Sentenza n. 283/2002
Altra decisione · depositata il 26/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 marzo
1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso con ricorso della Corte di appello di Roma notificato il
15 gennaio 2001, depositato in Cancelleria il 29 successivo ed
iscritto al n. 6 del registro conflitti 2001.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio di appello proposto avverso la
sentenza del Tribunale di Roma in data 28 ottobre 1998 - con la quale
il deputato Vittorio Sgarbi era stato condannato alla pena di mesi
due di reclusione per il reato di diffamazione aggravata a mezzo
stampa ai danni del dott. Giancarlo Caselli, con riferimento ad
alcune espressioni ("Soltanto la mente perversa di alcuni magistrati
può pensare di attribuire a Berlusconi l'associazione mafiosa 416
bis. Loro sì mafiosi, che sequestrano la Sicilia, arrivano dal
Piemonte per inquisire i siciliani, corrompere la loro dignita!"),
pronunciate in occasione di un comizio tenutosi il 27 marzo 1996 e
riportate dalla stampa - la Corte di appello di Roma ha sollevato
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla
deliberazione della Camera dei deputati assunta il 23 marzo 1999. Con
tale deliberazione l'Assemblea, in accoglimento del parere espresso
dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater
n. 65), ha dichiarato che i fatti per i quali il suddetto
parlamentare era sottoposto al procedimento penale in questione
concernevano opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio
delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della
Costituzione.
La Corte di appello - dopo aver richiamato la giurisprudenza
costituzionale relativa all'oggetto del conflitto di attribuzione ed
al nesso funzionale, che deve intercorrere tra le opinioni e
l'attività parlamentare - ha rilevato come, nel caso di specie, non
possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, "stante la non
riscontrabilità di connessione con atti tipici della funzione
parlamentare, in quanto non è possibile individuare ...un intento
divulgativo di una scelta o, più in generale, di una attività
politico-parlamentare". Al contrario, le dichiarazioni incriminate
avrebbero "natura di insulto personale" e sarebbero scollegate ed
estranee rispetto a qualunque valutazione politica, come sarebbe
dimostrato "dalla loro genericità e dalla carenza di riferimenti a
fatti concreti, specifici, determinati". La Giunta per le
autorizzazioni a procedere e la Camera - ad avviso delle quali le
opinioni sarebbero da ricondurre ad un contesto prettamente politico
ed al legittimo diritto di critica del parlamentare, sia pure
espresso "in forma paradossale e forse non conveniente" - avrebbero
omesso di considerare che "non si può ricondurre nella funzione
parlamentare l'intera attività politica svolta dal deputato, perché
tale interpretazione vanificherebbe il nesso funzionale di cui
all'art. 68, primo comma, della Costituzione e comporterebbe il
rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale".
Invece, "il fatto che si tratti di argomento politicamente rilevante
e trattato in più occasioni da un deputato, non comporta di per sé
che ci si trovi in presenza di esercizio della funzione parlamentare,
da ravvisare solo quando tale attività sia correlabile ad uno
specifico atto tipico". Pertanto, secondo la Corte di appello
ricorrente, la deliberazione della Camera esorbiterebbe dall'ambito
derogatorio consentito dall'art. 68 della Costituzione: con la
conseguente violazione degli artt. 101, secondo comma, 102, primo
comma, e 104, primo comma, Cost., che assegnano la titolarità della
funzione giurisdizionale alla magistratura e tutelano la legalità e
l'indipendenza del suo esercizio; nonché degli artt. 3, primo comma,
per la disparità di trattamento che verrebbe introdotta tra
cittadini e parlamentari, e 24, primo comma, della medesima Carta,
per l'impossibilità della parte lesa di fruire della tutela
giurisdizionale, solo perché è stata offesa da un parlamentare.
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 9 del 2001 (depositata il 4 gennaio 2001). Le notificazioni di
rito sono state eseguite il 15 gennaio 2001 ed il conseguente
deposito è stato effettuato il 29 gennaio 2001.
3. - Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati,
depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle
quali ha chiesto dichiararsi che spetta ad essa Camera affermare la
insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle
opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi in data 27 marzo 1996,
come deliberato dalla Assemblea della Camera medesima in data
23 marzo 1999.
Viene anzitutto ritenuta erronea la tesi della Corte ricorrente,
secondo la quale la sede "extraparlamentare e politica" in cui le
dichiarazioni sono state rese renderebbe inoperante la prerogativa
sancita dall'art. 68 Cost.: tesi in contrasto con la giurisprudenza
costituzionale e con il diverso testo che compariva nell'art. 51
dello Statuto. Altro assunto reputato erroneo è quello secondo il
quale non sarebbe dato di ravvisare nella specie un collegamento tra
un pur minimo intento divulgativo e un "comportamento" del
parlamentare, giacché - osserva la Camera resistente - una "indagine
che pretendesse di sindacare le motivazioni soggettive che abbiano
mosso il parlamentare a rendere le proprie dichiarazioni, resta del
tutto ininfluente ai fini della applicazione della garanzia
costituzionale della insindacabilità", come d'altra parte è
possibile desumere dalla stessa giurisprudenza costituzionale. È al
contrario corretta - sottolinea la Camera - l'osservazione svolta
dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, laddove segnala come
il deputato Sgarbi abbia rivolto una costante attenzione,
nell'esercizio del sindacato ispettivo proprio della carica,
sull'operato della Procura della Repubblica di Palermo; sicché le
dichiarazioni sub iudice vengono a porsi "con tale attività in
rapporto di conseguenzialità logica e contenutistica", come d'altra
parte testimoniano "le svariate interrogazioni avanzate dal medesimo
deputato", che la stessa Camera ha depositato ed illustrato. Come
emergerebbe dalla rassegna delle interrogazioni riportata nell'atto
di costituzione, tra le dichiarazioni di cui alla impugnata delibera
di insindacabilità e le prese di posizione formalizzate in sede
ispettiva, non intercorrerebbe soltanto - ad avviso della Camera - un
"più che trasparente rapporto di comunanza tematica, ma una vera e
propria identità di impostazione e di svolgimento dei medesimi
contenuti critici". Ciò anche in riferimento alla "perifrasi
provocatoria, ossia quella che ricorre all'appellativo "mafiosi", che
peraltro non è di uso infrequente nella tecnica argomentativa del
parlamentare, tant'è che figura negli stessi atti ispettivi". Che
poi non vi sia perfetta coincidenza testuale tra gli atti
parlamentari tipici e le dichiarazioni, è circostanza non dirimente,
avendo la giurisprudenza costituzionale già chiarito come sia
sufficiente ai fini della garanzia della immunità la "sostanziale
corrispondenza di significati". Né viene reputata convincente la
deduzione della Corte ricorrente, secondo la quale le dichiarazioni
in questione si porrebbero al di fuori della menzionata garanzia,
perché avrebbero "natura di insulto personale": ove una siffatta
impostazione fosse condivisa, sarebbero introdotte nel conflitto
"valutazioni di merito, relative cioè alla fondatezza o meno delle
accuse rivolte al parlamentare, che devono restarvi rigorosamente
estranee". In ogni caso, osserva la Camera, non può ritenersi che la
forma attraverso la quale il parlamentare ha espresso la propria
opinione possa precludere la garanzia costituzionale, ove ne
ricorrano i presupposti, giacché ciò aprirebbe il varco a
valutazioni del tutto soggettive ed opinabili. Né può convenirsi,
infine, con la tesi secondo la quale la estraneità delle
dichiarazioni dalla sfera di protezione costituzionale, sarebbe
dimostrata "dalla loro genericità e dalla carenza di riferimenti a
fatti concreti, specifici, determinati": sia perché il rinvio alle
denunce operate in sede ispettiva deve ritenersi implicito; sia
perché è proprio la prospettata "genericità" delle opinioni
espresse - conclude la Camera - a "comprovarne, ictu oculi il
carattere della insindacabilità".
Con successiva memoria, depositata in prossimità della udienza,
la Camera dei deputati ha riassunto e ribadito le argomentazioni già
svolte nell'atto di costituzione. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di
attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, in relazione alla delibera assunta il 23 marzo 1999, con la
quale l'Assemblea, in accoglimento del parere espresso dalla Giunta
per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater n. 65), ha
dichiarato che i fatti per i quali pendevano alcuni procedimenti
penali, promossi nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi a seguito
di querela proposta dal dott. Giancarlo Caselli - fra i quali anche
il procedimento sottoposto al giudizio della Corte ricorrente -
concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione. Come emerge dalla relazione della Giunta
per le autorizzazioni a procedere, la deliberazione oggetto di
impugnativa si riferisce ad una complessa vicenda processuale,
originata da alcune frasi - riportate nell'esposizione in fatto -
proferite dal deputato Sgarbi nel corso di una manifestazione
politica svoltasi il 27 marzo 1996 in Milano: frasi che, diffuse da
agenzie di stampa, vennero pubblicate da alcuni quotidiani, dando
origine - a seguito di querela proposta dal dott. Caselli,
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - a vari
procedimenti penali per il reato di diffamazione, pendenti anche in
gradi diversi. La stessa Giunta non mancò di sottolineare, al
riguardo, come, pur nella varietà delle singole vicende processuali,
le stesse si riferissero al medesimo accadimento storico, costituito
dal comizio tenuto dal deputato Sgarbi il 27 marzo 1996; sicché -
indipendentemente dalle conseguenze di natura processuale o
sostanziale che a tale "fatto storico" erano ricollegate, in base
alla normativa vigente, da parte della autorità giudiziaria - la
proposta formulata dalla stessa Giunta (poi approvata dall'Assemblea)
doveva "intendersi attinente a tutti i procedimenti pendenti", che da
quel fatto avevano tratto origine. Fatto, dunque, che restava
enucleato dalle espressioni riprodotte sulla stampa e recepite nelle
imputazioni elevate a carico del deputato Sgarbi nel procedimento
pendente dinnanzi alla Corte ricorrente, investita a seguito di
gravame interposto avverso la sentenza di condanna in primo grado,
allegata agli atti qui trasmessi dalla stessa Corte.
Nel merito delle doglianze, la ricorrente sottolinea in
particolare come - al lume tanto della giurisprudenza costituzionale
che di quella di legittimità - non possano essere attratte
nell'alveo della prerogativa della insindacabilità quelle
manifestazioni del pensiero che, espresse "in comizi, cortei,
trasmissioni radiotelevisive o durante lo svolgimento di scioperi",
non presentino alcun collegamento funzionale con l'attività
parlamentare, se non sul piano "meramente soggettivo" rappresentato
dal fatto di provenire da persona fisica che è anche membro del
Parlamento. Nella specie - afferma la ricorrente - le espressioni
contestate al deputato Sgarbi come diffamatorie non potrebbero
ritenersi collegate funzionalmente alla sua attività di
parlamentare: sia per l'occasione ed il luogo in cui furono
pronunciate; sia perché non sarebbe possibile individuare in tale
comportamento "un sia pur minimo intento divulgativo di una scelta o
di un'attività politico-parlamentare, quale una proposta di legge o
un'interrogazione o interpellanza, eccetera". La Camera dei deputati,
dunque, accogliendo la proposta della Giunta avrebbe omesso di
considerare che non si può ricondurre alla funzione parlamentare
l'intera attività politica, giacché, altrimenti, la prerogativa
costituzionale rischierebbe di trasformarsi in un "privilegio
personale". Le dichiarazioni del deputato Sgarbi, quindi,
resterebbero estranee alla sfera della insindacabilità, avendo
natura di "insulto personale" scollegato all'esercizio di funzioni
parlamentari, come sarebbe dimostrato "dalla loro genericità e dalla
carenza di riferimenti a fatti concreti, specifici, determinati".
2. - La Camera resistente reputa, al contrario, che dalle varie
interrogazioni parlamentari formulate dal deputato Sgarbi e
depositate in sede di costituzione, emerga la fondatezza di quanto
già osservato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, a
proposito della "costante attenzione" manifestata dal parlamentare
per le vicende relative alla procura della Repubblica di Palermo;
sicché, tra le dichiarazioni oggetto della impugnata delibera di
insindacabilità e le prese di posizione formalizzate in sede
ispettiva, non sarebbe ravvisabile soltanto un rapporto di comunanza
tematica, ma sarebbe possibile cogliere una identica impostazione e
lo svolgimento "dei medesimi contenuti critici". Né - sottolinea
ancora la Camera - potrebbe farsi leva, come argomenta la Corte
ricorrente, sulla pretesa genericità delle affermazioni per dedurne
la non riferibilità all'esercizio della funzione parlamentare,
giacché, per un verso, ciò riproporrebbe l'esigenza di una
inaccettabile "identità burocraticamente testuale tra dichiarazioni
esterne ed atti parlamentari interni"; mentre, sotto altro profilo,
vi sarebbe da chiedersi se non sia proprio la pretesa "genericità"
delle opinioni espresse a dimostrare, di per sé, il carattere della
loro insindacabilità, perché intese a manifestare "il significato
essenziale dell'impegno svolto in sede di esercizio del mandato
parlamentare".
3. - Il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte - nella
ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di
attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere, in ordine alla
applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione -
allorché le dichiarazioni, per le quali il parlamentare è chiamato
a rispondere in sede giurisdizionale, siano state rese, come nella
specie, "del tutto al di fuori di un'attività funzionale
riconducibile alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di
fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte
dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda
l'eventualità che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se
non la divulgazione all'esterno ... di un'opinione già espressa, o
contestualmente espressa, nell'esercizio della funzione parlamentare"
(v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque
ricondurre le dichiarazioni extra moenia al panorama delle "opinioni"
per le quali opera la garanzia costituzionale della
irresponsabilità, non bastano - ha sottolineato questa Corte - né
la semplice comunanza di argomenti, né l'identità del "contesto"
politico tra quelle dichiarazioni ed atti tipici della funzione
parlamentare. "Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere
qualificata come espressione di attività parlamentare; il che
normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale
corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori
dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in
Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime"
(v., tra le altre, la sentenza n. 76 del 2001).
Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali
pende il procedimento penale davanti all'organo giurisdizionale che
ha sollevato il conflitto, possa attribuirsi siffatto carattere
divulgativo di una opinione parlamentare insindacabile. Gli atti di
sindacato ispettivo evocati e prodotti dalla difesa della Camera, non
evidenziano, infatti, profili di sostanziale corrispondenza rispetto
alle espressioni che formano oggetto delle imputazioni, per le quali
è stata pronunciata condanna in primo grado nei confronti del
deputato Sgarbi ed è in corso di celebrazione il giudizio di appello
davanti alla Corte ricorrente; essi esprimono - come ha sottolineato
la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere -
null'altro che "il sintomo di una costante attenzione manifestata dal
deputato Sgarbi, nell'esercizio dell'attività ispettiva propria di
un parlamentare, sull'operato della Procura di Palermo", restando
invece esclusa qualsiasi diretta attinenza con le "esternazioni" per
le quali pende il procedimento in questione. Tali esternazioni,
dunque, sono riconducibili ad un "contesto prettamente politico",
come la Giunta riconosce; ma sono prive di un intimo raccordo,
contenutistico e funzionale, con l'esercizio delle attribuzioni
parlamentari, le quali sole legittimano e giustificano, sul piano
costituzionale, la garanzia della insindacabilità che, erroneamente,
la Camera resistente ha nella specie ritenuto di affermare.
Deve dunque concludersi che la Camera dei deputati, nel votare
per la insindacabilità delle dichiarazioni di cui qui si tratta, ha
violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal
modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i
fatti per i quali è in corso davanti alla Corte di appello di Roma
il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui
al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la
deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 23 marzo 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte