Sentenza n. 280/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 595 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1994
dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Tramannoni Renzo,
iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione - 3ª Sezione penale, nell'ambito di un
giudizio su ricorso avverso sentenza della Corte di appello di
Ancona, con la quale, a seguito di appello incidentale proposto dal
pubblico ministero, la pena inflitta dal primo giudice per la
contravvenzione di cui all'art. 21, primo e secondo comma, della
legge 16 maggio 1976, n. 319, determinata nel giudizio di primo grado
in due mesi e venti giorni di arresto, era stata aumentata a sei mesi
di reclusione (sic), ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 595
del codice di procedura penale nella parte in cui prevede il potere
del pubblico ministero di proporre appello in via incidentale.
L'ordinanza del giudice a quo premette che la questione di
costituzionalità dell'art. 595 nei sensi suaccennati era stata
sollevata, in via subordinata, dal ricorrente sostenendo che
l'appello incidentale del pubblico ministero nel processo penale "si
pone in palese contrasto con i princi'pi di cui agli articoli 3, 24,
comma secondo e 112 della Costituzione". In particolare, sotto il
profilo dell'art. 3 della Costituzione, il ricorrente negava che
l'esistenza dell'appello incidentale dell'imputato, introdotto nel
codice vigente, avesse eliminato la disparità tra le due parti
processuali, in quanto l'istituto "giova esclusivamente alla
posizione del p.m., per il rischio dell'imputato di una reformatio in
peius, mentre nessuna conseguenza negativa può derivare al p.m.,
appellante principale, se è l'imputato a proporre appello
incidentale". Inoltre - prosegue l'ordinanza, sempre riferendo la
posizione del ricorrente, - "il potere d'impugnazione costituisce
esplicazione della funzione d'accusa del p.m.: potere che deve essere
esercitato per la sua piena soddisfazione della pretesa punitiva, in
base ad una valutazione che deve prescindere dall'eventuale
proposizione del gravame dell'imputato".
2. - Ciò premesso, la Corte di cassazione osserva che la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente non
appare manifestamente infondata, "ma soltanto nella parte in cui
viene prospettato il contrasto con l'art. 112 della Costituzione".
Al riguardo ricorda la Corte che, vigente il codice del 1930,
quando il potere di appello incidentale era conferito soltanto al
pubblico ministero (art. 515, comma quarto), vari giudici di merito
avevano sollevato incidente di legittimità costituzionale
dell'istituto perché ritenuto contrastante con gli articoli 3 e 24
della Costituzione, mentre altro giudice di merito (il Tribunale di
Venezia) aveva profilato, oltre alle questioni suddette, anche il
contrasto dell'istituto con l'art. 112 della Costituzione; e che la
questione era stata da questa Corte costituzionale, con sentenza n.
177 del 10 novembre 1971, dichiarata fondata per la "disparità di
trattamento nell'esercizio del diritto di difesa (artt. 3 e 24)",
perché "l'appello incidentale, consentito ad una delle parti del
processo, turba l'equilibrio del contraddittorio".
"Tuttavia" - prosegue l'ordinanza del giudice a quo - nella stessa
sentenza la Corte costituzionale aveva considerato "assorbente" il
profilo della violazione dell'art. 112 (dovere di impugnazione come
estrinsecazione di quello, non discrezionale, dell'esercizio
dell'azione penale; e quindi comportamento contraddittorio
nell'esperire il gravame dopo aver lasciato scadere i termini
dell'appello principale, allo scopo di "contenere l'iniziativa
dell'imputato", ostacolando, in pratica, il diritto di quest'ultimo
alla tutela giurisdizionale. "Quanto meno" questo profilo - sostiene
l'ordinanza del giudice rimettente - sopravvive anche nel sistema del
nuovo codice, risultante dagli artt. 595 e seguenti, attuativi della
direttiva n. 90 dell'art. 2 n. 3 della legge-delega del 16 febbraio
1987. "Si rende quindi necessaria - sempre ad avviso della Corte di
cassazione - una nuova pronuncia della Corte costituzionale, dato che
- come si evince chiaramente dalla motivazione della precedente
sentenza ablativa (n. 177/1971) - l'obbligo del p.m. di attuare la
pretesa punitiva dello Stato non può ritenersi esaurito con il
promovimento dell'azione penale, ma permane nelle fasi successive del
procedimento, in modo particolare quando si tratta di 'verificare' un
giudizio di insostenibilità dell'accusa e decidere per
l'acquiescenza o per l'impugnazione".
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata,
riportandosi a un proprio atto di intervento relativo ad altro
giudizio (r.o. n. 339 del 1993), riguardante la mancata attribuzione
al pubblico ministero del potere di proporre appello incidentale
avverso le sentenze - inappellabili, per tale organo, in via
principale - pronunciate a seguito di rito abbreviato. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 595 del codice di procedura penale nella
parte in cui detto articolo prevede il potere del pubblico ministero
di proporre appello incidentale quando non abbia proposto appello
principale: e ciò in relazione all'art. 112 della Costituzione, in
quanto l'obbligo di esercitare l'azione penale, ivi sancito, non può
ritenersi esaurito con il promovimento dell'azione penale, ma permane
nelle fasi successive del procedimento, in modo particolare quando si
tratta di verificare un giudizio di insostenibilità dell'accusa e di
decidere per l'acquiescenza o per l'impugnazione.
Sotto tale profilo, secondo il giudice rimettente, il fatto che il
codice vigente - diversamente da quello del 1930, che prevedeva il
solo appello incidentale del pubblico ministero - abbia esteso, in
conformità di esplicita direttiva della legge-delega del 16 febbraio
1987, n. 81, il diritto di appello incidentale a tutte le parti
processuali, non avrebbe rilievo. Varrebbero infatti, tuttora, le
enunciazioni che il giudice rimettente coglie nella sentenza n. 177
del 1971, con le quali l'appello incidentale, allora previsto per il
solo pubblico ministero, fu dichiarato costituzionalmente illegittimo
anche per contrasto con l'art. 112 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
3. - L'appello incidentale nel processo penale - ancorché sia
risultato statisticamente marginale tanto sotto l'impero del codice
abrogato quanto sotto l'impero di quello vigente - è istituto
segnato da una storia complessa e controversa ed è stato oggetto di
adesioni e di critiche variamente motivate. Per quanto in particolare
riguarda l'appello del pubblico ministero, è da ricordare che il suo
ingresso nel sistema del diritto processuale penale italiano fu
propugnato per la prima volta all'epoca della formazione di quello
che poi divenne il codice del 1913; ma la proposta non venne accolta
né nel progetto definitivo né nel codice. L'art. 480 del codice
medesimo contemplò invece, nel comma secondo, il divieto di
reformatio in peius in danno dell'imputato quando appellante fosse
soltanto l'imputato stesso o alcuna delle altre parti private
abilitate a proporre appello ai sensi dell'art. 128, e non vi fosse
invece appello del pubblico ministero. Tuttavia il giudice d'appello,
che avesse ritenuto di dover dare del reato una diversa definizione
anche più grave, purché nei limiti della competenza del giudice di
primo grado, poteva stabilire la nuova definizione, pronunciando in
conformità ad essa il dispositivo della sentenza (art. 480, comma
terzo).
Il divieto di reformatio in peius, inteso nel contenuto e nei
limiti sanciti dal codice del 1913, fu oggetto di aspra contestazione
al momento della formazione del codice del 1930. In particolare, il
Guardasigilli dell'epoca sostenne in un discorso al Senato, e scrisse
nella relazione al Progetto preliminare, che "una volta che
l'imputato appella e che il processo viene portato avanti al giudice
di secondo grado, questo, se ritiene inadeguata la pena inflitta dal
primo giudice, deve avere il potere di aumentarla; altrimenti il suo
giudizio sarebbe incompleto e incoerente". E ancora: "Quando il
rapporto processuale venga mantenuto in vita mediante un atto sia
pure del solo imputato, il giudice assume e mantiene il potere-dovere
di conoscere e di decidere, senza che alcuno possa limitarglielo o
privarnelo, fuori dei casi eccezionalmente consentiti dalla legge". E
a queste considerazioni, chiamate di "ragione logico-giuridica",
altre ne aggiungeva "d'ordine pratico": "conviene togliere
all'imputato la facoltà d'appellare senza alcun rischio, anzi col
vantaggio, nella peggiore delle ipotesi, di differire il momento
dell'esecuzione della condanna. Così facendo si ridurrà il numero
degli appelli a quei soli casi che possono apparire meritevoli di
riesame, perché l'imputato, conscio della possibilità di reformatio
in peius, si guarderà bene dal proporre la impugnazione, quando non
abbia la coscienza di meritare l'assoluzione, o quanto meno una
diminuzione di pena. Se egli reclama un nuovo giudizio, deve
assoggettarvisi completamente; se non vuole correre alcun rischio, si
accontenti della prima sentenza".
Queste proposizioni, nella loro durezza e categoricità, non
incontrarono il favore degli organismi interpellati sui contenuti del
progetto preliminare. Di conseguenza il ministro Guardasigilli
modificò le proprie vedute originarie; e - come volle scrivere nella
relazione al progetto definitivo - non per le querimonie sprovviste
di buone ragioni, che mai sarebbero state idonee a rimuoverlo dalla
sua prima idea, ma per essersi convinto che "se la possibilità
pratica della reformatio in peius appare come freno efficace al
dilagare degli appelli, l'istituto giuridico, che vorrebbe porsi a
base di tale pratica conseguenza, cioè il carattere pienamente
devolutivo dell'appello, non può andare esente da critiche. Questo
carattere dell'appello, infatti, implica la facoltà, data anche alle
parti private, di far cadere in tutto la sentenza, con un semplice
atto unilaterale di volontà, negando così la natura stessa
decisoria della sentenza, e trasformando il giudizio di primo grado
in una specie di procedimento preparatorio, duplicato superfluo del
procedimento d'istruzione". E proseguiva: "Ho perciò modificato
l'art. 520 (divenuto poi l'art. 515 del codice del 1930),
riconoscendo al pubblico ministero la facoltà di proporre appello
incidentale, quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo
imputato. In questo modo le temerarietà degli imputati rimangono
frenate dalla possibilità dell'appello incidentale del pubblico
ministero (che naturalmente ha tutti gli effetti dell'appello
principale dello stesso pubblico ministero), e si conserva il divieto
della riforma in peggio in quel caso in cui, essendo stato proposto
l'appello dal solo imputato, il pubblico ministero non abbia ritenuto
che mettesse conto d'appellare a sua volta".
Gli stessi concetti il Guardasigilli ripeteva nella relazione al
Re (n. 188), osservando che, mentre la Commissione parlamentare aveva
espresso il parere che l'appello incidentale del pubblico ministero
fosse da abolire, egli aveva "ammesso codesto appello esclusivamente
per attenuare il rigore della regola della incondizionata
possibilità della reformatio in peius accolta nel progetto
preliminare".
L'istituto dell'appello incidentale del pubblico ministero -
adottato, come si è visto, nell'intento di permettere una reformatio
in peius della sentenza dopo che fosse stato proposto appello
principale da parte del solo imputato - non andò esente da critiche
neanche dopo l'entrata in vigore del codice del 1930. Da taluno esso
fu chiamato "istituto anacronistico e antigiuridico", criticandosene
soprattutto la strumentalità vantata nelle relazioni del
Guardasigilli in funzione di "mezzo di ritorsione" contro gli appelli
dell'imputato. Da altri fu messo invece in rilievo il suo carattere
sostitutivo rispetto alla soluzione della piena devolutività di ogni
appello, intravvista ad un certo momento con favore da una certa
corrente di pensiero, come soluzione globale e non compromissoria.
Altri invece, severamente criticando l'enunciazione dello "appello-spauracchio" fatta nelle relazioni ufficiali sopra menzionate,
sostenne la piena validità logica e giuridica dell'istituto come
"esercizio di un potere giuridico tendente ad impedire la
definitività di una determinata situazione giuridica". Queste ed
analoghe valutazioni si collegavano alla definizione, pure oggetto di
dibattito, dei limiti dell'appello incidentale, visto come un mezzo
diretto a permettere l'aumento della pena, la revoca di eventuali
benefici e l'applicazione di pene accessorie, misure di sicurezza e
ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge, ma non mai
come un mezzo diretto ad investire anche capi della decisione di
primo grado ai quali non fosse riferibile l'appello dell'imputato:
ciò che veramente avrebbe convertito l'appello incidentale in un
"appello di dispetto". Altri, e con essi la giurisprudenza
prevalente, sostenevano invece che l'appello incidentale del pubblico
ministero potesse investire anche punti di decisione diversi da
quelli cui si riferiva l'appello dell'imputato e del tutto autonomi.
Altro punto oggetto di controversia fu, sempre sotto il vigore del
codice del 1930, quello concernente la limitazione dell'effetto
devolutivo dell'appello incidentale del pubblico ministero al
coimputato appellante e al coimputato non appellante che abbia
partecipato al giudizio d'appello, evidentemente intervenuto,
quest'ultimo, per giovarsi dell'effetto estensivo dell'appello
principale. Secondo alcuni questa regola avrebbe vulnerato il
principio della "indivisibilità dell'azione penale".
Nonostante queste ed altre critiche, l'istituto dell'appello
incidentale del pubblico ministero rimase indenne nella vasta riforma
del processo penale attuata con la legge 18 giugno 1955, n. 517, che
estese una quantità di diritti dell'imputato e dette maggiore spazio
alla sua difesa. Esso cadde soltanto in virtù della ricordata
sentenza n. 177 del 1971 di questa Corte costituzionale, della quale
più oltre si dirà.
4. - Nei progetti susseguitisi durante più di un quarto di secolo
per la riforma del codice di procedura penale del 1930 l'appello
incidentale del pubblico ministero subì alterne vicende. Nel 1969,
durante i lavori parlamentari per la prima legge-delega - e
precisamente durante l'esame del disegno di legge di iniziativa del
Governo n. 380 presentato dal Guardasigilli alla Camera il 5
settembre 1968 - fu proposto, in seno alla Camera dei Deputati (IV
Commissione giustizia, seduta antimeridiana del 27 febbraio 1969), ed
approvato con il parere favorevole del Governo, un emendamento
aggiuntivo volto ad introdurre, nell'art. 2, contenente le direttive
per il legislatore delegato, il punto 51 del seguente testuale
tenore: "Parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine
all'eventuale appello incidentale". Il Parlamento devolveva dunque al
Governo la scelta tra il mantenimento e la soppressione dell'istituto
dell'appello incidentale nel processo penale, ma imponeva allo
stesso, nel caso di scelta positiva, di estendere il diritto
d'appello anche all'imputato e in condizioni di parità rispetto
all'appello incidentale lasciato al pubblico ministero.
Detta direttiva, approvata dall'Assemblea della Camera il 22
maggio 1969, ivi divenuta il punto 59 ed integrata con il punto 61
"divieto di reformatio in peius nel caso di appello del solo
imputato"), fu approvata anche dal Senato della Repubblica il 4
dicembre 1970, quando il punto relativo assunse il n. 65, divenendo
poi (sempre nello stesso letterale tenore) il n. 63 nel testo
riapprovato dalla Camera dei Deputati nelle sedute del 18, 19 e 20
ottobre 1971 e successivamente ritrasmesso dal Senato alla Camera.
Scioltasi anticipatamente la quinta legislatura, e insediatesi le
Camere della sesta, in data 5 ottobre 1972 il Guardasigilli
presentava alla nuova Camera dei Deputati il disegno di legge n. 864,
contenente il nuovo testo di legge-delega. In esso la direttiva
soprariportata più non figura, risultando anzi sostituita dalla
seguente (n. 67): "esclusione dell'istituto dell'appello
incidentale". Veniva invece mantenuto il "divieto di reformatio in
peius nel caso di appello del solo imputato" (direttiva 69). Frutto
dichiarato, questa nuova scelta abolitiva dell'appello incidentale,
della sentenza n. 177 del 1971 di questa Corte, intervenuta nel
frattempo, come si è detto. Le due direttive ora riportate rimasero
immutate nella legge-delega 3 aprile 1974 n. 108, dove assunsero i
numeri, rispettivamente, 72 e 74; e ad esse si uniformò, ovviamente,
il progetto preliminare del codice di procedura penale divulgato nel
1978 ma non divenuto mai legge dello Stato. La relazione al Progetto
stesso sottolinea peraltro nettamente di avere escluso, in
conformità dei lavori preparatori della legge-delega, anche
l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione "scelta che è
sembrata alla Commissione (ministeriale) del tutto preclusa".
Del tutto diverse furono invece, in merito all'istituto
dell'appello incidentale, le scelte del Parlamento nel corso
dell'ottava e della nona legislatura, i cui lavori approdarono alla
nuova legge-delega del 16 febbraio 1987 n. 81 e, attraverso questa,
al codice vigente. Nel testo unificato approvato dalla Camera dei
Deputati il 18 luglio 1984 e trasmesso al Senato il 3 agosto 1984 (n.
916), sotto il punto 87 dell'art. 2 compare la seguente direttiva:
"potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di
efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità
dell'appello principale": una disciplina, come si vede, contrastante
con quella del codice del 1930, sia per l'estensione dell'appello
incidentale a tutte le parti, anche diverse dal pubblico ministero,
sia per la prevista perdita di efficacia dell'appello incidentale in
tutti i casi di inammissibilità (dunque anche di rinuncia)
dell'appello principale (il codice abrogato, nell'art. 515, ultimo
comma, manteneva invece l'efficacia dell'appello incidentale del
pubblico ministero anche nel caso di rinuncia dell'imputato alla
propria impugnazione). Al punto 89 di detto testo unificato rimaneva
sancito il "divieto di reformatio in peius in caso di appello del
solo imputato". Queste direttive rimasero immutate attraverso l'esame
condotto dal Senato della Repubblica, essendosi ritenuto soltanto di
dovere aggiungere nella seconda parte del punto 87 (divenuto punto 88
e successivamente punto 90) l'espressa menzione della rinuncia a
fianco di quella della inammissibilità dell'appello principale. La
Camera non modificò il testo emendato dal Senato, con la conseguenza
che il punto 90 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81, risultò del seguente tenore: "potere delle parti di proporre
appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in
caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale". Da
questa direttiva scaturì il testo dell'art. 587 del progetto
preliminare e del progetto definitivo, divenuto poi l'art. 595 del
codice di procedura penale del 1989, sottoposto all'odierno scrutinio
di costituzionalità.
5. - Così ricordati i precedenti e l'iter legislativo
dell'articolo 595 del codice di procedura penale, giova ora definire
la ragion d'essere dell'istituto dell'appello incidentale nel
processo penale, quale è dato desumerla sia dal dibattito
parlamentare che dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale
sull'argomento.
Par chiaro che la ragion d'essere dell'istituto trova le proprie
radici nel sistema generale delle impugnazioni, e più specificamente
in quello dell'appello, intendendosi con l'appello incidentale
assicurare a ciascuna delle parti (od anche, in ipotesi, ad una
soltanto di esse) il potere di esprimere le proprie scelte dopo avuta
la piena conoscenza della posizione assunta dalle altre parti in
ordine alla sentenza di primo grado. Ogni parte, nel sistema del
processo, può, alla luce della sentenza di primo grado, mantenere le
posizioni originariamente assunte e quindi, ove la sentenza non abbia
dato ad esse piena soddisfazione, impugnare la decisione stessa: ed
è qui che si colloca il rimedio dell'appello principale. Ma la parte
stessa può anche decidere di rivedere le proprie posizioni
originarie e di fare acquiescenza alla sentenza che non abbia dato
soddisfazione alle proprie ragioni o abbia dato ad esse una
soddisfazione soltanto parziale. Diversa è invece la situazione
della parte rispetto alle prospettive di una sentenza futura quale è
quella del giudice di secondo grado, quando una divergenza di
quest'ultima rispetto a quella resa dal giudice di primo grado sia
divenuta possibile per effetto dell'appello proposto da altra parte
processuale, in particolare da quella le cui ragioni od istanze siano
contrapposte alle proprie. In questo caso appare equo e ragionevole
assicurare alla parte, che si era risolta a fare acquiescenza alla
sentenza del primo giudice, il mezzo per impedire che la sentenza di
secondo grado possa sacrificare le proprie ragioni al di là di
quanto già accaduto per effetto della sentenza di primo grado. In
modo particolare, per stare al tema, il pubblico ministero può bene
accettare una sentenza che abbia concesso all'imputato circostanze
attenuanti da lui contrastate o una pena meno alta di quella da lui
richiesta; ma ben può, viceversa, non essere disposto ad accettare
che quella pena sia nel giudizio d'appello ulteriormente diminuita o
che alle circostanze attenuanti riconosciute in primo grado altre se
ne aggiungano per effetto della sentenza d'appello: sì che se
ritiene di avere un mezzo più efficace per impedire questo
risultato, facendo valere proprie doglianze autonome e diverse da
quelle consistenti nella semplice resistenza contro l'accoglimento
dell'appello principale dell'imputato, è equo e ragionevole che gli
sia consentito di usarlo. E ciò tanto più in relazione
all'esistenza di un espresso divieto, sancito nell'ordinamento, di
una reformatio in peius da parte del giudice di secondo grado che sia
investito del solo appello dell'imputato.
Potrebbe dirsi, secondando una definizione dottrinale proposta in
relazione al sistema del codice del 1930, che l'appello incidentale
è per il pubblico ministero un onere, nel senso che egli deve farvi
ricorso solo se intende cercare di impedire quegli effetti favorevoli
per l'imputato che potrebbero derivare da un accoglimento
dell'appello principale dall'imputato stesso proposto.
Queste considerazioni svelano l'equivoco in cui cadono i critici
dell'istituto quando ne assumono una contraddittorietà logica
asserendo che ogni sentenza debba essere guardata in sé e per sé,
per ciò che essa rappresenta e che soltanto su questa valutazione
possa fondarsi l'esercizio del potere d'appello. Essi trascurano del
tutto la visione, pur legittima e in qualche caso doverosa, di quella
che potrebbe essere, nella stessa causa, una sentenza del giudice
d'appello nonché il correlativo diritto di premunirsi contro i suoi
possibili contenuti.
Il legislatore, con l'appello principale e l'appello incidentale,
conferisce alle parti due poteri diversi, che logicamente si
collocano e si svolgono in due momenti diversi. Il primo potere è
quello di dolersi della sentenza impugnata in sé stessa: e a tal
proposito sono stabiliti i termini per l'impugnazione principale. Il
secondo potere è quello che si riferisce alla prevenzione di effetti
non desiderati ma possibili ad opera della futura sentenza di secondo
grado: e a ciò si riferisce il secondo momento, in quanto i termini
per fare uso dell'appello incidentale decorrono proprio dalla
conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'appello principale
avversario.
È pertanto del tutto fuorviante guardare, come taluno fa,
all'appello incidentale con la stessa ottica con cui si guarda
all'appello principale. L'appello principale attiene infatti alla
posizione che l'avente diritto all'appello stesso intende assumere,
dopo la propria valutazione, nei confronti della sentenza di primo
grado, mentre l'appello incidentale viene valutato e proposto con
riguardo a quella che potrebbe essere una sentenza futura a seguito
dell'appello principale dell'altra parte.
Questa essendo la ragion d'essere dell'istituto, appare di scarso
rilievo il fatto, enfatizzato nei lavori preparatori del codice del
1930 e al quale si fa riferimento anche in quelli preparatori del
codice vigente, oltre che da una parte della dottrina e della
giurisprudenza, che la previsione di un potere di appello incidentale
conferito dalla legge al pubblico ministero possa servire da
"deterrente" per l'imputato, in modo dal trattenerlo dal proporre
appelli principali più o meno fondati, intesi spesso non solo a
migliorare la propria sorte nel giudizio d'appello, ma anche a
realizzare, in relazione alla prevedibile lunghezza dei giudizi di
impugnazione, il traguardo della prescrizione del reato. La
prevenzione di siffatti pericoli non è che un effetto collaterale e
non necessario dell'istituto dell'appello incidentale del pubblico
ministero. Come rispetto ad altri istituti del diritto, bisogna saper
distinguere anche in questo caso quella che è la giuridica ragion
d'essere dell'appello incidentale da quelli che ne possono essere gli
effetti.
Comunque, il doppio grado di giurisdizione, così diffuso e
tradizionale nell'ordinamento italiano, non è oggetto di un diritto
elevato a rango costituzionale, sì che ogni scelta circa l'adozione
o meno dell'appello incidentale nel processo penale non può che
essere riservata al legislatore.
6. - A questo punto si deve esaminare la questione di
costituzionalità sollevata dal giudice rimettente sulla base di
alcune proposizioni contenute nella sentenza n. 177 del 1971 di
questa Corte e del dispositivo con cui la stessa ebbe ad eliminare
dall'ordinamento processuale del tempo l'istituto dell'appello
incidentale del pubblico ministero.
La sentenza ora menzionata consta di due parti ben distinte. In
una prima parte (n. 3 della sentenza) la Corte, considerando fondate
le questioni sollevate dai giudici di merito sulla base degli artt. 3
e 24 visti nel loro complesso, rileva che "l'appello incidentale,
essendo consentito ad una sola delle parti nel processo, turba
l'equilibrio del contraddittorio, che si polarizza nell'imputato (e
nel suo difensore), da un lato, e, dall'altro nel pubblico ministero,
portatori di interessi solitamente contrapposti". Ed aggiunge che la
fondatezza delle censure mosse alla norma denunciata sotto il duplice
riflesso degli artt. 3 e 24 della Costituzione "è avvalorata
dall'inciso, contenuto nello stesso art. 515, quarto comma, cod.
proc. pen. , relativo all'inefficacia, ai fini del prosieguo del
giudizio di secondo grado, della rinuncia dell'imputato al proprio
appello; e dall'ultima parte di detto articolo, relativa al
coimputato non appellante".
Nel successivo paragrafo (n. 4) la sentenza n. 177 del 1971 prende
poi in considerazione la censura mossa all'art. 515, quarto comma,
del codice di procedura penale del 1930 da uno dei giudici rimettenti
in relazione all'asserito contrasto dell'articolo stesso non soltanto
con gli artt. 3 e 24, ma anche con l'art. 112 della Costituzione. E
considerando "assorbente" questo profilo di incostituzionalità
rispetto ai due profili precedentemente riconosciuti come
sufficienti, sia pure nel loro insieme, per il giudizio di
illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, contiene
le proposizioni dalle quali parte l'odierno giudice rimettente per
rilevare il possibile contrasto dell'istituto dell'appello
incidentale del pubblico ministero reintrodotto nell'art. 595 del
codice vigente in concomitanza con il riconoscimento dello stesso
diritto alle altre parti processuali, ed in particolare all'imputato,
con l'art. 112 della Costituzione; e ciò a causa del collegamento
tra la impugnazione del pubblico ministero in materia penale e
l'obbligo di esercitare l'azione penale sancito appunto nella
suddetta norma costituzionale, obbligo rispetto al quale l'appello
principale del pubblico ministero è dalla sentenza definito
"estrinsecazione ed aspetto" e qualificato "atto conseguente,
obbligatorio e non discrezionale".
Di tale paragrafo 4 della sentenza n. 177/1971 sono possibili due
letture: la prima, rigorosamente ancorata ad alcune proposizioni,
dalle quali può evincersi che convincimento della Corte sia che il
potere di impugnazione del pubblico ministero è un potere-dovere
scaturente direttamente dall'obbligo costituzionale di esercitare
l'azione penale; ed una seconda, per cui, pur sempre con riferimento
ai doveri nascenti per il pubblico ministero nel quadro segnato
dall'art. 112, sembra che la Corte censuri l'uso improprio che il
pubblico ministero può fare dell'appello incidentale "allo scopo
pratico di contenere l'iniziativa dell'imputato, che è quanto dire
di ostacolarne l'esplicazione del diritto di tutela giurisdizionale e
di difesa giudiziaria ( ex art. 24, primo e secondo comma, della
Costituzione)". Con questa proposizione finale la sentenza sembra
così tornare, mediante l'ulteriore passaggio dell'art. 112, alla
censura di incostituzionalità dell'art. 515, quarto comma, codice
abrogato, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa
dell'imputato.
7. - Ora, quale che sia l'interpretazione più corretta da darsi
alla citata sentenza n. 177/1971, deve ritenersi che il potere di
appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di
esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse - nel
caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in
parte le ragioni dell'accusa - una proiezione necessaria ed
ineludibile.
Nei lavori preparatori della Costituzione (resoconti delle sedute
della Commissione per la Costituzione, detta anche "Commissione dei
settantacinque" e resoconti delle sedute dell'Assemblea Costituente),
non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento
tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione -
in particolare potere d'appello - del pubblico ministero quasi che
quest'ultimo fosse un'estrinsecazione od una conseguenza necessaria,
e pertanto configurante un nuovo dovere, del dovere di esercitare
l'azione penale. Dall'esame degli atti suddetti risulta che la
costituzionalizzazione dell'obbligo di esercitare l'azione penale fu
trattata sotto i tre seguenti profili: rapporti del pubblico
ministero con il potere esecutivo nel momento iniziale dell'azione
penale; possibilità di prevedere eccezioni a tale obbligo nel senso
di possibili sospensioni o ritardi nel suo esercizio; controllo del
giudice sui possibili casi di mancata attivazione del pubblico
ministero nei confronti di una determinata notitia criminis. Tutti
argomenti attinenti al momento iniziale dell'azione penale, senza il
minimo, neanche implicito, riferimento ai momenti successivi, e tanto
meno a giudizi d'impugnazione.
Ma, al di là di queste constatazioni, si deve rilevare che tutto
il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello,
tanto sotto il codice abrogato quanto sotto il codice vigente, depone
nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello
avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne
possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è
riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale.
Innanzi tutto il pubblico ministero è abilitato dalla legge a
fare acquiescenza alla sentenza di primo grado, quali che siano state
le sue conclusioni e quale che sia stato il contenuto della sentenza.
Questa acquiescenza è testualmente prevista dalla legge nell'art.
570, primo comma, del codice di procedura penale (art. 191 del codice
abrogato) e non è concepibile che la legge processuale preveda
istituti che possono essere in contrasto con doveri funzionali o
addirittura con obblighi elevati a rango costituzionale.
Da tale possibile acquiescenza deriva, come unica conseguenza
prevista dall'ordinamento processuale, il potere di impugnazione del
procuratore generale presso la Corte d'appello (v. ancora il citato
art. 570, comma primo). Di qui un secondo argomento a favore della
impossibilità di considerare il potere di impugnazione del pubblico
ministero come inerente all'obbligo di esercitare l'azione penale. Ed
infatti un potere conferito alternativamente a due soggetti mal si
concilia con la doverosità in capo ad uno solo di essi. Per di più
uno dei due soggetti del diritto d'appello alternativamente previsti
dall'ordinamento - e cioè il procuratore generale - non è di regola
il titolare dell'obbligo di esercitare l'azione penale.
In terzo luogo l'appello, come ogni altra impugnazione del
pubblico ministero in materia penale, è rinunciabile nelle forme
previste dall'art. 589 del codice di procedura penale (art. 206 del
codice del 1930), senza che la legge richieda al riguardo alcuna
motivazione.
Non risulta che siano stati ravvisati profili di illegittimità
costituzionale nei suddetti istituti; né sembra che i ricordati
comportamenti del pubblico ministero (acquiescenza, rinunzia) siano
suscettibili di censura sotto il profilo della violazione di obblighi
funzionali.
Se di un dovere in senso lato si può parlare per il pubblico
ministero di fronte all'esercizio del potere d'impugnazione, tale
dovere è riconducibile a quei generali doveri che competono al
pubblico ministero in relazione alle funzioni ad esso demandate,
doveri che nel vigente ordinamento giudiziario (art. 73 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12) sono indicati con riferimento alla vigilanza
sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione
della giustizia e, con specifico riferimento al campo penale, come
promovimento della repressione dei reati. Nel suddetto ordinamento lo
specifico obbligo di iniziare ed esercitare l'azione penale è
indicato nel separato art. 74.
Da questo insieme di riferimenti è dato trarre la conclusione che
quando il pubblico ministero deve decidere se impugnare o meno una
sentenza, egli deve interrogare la propria coscienza in relazione al
contenuto del provvedimento impugnabile e determinarsi secondo gli
interessi generali della giustizia. Questo vale per l'appello
principale; ma analoga considerazione può farsi per l'appello
incidentale, con il correttivo del particolare profilo derivante
dalla visione che il pubblico ministero possa essere indotto ad avere
circa i contenuti della sentenza che il giudice di secondo grado
potrebbe essere tratto a pronunciare in accoglimento dell'appello
principale dell'imputato pervenendo a conclusioni che egli ritiene,
ove fossero adottate, contrarie a giustizia.
Se dunque è legittima l'acquiescenza del pubblico ministero nei
confronti della sentenza di primo grado, non è accoglibile la tesi
secondo la quale tutti i poteri che al pubblico ministero stesso
competono dovrebbero esaurirsi nella proposizione dell'appello
principale, con ciò restandogli precluso, come incompatibile con i
suoi doveri, il ricorso all'appello incidentale.
Si deve pertanto escludere che l'art. 595 del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede, con quello di altre parti
processuali, l'appello incidentale del pubblico ministero, sia da
considerarsi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con
l'art. 112 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 595 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 112 della Costituzione, con l'ordinanza della
Corte di cassazione in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte