Sentenza n. 282/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 326/1984
- art. 19legge 326/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 19 della
legge 16 luglio 1984, n. 326 "Modifiche ed integrazioni alla legge 20
maggio 1982, n. 270" promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 luglio 1985 dal TAR del Friuli-Venezia
Giulia sul ricorso proposto da Liusso Carla contro il Ministero della
Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 838 del registro
ordinanza 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11 1ª serie speciale dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 17 luglio 1985 dal TAR del Friuli-Venezia
Giulia sul ricorso proposto da Facchini Cristiana Maria contro
Ministero Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 839 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11 1ª serie speciale dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal TAR per la Sicilia -
Sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Leone Maria Teresa
ed altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri
iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 1ª serie speciale dell'anno
1986;
4) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal TAR per la Sicilia -
Sez. staccata di Catania su ricorso proposto da Romagnolo Pasquale
contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n.
596 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 52 1ª serie speciale dell'anno 1986;
5) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal TAR per la Sicilia -
Sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Dato Pina contro il
Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 597 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52 1ª serie speciale dell'anno 1986;
6) ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dal TAR del Lazio - Sez.
staccata di Latina sul ricorso proposto da Forte Rosanna ed altra
contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n.
715 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 58 1ª serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Liusso Carla, Facchini Cristina
Maria, Forte Rosanna e Camillo Ornella nonché gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Carlo Rienzi per Liusso Carla, Facchini Cristiana
Maria, Forte Rosanna e Camillo Ornella e l'Avvocato dello Stato Mario
Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze emesse in data 17 luglio 1985, il TAR del
Friuli-Venezia Giulia, in seguito ai ricorsi presentati da Liusso
Carla e Facchini Cristiana Maria contro il Ministero della Pubblica
Istruzione ed altri, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 19 della stessa
legge, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La prima delle ricorrenti, in servizio nelle scuole secondarie
negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982 in qualità di supplente
annuale per nomina del capo d'istituto ed in possesso del titolo di
abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 76 della l. 20 maggio
1982, n. 270, era stata esclusa dalle immissioni in ruolo
rispettivamente previste:
a) dall'art. 38, comma secondo, della legge per ultimo citata
(così come novellato dall'art. 19 della legge n. 326 del 1984), in
quanto al momento della sua entrata in vigore era priva del requisito
dell'abilitazione;
b) dall'art. 3 della l. 16 luglio 1984, n. 326, poiché aveva
ottenuto la supplenza con provvedimento del capo d'istituto, anziché
del provveditore agli studi.
Il giudice a quo, nell'affermare la legittimità dei
provvedimenti di esclusione, ritiene rilevante il dubbio di
costituzionalità delle due citate disposizioni dal momento che la
eventuale dichiarazione di illegittimità di entrambe, o anche di una
soltanto di esse, determinerebbe l'immissione nei ruoli della
ricorrente in virtù dell'incarico annuale conferitole dal capo
dell'istituto nell'anno scolastico 1981-1982, ovvero in virtù
dell'abilitazione conseguita in data posteriore all'entrata in vigore
della legge n. 270 del 1982 ed ai sensi dell'art. 76 della stessa.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità concernente l'art. 38, secondo comma, legge n. 270
del 1982 (come modificato dall'art. 19 della legge n. 326 del 1984)
nella parte in cui prescrive per l'immissione in ruolo il possesso
del titolo abilitante al momento dell'entrata in vigore della legge,
il tribunale amministrativo rileva anzitutto che se lo scopo della
normativa in esame consiste - come sostiene l'avvocatura dello Stato
- nella sistemazione del personale precario in servizio ad una certa
data, apparirebbe irragionevole escludere da tale beneficio quei
docenti che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano
conseguito l'abilitazione in base ai concorsi (quale quello previsto
dall'art. 76) che proprio l'anzidetta normativa di sanatoria avrebbe
loro riservato.
Inoltre mentre per gli insegnanti delle scuole materne e per i
docenti di educazione musicale e di educazione fisica la successiva
legge n. 326 del 1984 (rispettivamente agli artt. 7 e 15) attribuisce
rilevanza, ai fini dell'immissione in ruolo, all'abilitazione
conseguita in base all'art. 76 della legge n. 270 del 1982, lo stesso
beneficio non è previsto per i supplenti delle scuole secondarie,
venendosi così a creare una disparità di trattamento non
giustificata dalla diversità delle situazioni.
La norma impugnata, infine, realizzando nei sensi dianzi precisati
diversità di trattamento tra categorie di insegnanti sostanzialmente
omogenee, verrebbe a porsi in contrasto anche con i principi di buon
andamento e di imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97
della Costituzione.
2. - Per quanto attiene, invece, alla non manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità concernente l'art. 3 della legge
16 luglio 1984, n. 326, nella parte in cui esclude l'immissione in
ruolo dei supplenti nominati con provvedimento del capo d'istituto
anziché del provveditore agli studi, il giudice a quo osserva
anzitutto che fra le due categorie di insegnanti non esisterebbero,
sul piano sostanziale, diversità tali da giustificare l'esclusione
della seconda dal beneficio dell'immissione in ruolo. La disciplina
dei due istituti prevederebbe infatti il conferimento della nomina da
parte del provveditore agli studi entro il 31 dicembre di ogni anno e
per i posti sicuramente vacanti e disponibili per l'intera durata
dell'anno scolastico, mentre il capo di istituto sarebbe competente
solo nelle ipotesi in cui il provveditore non abbia completato la
procedura entro tale data, ovvero, non ci siano più aspiranti da
nominare per esaurimento delle graduatorie provinciali, o infine
quando il docente nominato abbia rinunciato o sia decaduto dalla
nomina successivamente al 31 dicembre.
In almeno due delle ipotesi descritte, le aspettative degli
interessati in relazione all'immissione in ruolo si fonderebbero
sulla medesima stabilità di rapporto che assiste la supplenza
conferita dal provveditore agli studi.
Inoltre, anche in questo caso, come nella questione
precedentemente esaminata, le argomentazioni svolte evidenzierebbero
ad avviso del giudice a quo la sussistenza di una contraddizione
interna tra lo scopo che il legislatore avrebbe inteso perseguire con
la legge n. 326 del 1984 e le norme a tal fine emanate, le quali, in
base a distinzioni formali, creerebbero irrazionali ed ingiustificate
disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente eguali. In
tale ordine di idee, il dubbio di costituzionalità trarrebbe
ulteriore conforto dalla sentenza di questa Corte n. 46 del 1985 che,
in tema di riordinamento della docenza universitaria ed in relazione
all'art. 3 Cost., avrebbe dichiarato l'illegittimità di una
fattispecie normativa analoga a quella impugnata.
3. - Con tre diverse ordinanze pronunciate in data 26 febbraio
1986, il TAR per la Sicilia, sezione di Catania, su distinti ricorsi
proposti da Leone Maria Teresa ed altri, Romagnolo Pasquale, e Dato
Pina, ha impugnato, in relazione agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, l'art. 3 della legge n. 326 del 1984, sempre in
riferimento alla parte che esclude dall'immissione in ruolo i
supplenti nominati con provvedimento del capo di istituto.
Anche in questo caso, ritiene il giudice a quo, che le supplenze
sottoposte al suo esame, conferite su posti vacanti resisi
disponibili dopo il 31 dicembre, siano sostanzialmente identiche, sia
per la durata del servizio che per la natura del posto ricoperto, a
quelle conferite dal provveditore.
Inoltre, nel sottolineare come la legge n. 326 del 1984 abbia
inteso eliminare tutto il precariato costituito dai supplenti annuali
nominati nell'anno scolastico 1981-1982, così "azzerando le
situazioni pregresse" ed attivando finalmente il reclutamento
fisiologico rappresentato dai concorsi, il tribunale remittente
ravvisa nell'esclusione dall'immissione in ruolo di quei soggetti
chiamati a coprire posti privi di titolare anche in zone disagiate la
violazione del principio di buon andamento ed imparzialità
dell'amministrazione.
4. - La medesima disposizione, questa volta nella parte in cui
esclude dall'immissione in ruolo i supplenti nominati dal
provveditore agli studi nell'anno scolastico 1982-1983, ha formato
oggetto di altra questione di legittimità costituzionale sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale Amministrativo regionale del Lazio sezione di Latina, con
ordinanza del 24 gennaio 1986, in seguito al ricorso proposto da
Forte Rosanna e Camillo Ornella contro il Ministero della Pubblica
Istruzione ed altri.
Osserva al riguardo il giudice remittente che benché la legge 16
luglio 1984 n. 326 sia stata emanata allo scopo di sanare le
situazioni di precariato formatesi fino alla data di entrata in
vigore della legge 20 maggio 1982 n. 270, e in particolare quelle
relative all'anno scolastico 1981-1982, in molti casi ha finito con
l'attribuire rilevanza anche a situazioni maturatesi successivamente
a tale epoca. Così, l'art. 15 prevede l'immissione in ruolo dei
docenti di educazione musicale ed educazione fisica che alla data di
entrata in vigore della legge n. 326 del 1984 abbiano conseguito il
titolo di studio o l'abilitazione all'insegnamento, mentre l'art. 16
considera, per l'ammissione ai concorsi riservati al personale non
docente, anche la supplenza annuale svolta nell'anno scolastico
1982-1983. La stessa norma impugnata, infine, attribuisce rilievo
all'abilitazione conseguita nei concorsi in via di espletamento "alla
data di entrata in vigore della presente legge". Tutto ciò, ad
avviso del giudice a quo, evidenzierebbe l'incoerenza degli strumenti
normativi rispetto al fine legislativo teso al semplice completamento
temporale della sanatoria introdotta dalla legge n. 270 del 1982
mediante l'estensione dei benefici in essa previsti alle situazioni
di precariato maturatesi nell'anno scolastico 1981-1982.
Tale incoerenza priverebbe di fondamento, rendendola
arbitrariamente discriminatoria, la norma censurata nella parte in
cui limita l'immissione in ruolo ai docenti in servizio nell'anno
scolastico 1981-1982 escludendo quelli dell'anno successivo, in
quanto, fra l'altro, l'elemento temporale si ricollegherebbe a
circostanze essenzialmente casuali, quali l'iscrizione per l'anno
scolastico 1981-1982 in graduatorie relative a classi di concorso con
pochi aspiranti ovvero in province meno "affollate".
Inoltre, l'immissione in ruolo dei supplenti nominati nel
1981-1982 ma ancora in attesa di dimostrare la propria preparazione
professionale attraverso l'esame di abilitazione e l'esclusione dei
supplenti che invece, pur se nominati nell'anno successivo, hanno
già conseguito il riconoscimento legale della loro preparazione, non
sembra al giudice a quo "conciliarsi né col valore attribuito
dall'art. 33 Cost. all'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale, né col principio di buon andamento
dell'amministrazione di cui all'art. 97".
5. - Le parti private costituite, Liusso Carla, Facchini Cristina
Maria, Forte Rosanna e Camillo Ornella, nel ribadire quanto sostenuto
dai giudici a quibus nei vari atti di rimessione, hanno osservato
come, sia nella nomina conferita dal provveditore che in quella
conferita dal capo di istituto, il provvedimento ha lo stesso
contenuto e le stesse finalità ed è adottato da autorità diverse
soltanto per esigenze organizzative interne all'ammistrazione.
Per quanto concerne poi il titolo abilitante che l'art. 38 comma
secondo l. n. 270 del 1982 prescive sia posseduto al momento
dell'entrata in vigore della legge, hanno rilevato l'irragionevolezza
di tale prescrizione che, tra l'altro, creerebbe una disparità di
trattamento con i supplenti dell'anno scolastico 1981-1982, i quali
possono ottenere l'immissione in ruolo anche quando conseguano
l'abilitazione con i concorsi in via di espletamento.
In relazione alla esclusione dai benefici di cui all'art. 3 legge
n. 326 del 1984, dei supplenti nominati nell'anno scolastico
1982-1983, hanno infine osservato come tale discriminazione non trovi
alcun fondamento nella diversità delle fattispecie, e contrasti con
l'intento legislativo di sanare definitivamente tutte le situazioni
di precariato esistenti allo scopo di attivare il nuovo sistema di
reclutamento indicato dalla legge n. 270 del 1982.
6. - L'avvocatura dello Stato, intervenendo nei giudizi relativi
alle diverse questioni su enunciate, ha sostenuto che, con le varie
modifiche introdotte, la legge n. 326 si sarebbe preoccupata di
estendere la sanatoria della legge n. 270 del 1982 a quegli
insegnanti che si trovavano in servizio alla sua entrata in vigore (6
giugno 1982), e cioè nell'anno scolastico 1981-1982, tanto più che
quest'ultimi avevano conseguito la nomina a supplente in base alle
medesime graduatorie, a validità biennale, utilizzate per gli
incarichi del precedente anno 1980-1981. In questo senso, e cioè per
ricostituire una certa omogeneità di trattamento nei confronti degli
appartenenti ad una medesima categoria, si giustificherebbe
l'equiparazione (art. 3) del titolo abilitante conseguito
successivamente all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982 a
quello ottenuto anteriormente, in analogia a quanto previsto anche
dagli artt. 24, 25, 26 e 37 della stessa legge n. 326.
Diversa funzione avrebbe invece l'art. 19 che, modificando norme
(art. 27 comma secondo, art. 31 comma secondo, art. 38 comma secondo,
art. 48 comma secondo) attinenti a personale proveniente da
graduatorie diverse, fra loro non comparabili, si preoccupa soltanto
di comprendere l'anno scolastico 1981-1982 nell'ambito di un più
ampio presupposto (relativo ai periodi di servizio effettuati in
archi temporali diversi) che assumerebbe rilievo preminente nel
disposto normativo. Non vi sarebbe così stata alcuna ragione di
modificare gli altri requisiti, e in particolare, il possesso
dell'abilitazione al momento di entrata in vigore della legge n. 270
del 1982. Del resto per le sessioni di esami abilitanti riservate ai
docenti in servizio negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982
l'art. 76 precisa che l'ammissione è esclusivamente finalizzata al
conseguimento del titolo, escludendone l'utilizzabilità ai fini
dell'immissione in ruolo.
Quanto all'asserita disparità di trattamento, che si
determinerebbe, in relazione alla data di conseguimento
dell'abilitazione, nei confronti dei docenti di cui agli artt. 7 e 15
della stessa legge n. 326, l'avvocatura osserva che si tratta di
categorie di personale assunto senza titolo di studio specifico per
esigenze eccezionali e transitorie della scuola, la cui disciplina -
come ha pure rilevato il TAR Friuli-Venezia Giulia - troverebbe
"particolarissima giustificazione in ragioni connesse anche a
politiche di copertura di determinati posti in relazione al tipo di
scuola o di materia", senza considerare che già la legge n. 270 del
1982 aveva consentito alle predette categorie di beneficiare della
abilitazione ottenuta successivamente alla sua entrata in vigore.
In relazione all'altra questione di legittimità costituzionale
concernente l'art. 3 della legge n. 326 del 1984 nella parte in cui
esclude dall'immissione in ruolo i docenti nominati con provvedimento
del capo di istituto, l'interveniente rileva che il conferimento
delle supplenze da parte del provveditore in base alle graduatorie
provinciali ha la natura di una vera e propria procedura concorsuale
in quanto impedirebbe la possibilità di nomine "non aderenti alla
graduazione dei titoli posseduti da ciascun docente, comparativamente
con quelli degli altri concorrenti". Conseguentemente, anche il
beneficio della graduale immissione in ruolo sarebbe assistito dalla
medesima garanzia.
Le nomine del capo di istituto verrebbero invece disposte sulla
base di una graduatoria di circolo o di istituto che tiene conto
della graduazione operata in ambito provinciale ma limitatamente a
coloro che hanno presentato domanda presso il circolo o l'istituto
cui la graduatoria si riferisce. Pertanto, l'immissione nei ruoli di
quest'ultimi discriminerebbe ingiustamente quei docenti che sono
meglio collocati nell'ambito della graduatoria provinciale ma non
hanno presentato domanda di supplenza in un circolo didattico, o in
una scuola od istituto.
Tra i docenti nominati dal provveditore agli studi e quelli
nominati dal capo di istituto non è dunque sostenibile alcuna forma
di equiparazione, attesa la diversità delle rispettive graduatorie,
delle quali, soltanto quella a livello provinciale appare coerente
con l'ambito di reclutamento (anch'esso provinciale) cui si riferisce
la graduale immissione in ruolo prevista dall'art. 3 della legge n.
326 del 1984.
Ciò posto, per quanto attiene al collegato profilo relativo
all'art. 97 della Costituzione, l'avvocatura si limita a rilevare che
una norma ispirata ad obiettivi e giusti criteri di valorizzazione
delle distinte situazioni degli insegnanti non può in alcun modo
violare il principio di buon andamento ed imparzialità
dell'amministrazione, mentre, con riferimento alla questione
sollevata dal TAR Lazio, sezione di Latina, osserva che per
consentire l'individuazione degli aventi diritto all'immissione in
ruolo, l'art. 3 della legge n. 326 del 1984, non poteva non trovare
un "ancoraggio temporale" in una data precisa. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte
all'esame della Corte riguardano l'art. 3 della legge 16 luglio 1984
n. 326 (Modifiche ed integrazione alla legge 20 maggio 1982 n. 270) e
l'art. 19 della legge 16 luglio 1984 n. 326 che ha novellato l'art.
38 della legge 20 maggio 1982 n. 270 (Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
del personale precario esistente).
L'art. 3 della legge n. 326 del 1984 è censurato con riferimento
a due parti:
a) quella in cui prescrive, per l'immissione in ruolo dei
docenti in servizio per l'anno scolastico 1981/1982, il requisito
della nomina di durata annuale, relativa a tale anno, da parte del
provveditore agli studi, escludendo così dall'immissione in parola i
docenti nominati, anche essi per tale durata annuale, dal capo
d'istituto;
b) quella in cui limita il beneficio dell'immissione in ruolo
ai docenti in servizio nell'anno scolastico 1981/1982, senza
estenderlo anche a quelli in servizio nell'anno successivo.
L'art. 19 comma terzo della legge n. 326 del 1984 viene censurato
perché nel novellare l'art. 38, comma secondo, della legge 20 marzo
1982, n. 270 ha lasciato immutato, fra i requisiti necessari per
l'immissione in ruolo di alcune categorie di insegnanti, quello
relativo al possesso dell'abilitazione al momento dell'entrata in
vigore della legge del 1982 n. 270, escludendo così rilevanza alle
abilitazioni conseguite successivamente, in virtù delle sessioni
riservate di esami bandite ai sensi dell'art. 76 della stessa legge
del 1982 n. 270.
2.1. - Ad avviso dei giudici a quibus la parte dell'art. 3 della
legge n. 270 del 1982, che attribuisce rilevanza solo alle nomine
annuali effettuate dal provveditore agli studi, escludendo quelle
effettuate dai capi di istituto, contrasterebbe (TAR Friuli-Venezia
Giulia reg. ord. n. 838, 839 del 1985) con l'art. 3 Cost., e (TAR
Sicilia - Sez. di Catania reg. ord. n. 595, 596 e 597 del 1986), sia
con l'art. 3 che con l'art. 97 Cost.
2.2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui
si ha violazione dell'art. 3 Cost. quando situazioni sostanzialmente
identiche siano disciplinate in modo diverso. Di recente, con la
sentenza n. 249 del 1986, questo principio è stato ribadito proprio
con riferimento ad altra norma della stessa legge n. 270 del 1982,
sul precariato nella scuola, di cui è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale, perché aveva escluso l'immissione
in ruolo di "supplenti" annuali nominati dal provveditore agli studi
per l'anno 1981-1982, utilizzando la medesima graduatoria provinciale
in base alla quale, per l'anno precedente, erano stato nominati,
dallo stesso organo, gli "incaricati" annuali ammessi invece al
beneficio. In tale caso, si è ritenuto che una differenza meramente
nominalistica, costituita dalla diversa denominazione - supplenti
invece che incaricati - attribuita ad una categoria di insegnanti,
rispetto ad un'altra, non potesse giustificare il trattamento
discriminatorio quando i presupposti e la provenienza della nomina
erano gli stessi.
Diversamente questa Corte ha sempre ritenuto che non si manifesti
il cennato contrasto con l'art. 3 Cost., quando alla diversità di
disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche,
essendo insindacabile in casi del genere la discrezionalità del
legislatore. Così si è espressa questa Corte anche di recente
(sent. nn. 20, 222 e 229 del 1986) relativamente ad altre norme della
medesima legge n. 270 del 1982.
Nel caso che forma oggetto dell'incidente di costituzionalità ora
in esame, si è proprio in presenza di situazioni fra loro
obiettivamente differenti. È certo diversa la situazione del docente
nominato dal provveditore agli studi, sulla base di graduatorie
provinciali - che rispecchiano le posizioni ed i titoli di tutti gli
insegnanti della provincia che aspirano ad un incarico e quindi
mediante un procedimento che presenta le medesime garanzie delle
procedure concorsuali - dalla situazione del docente che, anche se
per una durata annuale e su un posto vacante, abbia conseguito la
nomina da parte del capo di istituto, sulla base di graduatorie
circoscritte all'ambito locale e formate quindi in un contesto
limitato a quei soli docenti che abbiano presentato la domanda presso
quel determinato istituto e senza tutte quelle garanzie
procedimentali che circondano le nomine in sede provinciale.
Al riguardo va rilevato come, appunto in occasione della
discussione parlamentare della legge n. 326 del 1984, diretta ad
apportare modifiche correttive alla legge del 1982 n. 270, la
questione della equiparazione degli insegnanti annuali, nominati dai
capi di istituto, a quelli nominati dal provveditore agli studi,
formò oggetto di approfondito esame (atti Camera, 8ª Comm. perm.,
seduta 16 marzo 1984, boll. pag. 10 e segg.; sedute 5 aprile 1984,
boll. pag. 23 e segg.; 16 aprile 1984, boll. pag. 11 e segg.; atti
Senato, 7ª Comm., seduta 1° giugno 1984, boll. pag. 12 e segg.;
seduta 27 giugno 1984, boll. pag. 31 e segg.; seduta 5 luglio 1984,
boll. pag. 3 e segg.) che tenne anche conto del parere (cui non è
possibile annettere quel valore determinante e decisivo asserito
dalla difesa delle parti private) espresso dalla Commissione affari
costituzionali (atto Camera, prima Comm., seduta 5 aprile 1984, boll.
pag. 12 e segg.) la quale, mostrandosi favorevole all'equiparazione,
aveva posto l'accento sulla identità della funzione e del periodo in
cui la stessa era stata esercitata. Nonostante questa indicazione,
come risulta dalla discussione successiva, si ritenne di non poter
operare l'assimilazione suggerita, essendo prevalsa la considerazione
diretta ad attribuire maggior importanza alla diversità di ambito,
di contesto e di garanzie in cui avvengono le nomine effettuate dal
provveditore agli studi rispetto a quelle effettuate dal capo di
istituto.
La discrezionale valutazione operata dal legislatore e la scelta
legislativa che ne è conseguita non appaiono dunque irragionevoli,
attesa la sostanziale diversità delle situazioni prese in
considerazione, e quindi non appare arbitraria l'esclusione dal
beneficio dell'immissione in ruolo della categoria di insegnanti,
nominata dai capi d'istituto.
2.3. - Ininfluente rispetto alla questione in esame appare perciò
il riferimento fatto in qualcuna delle ordinanze di
rimessione, alla sentenza n. 46 del 1985. Con tale pronuncia la Corte
ritenne ingiustificato il diverso trattamento
operato dal legislatore a categorie di personale universitario
nominato da organi diversi, essendosi allora rilevato come,
nonostante la diversa provenienza delle nomine, esse risultavano
effettuate in un contesto sostanzialmente identico e cioè "in base
agli stessi presupposti oggettivi e soggettivi (esigenze delle
cliniche ed adeguatezza delle qualità professionali) e con le
medesime garanzie di imparzialità e obiettività di criteri",
identità che non può certo ravvisarsi nel caso ora in esame.
2.4. - Le considerazioni che precedono inducono altresì a far
escludere il contrasto - asserito dal TAR Sicilia, sez. di Catania
(reg. ord. nn. 595, 596 e 597 del 1986) - della norma denunciata con
l'art. 97 Cost. sia pure come riflesso della presunta violazione
dell'art. 3 Cost. Non si vede difatti perché la maggiore
probabilità per gli insegnanti, nominati dai capi di istituto, di
essere assegnati in sedi disagiate, imporrebbe che essi debbano
essere equiparati agli insegnanti nominati dai provveditori agli
studi, risultandone altrimenti, come si sostiene, compromessi i
principi di imparzialità e di buon andamento. Inoltre, il preteso
carattere disagiato delle sedi assegnate alla prima categoria di
insegnanti, è un elemento di fatto che, anche se costituisse
veramente una costante per coloro che vengono nominati dai capi di
istituto, non potrebbe certo indurre la Corte ad estendere a tale
categoria il beneficio della immissione in ruolo previsto per la
categoria degli insegnanti nominati dai provveditori, trattandosi di
una valutazione di merito che solo il legislatore può compiere. Se
mai, un raffronto comparativo che dovesse essere compiuto in questa
sede sotto il profilo indicato, condurrebbe a conclusioni opposte a
quelle cui perviene l'ordinanza di rinvio perché, se gli insegnanti
nominati dal provveditore agli studi sono assegnati in sedi migliori,
ciò accade perché evidentemente essi vantano maggiori titoli, il
che giustificherebbe, proprio sotto il profilo degli artt. 3 e 97
Cost., la maggiore considerazione avuta nei loro confronti da norme
dirette alla immissione in ruolo di personale precario.
3. - L'altra parte dell'art. 3 della legge 1984 n. 326 è stata
censurata con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost. (TAR Lazio,
Sezione di Latina, reg. ord. n. 715 del 1986) ritenendosi non
giustificato che l'immissione in ruolo sia stata riservata ai docenti
in servizio nell'anno scolastico 1981/1982, mentre ne sono stati
esclusi quelli in servizio nell'anno 1982/1983. In proposito va
rilevato che, come risulta da tutto il contesto degli atti
parlamentari già citati, la legge n. 326 del 1984 fu ispirata
dall'esigenza di correggere alcune disposizioni della legge del 1982
n. 270, rispetto alle quali, in sede di concreta applicazione, si
erano manifestate alcune incongruenze. La circostanza, cui si fa
riferimento nelle ordinanze di rinvio, secondo cui in occasione della
emanazione della legge del 1984 il legislatore abbia ritenuto, per
taluni aspetti, di considerare anche posizioni maturatesi
successivamente alla entrata in vigore della legge del 1982 n. 270
(come ad esempio nell'art. 15 relativamente ai docenti di educazione
musicale e di educazione fisica e nell'art. 16, relativamente al
personale non docente), non comporta necessariamente che dovessero
essere considerate anche tutte le altre posizioni maturatesi durante
il periodo intercorso fra le due leggi.
Non può perciò condividersi la tesi della ingiustificata
disparità di trattamento, la quale assume come tertium comparationis
le cennate situazioni intercorrenti fra le due leggi, situazioni che
sono state invece prese in considerazione dalla legge correttiva del
1984, perché una tesi del genere potrebbe essere in ipotesi
condivisa solo se le situazioni non considerate dovessero risultare
sostanzialmente identiche alle altre. Invece, proprio quelle cui si
è fatto riferimento nelle ordinanze di rinvio e cioè quelle
considerate negli artt. 15 e 16, sono peculiari a categorie di
personale regolate da discipline diversificate. Non vi è quindi
motivo per reputare irragionevole o per altri profili contrastante
con gli artt. 33 e 97 Cost.- il cui richiamo appare peraltro generico
e non pertinente - il fatto che il legislatore, salvo marginali
eccezioni giustificate dalle peculiarità di alcune situazioni, abbia
in linea di massima ritenuto di ancorare una legge, quale quella del
1984 n. 326, avente finalità prevalentemente correttiva di quella
del 1982 n. 270, alle situazioni già maturate alla data dell'entrata
in vigore di quest'ultima.
4. - Per le stesse ragioni non è fondata anche la questione -
sollevata (TAR Friuli-Venezia Giulia, reg. ord. n. 838 del 1985) con
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - relativa all'art. 19 comma
terzo, della legge n. 326 del 1984 che, nel novellare l'art. 38,
comma secondo, della legge 20 maggio 1982 n. 270, ha mantenuto, fra i
requisiti necessari per l'immissione in ruolo, il possesso
dell'abilitazione alla data di entrata in vigore della legge n. 270
del 1982, escludendo con ciò le abilitazioni, conseguite
successivamente, in base agli esami speciali da indirsi in virtù
dell'art. 76 della stessa legge.
Il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. non può
perciò ritenersi sussistente perché, come si è già detto, in una
sede legislativa avente precipuamente finalità correttive di una
legge precedente, spettava al legislatore stabilire se e quali delle
situazioni nel frattempo maturatesi dovessero essere prese in
considerazione, nel mentre una pronuncia di illegittimità
costituzionale per arbitraria disparità di trattamento, sarebbe
potuta conseguire solo in presenza di una accertata identità di
situazioni, il che è da escludersi nella specie.
In particolare, non sembra che possa costituire punto di
riferimento idoneo a sostenere l'asserita violazione del principio di
parità, la circostanza che, nell'art. 3 della legge 16 luglio 1984
n. 326, nel prevedersi altre forme graduali di immissione in ruolo,
siano stati equiparati a coloro che fossero in possesso di
abilitazione, ove prescritta, quelli che l'avessero conseguita "nei
concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore" della
legge del 1984. È di tutta evidenza la diversità sostanziale di chi
consegua l'abilitazione per effetto della partecipazione ad un
concorso ordinario da chi la consegua sulla base di esami speciali,
quali quelli previsti dall'art. 76 della legge del 1982 e quindi la
diversa valutazione operata dal legislatore non appare in sé
arbitraria, né irragionevole.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 3 della legge 16 luglio 1984 n. 326 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), 38 comma secondo,
della legge 20 maggio 1982 n. 270 (Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
del personale precario esistente) come novellato dall'art. 19, comma
terzo, legge 16 luglio 1984 n. 326, sollevate con riferimento agli
artt. 3, 33 e 97 Cost. dai TAR Friuli-Venezia Giulia, (reg. ord. 838
del 1985); Sicilia, sez. di Catania, (reg. ord. nn. 595, 596, 597 del
1986); Lazio, sez. di Latina, (reg. ord. n. 715 del 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte