Sentenza n. 283/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 416/1989
- art. 8legge 39/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12- bis
e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti
in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come
aggiunti dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993,
n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché
sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promossi con
ordinanze emesse il 10 agosto 1993 dal Tribunale di Bergamo, il 3 ed
il 20 dicembre 1993 dal Tribunale di Roma, il 2 dicembre 1993 dal
Tribunale di Roma (n. 2 ordinanze), il 19 gennaio 1994 dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, il 2
dicembre 1993 dal Tribunale di Roma ed il 29 dicembre 1993 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma,
rispettivamente iscritte ai nn. 8, 21, 26, 48, 66, 101, 108 e 207 del
registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 6, 7, 9, 11, 12, 17, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio nel quale uno straniero
extracomunitario, Lamlih Hicham, condannato in primo grado alla pena
di anni nove di reclusione per i reati di ratto a fine di libidine,
violenza carnale e atti di libidine e sottoposto alla misura
cautelare della custodia in carcere, chiedeva di essere espulso dal
territorio dello Stato italiano, il Tribunale di Bergamo ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dei commi 12- bis e 12- ter dell'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, i quali sono stati introdotti dall'art. 8,
primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito
dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui consentono al
giudice procedente di disporre, su richiesta dello straniero o del
suo difensore, l'immediata espulsione nello stato di appartenenza o
in quello di provenienza degli stranieri extracomunitari sottoposti a
custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati,
diversi da quelli indicati nell'art. 275, terzo comma, c.p.p.
Ritenuta la rilevanza della questione e ricordata la giurisprudenza
costituzionale sulla possibilità di attaccare norme penali di
favore, il giudice a quo dubita che le disposizioni contestate creino
una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri, in
conseguenza del sostanziale privilegio accordato agli stranieri con
il provvedimento di espulsione, e che le stesse disposizioni
configurino in modo irragionevole e contradittorio l'istituto
dell'espulsione, ove questo sia considerato in rapporto alle esigenze
cautelari tipiche, come la pericolosità sociale e il pericolo di
fuga, praticamente neutralizzate dalle disposizioni medesime.
2. - Una questione analoga, ancorché riferita al solo comma 12-bis del già citato decreto-legge n. 416 del 1989, è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
Tribunale di Roma, chiamato a decidere sull'istanza di espulsione
dello straniero extracomunitario Viruez Solano Pedro, condannato con
sentenza irrevocabile alla pena di anni cinque e mesi quattro di
reclusione e venti milioni di multa per il reato di spaccio di
stupefacenti.
Verificata la rilevanza della questione in relazione alle
condizioni soggettive dell'istante, al titolo del reato per il quale
il richiedente era stato condannato e al residuo di pena da scontare,
il giudice rimettente denuncia, innanzitutto, il possibile contrasto
della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione, in conseguenza
dell'ingiustificata posizione di privilegio accordata allo straniero
rispetto al cittadino relativamente ai diritti fondamentali coinvolti
dall'espiazione di una pena, nonché dell'irragionevolezza connessa
alla contradittorietà dell'istituto dell'espulsione considerato
rispetto ad altri tipi di espulsione (artt. 211 e 235 c.p. e 86 del
d.P.R. n. 309 del 1990), i quali esigono la previa espiazione della
pena. In secondo luogo, la norma contestata impedirebbe la
realizzazione della finalità rieducativa del condannato collegata
dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione alla detenzione
penitenziaria, oltre a inficiare il perseguimento delle ulteriori
finalità previste dallo stesso art. 27, consistenti nella
dissuasione, nella prevenzione e nella difesa sociale.
3. - Con ulteriori quattro ordinanze dal contenuto identico,
adottate nel corso di altrettanti procedimenti instaurati a seguito
delle istanze di espulsione rispettivamente proposte da Rapalino
Avila Miguel, sottoposto alla misura cautelare della custodia in
carcere, e dai condannati con sentenza irrevocabile Cepeda Vengoechea
Rafael Angel, Waundah Martin Nzauo e Oluebeka Gregory, tutti ritenuti
responsabili dei reati di illecita detenzione e importazione di
sostanza stupefacente, il Tribunale di Roma ha sollevato, in
riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale del menzionato art. 7, comma 12-bis.
Ritenuta la rilevanza della questione in relazione a ciascuno dei
procedimenti in atto, il tribunale rimettente, muovendo dalla
premessa valutativa per la quale l'espulsione viene configurata, in
sostanza, come una parziale impunità prevista nei confronti dello
straniero, sospetta che essa violi il principio costituzionale sulla
funzione rieducativa della pena, considerato che questa Corte (v.
sentenza n. 313/1990) ha esteso l'applicazione di tale principio al
di là della mera fase esecutiva della pena, avendolo definito come
una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena
nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce
nell'astratta previsione normativa fino a quando in concreto si
estingue. Così inteso, tale principio sarebbe contraddetto
dall'impugnata espulsione, poiché quest'ultima renderebbe inefficaci
tanto le valutazioni fatte dal legislatore nel prevedere, in funzione
di prevenzione generale, un determinato trattamento sanzionatorio in
rapporto alla diversa gravità delle azioni criminose prefigurate,
quanto le determinazioni sulla pena effettuate dal giudice della
cognizione anche nella prospettiva della funzione rieducativa della
sanzione penale.
Su tali basi si chiede a questa Corte di valutare se non sia
irragionevole un bilanciamento in conseguenza del quale le finalità
di politica penitenziaria sottese alla disciplina denunciata sono
ritenute così preponderanti da giustificare la sostanziale
inattuazione, per una categoria limitata di persone, delle finalità
costituzionalmente connesse alla sanzione penale. Tanto più ciò
vale in relazione ai reati ascritti ai richiedenti l'espulsione nei
giudizi a quibus, poiché nel caso del traffico internazionale di
sostanze stupefacenti, praticato dalle grandi organizzazioni
criminali, l'applicazione della norma denunciata rischia di tradursi
in un incentivo all'attività criminosa di numerosi stranieri,
generalmente utilizzati come "corrieri".
Né la misura dell'espulsione, concludono le ordinanze di
rimessione, potrebbe avere una qualche giustificazione ipotizzando
una sua equiparazione con l'istituto dell'indulto, dal momento che,
mentre in quest'ultimo caso si tratta di un provvedimento di clemenza
di carattere generale, la cui temporaneità sarebbe confermata dalla
prescritta inapplicabilità dell'indulto ai reati commessi
successivamente alla proposta di delegazione, nel caso della
contestata espulsione, invece, non si riscontrano limiti temporali di
applicazione, riguardando tale misura anche i reati commessi
successivamente all'entrata in vigore della legge che lo istituisce.
4. - A seguito di un'istanza di espulsione avanzata da Fernandez
Fernandez Carlos Armando, sottoposto a misura cautelare per il
delitto di illecita importazione di sostanze stupefacenti, anche il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma
12-bis, del decreto-legge n. 416 del 1989 in riferimento all'art. 3
della Costituzione. Gli argomenti addotti a sostegno dei propri dubbi
di costituzionalità sono gli stessi formulati, sotto il medesimo
profilo, dall'ordinanza del Tribunale di Roma sintetizzata nel
precedente punto n. 2.
5. - Una questione analoga è stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti del ricordato
art. 7, comma 12-bis, con una distinta ordinanza adottata nel corso
di un procedimento instaurato a seguito di un'istanza di espulsione
presentata da Ahmed Safar Mohammed, detenuto in espiazione della pena
di anni sei di reclusione e di quaranta milioni di lire di multa
inflittagli con sentenza irrevocabile. Anche tale ordinanza, muovendo
dalla configurazione dell'espulsione come una sorta di impunità di
fatto, totale o parziale, adduce argomenti analoghi a quelli
sviluppati dalle ordinanze di rimessione precedenti sulla presunta
disparità di trattamento fra cittadini e stranieri, nonché sulla
vanificazione delle finalità della pena.
6. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel costituirsi nei
giudizi introdotti dalle ordinanze riportate nei precedenti punti nn.
1 e 2 e da una delle ordinanze riassunte nel punto n. 3 (segnatamente
nell'ordinanza del 2 dicembre 1993, iscritta con il numero 48 al
Registro delle ordinanze di rimessione del 1994), ha chiesto una
pronunzia d'inammissibilità o d'infondatezza, che ripeta le
motivazioni contenute nella sentenza n. 62 del 1994, resa in
relazione a questioni di legittimità costituzionale del tutto simili
a quelle proposte con le ordinanze in esame. Considerato in diritto
1. - Pur se la prima delle ordinanze di rimessione riassunte nella
narrativa in fatto contesta formalmente l'art. 7, commi 12- bis e
12-ter, mentre tutte le altre impugnano soltanto il comma 12- bis
dello stesso articolo, le otto ordinanze indicate in epigrafe
dubitano della legittimità costituzionale dell'istituto
dell'espulsione, come risulta regolato dai suddetti commi dell'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia
di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e
apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo
integrato con gli emendamenti aggiuntivi introdotti dall'art. 8,
primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure
in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei
cittadini stranieri), convertito con modificazioni dalla legge 12
agosto 1993, n. 296. Mentre le ordinanze di rimessione riassunte nei
punti nn. 2 e 5 della narrativa in fatto dubitano della
costituzionalità della norma impugnata sotto i profili degli artt. 3
e 27, terzo comma, della Costituzione, al contrario le ordinanze
riportate nei precedenti punti nn. 1 e 4 prospettano dubbi di
legittimità costituzionale solamente in riferimento all'art. 3 della
Costituzione e quelle riferite nel precedente punto n. 3 solamente in
riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Poiché tutte le otto ordinanze sollevano questioni di
costituzionalità identiche o simili, aventi ad oggetto la medesima
norma, i relativi giudizi possono essere riuniti per venir decisi con
un'unica sentenza.
2. - Va, innanzitutto, dichiarata la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale della norma contestata in
riferimento ai vari profili attinenti all'art. 3 della Costituzione.
Infatti, con la sentenza n. 62 del 1994 questa Corte si è già
pronunziata nel senso della non fondatezza della medesima questione
sotto i diversi profili di legittimità costituzionale sollevati dal
Tribunale di Bergamo, dal Tribunale di Roma e dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze
riferite nei punti nn. 1, 2, 4 e 5 della narrativa in fatto. E,
tenuto anche conto che i giudici a quibus non adducono nelle
ordinanze appena citate argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati
nella precedente decisione, non sussistono motivi per non ribadire la
pronunzia adottata con la sentenza n. 62 del 1994.
3. - Non fondata è, invece, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis, del decreto-legge n. 416
del 1989 nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge n. 187 del 1993, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze
riferite nei punti nn. 2, 3 e 5 della narrativa in fatto.
Per quanto anche una delle ordinanze introduttive del precedente
giudizio avesse proposto la medesima questione di costituzionalità
in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, tuttavia
in quell'occasione questa Corte non è entrata nel merito, ma ha
adottato una pronunzia d'inammissibilità avendo il giudice a quo
espressamente sollevato la detta questione in modo ipotetico. Ora,
invece, le sei ordinanze che prospettano dubbi di costituzionalità
in riferimento al citato art. 27 propongono la medesima questione in
modo attuale ovvero argomentano plausibilmente sulla rilevanza della
questione stessa rispetto al giudizio principale.
Venendo al merito dei dubbi di legittimità costituzionale
sollevati, occorre premettere che questa Corte nella ricordata
sentenza n. 62 del 1994 ha affermato che l'espulsione dello straniero
extracomunitario disciplinata dall'impugnato art. 7, comma 12-bis,
lungi dal costituire, come pretendono i giudici a quibus, una
sostanziale impunità dello straniero che si trovi nelle condizioni
richieste dalla legge, comporta semplicemente la sospensione della
esecuzione della custodia cautelare in carcere ovvero della
espiazione della pena, tanto che, in caso di rientro dello straniero
espulso nel territorio dello Stato o in caso di mancata esecuzione
dell'espulsione, si impone il ripristino dello stato di detenzione
(v. comma 12-quater del medesimo art. 7).
Pur se questa Corte, come ricordano alcuni dei giudici a quibus,
ha recentemente affermato che la finalità rieducativa della pena è
una proprietà essenziale che caratterizza quest'ultima nel suo
contenuto ontologico e "l'accompagna da quando nasce, nell'astratta
previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue" (v.
sentenza n. 313/1990), è indubitabile che la connotazione ora
considerata, al pari delle altre che con essa coesistono, concernono
il trattamento penitenziario in quanto applicato, mentre non possono
venire in questione quando tale trattamento è interrotto ovvero,
come nel caso della espulsione esaminata, quando è sospeso. In altri
termini, con riferimento ai momenti durante i quali lo Stato
legittimamente non svolge i poteri inerenti all'esecuzione della pena
o della custodia cautelare, non si può pretendere, come questa Corte
ha da tempo precisato (v. sentenze nn. 12 e 48 del 1966), che trovino
applicazione le esigenze e gli imperativi che la Costituzione collega
alla predetta esecuzione. Sotto questo profilo, pertanto, i dubbi di
costituzionalità prospettati dai giudici a quibus in riferimento
alle finalità che l'art. 27, terzo comma, della Costituzione
connette alla pena non hanno valore rispetto alla disciplina
dell'espulsione dello straniero contenuta nelle disposizioni
impugnate, dal momento che quest'ultima comporta necessariamente,
come si è prima ricordato, la sospensione del trattamento
penitenziario, tanto ove questo sia conseguenza dell'esecuzione di
una pena, quanto ove sia effetto di una misura cautelare detentiva.
Ciò non toglie, tuttavia, che l'applicazione dell'espulsione
prevista dall'art. 7, comma 12-bis, del decreto-legge contestato,
proprio perché produce l'effetto di sospendere la pena, implica
un'interferenza su quest'ultima e, conseguentemente, sull'adempimento
delle funzioni connesse all'applicazione del trattamento
penitenziario. Ma la legittimità costituzionale di tale incidenza
non può essere valutata in riferimento ai connotati costituzionali
che la pena deve avere, bensì con riguardo alla non manifesta
irragionevolezza della scelta discrezionale con la quale il
legislatore ha introdotto nell'ordinamento penale un istituto, come
l'espulsione disciplinata dalle disposizioni impugnate, comportante
la sospensione dell'esecuzione della pena o della custodia cautelare
e, quindi, la temporanea astensione, da parte dello Stato, dal
perseguimento delle finalità costituzionalmente connesse al
trattamento penitenziario. Ma, sotto il profilo ora precisato, questa
Corte non ha che da ribadire le considerazioni già svolte nel senso
del rigetto nella sentenza n. 62 del 1994 (punto n. 5 in diritto) in
relazione alle censure di palese irragionevolezza allora sollevate
contro le disposizioni oggetto dei presenti giudizi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
(Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato),
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel
testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14
giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento
penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri),
convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296,
sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in
epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale del citato art. 7, commi 12-bis e 12-ter,
sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Bergamo e dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte