Sentenza n. 282/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/06/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 818/1984
- art. 5legge 818/1984
- art. 2legge 66/1982
- art. 3legge 66/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7
dicembre 1984, n. 818 (Nulla osta provvisorio per le attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica agli artt. 2 e
3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) promosso
con ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dal pretore di Mantova,
Sezione distaccata di Revere, nel procedimento penale a carico di
Giusti Erminio, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Giusti
Erminio, imputato della contravvenzione prevista e punita dagli artt.
1 e 5 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, il pretore di Mantova,
Sezione distaccata di Revere, con ordinanza 30 giugno 1989, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo
comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della citata legge n. 818 del 1984, nella parte in cui rinvia ad una
fonte di grado inferiore (il decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
l'individuazione dei destinatari dell'obbligo (di richiesta del
suddetto certificato) la cui violazione è sanzionata penalmente dal
successivo art. 5.
Il giudice a quo rileva, anzitutto, il contrasto della norma
impugnata con il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo
comma, Cost. Invero, il rinvio ad una fonte subordinata avrebbe posto
in essere una non consentita "delega" all'esecutivo per
l'individuazione dei soggetti attivi del reato, che costituiscono "un
momento caratterizzante del disvalore penale del fatto".
Né, ad escludere il cennato contrasto con l'art. 25, secondo
comma, Cost. servirebbe la considerazione dell'elemento cronologico
della preesistenza della fonte regolamentare, a cui la legge
denunciata rinvia, dal momento che sussiste la possibilità di
successive modifiche del regolamento destinate ad incidere sulla
portata del precetto penale. Peraltro, sottolinea l'ordinanza di
rimessione, una tale possibilità si è avverata nel caso di specie,
avendo il decreto ministeriale 27 marzo 1985 modificato il decreto
ministeriale 16 febbraio 1982, al quale rinvia l'art. 1 della legge
n. 818 del 1984.
D'altra parte, dato l'eccesso casistico del regolamento in
questione, ad avviso del giudice a quo, risultano lesi sia l'esigenza
della certezza del diritto sia il principio della responsabilità
personale in materia penale. Infatti, la tabella allegata al decreto
ministeriale 16 febbraio 1982, contenente l'elenco di ben
novantasette attività soggette all'obbligo di richiesta del
certificato di prevenzione incendi, ha dato luogo a non pochi dubbi
interpretativi, non dissipati da successive e reiterate circolari
ministeriali.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la non
fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Secondo l'Avvocatura dello Stato l'ordinanza di rimessione non
avrebbe motivato a sufficienza la rilevanza della questione, poiché,
affermando che proprio in relazione al tipo di attività per la quale
è stata contestata la violazione della legge n. 818 del 1984, il
punto 15) delle tabelle di cui al decreto ministeriale 16 febbraio
1982 è stato modificato con il successivo decreto ministeriale 27
marzo 1985 "in senso favorevole al reo", l'ordinanza stessa fa
sorgere il dubbio che il fatto contestato rientri ancora nella
fattispecie normativa e, comunque, non chiarisce tale circostanza da
cui dipende la rilevanza della normativa.
Passando al merito della questione, l'Avvocatura ne eccepisce
l'infondatezza sotto entrambi i profili denunciati.
In relazione al principio della riserva di legge in materia penale
ex art. 25, secondo comma, Cost., l'interveniente ricorda che la
giurisprudenza costituzionale ne ha escluso la lesione nelle ipotesi
in cui una disposizione penale è in qualche modo "integrata" da
provvedimenti dell'amministrazione, a condizione che la disposizione
di rango primario rechi una "sufficiente determinazione" dei
presupposti, caratteri, contenuti e limiti dell'atto normativo
dell'autorità non legislativa. Nella fattispecie, l'esigenza di
determinatezza sottolineata dalla Corte sarebbe adempiuta, in quanto
la legge penale richiama espressamente il preesistente regolamento
governativo, così "incorporando per relazione l'elencazione
attraverso la sintetica formula di richiamo".
In ordine al parametro ex art. 27, primo comma, Cost.,
l'Avvocatura non condivide il giudizio di "incertezza"
sull'estensione della fattispecie penale, a causa dell'eccesso
casistico della norma regolamentare. Questa, infatti, contiene, in
tutte le sue partizioni e in ispecie in quella che più rileva (punto
n. 15) descrizioni di stretta connotazione tecnico-giuridica facenti
riferimento a oggetti e qualificazioni anche merceologicamente
specificate. Non si riscontra, in tale tecnica descrittiva, alcun
reale spazio di accentuata, anormale opinabilità; né le
perplessità interpretative adombrate dal giudice remittente circa il
senso dell'espressione "per uso artigianale" possono tradursi in
obiettive censure d'"incomprensibilità" e, pertanto, di non
tassatività della prescrizione penale. Infine, l'Avvocatura ritiene
improprio il richiamo al principio di personalità della pena,
poiché ritenere sussistente un dubbio in merito all'inclusione o
meno d'una determinata categoria di soggetti nell'ambito
dell'elencazione degli obbligati, si traduce al più in una deduzione
incentrata sulla (asserita) lesione del principio di tassatività ma
non implica in nessun modo conseguenze in termini di responsabilità
non per fatto proprio. Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rimessione lamenta anzitutto la violazione
dell'art. 25, secondo comma, Cost. in quanto viene dalla legge
demandata al regolamento perfino l'individuazione dei soggetti attivi
del reato, elemento caratterizzante il disvalore penale del fatto.
Né, a parere del giudice a quo, potrebbe accogliersi la tesi secondo
la quale, essendo la fonte normativa, di grado inferiore, cui la
legge rinvia, preesistente a questa, non vi sarebbe lesione del
principio di riserva di legge in quanto il legislatore, conoscendo il
contenuto della fonte di grado inferiore, lo farebbe proprio.
L'eventualità d'una successiva modifica della fonte subordinata,
richiamata dalla legge penale, potrebbe, infatti, portare anche alla
modifica del fatto penalmente rilevante, con evidente indebita
ingerenza d'un organo esecutivo in ordine alla delimitazione degli
elementi essenziali del reato. Così come è avvenuto per l'ipotesi
di specie.
Né può rilevare il fatto che la modifica intervenuta sia
risultata "favorevole al reo", essendo preclusa, dal principio della
riserva di legge penale, ex art. 25, secondo comma, Cost., al potere
esecutivo qualsiasi attività normativa in sede penale.
L'ordinanza di rimessione lamenta, altresì, la violazione, da
parte della legge impugnata, dei principi di tassatività e di
personalità della responsabilità penale (quest'ultimo, ex art. 27,
primo comma, Cost.) dato l'"eccesso casistico" del decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 che lederebbe la certezza del
diritto e lo stesso principio di personale responsabilità in materia
penale.
2. - Va anzitutto disattesa l'eccezione d'inammissibilità,
sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, della dedotta
questione di legittimità costituzionale.
La rilevanza della predetta questione risulta, nell'ordinanza di
rimessione, sufficientemente motivata non soltanto attraverso il
breve accenno contenuto nelle prime righe della stessa ordinanza ("il
pretore non può esimersi dall'applicare la norma suddetta nel
presente giudizio") ma anche dal successivo chiarimento relativo alla
modifica del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982,
richiamato dall'art. 5 della legge n. 818 del 1984. Si precisa,
infatti, nell'ordinanza di rimessione, che tale modifica, operata con
decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 1985, attiene proprio "al
tipo d'attività per la quale è stata contestata all'imputato
l'omessa richiesta del nulla osta provvisorio".
Che la predetta modifica sia favorevole all'imputato non solo non
dimostra l'estraneità del fatto contestato alla fattispecie
normativa (quand'anche fosse legittima, non si tratterebbe, comunque,
di modifica abrogativa) ma pone l'ulteriore precisazione
dell'irrilevanza, in sede penale, anche delle disposizioni
dell'esecutivo, successive alla legge penale incriminatrice
"favorevoli all'imputato", essendo preclusa al potere esecutivo ogni
ingerenza in ordine agli elementi essenziali del fatto penalmente
rilevante, siano essi sfavorevoli o favorevoli all'imputato.
3. - La sollevata questione di legittimità costituzionale, in
riferimento alla violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto
il profilo del principio di riserva di legge nonché sotto il profilo
del principio di tassatività, è fondata.
Vanno, intanto, precisati sia l'esatto oggetto della questione sia
la delimitazione che la giurisprudenza di questa Corte ha operato in
ordine ai rapporti, in sede di riserva di legge penale, tra
quest'ultima e le fonti o gli atti subordinati alla medesima.
In ordine all'oggetto della questione in esame va osservato che
l'eccezione di legittimità costituzionale, per quanto formalmente
riferita alla sola disposizione dell'art. 1, primo comma, della legge
7 dicembre 1984, n. 818, è dal pretore motivata nei confronti del
combinato disposto dell'art. 1, primo comma, ora citato, e dell'art.
5 della legge n. 818 del 1984: in effetti, mentre la prima norma non
assume, di per sé, natura penale (e si prospetta anzi come mero
precetto sprovvisto di sanzione, rivolto ai "titolari delle attività
indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982") è
la seconda norma che, ricollegandosi alla prima, determina la
sanzione penale conseguente all'inosservanza dell'obbligo di
richiedere o di rinnovare il certificato di prevenzione incendi. Ed
il pretore appunta del resto la propria censura proprio sul fatto che
"la norma penale rinvia, per quanto riguarda l'individuazione dei
soggetti destinatari, ad una fonte normativa di grado inferiore alla
legge".
In ordine alla delimitazione dei rapporti tra legge penale e fonti
subordinate alla medesima, è giurisprudenza costante di questa Corte
il ritenere che il principio di legalità in materia penale è
soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge (art. 25,
secondo comma, Cost.) allorquando la legge determina con sufficiente
specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale. In
corrispondenza della ratio garantista della riserva, è infatti
necessario che la legge consenta di distinguere tra la sfera del
lecito e quella dell'illecito, fornendo a tal fine un'indicazione
normativa sufficiente ad orientare la condotta dei consociati (cfr.
sentenza di questa Corte n. 364 del 1988).
In questo senso si è ritenuto che non contrasti col principio
della riserva la funzione integrativa svolta da un provvedimento
amministrativo, rispetto ad elementi normativi del fatto, sottratti
alla possibilità di un'anticipata indicazione particolareggiata da
parte della legge, quando il contenuto d'illecito sia peraltro da
essa definito (come accade, ad esempio, per gli elenchi delle
sostanze psicotrope e stupefacenti contenuti in un decreto
ministeriale, correlati ad un divieto i cui essenziali termini
normativi risultano legalmente definiti). In ipotesi di questo tipo,
infatti, l'alternativa sarebbe quella di rimettere al giudice
l'interpretazione dell'elemento normativo; ma ciò determinerebbe un
significativo scadimento di certezza conseguente alle inevitabili
oscillazioni applicative.
Risulta del pari compatibile col principio della riserva di legge
l'ipotesi in cui il precetto penale assume una funzione lato sensu
sanzionatoria rispetto a provvedimenti emanati dall'autorità
amministrativa, quando sia la legge ad indicarne presupposti,
carattere, contenuto e limiti, di modo che il precetto penale riceva
"intera la sua enunciazione con l'imposizione del divieto" (Corte
Cost., sentenza n. 113 del 1972). In questi casi, l'alternativa
consisterebbe nella rinuncia alla tutela penale, che non può
tuttavia essere postulata in termini assoluti sol perché la
salvaguardia d'un interesse dipenda, o sia mediata, da un atto di
natura amministrativa. È piuttosto onere del legislatore determinare
con precisione il tipo di provvedimento cui la tutela si riferisce,
consentendone l'individuazione sicura e fissandone i presupposti, in
modo d'assicurare un efficace controllo incidentale di legalità.
Resta in ogni caso ferma, sul piano della comminatoria penale, la
necessità che "sia soltanto la legge (od un atto equiparato) dello
Stato a stabilire con quale sanzione debba essere repressa la
trasgressione dei precetti che vuole sanzionati penalmente" (Corte
Cost., sentenza n. 26 del 1966).
4. - L'ipotesi attualmente sottoposta all'esame della Corte
s'avvicina, per un verso, a quella degli atti amministrativi in
funzione integrativa, perché la disposizione dell'art. 5, della
legge n. 818 del 1984, rinvia, per la precisazione dei soggetti
tenuti all'osservanza dell'obbligo di richiedere il rilascio od il
rinnovo del certificato di prevenzione nonché il rilascio del nulla
osta provvisorio, ai titolari "di una delle attività di cui al
decreto ministeriale 16 febbraio 1982"; ma, per altro verso, risulta
simile a quella degli atti amministrativi assunti quali elementi
determinanti della fattispecie tipica sanzionata penalmente, dato che
l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi è
rivolto in via esclusiva ai soggetti "titolari delle attività
indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982"
(art. 1, primo comma, della legge n. 818 del 1984): la condotta
penalmente rilevante è dunque destinata ad emergere solo in
connessione coi contenuti specifici del decreto ministeriale 16
febbraio 1982.
In ogni caso, vale qui metodologicamente chiarire che la disamina
in ordine ai rapporti tra legge penale e regolamento (o tra legge
penale ed atto amministrativo) si è svolta, almeno principalmente,
supponendo ancora non emanato il regolamento (o l'atto
amministrativo): sicché, ponendosi dal punto di vista del momento
della formazione della legge penale ci si è domandato quali fossero
gli elementi essenziali per la "sufficiente determinazione" del fatto
tipico da parte della legge penale e quali elementi potessero, senza
violare il principio di riserva di legge, dal legislatore essere
invece rimessi al regolamento od all'atto amministrativo, da emanare
successivamente all'entrata in vigore della legge penale, per il
completamento, spesso tecnico, di quest'ultima.
A ben riflettere, l'intero dibattito sull'assolutezza o
relatività della riserva di legge penale ex art. 25, secondo comma,
Cost., si è svolto nel quadro dei rapporti tra legge penale e
regolamento od atto amministrativo da emettere successivamente
all'emanazione della legge penale.
L'ipotesi in esame si inquadra invece in tutt'altra dimensione
sistematica. Si suppone già emanato il regolamento o l'atto
amministrativo e ci si domanda se è consentito alla legge penale,
senza violare la riserva ex art. 25, secondo comma, Cost., rimettersi
ai medesimi, già emanati, recependone i contenuti anche per la
determinazione di elementi essenziali al fatto tipico incriminato
(es. i soggetti investiti dell'obbligo di cui alla legge penale).
Altra singolarità dell'ipotesi considerata è che il rinvio al
regolamento assume un carattere rigido e storicamente definito: esso
concerne, infatti, uno specifico decreto ministeriale, e non in
genere i decreti ministeriali emanati in virtù dell'art. 4, primo
comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, secondo cui "i depositi e
le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi, nonché alla periodicità delle visite, sono
determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze di
sicurezza degli impianti". In apparenza, sembrerebbe dunque
pienamente soddisfatta l'esigenza di predeterminazione legale del
contenuto d'illecito, essendo l'atto richiamato preesistente al
precetto penale, assunto dal legislatore stesso entro il quadro della
fattispecie incriminatrice.
In realtà, occorre precisare che la rigidità del riferimento non
costituisce, di per sé, attuazione del principio di legalità sotto
il profilo della riserva di legge. Infatti, il rinvio operato dalla
legge nel caso di specie non incide sul potere della pubblica
amministrazione di revocare o modificare l'atto oggetto del rinvio
stesso: nel caso in esame, tale potere discende dall'art. 4, primo
comma, della legge n. 966 del 1965, che non è, ovviamente, abrogato
per il fatto che l'art. 5 della legge n. 818 del 1984, ricolleghi la
sanzione penale ad uno, in particolare, dei decreti ministeriali
emanati in forza del potere riconosciuto dalla legge
all'amministrazione.
Può dunque ben darsi che il decreto richiamato sia in seguito
sostituito o modificato da un nuovo provvedimento: ciò che per
l'appunto - avendo l'amministrazione inteso il rinvio operato dalla
legge penale come formale - si è verificato nella materia qui
considerata, dato che il decreto ministeriale 27 marzo 1985 ha
variato i contenuti del precedente decreto ministeriale 16 febbraio
1982, e proprio in riferimento alla fattispecie sottoposta all'esame
del giudice a quo (art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 1985).
Tali eventualità finiscono peraltro col determinare situazioni
antinomiche di consistenza paradossale.
Per un verso, il soggetto originariamente tenuto può risultare
non più vincolato all'adempimento, sul piano degli obblighi
amministrativi; per altro verso, la rigidità del rinvio operato dal
precetto penale continua ad obbligarlo, ancorché sia venuto meno
l'oggetto stesso della tutela penale. Questa non può peraltro
estendersi al contenuto del nuovo decreto, estraneo alla specificità
storica del richiamo: di modo che soggetti obbligati in via
amministrativa non potrebbero considerarsi tali in rapporto alla
legge penale.
All'esclusione amministrativa finisce così col corrispondere
l'obbligo penale ed all'esclusione penale finisce invece col
corrispondere l'obbligo amministrativo. In tal modo, il senso stesso
della tutela penale viene smarrito, disperso.
Consegue dunque che la rigidità del rinvio ad uno specifico atto
preesistente quando persista il potere dell'amministrazione di
revocarlo, di sostituirlo o di modificarlo, rappresenta una tecnica
normativa suscettibile d'indurre incertezze sul contenuto del fatto
ed in questo senso non corrispondente neppure alle esigenze del
principio di determinatezza.
Nel caso di specie, il contrasto del combinato disposto degli
artt. 1, primo comma, e 5 della legge n. 818 del 1984 con l'art. 25,
secondo comma, Cost. emerge da un ulteriore rilievo specifico. La
norma descrive infatti una fattispecie di reato proprio, riferita al
"titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16
febbraio 1982"; in questo modo essa rimette al regolamento la
determinazione della cerchia degli obbligati, che rappresenta
peraltro il nucleo fondante il contenuto d'illecito del reato
proprio, in quanto tale contenuto discende essenzialmente dal
rapporto funzionale intercorrente tra la posizione del soggetto e
l'interesse tutelato dalla norma.
Nell'ipotesi di specie, viene così demandata all'amministrazione
la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per
l'individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza che sia
la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente
precisione, gli estremi del fatto.
Non possono, pertanto, nel caso in esame, distinguersi, nella
legge penale, gli elementi costituenti sufficiente determinazione del
fatto tipico, essenziali all'individuazione del medesimo, dagli
elementi integranti la determinazione legale (ben consentito è,
invero, che taluni elementi, soprattutto di natura "tecnica",
impossibilitati ad essere previamente ed una volta per tutte
individuati dalla legge penale, vengano dalla stessa legge rimessi
alla storica variabilità delle determinazioni degli atti
dell'amministrazione) a causa della mancanza, nella legge penale
impugnata, di ogni distinzione che possa ricondurre l'ipotesi in
esame alle classiche, e consentite, "distinzioni" operate dalla
dottrina e dalla giurisprudenza in tema di rapporti tra legge penale
e norme o provvedimenti subordinati, destinati a completare la prima.
Il totale rinvio al regolamento od all'atto amministrativo
"subordinato", da parte della legge penale (finanche per
l'identificazione dei soggetti obbligati) nella persistenza del
potere dell'amministrazione di modificare l'atto stesso, equivale a
rinvio, da parte della legge, al potere subordinato ed è, pertanto,
chiaramente violativo della riserva di legge ex art. 25, secondo
comma, Cost. Tale tecnica di normazione penale induce, fra l'altro,
ad incertezze sul contenuto essenziale dell'illecito penale: sicché,
anche in assenza di modifiche, da parte dell'amministrazione,
dell'atto formalmente recepito dalla legge penale, tali incertezze
non possono ritenersi escluse.
5. - In base alle precedenti considerazioni, il totale rinvio
della legge penale al regolamento od all'atto amministrativo già
esistente non può considerarsi rinvio ad uno specifico atto bensì,
ove perduri la facoltà dell'amministrazione di mutare, sostituire od
abrogare l'atto stesso, rinvio al potere subordinato a quello
legislativo e, come tale, costituzionalmente illegittimo.
Ed anche quando la legge penale distinguesse, enucleandoli
dall'atto già esistente, gli elementi essenziali del reato dagli
elementi destinati a completare la sufficiente determinazione del
fatto tipico, legislativamente precisata, ove il potere
dell'amministrazione rimanga libero di mutare, sostituire od abrogare
anche i predetti elementi essenziali, ugualmente potrebbero
verificarsi gli inconvenienti sopra lamentati.
Ed infatti, se il potere amministrativo modificasse od abrogasse i
predetti elementi essenziali, il soggetto continuerebbe assurdamente
a rimanere vincolato ad un obbligo penale mancante del necessario
contenuto lesivo mentre al nuovo contenuto di tutela,
amministrativamente determinato, lo stesso soggetto rimarrebbe, in
sede penale, estraneo in quanto non penalmente vincolato.
La verità è che alla garanzia, della quale l'art. 25, secondo
comma, Cost. è pregnante espressione, non è estraneo il tentativo
di riduzione degli illeciti penali secondo il principio vigente, che
considera il sistema penale quale extrema ratio di tutela dei beni
giuridici (cfr. sentenze di questa Corte n. 364 del 1988 e n. 487 del
1989).
Con l'accoglimento della sollevata eccezione di legittimità
costituzionale sotto il profilo della violazione dell'art. 25,
secondo comma, Cost. risultano assorbiti tutti gli altri profili
d'illegittimità proposti dall'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre
1984, n. 818 (Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi, modifica agli artt. 2 e 3 della
legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte