Sentenza n. 284/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 28/1980
citata
- art. 58d.P.R. 382/1980
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo
comma, lett. g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e
didattica") e 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"),
promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1985 dal Consiglio di
Stato - sezione VI giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti dal
Ministero della pubblica istruzione ed altro, contro Pirjo Tuulikki
Nummenhao ed altri, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
Serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Pirjo Tuulikki Nummenhao ed altri,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Pirjo Tuulikki Nummenhao ed altri, tutti lettori di lingua
straniera presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Istituto
Universitario Orientale di Napoli, in forza di incarichi conferiti ai
sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 54, per i periodi di tempo 1°
gennaio 1979 - 31 ottobre 1979 e 1° novembre 1979 - 31 ottobre 1980,
inoltravano domanda di partecipazione alla prima tornata dei giudizi
di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori
universitari confermati, banditi con D.M. 8 ottobre 1980, in
attuazione dell'art. 59 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Il Rettore dell'Istituto Universitario Orientale li escludeva
dalla tornata dei giudizi perché privi dell'anzianità di servizio
di due anni richiesta dall'art. 58, primo comma, lett. h), del d.P.R.
n. 382 del 1980 e dal bando di concorso.
A seguito di impugnazione degli interessati, il T.A.R. per la
Campania successivamente annullava bando di concorso e decreti
rettorali di esclusione ritenendo che ai lettori fosse applicabile la
seconda parte del secondo comma del citato art. 58 che, in
alternativa all'anzianità di un biennio realizzato con un periodo di
effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascun anno accademico,
richiede soltanto il minore requisito di un servizio di sei mesi alla
data del 31 ottobre 1979.
Il Ministero della pubblica istruzione e l'Istituto Orientale di
Napoli appellavano al Consiglio di Stato, sostenendo che l'art. 58,
primo comma, lett. h), del d.P.R. n. 382 del 1980 è diretto al
recupero di quei lettori che erano già in servizio prima
dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 1979, nell'arco di tempo
compreso fra il 31 dicembre 1973 e l'11 marzo 1980.
Resterebbero pertanto esclusi dai giudizi di idoneità i lettori
assunti per la prima volta in forza della legge 19 febbraio 1979, n.
54, di conversione del decreto-legge n. 817 del 23 dicembre 1978.
Non sarebbe pertanto applicabile ai lettori la disposizione di cui
alla seconda parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 382
del 1980, essendo il requisito di anzianità per la categoria dei
lettori esclusivamente quello indicato alla lett. h) del precedente
primo comma.
Il Consiglio di Stato non condivide la interpretazione del T.A.R.
per la Campania circa l'applicabilità ai lettori della seconda parte
del secondo comma dell'art. 58 della legge n. 382 del 1980, in quanto
fondata sull'erroneo postulato che sia la lett. g), ottavo comma,
dell'art. 7 della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28
("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria
e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione
organizzativa e didattica"), sia la lett. h), primo comma, dell'art.
58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, non contemplino un regime
proprio ed esclusivo della categoria dei lettori, differenziato da
quello delle altre figure in detti articoli elencate.
Nondimeno il Consiglio di Stato ritiene che i lettori siano
irragionevolmente discriminati in peius rispetto alla categoria degli
assistenti incaricati, cui dovrebbero essere, data la normativa sullo
status giuridico ed economico del personale assistente, assimilati, e
pertanto solleva con ordinanza del 26 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 409
del 1986), in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo comma, lett. g),
della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 58, primo comma, lett. h), del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
2. - Per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri,
l'Avvocatura dello Stato sostiene che l'equiparazione tra le due
categorie degli assistenti e dei lettori tocca soltanto alcuni
aspetti dello status giuridico ed economico, mentre permarrebbe
profonda la differenza delle funzioni esercitate. Gli assistenti
sarebbero normale supporto all'attività di insegnamento del titolare
della cattedra fino alla possibilità di collaborare, con la
qualifica di aiuto, nella direzione dell'istituto, laddove i lettori
sarebbero eventuali ausiliari per le esercitazioni destinate alla
corretta pronuncia della lingua straniera. Inoltre i lettori assunti
per contratto, anziché legati da rapporto di pubblico impiego come
gli assistenti, andrebbero configurati come prestatori d'opera
professionale retribuita con criteri di sinallagmaticità. Il che
giustificherebbe il trattamento differenziato, rispetto agli
assistenti, ai fini della loro ammissione ai giudizi di idoneità per
l'inquadramento nel personale dei ricercatori.
3. - Le parti private ribadiscono brevemente nella memoria di
costituzione la tesi dell'ordinanza di rimessione in ordine alla
disparità di trattamento tra lettori e assistenti incaricati. Considerato in diritto
1. - Con ordinanza del 26 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 409 del 1986),
la VI sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato solleva, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7, ottavo comma, lett. g), della legge 21
febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica") e 58, primo comma, lett.
h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica") "nella parte in cui, richiedendo
esclusivamente per i soggetti in possesso della qualifica di lettore,
ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento
nel ruolo dei ricercatori confermati, una anzianità di servizio
biennale, in tal modo escludendo l'applicabilità, nei confronti dei
medesimi lettori, della seconda parte del nono comma dell'art. 7
della legge n. 28 del 1980 e della seconda parte del secondo comma
dell'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, introducono un trattamento
differenziato rispetto a quello assicurato dall'art. 7, ottavo comma,
lettera f, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dall'art. 58, primo
comma, lettera h, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ai fini
dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, agli assistenti
incaricati".
2. - Così come prospettata, la questione è fondata.
Le due norme impugnate richiedono una anzianità di due anni di
servizio, ai fini della ammissione ai giudizi di idoneità per
l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, ai lettori
"assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del
consiglio di amministrazione anteriore al 31 ottobre 1979, ai sensi
del decreto-legge
23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n.
54, che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio
1980, n. 28, risultino aver maturato, agli effetti legali, due anni
di servizio" (art. 58, 1° comma, lett. h), d.P.R. n. 382 del 1980).
La norma intende discriminare nel genus dei lettori due species:
una che può ottenere il requisito del biennio di servizio, un'altra
che non può raggiungerlo.
Nella prima si collocano:
a) i lettori entrati in ruolo con pubblico concorso ai sensi
dell'art. 6 della legge 29 agosto 1941, n. 1058;
b) i lettori nominati con delibera del Consiglio di
amministrazione anteriore al 31 ottobre 1979;
c) i lettori che possono cumulare un anno di incarico ottenuto
con delibera nominativa del Consiglio di amministrazione con un
secondo anno di incarico conferito, su proposta dei Consigli di
Facoltà, per decreto rettorale, anche al di fuori degli accordi
culturali con i rispettivi Paesi, ai sensi dell'ottavo comma
dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito, con modificazioni, in legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Nella seconda specie si collocano coloro che per la prima volta
ottengono un incarico rettorale ai sensi del d.l. n. 817 del 1978 e
che ovviamente non possono avere prestato che un solo anno di
servizio alla data dell'11 marzo 1980.
Codesta restituzione della portata della previsione regolativa
dell'art. 58, primo comma, lett. h), è significativamente
suffragata, oltre che dalla esegesi svolta nella ordinanza di
rimessione del Consiglio di Stato, anche dalla Nota del Ministero
della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione
universitaria, Divisione VI, 17 febbraio 1981, prot. 704 che
esplicitamente riconosce tra i legittimati all'ammissione ai giudizi
di idoneità "lettori assunti at sensi L. 19 febbraio 1979, n. 54".
3. - Il requisito del biennio di servizio deve intendersi
realizzato, a norma della prima parte del secondo comma dell'art. 58
del d.P.R. n. 382 del 1980, con il cumulo di due anni accademici
anche non consecutivi o di periodi di sei mesi di effettivo servizio
in ciascuno dei due anni accademici.
La richiesta dell'anzianità biennale è dal legislatore rivolta,
tra le ben nove categorie di personale universitario elencate
nell'art. 58 citato, soltanto a quella dei lettori, con l'effetto di
escludere dall'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento
nel ruolo dei ricercatori coloro che per la prima volta ottengono le
funzioni di lettore sotto la peculiare figura introdotta dal d.l. n.
817 del 1978. Malgrado la loro eterogeneità, ben otto delle nove
categorie sono beneficiarie di un comune regime di ammissione ai
giudizi di idoneità, stabilito dalla seconda parte del secondo comma
dell'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, in "un periodo di servizio
di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979".
La deterior condicio dei lettori non è configurata solo dalla
richiesta della maggiore anzianità di servizio - due anni contro sei
mesi - ma ancor più dalla esclusione, che ne consegue, dall'accesso
al ruolo dei ricercatori della più recente loro specie creata dal
legislatore del 1978. L'apprezzamento che il legislatore sembra
esprimere sulla utilità e validità di quest'ultima figura di
lettore, rispetto alle due figure precedenti, dovrebbe presumersi
tanto sfavorevole da precluderne addirittura il recupero - al pari
degli altri precari - nel ruolo dei ricercatori.
Già siffatta normativa si espone ad una duplice censura:
a) introduce una discriminazione tra operatori universitari
esercitanti le stesse funzioni con la stessa denominazione e status;
b) produce nuovo precariato in contraddizione con l'obiettivo
del suo totale assorbimento.
4. - Nell'elenco delle nove categorie dell'art. 58 del d.P.R. n.
382 (come già in quello delle otto, dell'art. 7 della legge di
delegazione n. 28) è rinvenibile un termine di comparazione alla cui
stregua misurare la compatibilità delle norme impugnate con entrambi
i principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Tale tertium comparationis è costituito dalla previsione della
categoria degli assistenti incaricati, indicata alla lett. g), del
primo comma, dell'art. 58, del d.P.R. n. 382 del 1980, nonché alla
lett. f) dell'art. 7 della legge di delegazione n. 28 del 1980, per
la quale vige il regime più favorevole del periodo di servizio di
almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979.
Quanto al nesso tra la figura dell'assistente e la figura del
lettore giova ricordare l'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo
1958, n. 349 ("Norme sullo stato giuridico ed economico degli
assistenti universitari"): "Alle cattedre di lingue e letterature
possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato
giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli
assistenti".
La stessa amministrazione della Pubblica Istruzione riconosce, con
circolare 29 dicembre 1982, n. 5494, che "le due figure (scil. del
lettore e dell'assistente), ancora precedentemente a tale ordinamento
coincidevano e si confondevano in un unico ruolo".
5. - Secondo la citata circolare, a seguito del decreto-legge 23
dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19
febbraio 1979, n. 54, "la figura giuridica del lettore di lingua
straniera muta radicalmente".
Se l'asserito mutamento risiede nella facoltà riconosciuta dal
decreto-legge n. 817 del 1978 ai Rettori delle Università di
conferire incarichi di lettore su proposta dei Consigli di Facoltà,
ebbene esso è, al contrario, proseguimento della normativa già
posta nell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e nell'art. 24,
primo e secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62. Il
mutamento ha inizio successivamente al decreto-legge n. 817 del 1978,
con la disciplina dei lettori assunti mediante contratto di diritto
privato introdotta dall'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, già
prevista nella legge di delegazione n. 28 del 1980 all'art. 6, sesto
e settimo comma.
6. - Ma quest'ultima specie, del tutto estranea alla questione in
esame, è senza ragione richiamata nell'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri. Resta in conclusione certo che con la figura
di lettore incaricato regolata dal decreto-legge n. 817 del 1978 non
si altera la sostanziale identità di status e di funzioni tra
assistenti e
lettori.
La pretesa riduzione dell'impiego dei lettori alle sole
esercitazioni di corretta pronuncia della lingua straniera, peraltro
non prevista da alcuna fonte normativa, è smentita dalla pratica
universitaria che pone su un piano di eguale dignità intellettuale e
scientifica e di equivalenza tecnico-professionale assistenti e
lettori, pur nella peculiarità dei rispettivi compiti.
La disparità di trattamento tra lettori incaricati ed assistenti
incaricati appare di tutta evidenza lesiva di entrambi i valori
costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza esigiti al
legislatore ordinario dall'art. 3 della Costituzione.
Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale delle
norme impugnate che richiedono ai lettori l'anzianità di servizio di
due anni per essere ammessi ai giudizi di idoneità per
l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari. In
conseguenza di tale declaratoria, non ha più ragion d'essere la
normativa sul computo dell'anzianità biennale contenuta nella prima
parte del nono comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28
e nella prima parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 382
del 1980, della quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale. Ai
lettori, ricondotti nella generale disciplina delle restanti
categorie di legittimati all'ammissione ai giudizi di idoneità per
l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori, si applica, per il computo
dell'anzianità, il disposto della seconda parte del nono comma
dell'art. 7 della legge n. 28 del 1980 e della seconda parte del
secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, che richiede
l'anzianità di un solo anno accademico, realizzato con un servizio
effettivo di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, ottavo
comma, lett. g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e
didattica"); e dell'art. 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica"), nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati
un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11
marzo 1980;
b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale"), l'illegittimità costituzionale della prima
parte del nono comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28,
nonché della prima parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382, per quanto stabiliscono intorno al computo
dell'anzianità biennale ivi prevista.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte