Sentenza n. 281/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 1,
del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 28
aprile 1997 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a
carico di B. R., iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale il tribunale di Catanzaro
ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 267,
comma 1, del codice di procedura penale "nella parte in cui detta
norma non prevede la adozione del provvedimento autorizzativo del
giudice per la rilevazione del traffico telefonico e la
individuazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle
conversazioni".
Il rimettente premette che il pubblico ministero aveva formulato,
ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen., richiesta di ammissione di un
tabulato, attestante il traffico telefonico relativo ad una utenza
cellulare intestata a persona diversa dall'imputato e "asseritamente
in uso a persona imputata di procedimento connesso"; che detto
tabulato era stato acquisito nel corso delle indagini in forza di
decreto autorizzativo adottato dallo stesso pubblico ministero; che,
infine, la difesa dell'imputato aveva eccepito l'inutilizzabilità
del documento sotto il profilo del difetto di autorizzazione del
giudice, ritenuta necessaria in base ai principi affermati dalla
giurisprudenza costituzionale.
Al riguardo il rimettente osserva che, come già affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 81 del 1993, la rilevazione
del traffico telefonico, con la individuazione delle utenze chiamate,
dei relativi intestatari, delle date e delle ore delle conversazioni,
incide sul valore costituzionalmente protetto della segretezza di
ogni forma di comunicazione, da intendersi riferito non solo al
contenuto delle comunicazioni, ma anche ai dati esteriori di
individuazione di una determinata conversazione telefonica. Di qui la
necessaria estensione anche a questa ipotesi delle garanzie previste
nell'art. 15 Cost.
Sotto tale profilo, l'adozione ai fini dell'acquisizione dei
tabulati del decreto autorizzativo da parte del pubblico ministero
"soddisfa", a giudizio del rimettente, "il parametro costituzionale,
laddove prescrive, nel secondo comma dell'art. 15, la necessità del
provvedimento motivato della "autorità giudiziaria ", in essa
comprendendo dunque anche il pubblico ministero". Ciò nondimeno,
considerata la maggiore garanzia dell'intervento del giudice
apprestata dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. per le
intercettazioni del contenuto delle conversazioni, la norma impugnata
sarebbe censurabile in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione "per la irrazionale minore tutela offerta
dall'ordinamento in relazione alla compressione dell'identico valore
della segretezza delle comunicazioni". Rileva infatti il rimettente
che il diritto alla riservatezza, "essendo sancito in termini di
" inviolabilità" , non appare suscettibile di differenziate e
graduate guarentigie".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura contesta l'assunto del giudice rimettente secondo cui
nel caso di intercettazioni del contenuto di conversazioni e di
rilevazione del traffico telefonico vi sarebbe compressione
dell'"identico valore della segretezza delle comunicazioni".
Determinante appare invece alla difesa erariale la diversa "valenza
probatoria" degli elementi contenutistici della comunicazione
telefonica rispetto agli elementi identificativi della stessa: in
particolare, si osserva nell'atto di intervento, "oggetto della prova
delle intercettazioni è anche il contenuto della comunicazione,
quello del documento relativo ai tabulati pertinenti una determinata
utenza è solo la rappresentazione del fatto dell'intercorsa
comunicazione con i dati temporali e spaziali del suo verificarsi".
Di qui la "diversa forza invasiva dei due mezzi di prova" cui
ragionevolmente corrispondono diversi livelli di garanzia. Le
intercettazioni del contenuto delle conversazioni infatti, risultando
per le ragioni anzidette notevolmente più intrusive della sfera di
riservatezza e segretezza delle comunicazioni, richiedono
l'autorizzazione del giudice; per l'acquisizione dei tabulati, di
evidente minore incisività, sarebbe invece sufficiente e comunque
rispettoso della guarentigia costituzionale il provvedimento motivato
dell'autorità giudiziaria, tra cui evidentemente va ricompreso anche
il pubblico ministero. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 1, del codice di
procedura penale, nella parte in cui "non prevede la adozione del
provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del
traffico telefonico e la individuazione delle utenze chiamate, delle
date e dell'ora delle conversazioni".
Ad avviso del giudice rimettente, il provvedimento autorizzativo
del pubblico ministero soddisfa, anche alla luce della sentenza di
questa Corte n. 81 del 1993, la garanzia apprestata dal secondo comma
dell'art. 15 Cost., che prescrive, a tutela della inviolabilità
della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione, la necessità di un provvedimento
motivato dell'autorità giudiziaria, ma si pone, nel confronto con la
disciplina dettata dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. in tema di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, in
contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione. La minor
tutela predisposta per l'acquisizione dei tabulati rispetto
all'intercettazione del contenuto di conversazioni, sottoposta
all'autorizzazione del giudice, sarebbe priva di razionale
giustificazione, posto che l'identico valore della segretezza delle
comunicazioni, qualificato come inviolabile dalla Costituzione, "non
appare suscettibile di differenziate e graduate guarentigie".
Sulla base di queste argomentazioni, il giudice rimettente chiede
appunto a questa Corte una sentenza additiva sull'art. 267, comma 1,
cod. proc. pen., al fine di assoggettare anche l'acquisizione dei
"tabulati" alla disciplina più garantita prevista da tale norma.
2. - La questione è inammissibile.
L'intercettazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni
telefoniche, telematiche o tra presenti è disciplinata dagli artt.
266 e seguenti cod. proc. pen. - nonché, per i delitti di
criminalità organizzata, dall'art. 13 del d.-l. 13 maggio 1991, n.
152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato
dall'art. 3-bis, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito
nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - che prevedono condizioni, limiti
e garanzie particolarmente rigorosi a tutela della sfera della
riservatezza dei singoli.
La normativa vigente mira a contemperare il potenziale contrasto
tra i due valori costituzionali espressi dal "diritto dei singoli
individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni",
riconosciuto come inviolabile dagli artt. 2 e 15 Cost., e
"l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio
coloro che delinquono" (sentenza n. 366 del 1991, nonché sentenze
nn. 63 e 463 del 1994). Ne sono significativa espressione la
disciplina dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni, dei
presupposti e delle forme del provvedimento del giudice, dei limiti
di durata delle operazioni e dei provvedimenti di proroga (artt. 266
e 267, comma 3, cod. proc. pen.), nonché la disciplina relativa allo
stralcio delle conversazioni manifestamente irrilevanti e delle
registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche in vista della
tutela dei terzi di cui siano state occasionalmente registrate le
conversazioni nel corso delle operazioni di intercettazione (art.
268, comma 6, cod. proc. pen.) e la previsione dei limiti e dei
divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni (artt.
270 e 271 cod. proc. pen.).
3. - Dal complesso delle norme previste negli articoli richiamati
emerge - come già evidenziato dalla sentenza n. 81 del 1993 - che la
disciplina è modellata con esclusivo riferimento all'intercettazione
del contenuto delle conversazioni e comunicazioni e non è pertanto
estendibile ad istituti diversi, quale l'acquisizione a fini
probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico della avvenuta
comunicazione telefonica.
Invero la disciplina applicabile all'acquisizione dei "tabulati",
nei cui confronti opera la tutela che l'art. 15 della Costituzione
appresta alla libertà e alla segretezza di ogni forma di
comunicazione, va ricercata - come è stato puntualizzato nella
sentenza da ultimo citata - nell'art. 256 cod. proc. pen., relativo
al dovere di esibizione all'autorità giudiziaria di documenti
riservati o segreti; disciplina alla quale sono peraltro sottese le
irrinunciabili garanzie stabilite dall'art. 15, secondo comma, Cost.,
secondo cui la libertà e la segretezza di ogni forma di
comunicazione possono essere limitate solo con atto dell'autorità
giudiziaria, sorretto da adeguata e specifica motivazione.
4. - Tenendo conto della diversità di discipline che
rispettivamente regolano i due istituti, nonché dei diversi elementi
di conoscenza alla cui acquisizione sono rispettivamente finalizzati
e delle differenti esigenze investigative che mirano a soddisfare, la
pretesa del giudice rimettente di estendere la specifica garanzia
dell'autorizzazione giurisdizionale, prevista per l'intercettazione
del contenuto di conversazioni, all'acquisizione documentale
concernente i soli dati identificativi di tali conversazioni,
mediante una sentenza additiva sull'art. 267, comma 1, cod. proc.
pen., deve essere dichiarata inammissibile.
L'intervento richiesto comporterebbe infatti il trapianto di un
frammento della specifica disciplina dell'intercettazione telefonica
al diverso istituto dell'acquisizione dei tabulati. Quest'ultimo
istituto risulterebbe così impropriamente assimilato alle
intercettazioni telefoniche, e si aprirebbero delicati problemi
interpretativi in ordine all'applicazione dei presupposti e dei
limiti funzionali alle specifiche esigenze di garanzia che
sottostanno alle intercettazioni del contenuto di conversazioni, ma
non tutti egualmente riconducibili alla diversa forma di intrusione
nella sfera della riservatezza che si realizza mediante
l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico.
Una sentenza additiva della Corte - che, per le considerazioni
sinora svolte, dovrebbe intervenire non sull'art. 267, comma 1, cod.
proc. pen., ma sull'art. 256, comma 1, cod. proc. pen., inserito nel
capo relativo ai sequestri - verrebbe inoltre ad interferire con
scelte, riservate alla discrezionalità del legislatore, in ordine
alle garanzie più idonee a contemperare la tutela della sfera della
libertà e della segretezza delle comunicazioni, coinvolta anche
dalla acquisizione dei tabulati, con le esigenze sottese alla
investigazione e alla repressione dei reati.
Basti pensare che, ove si riservasse al giudice l'autorizzazione
alla acquisizione dei tabulati, spetterebbe comunque al legislatore
l'individuazione dei parametri di giudizio del relativo decreto, ora
definiti dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. (e per i delitti di
criminalità organizzata dall'art. 13 del d.-l. n. 152 del 1991),
limitandosi l'art. 15, secondo comma, della Costituzione a
prescrivere la necessità di un atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge.
Fermo restando che il "livello minimo di garanzie" enunciato dalla
sentenza n. 81 del 1993 (requisito soggettivo della autorizzazione
della autorità giudiziaria e oggettivo della sussistenza di una
adeguata motivazione del provvedimento) risulta allo stato rispettato
per l'aspetto specificamente dedotto della autorizzazione del
pubblico ministero alla acquisizione dei tabulati, è peraltro
auspicabile che il legislatore provveda a disciplinare in modo
organico l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione
relativa al traffico telefonico, in funzione della specificità di
questo particolare mezzo di ricerca della prova, che non trova
compiuto sviluppo normativo nella disciplina generale prevista dal
codice in tema di dovere di esibizione di atti e documenti e di
sequestro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 267, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal
tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte