Corte costituzionale

Ordinanza n. 282/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 319, primo

comma, 318, primo comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641,

primo comma del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 10 novembre 1997 dal giudice di pace di Stradella nel

procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da

Riccardi Elisa contro il Condominio "Emilia" di Stradella, iscritta

al n. 905 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo il giudice di pace di Stradella ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 319, primo comma, del

codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede

espressamente che il convenuto deve proporre, a pena di decadenza,

con il suo primo atto difensivo le eventuali domande riconvenzionali;

b) dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevede espressamente che la domanda, comunque

proposta, deve contenere anche l'invito al convenuto a costituirsi

entro l'udienza indicata, con l'avvertimento che la costituzione

oltre il termine implica la decadenza dal diritto di proporre le

eventuali domande riconvenzionali; c) dell'art. 645, primo comma, del

codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede

espressamente che l'opponente deve proporre nell'atto di opposizione,

a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali; d) degli

artt. 638, primo comma, e 641, primo comma, del codice di procedura

civile, nella parte in cui non prevedono l'avvertimento che

l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di

opposizione le eventuali domande riconvenzionali;

che il rimettente, dopo aver sottolineato che l'avvertimento - in

ordine alle preclusioni e alle decadenze - esplica una essenziale

funzione nei confronti della parte non ancora costituita in giudizio,

sostiene la necessità di una declaratoria di illegittimità

costituzionale o dell'art. 311 cod. proc. civ., che impone

l'applicazione diretta delle norme che sanciscono decadenze e

preclusioni nel procedimento innanzi al tribunale, ovvero quantomeno

delle norme che non impongono espressamente un preciso obbligo di

informazione e di istruzione alle parti;

che, quanto al citato art. 311, il giudice a quo precisa di aver

già richiesto l'intervento della Corte e reitera le argomentazioni

svolte nella relativa ordinanza di rimessione;

che il rimettente sostiene che, per effetto dell'applicabilità

delle norme relative al giudizio davanti al tribunale, il convenuto

nel procedimento innanzi al giudice di pace deve proporre le

eventuali domande riconvenzionali, a pena di decadenza, nel primo

atto difensivo, il quale può essere rappresentato sia dalla comparsa

di risposta, che dal processo verbale redatto in udienza;

che la facoltà del convenuto di costituirsi in udienza e di

proporre verbalmente le proprie difese e le eventuali domande

riconvenzionali non significa che il medesimo sia sottratto alla

normativa di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.,

poiché nel procedimento innanzi al giudice di pace è consentito

soltanto un "irrilevante" differimento temporale del termine di

tempestiva costituzione del convenuto e di proposizione delle domande

riconvenzionali, indipendentemente dalla circostanza che la

costituzione avvenga anteriormente all'udienza ovvero nell'udienza

stessa, ex art. 319 cod. proc. civ;

che, ad avviso del rimettente, il mancato avvertimento circa

l'obbligo del convenuto di proporre le eventuali domande

riconvenzionali nel primo atto difensivo e circa le conseguenze della

tardiva costituzione determina una disparità di trattamento rispetto

alla posizione dell'attore, obbligato a proporre la domanda nel primo

atto scritto, e alla posizione del convenuto nel procedimento innanzi

al tribunale, il quale è espressamente avvertito della decadenza cui

va incontro se non si costituisce tempestivamente;

che sussisterebbe inoltre una violazione del diritto di difesa

del convenuto, il quale non è reso edotto dell'onere della

tempestiva costituzione per poter proporre eventuali domande

riconvenzionali;

che in forza delle medesime argomentazioni il giudice a quo

ritiene che anche nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

l'opponente debba proporre a pena di decadenza le eventuali domande

riconvenzionali, dal momento che tale atto, con il quale l'opponente

contrasta la pretesa avversaria, è una vera e propria risposta alla

domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione;

che, inoltre, solo il ricorrente-attore, convenuto in

riconvenzione, ha facoltà di costituirsi in udienza mediante la

proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande

riconvenzionali;

che pertanto l'art. 645 cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede espressamente che l'opponente deve a pena di decadenza

proporre nell'atto di opposizione le eventuali domande

riconvenzionali;

che la violazione dei medesimi precetti costituzionali

sussisterebbe nella mancata previsione dell'avvertimento al convenuto

e all'opponente a decreto ingiuntivo nel giudizio davanti al giudice

di pace che devono proporre a pena di decadenza le eventuali domande

riconvenzionali, il primo costituendosi entro l'udienza di

comparizione fissata a norma dell'art. 316 cod. proc. civ. ed il

secondo con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;

che, a parere del rimettente, dovrebbe dichiararsi la

illegittimità costituzionale, per violazione dei precetti di

eguaglianza e inviolabilità del diritto di difesa, anche degli artt.

638 e 641 cod. proc. civ., in quanto tali norme non impongono

espressamente un preciso obbligo di informazione e di istruzione alle

parti;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

concluso per la inammissibilità o comunque per la infondatezza della

questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, l'esplicito richiamo alla

precedente questione di legittimità costituzionale dell'art. 311

cod. proc. civ., sollevata dal medesimo giudice a quo pone le due

questioni in rapporto di continuazione-subordinazione, sì che, una

volta decisa la questione pregiudiziale relativa all'art. 311,

sarebbe opportuno restituire gli atti al rimettente perché motivi in

ordine alla rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta

decisione della Corte;

che la questione sarebbe poi infondata nel merito, poiché la

Corte, con la sentenza n. 154 del 1997, ha già avuto modo di

chiarire che non operano nel procedimento innanzi al giudice di pace

le preclusioni e le decadenze che nel rito davanti al tribunale sono

invece connesse agli atti introduttivi, trattandosi di procedimento

caratterizzato dalla massima semplificazione delle forme;

che, con la decisione n. 110 del 1997, la Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 318 cod. proc. civ., nella

parte in cui non prevede che l'atto introduttivo debba contenere

l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in

comunicazione, così precisando il limite di razionalità e

conformità a Costituzione della scelta del legislatore a favore di

una procedura non formale;

che le questioni sollevate in relazione al giudizio monitorio e

all'opposizione a decreto ingiuntivo non riguardano, a parere della

difesa erariale, il tema della preclusione o della decadenza

processuale, in quanto attengono alla sostanziale contestazione della

pretesa.

Considerato che il rimettente solleva le indicate questioni

sostenendo che, nel giudizio a quo, la parte opposta non ha

accettato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale

dell'opponente, in quanto tardivamente proposta;

che, invece, come emerge chiaramente dall'ordinanza di

rimessione, la parte opposta ha contestato nel merito la nuova

richiesta formulata dall'opponente dopo la costituzione, ritenendola

estranea all'oggetto del giudizio, ma non ha in alcun modo eccepito

la decadenza dell'opponente dalla proposizione tardiva della domanda

riconvenzionale;

che la valutazione del giudice rimettente in ordine alla

rilevanza delle questioni è quindi palesemente erronea, essendo

contraddetta dagli atti;

che in difetto di una espressa eccezione di parte in ordine alla

inammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente proposta,

la quale non è rilevabile d'ufficio, le questioni relative al

termine di proposizione delle dette domande risultano sollevate in

modo del tutto astratto;

che la corretta instaurazione del giudizio costituzionale postula

l'esistenza di un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra

la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la

definizione del giudizio principale, il quale rapporto, invece, per

le anzidette ragioni, è assente nella fattispecie;

che, pertanto, le questioni devono dichiararsi manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 319, primo comma, 318, primo

comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, del

codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte