Corte costituzionale

Ordinanza n. 284/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/09/1983 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma

primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),

promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1978 dal pretore di

Portoferraio sul ricorso proposto da Franchini Franco contro s.p.a.

S.I.P., iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 1978;

visti l'atto di costituzione della s.p.a. S.I.P. e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con l'ordinanza di cui in epigrafe, il pretore di

Portoferraio ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300,

prospettando il dubbio che la citata norma sia costituzionalmente

illegittima nella parte in cui prevede che i lavoratori dipendenti

eletti consiglieri comunali hanno diritto a permessi retribuiti per

espletare i loro compiti. Si assume che la citata disposizione

contrasterebbe:

1) con l'art. 3 e con l'art. 53 Cost., in quanto attribuirebbe un

carico economico particolare ad una sola categoria di cittadini (i

datori di lavoro), in conseguenza dell'espletamento, da parte di

lavoratori dipendenti, di una carica pubblica;

2) con l'art. 3 Cost. in ragione di ingiustificata ed irrazionale

disparità di trattamento riservata ai lavoratori subordinati eletti

alla carica di consiglieri comunali o provinciali rispetto ai

lavoratori autonomi che ricoprono le stesse cariche. Solo ai primi,

infatti, verrebbe sostanzialmente garantita, sia pur ponendo l'onere

relativo a carico del datore di lavoro, la possibilità di espletare il

mandato senza risentirne un danno economico, nonostante che anche per

molti lavoratori autonomi la sospensione della propria attività

lavorativa per il tempo necessario all'esercizio delle pubbliche

funzioni comporti un pregiudizio economico altrettanto grave e non

eliminabile;

3) con l'art. 3 Cost. in quanto vi sarebbe ingiustificata disparità

di trattamento tra i lavoratori dipendenti privati eletti consiglieri

comunali, i quali hanno diritto a permessi retribuiti per espletare i

compiti derivanti da tale loro incarico pubblico solo per il tempo

strettamente necessario all'espletamento del loro mandato, ed i

lavoratori subordinati privati eletti sindaci od assessori, i quali

hanno diritto a permessi non retribuiti per almeno trenta ore mensili,

senza limitazione alcuna circa l'uso dei medesimi;

4) con il terzo comma dell'art. 51 Cost., nella parte in cui prevede

che i lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o

provinciale sono autorizzati ad assentarsi dal servizio solo per il

tempo "strettamente necessario" all'espletamento del mandato.

Considerato che con la sentenza n. 193 del 1981, peraltro successiva

all'emanazione dell'ordinanza del pretore di Portoferraio, la Corte

aveva già esaminato il problema della costituzionalità dell'art. 32

della legge n. 300 del 1970 in relazione a tutti i parametri invocati,

giungendo ad una pronunzia di infondatezza.

Che, in particolare, per quanto attiene alla questione ricordata sub

2), e concernente la pretesa disparità di trattamento in danno dei

lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori subordinati eletti

consiglieri comunali, la Corte, con la sentenza citata, aveva escluso

che vi fosse, in relazione all'art. 3 Cost., illegittimità

costituzionale della disposizione impugnata, osservando che "il

sacrificio di tempo per adempiere le funzioni pubbliche, altrimenti

utilizzabile in attività economicamente produttive, è richiesto sia

ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi", motivazione questa che

consente di dichiarare la manifesta infondatezza della questione come

oggi proposta.

Che, per quanto attiene alla questione sub 3) il quesito era già

stato posto, in termini sostanzialmente analoghi, dall'ordinanza n. 379

del Reg. Ord. 1978, e ritenuto infondato dalla Corte con ampia

motivazione comprendente anche il rilievo che ai sindaci ed agli

assessori dei comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti

(o capoluoghi di provincia) la legge assegna una specifica indennità

mensile; ed estesa altresì alla considerazione che il legislatore non

ha favorito né i consiglieri comunali né i sindaci e gli assessori,

"perché tutti, in quanto consiglieri, hanno diritto alla retribuzione

da parte del datore di lavoro del tempo necessario all'espletamento del

mandato di consigliere; perché i sindaci di tutti i comuni e gli

assessori dei comuni nei quali la funzione ha maggiore importanza

usufruiscono di una indennità mensile cui si aggiunge la indennità di

presenza alle sedute del consiglio"; e che, da tale motivazione, emerge

chiaramente la manifesta infondatezza anche di tale questione.

Che, ancora, per ciò che attiene alla censura concernente la

constatazione che la legge impugnata assicura la retribuzione ai

consiglieri comunali solo per il tempo "strettamente necessario"

all'espletamento del loro mandato, la Corte, sempre nella citata

sentenza, ha ribadito che l'art. 51 Cost. stabilisce che il lavoratore

chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo

necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro,

ma non che abbia anche il diritto alla remunerazione del periodo di

assenza dal lavoro; e che da ciò discende che sussiste tuttavia la

discrezionalità del legislatore ordinario nello stabilire se il tempo

impiegato nella funzione pubblica elettiva debba o meno essere

remunerato in tutto o in parte, dal datore di lavoro o dalla

collettività; che, pertanto, la ratio di tale motivazione consente di

dichiarare manifestamente infondata anche tale questione.

Che, infine, per ciò che attiene alla questione ricordata sub 1), la

Corte ha puntualmente, sempre con la più volte citata sentenza n. 193

del 1981, esaminato il quesito, giungendo ad una pronuncia di

infondatezza, che non può in questa sede essere modificata, in quanto,

sul punto, non vengono prospettati motivi nuovi o comunque tali da

indurre la Corte stessa a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300,

sollevate con riferimento agli artt. 3, 51 e 53 della Costituzione dal

pretore di Portoferraio con l'ordinanza in data 1 febbraio 1978 di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte