Sentenza n. 283/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217, ultimo
comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), e dell'art. 17
del regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 (Aggregazione alla Regia
università di Roma, come Facoltà, dei Regi Istituti superiori di
ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di
magistero della stessa sede), promosso con ordinanza emessa il 22
maggio 1989 dal T.A.R. del Lazio nel ricorso proposto dal comune di
Roma contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 658 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il TAR del Lazio, adito dal comune di Roma per l'annullamento
dell'ordinanza dell'intendente di finanza della provincia di Roma con
la quale era stato intimato in via amministrativa il rilascio dello
stabile "Paolino alle Terme" - di proprietà dello Stato ma
utilizzato senza titolo dal comune per adempiere l'obbligo, su di
esso gravante per legge, di fornire i locali alla facoltà di
magistero - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni che tale obbligo prevedono (artt. 217, ultimo
comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e 17, del r.d. 27 ottobre
1935, n. 2153), in riferimento agli artt. 3, 5, 33 e 128 Cost.
Ad avviso del giudice a quo le norme che fanno carico ai comuni di
sopportare gli oneri relativi alla provvista di immobili e mobili
destinati al servizio dello Stato trovano la loro giustificazione
nella prestazione di servizi di competenza statale a cittadini
residenti nel territorio comunale. Poiché questo non avviene nel
settore dell'istruzione universitaria (alla quale ciascuno può
accedere senza alcun collegamento con la propria residenza), sarebbe
del tutto incongruo far gravare gli oneri relativi sui cittadini del
luogo dove è ubicata l'università (della quale il magistero
costituisce ora articolazione come facoltà); ciò tanto più ove si
consideri la diversa regola generale che fa obbligo allo Stato di
concedere in uso perpetuo e gratuito gli immobili posti a servizio
delle università e degli istituti superiori.
2. - L'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, nell'assunto
che nel giudizio principale si faccia questione di diritti soggettivi
e non di interessi legittimi, ha richiesto, pregiudizialmente, che
gli atti siano restituiti al giudice a quo affinché, motivando sulla
sussistenza della propria giurisdizione, faccia constatare la
rilevanza della sollevata questione.
Nel merito ha concluso per l'infondatezza osservando che,
nell'ipotesi in esame, il comune opera come ente di "decentramento
autarchico" per l'assolvimento di funzioni statali; che, in
particolare, è innegabile per il comune l'utilità indotta dalla
collocazione di un ateneo nel suo territorio; che comuni e province
sono, in via generale, chiamati a concorrere alle spese di
funzionamento delle università site nei rispettivi territori (art.
45, secondo comma, r.d. n. 1592 del 1933); che la determinazione
della misura del contributo compete alla discrezionalità del
legislatore.
Quanto ai parametri costituzionali invocati, la difesa del Governo
ha osservato che l'art. 3 della Costituzione non può concernere
pretese disparità di trattamento tra pubbliche amministrazioni ed ha
sostenuto che la competenza statale esclusiva di cui all'art. 33,
secondo comma, della Costituzione, non è incompatibile con la
partecipazione degli enti autarchici agli oneri finanziari, e che
conseguentemente non sussistono le lamentate lesioni all'autonomia
dell'ente territoriale. Considerato in diritto
1. - Il comune di Roma ha impugnato avanti il T.A.R. del Lazio,
chiedendone l'annullamento, l'ordinanza dell'intendente di finanza
della provincia di Roma recante l'intimazione, in via amministrativa,
al rilascio dello stabile demaniale denominato "Paolino alle Terme",
utilizzato dal comune stesso per adempiere l'obbligo di fornire i
locali occorrenti per la facoltà di Magistero dell'Università di
Roma, previsto dagli artt. 217, ultimo comma, del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933 n. 1592, e 17 del regio decreto 27 ottobre 1935 n. 2153.
Il T.A.R. adito ha rimesso gli atti a questa Corte sollevando
questione di legittimità costituzionale delle predette norme, le
quali, nella parte in cui pongono il riferito obbligo in capo al
comune di Roma contrasterebbero:
con gli artt. 3 e 33 della Costituzione, per l'irrazionalità
dell'onere economico imposto al comune di Roma, a fronte della regola
generale che fa obbligo allo Stato di provvedere ai locali posti a
servizio delle Università;
con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, per violazione
dell'autonomia dell'ente territoriale, il quale, benché sfornito di
poteri di intervento sull'istruzione universitaria, è chiamato a
sopportarne i relativi costi senza alcuna possibilità di recupero
nei confronti di utenti residenti in altri comuni.
2. - L'intervenuta Avvocatura dello Stato, argomentando in ordine
alla natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo delle
questioni in giudizio avanti il T.A.R. del Lazio, ha eccepito che il
giudice remittente, tenuto a verificare anche d'ufficio la propria
giurisdizione, non si sarebbe fatto carico di tale compito, che
incide direttamente sulla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, la cui soluzione, in caso di difetto di
giurisdizione, risulterebbe del tutto inutile. L'Avvocatura ha
chiesto pertanto che siano rinviati gli atti al giudice a quo
affinché motivi la sussistenza del requisito della rilevanza, sotto
l'indicato profilo della giurisdizione.
L'istanza non può essere accolta.
È costante indirizzo di questa Corte che il difetto di
giurisdizione del giudice a quo comporti la irrilevanza della
questione di costituzionalità soltanto quando risulti chiaramente
dalla legge o corrisponda ad un univoco orientamento
giurisprudenziale, sì da rivestire il carattere dell'evidenza (cfr.
sentt. nn. 102 del 1990, 575 del 1989, 777 del 1988). In tali casi,
infatti, l'eventuale pronuncia d'incostituzionalità verrebbe privata
delle conseguenze che le sono proprie in quanto resterebbe
inapplicabile ai casi concreti in cui la questione è stata
sollevata.
Tanto non può affermarsi nella fattispecie in esame.
Nel giudizio pendente avanti il T.A.R. del Lazio è stata
contestata la legittimità di un provvedimento amministrativo, qual
è l'ordinanza di rilascio emessa dall'intendente di finanza della
provincia di Roma, e ne è stato chiesto l'annullamento.
Circoscritto in tali termini, cioè quale giudizio di legittimità
su di un atto della Pubblica Amministrazione emesso in esercizio dei
suoi poteri discrezionali, detto sindacato ed il relativo potere di
annullamento sono affidati, nel vigente ordinamento, al solo giudice
amministrativo; ciò è sufficiente per disattendere la tesi
dell'Avvocatura dello Stato.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Non è ravvisabile, in primo luogo, alcun contrasto con il
combinato disposto degli artt. 3 e 33 della Costituzione, denunciato
sotto il profilo della non ragionevolezza dell'onere imposto al
comune di Roma, a fronte di una regola generale che farebbe obbligo
allo Stato di concedere in uso gratuito e perpetuo gli immobili posti
a servizio delle Università.
Invero, il presupposto ora enunciato non può essere condiviso in
quanto, sulla base dell'art. 33 della Costituzione, lo Stato ha certo
l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione in ogni ordine e
grado, dettando le norme relative ed apprestando i mezzi necessari,
ma detto principio non esclude affatto che gli enti locali possano
essere chiamati a contribuire in vario modo agli oneri relativi agli
istituti di istruzione situati nel loro territorio; il che può
avvenire tanto nell'istruzione inferiore, quanto, come nel caso,
nell'istruzione superiore, secondo un orientamento legislativo che
non è mutato fin dal testo unico in esame ad oggi (v. ad es. gli
artt.: 45 del Testo Unico n. 1592 del 1933; 91, lett. F, del regio
decreto 3 marzo 1934 n. 383; 44 legge 28 luglio 1967 n. 641).
In conseguenza non possono ritenersi irragionevoli norme che,
lungi dal costituire un caso isolato, si inseriscono in un indirizzo
non di rado seguito dal legislatore; anche in tempi recenti la legge
14 agosto 1982 n. 590 (recante "Istituzione di nuove Università") ha
previsto agli artt. 30 e 35 che siano mantenuti fermi, in favore
delle istituite nuove Università statali di Reggio Calabria e di
Verona, gli impegni di contribuzione già precedentemente assunti da
consorzi nei quali sono presenti gli enti locali.
Né, sotto altro profilo, l'affidamento al comune del compito di
fornire i locali occorrenti alla facoltà di Magistero viola gli
artt. 5 e 128 della Costituzione.
Sul punto occorre, in primo luogo, precisare che il comune non è
estraneo al servizio di istruzione universitaria, come dimostra la
presenza di rappresentanti comunali negli organi d'amministrazione
dell'Università cui spettano il governo amministrativo e la gestione
economica e patrimoniale della medesima. In secondo luogo, possono
utilmente essere richiamate le considerazioni già formulate da
questa Corte nella sentenza n. 150 del 1986, osservando in sintesi
che allo stato attuale dell'ordinamento la finanza locale è in gran
parte finanza derivata e che, in linea generale, è lo Stato che
provvede, a fornire ai comuni i mezzi necessari alla copertura delle
spese che a loro fanno carico. Detti elementi, nel loro insieme, sono
sufficienti ad escludere che le norme denunciate violino gli invocati
parametri costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 217 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e 17
del regio decreto 27 ottobre 1935 n. 2153 (Aggregazione alla Regia
università di Roma, come Facoltà, dei Regi Istituti superiori di
ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di
magistero della stessa sede), sollevata dal T.A.R. del Lazio, in
riferimento agli artt. 3, 33, 5 e 128 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte