Sentenza n. 282/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il
6 febbraio 1992, depositato in Cancelleria l'11 febbraio 1992, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 816 del 30
marzo 1991 del Ministero per i beni culturali ed ambientali, con la
quale è stata autorizata l'esecuzione di opere relative alla miniera
per sali alcalini e magnesiaci denominata "Costa Alta", sita nel
Comune di Valstagna (VI) ed iscritto al n. 3 del registro conflitti
1992;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Udito l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 6 febbraio 1992 e depositato l'11
successivo, la Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato, con riferimento al provvedimento del 30
marzo 1991, n. 816 del Ministro per i beni culturali e ambientali,
con il quale è stata autorizzata l'esecuzione di opere di
sistemazione ambientale relative alla miniera denominata "Costa
Alta", sita nel comune di Valstagna (Vicenza). La ricorrente chiede
che l'atto succitato sia annullato, in quanto lesivo delle proprie
competenze in materia paesaggistico-ambientale, determinate dall'art.
82, primo, secondo e terzo comma del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616,
come modificato dall'art. 1, l. 8 agosto 1985, n. 431.
Rileva la ricorrente che in materia di beni ambientali le funzioni
amministrative già esercitate dallo Stato, sono state delegate alle
regioni dal suddetto art. 82.
L'atto che forma oggetto del conflitto costituirebbe esercizio
della funzione concernente il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delegata pur'essa
alle regioni in virtù della disciplina surrichiamata.
Ciò premesso, la regione afferma: a) la propria competenza in
ordine al rilascio della predetta autorizzazione;
b) tale competenza è tutelabile con il conflitto di attribuzione,
in quanto ad essa delegata per consentire l'esercizio organico delle
funzioni trasferite.
Infine, si osserva che la richiesta di autorizzazione sarebbe
stata trasmessa dall'ufficio minerario al Ministro dei beni
ambientali nel dicembre 1987 e che la relativa autorizzazione sarebbe
stata rilasciata solo in data 30 marzo 1991.
Del procedimento e del relativo atto conclusivo non sarebbe stata
informata la regione.
Ne deriverebbe l'illegittimità dell'atto emanato dal Ministro dei
beni ambientali, per violazione dell'art. 82, primo, secondo e terzo
comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1
della legge 8 agosto 1985, n. 431.
In particolare la ricorrente sottolinea che il nono comma
dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 aggiunto dalla legge n. 431
del 1985 stabilisce che: 1) in base all'art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 la regione deve provvedere sulla richiesta di
autorizzazione entro il termine perentorio di sessanta giorni; 2) che
le regioni sono tenute a comunicare immediatamente al Ministro per i
beni culturali e ambientali il rilascio dell'autorizzazione stessa;
3) che, ove la regione non provveda entro il predetto termine, gli
interessati possono, nei successivi trenta giorni, richiedere
l'autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali.
A giudizio della regione, il potere di vigilanza sul rispetto del
vincolo al quale nell'originaria versione del quarto comma dell'art.
82 del d.P.R. n. 616 del 1977 era tenuto lo Stato, sarebbe
attualmente regolato nel nono comma aggiunto dell'art. 82 cit., con
riferimento all'autorizzazione.
Il Ministro per i beni ambientali avrebbe, quindi, "letteralmente
trasgredito" la disciplina ora indicata ritenendosi investito in via
immediata ed esclusiva della potestà di rilasciare l'autorizzazione.
Inoltre, la richiesta di autorizzazione (inviata il 19 dicembre
1987), sarebbe stata evasa dopo un quadriennio, nella totale
inosservanza del termine perentorio di sessanta giorni imposto allo
stesso ministro.
Sulla base delle suesposte censure la Regione Veneto chiede che
sia annullato l'atto del Ministro per i beni culturali e ambientali
del 30 marzo 1991 e che sia correlativamente affermata la propria
competenza in ordine al rilascio della autorizzazione predetta.
Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito.
Con memoria in data 21 aprile 1992, la regione ribadisce la sua
competenza nella materia anche nel caso di presentazione diretta al
ministero della domanda di autorizzazione, salvo l'intervento
sostitutivo in caso di mancata illegittima pronuncia, come precisato
con la circolare ministeriale n. 8 del 1985. Si conferma, in ogni
caso, l'esigenza dell'"intesa" tra le diverse autorità competenti
nelle materie. Considerato in diritto Il ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto
propone alla Corte la questione se il provvedimento n. 816 del
Ministro per i beni culturali e ambientali del 30 marzo 1991,
autorizzando la esecuzione di opere di sistemazione ambientale relative alla miniera denominata "Costa Alta", sita in Valstagna
(Vicenza), violi la competenza della Regione Veneto in ordine al
rilascio della autorizzazione ex art. 7, l. 29 giugno 1939, n. 1497,
delegata alle regioni dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 431,
convertito con legge 8 agosto 1985, n. 431.
Il tema, così indicato, si risolve in base ai princi'pi già
affermati da questa Corte, a partire dalla sentenza n. 559 del 1988,
in base ai quali le Regioni sono legittimate a sollevare conflitto di
attribuzione a tutela di competenze ad esse delegate dallo Stato ove
ricorrano due condizioni, che:
a) dette competenze siano state conferite alle Regioni mediante
delega "devolutiva" o "traslativa", vale a dire attraverso
l'assegnazione delle potestà delegate alla sfera di attribuzioni
regionali, che sia caratterizzata da una relativa stabilità e non
sia accompagnata dal permanere allo Stato di poteri "concorrenti" sui
medesimi oggetti della delega;
b) le stesse competenze costituiscano un'integrazione necessaria
di funzioni "proprie" delle Regioni, nel senso che tra le competenze
trasferite e quelle delegate deve sussistere una saldatura funzionale
tale che, in considerazione della conformazione risultante dalla
disciplina e dalle finalità contenute nelle leggi di attuazione
della ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e
Regioni, la revoca o la lesione delle funzioni delegate comporti
un'incisione costituzionalmente rilevante sulle competenze "proprie"
delle Regioni (v. anche sentt. nn. 579, 977, 1034 e 1112 del 1988 e
n. 278 del 1991).
Con la sentenza n. 1112 del 1988, la Corte applicò i princi'pi
ora ricordati ad una fattispecie attinente alla stessa materia di
quella che ha dato luogo alla questione proposta ora dalla Regione
Veneto, concernente autorizzazione ex art. 7 della l. n. 1497 del
1939 (tutela dei beni ambientali, in correlazione all'esercizio di
poteri statali per l'annullamento di autorizzazione all'esecuzione di
opere pubbliche).
Al riguardo la Corte precisò che, nonostante l'ampia delega alle
regioni in siffatta materia, permangono in capo allo Stato e, per
esso, al ministero dei beni culturali e ambientali, numerose
competenze, tra le quali vanno ricordate il potere di integrare gli
elenchi delle bellezze naturali, approvati dalle regioni (art. 82
cit., secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 616 del 1977); il
potere di inibire i lavori o sospenderne l'esecuzione, quando essi
siano suscettibili di arrecare pregiudizio alle bellezze naturali
(quarto comma); il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui
all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 nel caso in cui la regione
non vi provveda entro sessanta giorni dalla richiesta (nono comma).
L'entità e la rilevanza delle ora indicate attribuzioni, che la
disciplina dei beni ambientali, contenuta nell'art. 82 del d.P.R. n.
616 del 1977 e nelle successive modificazioni e integrazioni,
devolvono al ministero dei beni culturali e ambientali, inducono ad
affermare che le funzioni delegate alle regioni dal primo comma della
predetta disposizione, ed in particolare quella concernente
l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939
(della quale nel presente giudizio è questione) non sono
suscettibili di tutela attraverso il conflitto di attribuzione. Ne
deriva l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Veneto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dalla Regione Veneto contro il Presidente del Consiglio dei
ministri per l'annullamento del provvedimento n. 816 del 30 marzo
1991 del Ministro per i beni culturali e ambientali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte