Sentenza n. 281/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 18legge 140/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo
comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il
personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n.
246, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile
1990 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
sul ricorso proposto da Miglioranza Lucia contro Ministero della
pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 114 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Trento, sul ricorso proposto da Lucia
Miglioranza contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,
primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti
per il personale della scuola) convertito nella legge 4 luglio 1988
n. 246, con modificazioni.
In punto di fatto, la signora Lucia Miglioranza, invalida civile,
inclusa, in qualità di riservataria, nelle graduatorie provinciali
del personale non di ruolo amministrativo e tecnico-ausiliario della
scuola, aveva impugnato la nota del provveditore agli studi di Trento
di annullamento della convocazione già disposta in favore della
ricorrente stessa e relativa alla di lei assunzione per chiamata
diretta; era stato rideterminato, infatti, il numero dei posti
disponibili in misura tale da non superare le singole aliquote
previste, per ciascuna categoria riservataria, in applicazione del
disposto dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140 del
1988.
Tale ultima norma, precisa il Collegio, consente lo scorrimento da
una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di
eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo,
soltanto "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse
spettante", e quindi con esclusione di categorie già sature, quale
nella specie quella degli invalidi civili alla quale la ricorrente
appartiene.
Il giudice remittente, prendendo le mosse dalla legge 2 aprile
1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso
le pubbliche amministrazioni e le aziende private), ricorda che,
così limitata dalla norma in esame l'operatività dello scorrimento
nei limiti dell'aliquota spettante a ciascuna categoria, i posti che
risultino non assegnati vengono, sempre da tale disposizione, resi
disponibili a favore dei vincitori di concorso, ancorché non
appartenenti ad alcuna categoria riservataria.
In tali sensi perciò viene sfavorevolmente incisa la ratio di
protezione sociale obbligatoria su cui si fonda la generale
previsione legislativa relativa all'aliquota complessiva dei posti da
accantonare in favore dalle categorie protette.
Assume quindi il Collegio essere evidente il dubbio di
legittimità costituzionale tanto in relazione agli artt. 3 e 38,
terzo comma, della Costituzione (violazione dei principi di
eguaglianza e di tutela in danno degli appartenenti a categorie
protette che aspirano all'assunzione obbligatoria, nell'ambito del
personale scolastico non docente), quanto in relazione all'art. 97
che assiste il buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La
questione dedotta è rilevante in causa ai fini della decisione,
posto che l'eliminazione della norma sospettata di
incostituzionalità imporrebbe senz'altro il ripristino della
disciplina generale in materia, così consentendosi alla ricorrente
di fruire del beneficio dell'assunzione. Considerato in diritto 1.1 - L'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n.
140 (Misure urgenti per il personale della scuola) convertito nella
legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni, stabilisce, ai fini
dell'assunzione obbligatoria di soggetti aventi titolo
all'inserimento nell'amministrazione scolastica, che in ordine alle
relative aliquote, così come spettanti alle singole categorie di
riservatari ex art. 9 legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede a far
subentrare proporzionalmente gli aventi diritto delle altre
categorie, per mancanza di ascritti alla riserva specifica, ma
soltanto sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse
originariamente spettante, con conseguente riversamento dell'esubero
in favore di vincitori di concorso, anche non riservatari.
1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità di tale
disposto: esso - discostandosi palesemente dalla disciplina generale
in materia - inciderebbe negativamente sulla parità nelle assunzioni
violando in tal modo - e in relazione all 'art. 3 Cost. - i principi
di tutela degli invalidi contenuti nel successivo art. 38, terzo
comma (oltreché - ex art. 97 - il dovere generale di buona
organizzazione).
2. - La questione è fondata.
L'ordinamento attuale, in una visione solidaristica giustamente
complessiva nelle sue soluzioni, tende ad assicurare, per quanto
possibile, un inserimento ottimale degli invalidi, cui il sistema
precipuamente è rivolto nel contesto sociale, attraverso la loro
paritaria immissione nel tessuto produttivo.
Consegue, per la realizzazione di tali valori fondamentali
costituzionalmente protetti, l'adozione del principio di
"scorrimento" in seno all'aliquota complessiva predeterminata, nel
senso che - sia nell'area privata che in quella pubblica, unica
essendo la finalità - i posti di lavoro possono essere riversati
dall'una all'altra categoria, con ovvi criteri di proporzionalità,
ove non sussistano, entro i confini delle singole riserve, diretti
beneficiari; beninteso, va ribadito, entro il limite massimo del
prefissato onere occupativo: in tal modo quest'ultimo viene a
realizzare, in concreto, una copertura integrale.
Senonché, la normativa oggetto della presente disamina
riduttivamente pone che il meccanismo di subentro dei riservatari,
così come qui sopra definito, va limitato sino al livello di
copertura delle singole percentuali d'assunzione, teoricamente
assegnate alle rispettive categorie. Va osservato, in proposito, come
ciò sia in evidente contrasto con gli enunciati principi di
solidarietà sociale cui la normazione avvertitamente è rivolta,
ottenendosi all'incontro, una sostanziale, se pur parziale,
vanificazione della disciplina stessa sulle assunzioni obbligatorie.
Tanto più che i contenuti dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140, qui in esame, appaiono in ogni caso - lo rilevano i
remittenti - di irrealizzabile applicazione. Come congegnati,
infatti, i meccanismi discriminanti il divieto di travaso dei
soggetti interessati da una disponibilità di percentuale non satura
(per ciò non necessitante di scorrimento in proprio favore) ad altra
(satura), non si ottiene il benché minimo utilizzo.
Resta, in tal modo, inattuato il soddisfacimento in punto
dell'aliquota complessiva, con irrazionale violazione dei dettati
dell'art. 3 della Costituzione e palmare incidenza sulle garanzie
intese alla tutela ( ex art. 38, terzo comma) del lavoratore invalido
cui viene parzialmente sottratta - e con destinazione a soggetti non
aventi titolo - una disponibilità d'assunzione esplicitamente
riservata.
Conclusivamente, assorbita ogni altra prospettata questione, va
dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma, limitatamente
alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse
spettante".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma,
del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il
personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246
con modificazioni, limitatamente alle parole "sino alla copertura
dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte