Corte costituzionale

Ordinanza n. 284/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1984 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901 codice

civile promosso con l'ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Pretore

di Torino nel procedimento civile vertente tra S.L.P. Assicurazioni e

Aulisio Paolo, iscritta al n. 947 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno

1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ., nella parte in

cui sancisce che l'assicuratore, in caso di mancato anticipato

pagamento del premio, può, decorso il quindicesimo giorno dalla

scadenza, sospendere la prestazione, richiedere l'adempimento e agire

per la riscossione nei successivi sei mesi.

Considerato che analoga questione è stata ritenuta non fondata con

sentenza n. 18 del 1975;

che il Pretore ritiene di riproporla perché la decisione della

Corte avrebbe indebitamente spostato la prospettiva interpretativa,

assumendo a giustificazione del sistema il rapporto contrattuale tra

assicuratore e massa degli assicurati e non tra singolo assicuratore e

assicurato;

che al contrario la sentenza citata, richiamando la particolare

struttura del contratto d'assicurazione, ha esaurientemente dimostrato

che l'equilibrio tecnico ed economico del negozio si realizza tra

l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei premi

dovuti dagli assicurati, e non invece nell'ambito di ogni singolo

rapporto contrattuale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1901 cod. civ., sollevata dall'ordinanza in

epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte