Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice

civile promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1997 dal pretore di

Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Stocco Armando ed altro

contro l'agenzia generale SAI di Vidale Giovanni Battista e Minicelli

Giorgio S.a.s. ed altro, iscritta al n. 508 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il pretore di Bassano del Grappa con ordinanza emessa

l'11 aprile 1997 ed iscritta al r.o. n. 508 del 1997 - nel corso di

un giudizio civile promosso da due subagenti di assicurazione per

ottenere dal preponente il pagamento dell'indennità sostitutiva del

preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice

civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "nella parte

in cui consente alle norme collettive, agli usi o alle pattuizioni

individuali di derogare all'art. 1751 codice civile a sfavore del

subagente di assicurazione";

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, nello

stabilire che le norme dettate in materia di agenzia dal codice

civile si applicano anche agli agenti di assicurazione, "in quanto

non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto

siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa", avrebbe

invertito "l'ordine di precedenza stabilito dagli artt. 1, 7 e 8

delle preleggi", ponendo in posizione subordinata le norme

codicistiche e, conseguentemente, "declassando" l'art. 1751 cod. civ.

da norma imperativa a dispositiva, tanto da consentirne la deroga da

parte di disposizioni collettive, di usi e di pattuizioni

individuali;

che, secondo il giudice a quo, essendo l'art. 1753 cod. civ.

direttamente applicabile al rapporto di subagenzia assicurativa e

venendo in rilievo anche per tale rapporto "la ratio sottostante al

riconoscimento legislativo di un'indennità di scioglimento del

contratto", ne deriverebbe, proprio in virtù dei rilevati effetti

discriminatori della disposizione denunciata, una ingiustificata

disparità di trattamento del subagente di assicurazione rispetto ad

ogni altro agente o subagente;

che, a suo avviso, tale disparità di trattamento sarebbe da

"ritenersi giustificata" nei confronti dell'agente di assicurazione,

"figura che presenta peculiarità che la differenziano da quella

degli agenti operanti in diversi settori", mentre, "non altrettanto

può invece dirsi per i subagenti assicurativi".

Considerato che il giudice a quo nell'assumere, da un lato, la

applicabilità del denunciato art. 1753 cod. civ. anche ai subagenti

di assicurazione nega, poi, contraddittoriamente, la sussistenza, per

questi ultimi, di quella eadem ratio che dovrebbe, invece,

sorreggerne l'affermata applicabilità;

che, in questi termini, quella prospettata dal giudice a quo si

pone, in realtà, come mera questione interpretativa, da risolvere

sulla base dei canoni ermeneutici generali, e che, quindi, rimane

estranea al sindacato affidato alla Corte, alla quale non spetta,

infatti, valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità delle

norme, bensì eliminare le norme eventualmente viziate;

che, quindi, la questione di costituzionalità sollevata dal

pretore di Bassano del Grappa è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice civile,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte