Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/1997

Altra decisione · depositata il 25/07/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1996

dalla Commissione tributaria di primo grado di Trieste sul ricorso

proposto da SOGEMAR s.r.l. contro l'Ufficio IVA di Trieste, iscritta

al n. 607 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 marzo 1996 (r.o. n. 607 del

1996) la Commissione tributaria di primo grado di Trieste ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44,

secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), che punisce l'omesso

versamento, in tutto o in parte, dell'ammontare dell'imposta sul

valore aggiunto relativa alle liquidazioni periodiche di cui agli

artt. 27 e 33 del menzionato d.P.R., con una pena pecuniaria da due a

quattro volte il tributo non versato o versato in meno;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha

concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, la

norma impugnata è stata abrogata con effetto retroattivo, dall'art.

10, comma 2, lettera a) numero 2, del d.-l. 20 giugno 1996, n. 323,

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

che l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta

risultante dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27, 33 e

74, quarto comma, è da ritenere ora sanzionato, in base alla

modifica apportata al primo comma dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633, dall'art. 10, comma 2, lettera a) numero 1, del citato

decreto-legge n. 323 del 1996, con una soprattassa pari alla somma

non versata;

che, a seguito delle menzionate innovazioni legislative, gli atti

vanno restituiti al giudice rimettente, perché valuti l'incidenza

dello jus superveniens nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte