Sentenza n. 283/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 735/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitaio prestato
dai medici italiani negli ospedali all'estero) promosso con ordinanza
emessa il 10 marzo 1977 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso
proposto da Strozzi Carlo c/ Commissione provinciale enti medici
ambulatoriali di Ferrara ed altri, iscritta al n. 505 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4 dell'anno 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, adito dal dr. Carlo Strozzi,
il quale lamentava che nella graduatoria per il conferimento per l'anno
1968 degli incarichi di specialista cardiologo negli ambulatori a
gestione diretta presso l'I.N.A.M. di Ferrara non si fosse tenuto conto
del servizio sanitario da lui prestato all'estero, con ordinanza del 10
marzo 1977 ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10
luglio 1960, n. 735, nella parte in cui limita la possibilità del
riconoscimento dei servizi sanitari prestati all'estero ai soli
concorsi banditi presso gli enti locali (implicitamente escludendola
per i concorsi banditi presso enti di carattere nazionale).
Premesso che con decreto in data 23 giugno 1967, il Ministro della
sanità aveva riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 735 del
1960, l'equipollenza a quelli prestati in Italia del servizio svolto
all'estero dal ricorrente, il T.A.R. espone che lo stesso Ministero
della sanità, rispondendo ad uno specifico quesito dell'interessato,
con nota n. 300/113310 del 4 dicembre 1967 aveva espresso l'avviso che,
benché la legge si riferisca a concorsi presso gli enti locali, tra i
quali non possono ricomprendersi gli enti mutualistici a carattere
nazionale, tuttavia il riconoscimento dei servizi prestati all'estero
potesse "essere valutato anche nei concorsi e graduatorie presso questi
ultimi enti".
Il giudice a quo, pur condividendo l'individuazione, operata nel
parere in questione, dello spirito informatore della legge impugnata -
che è quello di favorire il reinserimento nel contesto nazionale dei
medici italiani che abbiano prestato la loro attività in un paese
straniero - ritiene tuttavia che la lettera della legge non lasci adito
a dubbi di sorta sulla sua effettiva portata, e conseguentemente non
censurabile il rifiuto di un ente mutualistico nazionale - che non è
un ente locale - di tener conto del servizio sanitario prestato
all'estero nella formazione della graduatoria degli aspiranti ad un
incarico.
2. - Rileva peraltro, il T.A.R. che la norma è ingiustificatamente
discriminante e suscettiva di determinare condizioni di disparità di
trattamento tra cittadini che versano in una situazione di par
condicio, in violazione del principio di uguaglianza posto dall'art. 3
Cost.
Stabilendo che "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso" l'art. 87 Cost. - si sostiene in ordinanza -
ha inteso affermare l'unicità del sistema di copertura dei posti
vacanti e, quindi, l'unicità della relativa disciplina, nel senso che,
una volta scelto un tipo di concorso, la P.A. non può ignorare che
esso "ha lo scopo di accertare la capacità del candidato" e di
"operare una selezione tra una pluralità di candidati", sicché non
può "trascurare aspetti che in quel tipo di concorso a tal fine sono
rilevanti".
Ciò posto - continua l'ordinanza - e considerato che il titolo di
servizio viene valutato perché è espressione di esperienza e dunque,
di maggior attitudine all'espletamento di determinate mansioni, "non si
vede perché un servizio medico specialistico prestato" (all'estero)
"in reparto psichiatrico o in un consultorio di igiene mentale debba
avere rilevanza per la copertura di un posto in ospedale psichiatrico o
in un consultorio di quella natura gestito dall'Amministrazione
provinciale e non lo debba avere se l'ospedale o il consultorio siano
gestiti da un ente diverso". In relazione, insomma, all'identità
delle caratteristiche del posto da ricoprire sembra al giudice a quo
del tutto irragionevole la disparità di trattamento tra medici
rimpatriati a seconda che la loro aspirazione di lavoro si indirizzi
presso l'una o l'altra delle pubbliche amministrazioni che la
Costituzione, nel garantire l'uguale diritto di tutti i cittadini al
lavoro e all'impiego pubblico, ha unitariamente considerato.
3. - Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio innanzi alla
Corte.
È, invece, intervenuta l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha instato per la
declaratoria di infondatezza della questione osservando, in primo
luogo, che la previsione di agevolazioni e di titoli preferenziali per
l'ammissione ai pubblici impieghi rientra nella discrezionalità del
legislatore, al quale spetta ogni valutazione in ordine
all'opportunità ed al contenuto della concreta disciplina; in secondo
luogo che, essendo la valutabilità del titolo in questione
riconosciuta o esclusa, a seconda che il concorso sia rispettivamente
espletato da un ente locale o da un ente sanitario nazionale, per tutti
i medici che abbiano prestato servizio sanitario all'estero, la norma
denunciata non integra alcuna violazione del principio di uguaglianza. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia- Romagna ha
ritenuto "non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata d'ufficio, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella
parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge
medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della
valutabilità nei concorsi presso gli Enti locali della Repubblica".
2. - L'art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735, dispone che "il
servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani... è
riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi di posti di sanitario
presso enti locali... e come titolo valutabile nei concorsi medesimi,
analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi
prestati nel territorio nazionale".
Ad avviso del giudice a quo, la trascritta norma contrasterebbe con
l'art. 3 Cost., in quanto, pur se non sia ravvisabile alcuna
ragionevole differenza tra un reparto o ambulatorio gestito da un ente
locale ed un reparto o ambulatorio gestito da un istituto mutualistico
a carattere nazionale, consente che un medesimo titolo venga "valutato
o non valutato, nella identità delle caratteristiche del posto da
ricoprire, a seconda del tipo di amministrazione pubblica". E nella
specie, il servizio sanitario prestato all'estero, che a sensi
dell'impugnata norma sarebbe stato valutato in un concorso presso un
ente locale, venne ritenuto non valutabile, a sensi della stessa legge,
per il conferimento di un incarico di specialista presso un ambulatorio
a gestione diretta dell'INAIL. La legge n. 735 del 1960 - si afferma
ancora nell'ordinanza - contiene "una norma discriminante, suscettibile
nella sua applicazione di determinare condizioni di disuguaglianza, di
disparità di trattamento, tra cittadini in par condicio", "tra medici
rimpatriati, a seconda che la loro aspirazione di lavoro si indirizzi
presso l'una o l'altra delle pubbliche amministrazioni". E ciò, pur se
la Costituzione garantisca "l'uguale diritto di tutti i cittadini al
lavoro, all'impiego pubblico".
3. - La questione è fondata.
A giudizio di questa Corte, la disposizione impugnata crea
effettivamente, come recita l'ordinanza "una disuguaglianza
irragionevole che non trova alcuna giustificazione oggettiva,
dipendendo da una ingiustificata discriminazione tra enti pubblici e
che diventa una ingiusta discriminazione tra cittadini che hanno gli
stessi diritti, le stesse aspettative costituzionalmente garantite".
Del resto, la ratio della legge emerge dai lavori parlamentari:
basta all'uopo ricordare che nella stessa relazione del Ministro della
sanità, che accompagnava il disegno di legge, si affermava che questo
mirava al riconoscimento (del servizio sanitario prestato all'estero)
"presso le pubbliche amministrazioni del territorio nazionale", e
perciò non solo presso gli enti locali. Conforta in tale conclusione
il rilievo che la recentissima legge 8 novembre 1984, n. 752
(riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta
la laurea) non riproduce la censurata discriminazione. Né può
riconoscersi pregio all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato, la quale
si limita ad osservare genericamente che in materia la previsione
rientra nella competenza del legislatore, "al quale spetta la
valutazione della opportunità e del contenuto di tale previsione".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10
luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitario prestato dai
medici italiani negli ospedali all'estero) "nella parte in cui limita
il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi
medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi
presso gli enti locali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte