Sentenza n. 282/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/2000 · relatore Fernanda Contri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di
parchi e riserve naturali in Campania), promosso con Ordinanza emessa
l'11 giugno 1997 dal TAR per la Campania sul ricorso proposto da
comune di Procida ed altro contro Regione Campania ed altri, iscritta
al n. 101 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso dal comune
di Procida ed altro contro la Regione Campania ed altri per impugnare
e chiedere l'annullamento del decreto del Presidente della Giunta
regionale della Regione Campania 2 giugno 1995 n. 5569, recante
"Perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia del Parco
regionale dei Campi Flegrei" - il Tribunale amministrativo regionale
della Campania ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33
(Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania).
Il predetto decreto del Presidente della Giunta regionale veniva
impugnato dal comune di Procida, il cui territorio risultava incluso
nella perimetrazione provvisoria del Parco regionale dei Campi
Flegrei, in quanto adottato senza le previe procedure di cooperazione
e raccordo con gli enti locali previste dall'art. 22 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Osserva il collegio rimettente che il decreto impugnato dal
comune ricorrente nel giudizio amministrativo a quo risulta conforme
alla legge della Regione Campania n. 33 del 1993, che non prevede
tali procedure. Nondimeno - aggiunge il TAR, motivando sulla
rilevanza nel processo principale della sollevata questione di
legittimità costituzionale - il decreto del Presidente della Giunta
regionale dovrebbe essere annullato, ove questa Corte dichiarasse
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale
n. 33 del 1993, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in
relazione all'art. 22 della legge n. 394 del 1991.
A norma dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
costituisce principio fondamentale per la disciplina delle aree
naturali protette regionali "la partecipazione delle province, delle
comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione
dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni
amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8
giugno 1990, n. 142". L'evocato art. 22 della legge quadro sulle aree
protette precisa che "tale partecipazione si realizza, tenuto conto
dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze
per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi
territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla
valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul
territorio".
Il giudice a quo rileva che l'atto impugnato dal comune di
Procida, "pur costituendo il momento iniziale di un procedimento
all'esito del quale è condizionata l'istituzione del parco, è
caratterizzato da una propria lesività immediata", essendo le misure
provvisorie di salvaguardia vincolanti fino alla redazione del piano
del parco.
In ordine alla non manifesta infondatezza della questione
sollevata, il TAR per la Campania argomenta la difformità della
disciplina regionale impugnata dall'art. 22 della legge quadro n. 394
del 1991, osservando che quest'ultima disposizione richiede la
partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali
protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio possa
essere ricompreso in una di queste attraverso conferenze apposite,
finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo concernente
l'area destinata a protezione. Tale necessaria partecipazione non
sarebbe garantita, ad avviso del giudice a quo dalla istituzione di
un Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette
(art. 3 della legge regionale impugnata) che "non è integrato con la
partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati
in concreto, ma non è neppure composto stabilmente da rappresentanti
dei comuni"; né, aggiunge il collegio rimettente, la partecipazione
"può essere assicurata con la semplice possibilità di formulare
osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del
parco" (art. 6, lettera b).
2. - Non si sono costituite davanti alla Corte costituzionale le
parti del giudizio amministrativo a quo. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Campania dubita,
in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), della legittimità costituzionale dell'art. 6 della
legge della Regione Campania 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di
parchi e riserve naturali in Campania), che disciplina la istituzione
delle aree naturali protette nella Regione.
A tal fine, la disciplina regionale impugnata prevede che,
sentito il comitato consultivo regionale per le aree naturali
protette, vengano istituiti i parchi e le riserve naturali con
decreti temporanei del presidente della giunta regionale destinati a
definire provvisoriamente la perimetrazione del territorio, la
descrizione dei luoghi, la probabile zonizzazione e le misure
transitorie di salvaguardia. Tali decreti devono essere notificati
agli enti territoriali interessati, i quali, entro trenta giorni,
possono formulare "osservazioni e proposte". A norma della lettera c)
del medesimo art. 6, la giunta regionale, entro i successivi sessanta
giorni, su proposta del comitato consultivo regionale per le aree
naturali protette, istituisce in via definitiva, con singoli
provvedimenti, i parchi e le riserve naturali.
Ad avviso del collegio rimettente, tale disciplina è in
contrasto con l'art. 22 della legge quadro sulle aree protette n. 394
del 1991, il quale, tra i princìpi fondamentali per la disciplina
delle aree naturali protette regionali, include "la partecipazione
delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento
di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle
funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della
legge 8 giugno 1990, n. 142". L'art. 22 della legge quadro precisa
altresì che "tale partecipazione si realizza, tenuto conto
dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze
per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi
territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla
valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul
territorio".
La prevista partecipazione non potrebbe, si legge nell'ordinanza
di rimessione, "essere assicurata con la semplice possibilità di
formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti
istitutivi del parco", dovendo il comune interessato "avere la
possibilità di spiegare il suo intervento prima dell'emanazione di
un atto che, quantunque temporaneo, è efficace e quindi
potenzialmente lesivo", attraverso conferenze apposite, finalizzate
alla redazione di un documento di indirizzo relativo all'area
destinata a protezione, in base all'art. 22 della legge n. 394 del
1991.
2. - La questione è fondata.
L'art. 22 della legge n. 394 del 1991, evocato come parametro
interposto, prevede, da un lato, che al procedimento di istituzione
delle aree protette regionali partecipino le province, le comunità
montane e i comuni interessati; dall'altro, che tale partecipazione
si realizzi "attraverso conferenze per la redazione di un documento
di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare
a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione
degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti
dell'istituzione dell'area protetta sul territorio".
La partecipazione al procedimento di istituzione delle aree
protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia
destinato a far parte dell'istituenda area protetta, richiesta
dall'art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla
previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato
consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come
osserva il giudice a quo non prevede la partecipazione di
rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, né
è composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta
partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi
legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni
e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro
concessa dalla lettera b) dell'impugnato art. 6.
La disciplina regionale denunciata, discostandosi dall'art. 22
della legge quadro n. 394 del 1991 sia per l'omessa previsione di
forme di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti
nell'istituzione dell'area naturale protetta, sia per l'omessa
previsione dello strumento della conferenza, specificamente incluso
dal legislatore statale tra i princìpi fondamentali della materia,
viola l'art. 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei
princìpi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
della Regione Campania 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi
e riserve naturali in Campania).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte