Sentenza n. 284/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo
comma, 561, terzo comma, e 560, secondo comma, del codice di
procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 27
novembre 1989 dal pretore di Ragusa nel procedimento penale a carico
di Chebiha Alì, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Chebiha Alì
(imputato dei reati di cui agli artt. 495 del codice penale e 152
T.U.L.P.S.), il pretore di Ragusa, in funzione di giudice per le
indagini preliminari, ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre
1989, questione di legittimità costituzionale degli artt. 442,
secondo comma, e 561, terzo comma, del codice di procedura penale del
1988 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art.
560, secondo comma, dello stesso codice in riferimento all'art. 112
della Costituzione.
Premesso che, su richiesta dell'imputato e con il consenso del
pubblico ministero, si procede nelle forme del giudizio abbreviato,
il giudice remittente rileva quanto segue:
a) la violazione dell'art. 3 della Costituzione deriva dalla
possibilità, prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di
procedura penale, di ottenere da parte dell'imputato una riduzione
della pena per cause non dipendenti né dalla gravità intrinseca del
reato, né dalla personalità del soggetto, ma esterne a queste e
collegate esclusivamente allo stato di attivazione delle indagini e
all'apprezzamento, discrezionale e insindacabile, del pubblico
ministero. La possibilità di un trattamento discriminatorio è
insita nella aleatorietà stessa del criterio introduttivo del
giudizio abbreviato, sulla quale la condotta dell'imputato - anche
successiva al reato - non ha alcun peso. Se si considera, prosegue il
giudice a quo, che la condizione perché il pubblico ministero possa
aderire alla richiesta di giudizio abbreviato è data dallo stato di
appariscenza della colpevolezza o comunque dallo stato cui sarà
giunta la sua attività di investigazione, non si vede in ciò quale
merito possa avere l'imputato per essere avvantaggiato rispetto a
quello nei cui confronti la ricerca della prova si presenti più
complessa e duratura. È facile figurarsi situazioni ingiuste, come
quella di due coimputati dello stesso reato puniti in misura
differente secondo il momento in cui si è evidenziata la
possibilità di riconoscerne la rispettiva responsabilità.
Anche nella relazione al codice si legge che erano state
manifestate perplessità sul piano dei principi per il fatto di
offrire un premio all'imputato senza altra contropartita che quella
di esonerare la giustizia dall'obbligo di fare fino in fondo il suo
corso, che non significa necessariamente, a differenza di quanto
avviene nel patteggiamento della pena, agevolare l'accertamento della
verità;
b) la violazione dell'art. 112 della Costituzione si verifica
nella parte in cui è consentito al pubblico ministero, che esprime
il suo consenso alla richiesta di giudizio abbreviato, di rinunciare
al proseguimento dell'attività investigativa e a quei mezzi di
prova, già individuati o individuabili, necessari all'esito
dell'azione penale. L'accettazione del giudizio abbreviato,
comportando l'abbandono da parte del pubblico ministero di ogni
ulteriore iniziativa indagatrice o diretta alla formazione della
prova, può concretamente tradursi in una disattivazione facoltativa
dell'azione penale, contraria al principio della sua obbligatorietà.
Il pericolo si prospetta, prosegue il giudice remittente, con
maggiore evidenza nel processo pretorile, dove il meccanismo del
giudizio abbreviato può innestarsi (art. 560, primo comma) in
qualsiasi momento delle indagini preliminari, indipendentemente dallo
stato di esse, con la conseguenza di far venir meno, a giudizio
insindacabile del pubblico ministero, in tutto o in parte la sua
attività di impulso processuale.
Né la possibilità del giudice di imporre il rito ordinario,
prevista dall'art. 562 del codice di procedura penale, è strutturata
come un mezzo di controllo sull'uso della facoltà del pubblico
ministero di fermarsi allo stato degli atti o di andare avanti. In
definitiva, conclude il giudice a quo, la facoltà del pubblico
ministero di accettare la chiusura anticipata del processo potrebbe
essere ammessa soltanto in quanto ciò implichi un giudizio negativo
sulla produttività ai fini dell'accusa della protrazione
dell'inchiesta; ma attualmente la legge non è in questo senso.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni.
Rileva l'Avvocatura che con l'istituto del giudizio abbreviato -
nella direzione dell'accentuazione dell'aspetto della parità delle
parti da un lato, e in accordo con la finalità di deflazionare il
dibattimento dall'altro - si è consentito alle parti stesse di
valutare i vantaggi e gli svantaggi che possono loro derivare
dall'evitare la fase dibattimentale e, sulla base di tale
valutazione, di concordare la scelta del rito. Ne consegue che le
norme sul rito abbreviato hanno natura esclusivamente processuale;
che la scelta del rito non è un diritto dell'imputato, essendo
subordinata all'assenso del pubblico ministero e alla valutazione del
giudice; che la diminuzione di pena prevista dall'art. 442, secondo
comma, non è un'attenuante di diritto sostanziale, ma una
contropartita processuale ai sacrifici fatti dall'imputato nello
scegliere il rito abbreviato (rinuncia al dibattimento, utilizzazione
degli atti del pubblico ministero, limiti all'appello).
Pertanto, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione
perché non vi sono posizioni di partenza uguali, ma situazioni in
fatto diverse, che giustificano l'assenso del pubblico ministero in
un caso e non in un altro; non è la norma ordinaria che crea la
disuguaglianza, se questa si vuol ipotizzare, ma la scelta concreta
dell'imputato.
Quanto, poi, all'art. 112 della Costituzione, osserva l'Avvocatura
che l'obbligatorietà dell'azione penale attiene all'esercizio
dell'azione e non ai suoi modi e che, sia pur attraverso il
patteggiamento sul rito, si giunge ad un giudizio sulla
responsabilità, il cui esito non incide sul principio costituzionale
qui in discussione, che impone al pubblico ministero di agire, non di
ottenere ad ogni costo la condanna. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Ragusa sottopone alla verifica di questa Corte
la legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, e 561,
terzo comma, del codice di procedura penale del 1988 in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 560, secondo comma,
dello stesso codice in riferimento all'art. 112 della Costituzione.
Con la prima questione il giudice a quo ravvisa nell'art. 442,
secondo comma, richiamato dall'art. 561, terzo comma, per il
procedimento davanti al pretore, una violazione dell'art. 3 della
Costituzione, poiché la riduzione della pena ivi prevista non
sarebbe in rapporto alla natura del reato, né alla personalità del
soggetto, bensì a cause esterne non collegate alla condotta
dell'imputato, così da rendere possibile una ingiustificata
disparità di trattamento fra imputati del medesimo reato.
Con la seconda questione lo stesso giudice ritiene che l'art. 560,
secondo comma, possa confliggere con l'art. 112 della Costituzione,
in quanto il consenso del pubblico ministero alla richiesta di
giudizio abbreviato, comportando l'abbandono di ogni ulteriore
iniziativa indagatrice, potrebbe tradursi in una disattivazione
facoltativa dell'azione penale contraria al principio costituzionale
della sua obbligatorietà.
2. - La prima questione non è fondata.
Con le sentenze nn. 66 e 183 del 1990 la Corte, nel prendere in
esame l'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con d. lgs. 28
luglio 1989 n. 271, e l'art. 452, secondo comma, (trasformazione del
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato) del codice stesso, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme citate,
rispettivamente con le sentenze n. 66 e n. 183 del 1990, nelle parti
in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso,
debba enunciarne le ragioni, e che il giudice, a dibattimento o a
giudizio direttissimo concluso, ove ritenga ingiustificato il
dissenso, possa applicare, in caso di condanna, la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, del vigente codice di
procedura penale.
L'ordinanza di rimessione del pretore di Ragusa, mettendo in
dubbio la legittimità costituzionale della norma che prevede come
necessaria conseguenza dell'adozione del rito abbreviato la
diminuzione della pena di un terzo, (o la sostituzione della
reclusione di trent'anni all'ergastolo), contesta l'istituto nella
sua essenza. È infatti del tutto evidente come l'esclusione del
beneficio della diminuzione della pena toglierebbe l'incentivo più
forte alla richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato.
2.1. - Dal complesso dei lavori preparatori si evince che il
giudizio abbreviato rappresenta una delle novità di maggior rilievo
del nuovo codice di procedura penale. Le sue caratteristiche sono
state indicate nei principi e criteri contenuti al n. 53 della legge
di delega 16 febbraio 1987 n. 81. Esso costituisce pertanto il frutto
di una scelta operata dal Parlamento, diretta, così come per quanto
attiene gli altri procedimenti speciali del libro sesto del codice,
attraverso la diminuzione dei giudizi da celebrarsi secondo il rito
ordinario, al superamento di uno degli inconvenienti più gravi e
lamentati della giustizia italiana, quello dei tempi di durata
eccessivamente lunghi dei processi.
"Indubbiamente l'innovazione del giudizio abbreviato" - si legge
nella relazione al progetto preliminare - "crea una commissione tra
decisioni processuali e trattamento sanzionatorio dell'imputato
responsabile e questa commissione, per il nostro ordinamento, ha
caratteri di assoluta originalità. L'innovazione, come si è detto,
è determinata dalla finalità pratica di creare un incentivo alla
richiesta di giudizi abbreviati da parte degli imputati, ed è certo
che l'assenza dell'incentivo renderebbe l'istituto pressoché
inutile".
È comprensibile che una novità di tale portata susciti
perplessità nei giudici, ed anche riserve in una parte della
dottrina. Ma, - ripetesi -, essa scaturisce da una scelta del
legislatore, che, se può apparire in contrasto con taluni canoni
tradizionali del nostro sistema penale, non viola l'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo invocato dal remittente pretore di
Ragusa.
2.2. - Ad escludere la possibilità del trattamento
discriminatorio ravvisata dal giudice a quo, basta osservare come
l'adozione del rito abbreviato col conseguente beneficio, in caso di
condanna, della riduzione della pena, non che estranea alla condotta
dell'imputato, presuppone al contrario l'impulso costituito dalla
richiesta dell'imputato stesso. Tale richiesta comporta la rinuncia
alle maggiori possibilità di verifica dei fatti offerte dal
dibattimento, nonché una limitazione del potere di proporre appello
contro la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio.
Che poi si tratti di un'attività dell'imputato in sede
processuale, non attinente perciò alla commissione del reato, è
altra questione che, come è stato detto innanzi, rappresenta uno
degli elementi caratterizzanti il nuovo istituto, ma che nulla ha a
vedere con l'art. 3 della Costituzione. Del resto, già l'art. 133
del vigente codice penale prevede, ai fini della determinazione della
pena, che venga presa in considerazione la condotta dell'imputato
contemporanea o susseguente al reato; in tal senso la richiesta del
giudizio abbreviato contribuisce ad un'attuazione più rapida della
giustizia. Nemmeno può essere considerato in contrasto con detto
art. 3 il fatto che la richiesta dell'imputato, presupposto
indefettibile, non sia tuttavia sufficiente perché il giudizio
abbreviato abbia corso. Il consenso del pubblico ministero e il
controllo del giudice, il quale "dispone il giudizio abbreviato se
ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti",
costituiscono condizioni connaturate alla logica del nuovo tipo di
giudizio. L'adozione di questo nel caso concreto non potrebbe certo
essere determinata dalla sola volontà dell'imputato, espressa in
funzione dell'apprezzamento dei propri interessi di difesa; e
comunque le differenze di trattamento sanzionatorio che derivano dal
consenso o meno da parte del pubblico ministero e dalla decisione,
favorevole o sfavorevole, del giudice scaturiscono da una diversità
di situazioni di mero fatto, che, in quanto tali, non concernono
posizioni omogenee comparabili.
3. - Nemmeno la questione relativa all'art. 560, secondo comma,
in riferimento all'art. 112 della Costituzione, è fondata.
Esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato che l'art. 112
impone al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale,
ma nulla stabilisce - né potrebbe essere altrimenti, non essendo
materia da disciplinarsi a livello costituzionale -, circa i tempi e
i modi nei quali l'azione stessa debba essere espletata. L'impugnato
secondo comma dell'art. 560 dispone che il pubblico ministero, se
"presta il consenso" alla richiesta del giudizio abbreviato formulata
nel corso delle indagini preliminari dalla persona sottoposta ad
esse, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al
giudice per le indagini preliminari. Basta rilevare che tale decreto
contiene fra l'altro l'imputazione, la cui formulazione implica
l'esercizio dell'azione penale (art. 405, primo comma), per
concludere che l'azione penale è effettivamente esercitata e
costituisce l'essenza di tutta l'attività del pubblico ministero: il
potere di consentire che essa possa sfociare (salva sempre la
decisione del giudice in proposito) nel nuovo tipo di giudizio
denominato abbreviato rientra così nel quadro delle sue funzioni e
delle sue responsabilità. Ne segue che alla regolamentazione
adottata dal legislatore ordinario non può muoversi l'appunto di
mancato rispetto dell'art. 112 della Costituzione, sotto il profilo
dedotto nell'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 442, secondo comma, e 561, terzo comma, del codice di
procedura penale del 1988 in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal pretore di Ragusa con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 560, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988
in riferimento all'art. 112 della Costituzione, sollevata con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte