Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 204legge 663/1986
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dalla

Corte di Appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Lovo

Liliano, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 30

gennaio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 109 del

codice penale, perché "con l'art. 31" della legge 10 ottobre 1986,

n. 663, "abolitosi l'art. 204 C.P. e dispostosi che tutte le misure

di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il

quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa, è

stato introdotto nell'ordinamento il principio della necessità

dell'accertamento concreto della pericolosità in ogni caso per il

quale è prevista l'applicazione delle misure di sicurezza personali,

e quindi anche nel caso previsto dagli artt. 102 e 109 C.P.";

e che, secondo il giudice a quo, "una diversa opinione

comporterebbe una ingiustificata diversità di trattamento tra colui

che si trova nelle condizioni di cui all'art. 102 C.P. e tutti gli

altri soggetti sottoponibili alle misure di sicurezza personali";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata;

Considerato che il giudice a quo - denunciando gli artt. 102 e 109

del codice penale solo per l'eventualità che tali norme fossero

interpretate nel senso che la dichiarazione di "abitualità presunta

dalla legge", anche dopo l'intervenuta abrogazione dell'art. 204

dello stesso codice ad opera del primo comma dell'art. 31 della legge

10 ottobre 1986, n. 663, debba essere preceduta dall'"accertamento

che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa"

(art. 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663) - ha

omesso di scegliere la norma da applicare nel caso concreto, così

proponendo la questione di legittimità costituzionale in via

meramente astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 146 del 1985, n. 182

del 1984, n. 115 del 1983);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Venezia con ordinanza del 30 gennaio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte