatore abbia
dettato regole di competenza diverse in ragione dello stadio
processuale in cui il reato connesso emerga e venga contestato
all'imputato, a seconda, cioè, che tale reato sia già menzionato
nel decreto di citazione a giudizio, ovvero la contestazione segua
alla circostanza che il reato medesimo sia emerso dopo l'apertura del
dibattimento, nel corso dell'istruzione dibattimentale:
contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo , si è in presenza
di una oggettiva diversità di situazioni, dalla quale il
legislatore, nell'ambito della sua sfera di discrezionalità, ha
ritenuto non irragionevolmente di trarre una diversa disciplina.
3.2. - Passando - secondo l'ordine delle censure - alla lamentata
violazione del diritto di difesa, occorre premettere che le norme in
tema di competenza territoriale certamente non possono ritenersi
sottratte, in linea di principio, al sindacato di costituzionalità
con specifico riferimento anche all'art. 24 della Costituzione, non
potendosi ovviamente sostenere che - sotto il profilo delle garanzie
dell'imputato - detto sindacato si esaurisca nel valutare la
conformità di tali norme al principio della precostituzione del
giudice di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nel
senso che, una volta accertata la salvaguardia di questo precetto,
non residui alcuno spazio di autonomo rilievo in ordine al rispetto
del diritto di difesa dell'imputato.
In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la
competenza territoriale del giudice penale è disciplinata dalla
legge in considerazione del luogo ove è stato commesso il reato,
"allo scopo di consentire che ivi si dia luogo alla migliore
concentrazione delle attività del processo" (cfr. sentenza n.
77/1977 e ordinanza n. 521/1991); e non può negarsi che il criterio
del forum commissi delicti , pur se ispirato da finalità attinenti
"in modo prevalente alla economia processuale" (cfr. le citate
pronunce), risponda anche, come tradizionalmente sottolinea la
dottrina, all'esigenza di una più facile raccolta delle prove e
dunque evidentemente incida, rendendolo più agevole, sull'esercizio
del diritto di difesa. Del resto, il codice del 1988 ha mantenuto,
come regola generale, il criterio anzidetto, sia nell'art. 8, in tema
di competenza per territorio "diretta", sia anche - a ben vedere -
quando, in caso di connessione di procedimenti, ha attribuito la
competenza al giudice territorialmente competente per il reato più
grave (art. 16).
Da quanto affermato deriva che il legislatore, nel dettare i
criteri attributivi della competenza, debba tendenzialmente ispirarsi
al rispetto del principio del locus commissi delicti, e che, d'altra
parte, deroghe a tale criterio, comportando una maggior gravosità
delle modalità di esercizio del diritto di difesa, possano ritenersi
legittime se sorrette da motivi di salvaguardia di interessi
ritenuti, non irragionevolmente, degni di tutela (cfr., in tal senso,
pur se in settori diversi dal processo penale, sentenze nn. 477/1991,
189/1992, 231/1994).
Venendo alla fattispecie in esame, la ratio della regola di
competenza che scaturisce dalla normativa impugnata va rinvenuta in
evidenti esigenze di economia e speditezza processuale, le quali
subirebbero una notevole compromissione nel caso in cui, fermo
rimanendo il simultaneus processus per i reati connessi (che giova,
fra l'altro, proprio all'interesse dello stesso imputato: cfr.
sentenza n.117/1972), l'intero processo dovesse essere devoluto - con
conseguente necessaria rinnovazione del dibattimento - ad altro
giudice: tanto basta per ritenere legittima la norma censurata sotto
il profilo in esame.
3.3. - Deve, infine, escludersi anche la violazione dell'art. 25,
primo comma, della Costituzione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio
ivi sancito tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli
organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro
imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio,
attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri
generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie
(cfr., tra le tante, sentenze nn. 1/1965, 117/1972, 77/1977,
127/1979, 269/1992, 217/1993; ordinanza n. 521/1991): ed è evidente
che nella fattispecie ricorrono tali condizioni, essendo chiaramente
determinato a priori - in base a quanto si è detto sopra al punto 2
- il criterio attributivo della competenza territoriale derivante
dalla connessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 549 e 21, terzo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25,
primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento - Sezione
distaccata di Cles, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte