Sentenza n. 283/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 49/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120,
promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1991 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da
Davani Coco Maria Carmela contro il Ministero della pubblica
istruzione, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1992 e publicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, nel
corso di un giudizio promosso da una docente universitaria,
inquadrata nel ruolo dei professori associati, la quale aveva
partecipato con esito favorevole ad un concorso per professore
ordinario - conclusosi dopo il compimento, da parte sua, del
sessantacinquesimo anno di età e prima del compimento del
settantesimo, con diniego, da parte dell'Amministrazione, di
procedere alla nomina - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del
d.l. 28 febbraio 1986, n. 49 (conv. dall'art. 1 della l. 18 aprile
1986, n. 120), nella parte in cui non estende il beneficio della
nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno di età, previsto per
gl'incaricati stabilizzati divenuti professori associati a seguito di
giudizio d'idoneità, anche ai professori associati vincitori del
concorso a professore ordinario.
Il giudice a quo, dopo avere premesso che la questione è
rilevante, perché la declaratoria d'illegittimità costituzionale
della norma impugnata, nei sensi suddetti, comporterebbe
l'accoglimento del ricorso - il quale altrimenti dovrebbe essere
rigettato - sulla non manifesta infondatezza, osserva quanto segue.
A norma dell'art. 6 della l. 9 dicembre 1985, n. 705 - il quale ha
sostituito, per tale parte, il testo originario dell'art. 24 del
d.P.R. n. 382 del 1980 - i professori incaricati stabilizzati,
divenuti associati a seguito di giudizio d'idoneità, "conservano il
diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico
in cui compiono il settantesimo anno di età". Norma questa,
interpretata autenticamente dall'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986, nel
senso che "hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in
qualità di professori associati, anche i professori incaricati
stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento
del giudizio d'idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo
anno di età".
Tale normativa riguardante i professori incaricati stabilizzati,
aveva la sua ratio nell'intento di attuare l'immissione in ruolo
senza concorso, ma tramite giudizi d'idoneità, di soggetti che da
più anni operavano nel settore universitario a titolo precario e
senza un ben definito "status" giuridico ed economico. Intento
perseguito anche con la particolare disciplina derogatoria, in tema
di collocamento a riposo, sopra menzionata, la quale ha carattere
eccezionale.
Secondo il giudice a quo, detto intento, peraltro, era stato già
attuato dall'art. 6 della legge n. 705 del 1985, mentre l'art. 9 del
d.l. n. 49 del 1986 - con norma solo asseritamente interpretativa -
ha inteso perseguire l'ulteriore intento di non penalizzare quei
professori incaricati che, in possesso del requisito dell'età al
momento della partecipazione al giudizio di idoneità per associato,
lo avessero perso nelle more della relativa procedura, con la
conseguente perdita del diritto alla nomina.
La disposizione, pertanto, costituirebbe applicazione del
principio di ordine generale contenuto nell'art. 2, ultimo comma, del
d.P.R. n. 3 del 1957, secondo il quale i requisiti prescritti per
l'accesso, tramite concorso, a posti di pubblico impiego (ivi
compreso il requisito dell'età) debbono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di ammissione.
Ma se tale è la ratio dell'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986,
l'esigenza da essa espressa e tutelata con riferimento alla nomina a
professore associato dei professori incaricati stabilizzati, sussiste
pure per la nomina a professore ordinario, posto che l'ammissione
alle procedure di selezione per l'accesso ai ruoli di professore
universitario non è soggetta ad un limite massimo d'età che non sia
quello dell'età massima per il collocamento a riposo, limite che,
anche per i professori ordinari, è stabilito al settantesimo anno di
età.
Ne conseguirebbe - secondo il giudice a quo - che la "norma
regolamenta una fattispecie di rilevanza non esclusiva degli
associati", cosicché non poteva limitare la sua portata solamente a
detta categoria di docenti, senza violare gli artt. 3 e 97 Cost.,
operando un'ingiustificata discriminazione a danno dei concorrenti a
posti di professore ordinario.
Tale tesi - secondo quanto è esposto nell'ordinanza di rimessione
- non sarebbe contraddetta dai principi enunciati nella sentenza n.
990 del 1988 di questa Corte, con la quale sono state ritenute
costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono ai
docenti già stabilizzati, passati alla seconda fascia ed aventi
diritto a restare in servizio fino a settanta anni, di conservare
tale diritto anche in ipotesi di passaggio per concorso alla fascia
degli ordinari. La fattispecie disciplinata dalla norma ora impugnata
non riguarda, infatti, la conservazione nel nuovo status di
professore ordinario dell'età pensionabile prevista in relazione
allo status di professore associato, bensì la possibilità di
conseguire lo status di professore ordinario quando, durante l'iter
concorsuale, si sia superato il sessantacinquesimo anno di età ma
non il settantesimo.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nell'atto di costituzione ha dedotto al riguardo quanto segue.
Nell'ambito del riordino della docenza universitaria il d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382, dopo aver stabilito che
"i professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno
accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno
d'età", ha previsto, con disposizione evidentemente a carattere
transitorio, che i professori incaricati stabilizzati avrebbero
conservato il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti
professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui
compiono il settantesimo anno d'età. Questa disposizione riguardante
gli incaricati stabilizzati avrebbe dovuto osservarsi "nei primi
cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della
presente legge" (cfr. art. 24 del d.P.R. n. 382, nel suo testo
originario).
La regola era dunque quella del collocamento a riposo al
sessantacinquesimo anno d'età. In via transitoria, e per un limitato
periodo, si manteneva il trattenimento in servizio fino al
settantesimo anno per gli incaricati stabilizzati divenuti professori
di ruolo.
Successivamente, l'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705,
dopo aver riconfermato la regola generale del collocamento a riposo
al sessantacinquesimo anno d'età per i professori associati, ha
modificato la seconda parte del testo dell'originario art. 24
disponendo che "i professori incaricati stabilizzati divenuti
associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a
rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui
compiono il settantesimo anno d'età".
Tale disposizione è stata poi autenticamente interpretata
dall'art. 9, secondo comma, del decreto legge n. 49 del 1986, nel
senso che "hanno titolo alla nomina ed al mantenimento in servizio in
qualità di professori associati anche i professori incaricati
stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento
del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il
sessantacinquesimo anno d'età".
L'Avvocatura generale dello Stato osserva che anche questa
disposizione, a carattere interpretativo, è di natura transitoria
riferendosi, come la norma interpretata, ad una categoria di
personale ad esaurimento ed ha, pertanto, natura eccezionale.
Inoltre, le categorie dei professori associati e dei professori
ordinari sono differenziate e non assimilabili (sentenza n. 990 del
1988).
Ne deriverebbe che "pretendere l'estensione delle disposizioni di
una norma a carattere derogatorio e di natura transitoria a categorie
di docenti diverse da quella cui la norma si riferisce, equivale a
richiedere una sentenza additiva, in violazione della
discrezionalità legislativa sussistente in materia". Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 9 del d.l. 28
febbraio 1986, n. 49, conv. nella l. 18 aprile 1986, n. 120 - nella
parte in cui non estende il beneficio della nomina in ruolo dopo il
sessantacinquesimo anno di età, previsto per gl'incaricati
stabilizzati divenuti professori associati a seguito di giudizio
d'idoneità, anche ai professori associati vincitori del concorso a
professore ordinario - contrasti con gli artt. 3 e 97 Cost., in
quanto porrebbe in essere un'ingiustificata discriminazione in danno
dei concorrenti a posti di professore ordinario.
2. - La decisione della questione implica l'inquadramento della
norma nel sistema della riforma universitaria del 1980, con i
conseguenti riflessi sul coordinamento della nuova normativa con
quella anteriore.
L'art. 24 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (sul riordinamento
della docenza universitaria), nel testo originario stabiliva: "I
professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno
accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno
d'età. Nei primi cinque anni accademici successivi alla entrata in
vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati
conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti
professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui
compiono il settantesimo anno di età". Successivamente, l'art. 6
della legge 9 dicembre 1985, n. 705, ha sostituito tale articolo, con
una norma che, dopo avere confermato il collocamento a riposo, per i
professori associati, dall'inizio dell'anno accademico successivo al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha statuito, al
secondo comma, che "i professori incaricati stabilizzati, divenuti
associati a seguito di giudizio d'idoneità, conservano il diritto a
rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui
compiono il settantesimo anno di età". In seguito, l'art. 9 del d.l.
n. 49 del 1986 (conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120) ha
stabilito la retroattività dell'art. 6 dell'anzidetta legge n. 705
del 1985 al 1° novembre 1985, precisando che "il disposto del secondo
comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9
dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo
alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori
associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti
associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di
idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età".
L'art. 112 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, nel testo modificato
dalla legge 4 luglio 1950, n. 498 prevedeva che gl'incarichi
universitari non potessero essere conferiti a coloro che avessero
compiuto il settantesimo anno di età: con la conseguenza che la
stabilizzazione degli incarichi, disposta dall'art. 4 del d.l. 1°
ottobre 1973, n. 580, conv. nella l. 30 novembre 1973, n. 766,
operava fino al compimento di tale età.
L'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, nel passaggio dal vecchio al
nuovo ordinamento universitario, prevedeva la possibilità
d'inquadramento, a domanda, previo giudizio d'idoneità,
nell'istituendo ruolo dei professori associati, dei "professori
incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del d.l. 1° ottobre 1973,
n. 580". Tenuto conto che per i professori associati l'età del
collocamento a riposo era fissata dall'art. 24 dello stesso d.P.R. n.
382 del 1980, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, i
professori incaricati stabilizzati - in mancanza di una norma
derogatrice - in caso di nomina a professore associato, avrebbero
perso il diritto al mantenimento in servizio sino al compimento del
settantesimo anno di età.
Il legislatore, ritenendo necessaria una disciplina di questa
situazione in conformità del principio dell'osservanza del termine
ora detto, vi provvide prima con l'art. 24, ultima parte del citato
d.P.R. n. 382 del 1980, poi con il già menzionato art. 6, secondo
comma, della legge n. 705 del 1985, il quale - in correlazione al
protrarsi delle tornate d'esame d'idoneità a professore associato -
eliminò il termine quinquennale di applicazione relativo al
beneficio della conservazione del diritto di restare in servizio sino
al settantesimo anno di età.
In tale normativa, derogatoria di quella generale, siccome intesa
alle particolari esigenze della prima applicazione della riforma
universitaria, s'inserisce il disposto dell'impugnato art. 9 del d.l.
n. 49 del 1986.
Esso - per la parte che qui interessa - ha inteso risolvere il
problema, di non certa definizione alla stregua dell'art. 24 del
d.P.R. n. 382 del 1980 e dell'art. 6, secondo comma, della legge n.
705 del 1985, del trattamento giuridico spettante ai professori
incaricati stabilizzati i quali, al momento del conseguimento del
giudizio d'idoneità a professore associato, avessero già raggiunto
il sessantacinquesimo anno di età. In proposito l'art. 9, statuendo
che essi "hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in
qualità di professori associati", sino al termine dell'anno
accademico in cui compiono il settantesimo anno di età, ha inteso
eliminare ogni incertezza, garantendo a tutti gli idonei parità di
trattamento, quale che fosse la durata dei giudizi d'idoneità.
Si tratta di disciplina caratterizzata da specificità
transitoria, nel senso che ha ad oggetto una situazione particolare
(quella dei professori incaricati stabilizzati, dichiarati idonei per
la nomina ad associato, dopo il compimento del sessantacinquesimo
anno di età) sottratta, per i suoi particolari elementi costitutivi,
alla disciplina generale; di durata collegata strettamente al
realizzarsi di detta situazione, con esclusione, per contenuto e
funzione, di posizioni, anche se analoghe (e nel caso, di cui è
questione - associato, vincitore del concorso a professore ordinario
- manca qualsiasi analogia), afferenti alla materia dei concorsi e
del conseguente inquadramento.
In base alle considerazioni che precedono, stante il carattere di
norme derogatorie e transitorie dell'art. 24, ultima parte, del
d.P.R. n. 382 del 1980 (nel testo originario) e dell'art. 6, secondo
comma, della legge n. 705 del 1985, lo stesso carattere è da
riconoscersi all'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986 il quale, essendo
norma d'interpretazione autentica, trae natura dalla norma cui si
riferisce.
2. Alla stregua di tali considerazioni, emerge che il giudice a
quo ha assunto a tertium comparationis, per valutare la legittimità
costituzionale della disciplina generale riguardante la nomina per
concorso dei professori associati a professore ordinario, la
disciplina transitoria emanata - in relazione alla riforma
universitaria e per la prima applicazione di essa - per la nomina,
attraverso giudizio d'idoneità, a professore associato di professori
incaricati stabilizzati.
Tale operazione, compiuta dal giudice a quo, non è da
convalidare, innanzitutto perché le norme transitorie, con carattere
derogatorio, non sono idonee a costituire tertium comparationis
riguardo alla disciplina generale (cfr. specificamente la sentenza n.
461 del 1989 ed, in generale sull'operatività delle norme
derogatorie, le sentenze n. 286 del 1990 e n. 769 del 1988). In
secondo luogo, perché le situazioni poste a raffronto sono del tutto
diversificate, non presentando alcun elemento di analogia la nomina,
attraverso giudizio di idoneità, dei professori incaricati
stabilizzati a professori associati, con la nomina, per concorso, di
professori associati a professore ordinario.
Tale ultima nomina per concorso realizza infatti la via normale di
accesso alla qualifica di ordinario (art. 41 d.P.R. n. 382 del 1980);
viceversa, il giudizio d'idoneità a professore associato è
collegato con il sistema eccezionale, strettamente inerente alla
prima attuazione della riforma universitaria, per specifiche esigenze
del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
Ne deriva l'infondatezza, sotto tutti gli aspetti dedotti, della
questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 del decreto- legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 18
aprile 1986, n. 120, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
con ordinanza 29 giugno 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte