Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2-bislegge 310/1990

applicata al caso

  • art. 2legge 300/1990
  • art. 2-bislegge 300/1990
  • art. 2legge 310/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 2- bis del

decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in

materia di finanza locale), convertito con modificazioni nella legge

22 dicembre 1990, n. 403, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana,

Lombardia e Liguria, notificati il 28 gennaio 1991, depositati in

cancelleria il 1°, 4 e 5 febbraio 1991 ed iscritti ai nn. 2, 3 e 4

del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana,

Valerio Onida per la Regione Lombardia, Paolo Zanchini per la Regione

Liguria e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione

Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2- bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310

(Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), nel testo

introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 1990, n. 403, per

contrasto con gli artt. 3, 28, 81, 97, 117, 118 e 119 della

Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che, per il periodo compreso tra

il 1987 e il 1990, le regioni - in vista del ripiano dei disavanzi

delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, cui

non sia stata assicurata copertura con i sistemi di finanziamento

disposti dalla legge-quadro sui trasporti pubblici (legge n. 151 del

1981) e dall'art. 2 dello stesso decreto-legge n. 310 del 1990 -

possono contrarre mutui decennali, anche al di fuori dei limiti

consentiti dalle leggi vigenti, assumendo i relativi oneri di

ammortamento a carico dei propri bilanci e osservando le procedure e

i criteri da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Ad avviso della ricorrente, tale disposizione violerebbe,

innanzitutto, le competenze regionali in materia di trasporti

pubblici, garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché

il principio di autonomia finanziaria (art. 119 della Costituzione) e

quello della copertura obbligatoria delle nuove spese (art. 81,

quarto comma, della Costituzione). Secondo la Regione, l'art. 2- bis

contiene una disciplina, la quale produrrebbe un'inversione di rotta

rispetto alla disciplina previgente, comportante l'ingiustificata

introduzione della responsabilità finanziaria regionale, in luogo di

quella statale, relativamente al risanamento del disavanzo delle

aziende di trasporto (v., in particolare, artt. 6 e 9 della legge n.

151 del 1981, nonché l'art. 1 del decreto-legge n. 833 del 1986 e

gli artt. 1 del decreto-legge n. 77 del 1989 e 4 della legge n. 385

del 1990).

Oltre a contrastare con il legittimo affidamento delle regioni

riguardo all'imputazione allo Stato della responsabilità del

ripianamento del disavanzo, l'art. 2- bis conterrebbe una

disposizione intrinsecamente contraddittoria, laddove prevede per le

aziende di trasporto pubbliche, private e in gestione diretta un

intervento successivo a quello degli enti locali, con una conseguente

confusione dei rispettivi ruoli contrastante con il principio del

buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della

Costituzione). La stessa disposizione violerebbe anche i principi di

ragionevolezza e di responsabilità dei dipendenti pubblici (artt. 3

e 28 della Costituzione) a causa della previsione di un meccanismo di

risanamento svincolato da un sistema di sanzioni a carico di chi ha

causato il disavanzo.

Infine, la stessa Regione contesta la costituzionalità dell'art.

2- bis, secondo comma, il quale rinvia a un decreto ministeriale la

determinazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione di

mutui, sul presupposto che tale disposizione violi l'art. 119 della

Costituzione nel consentire a un provvedimento amministrativo

d'intervenire in materia di competenza regionale e, in particolare,

di regolare l'erogazione di mutui posti a carico dei bilanci

regionali.

2. - La Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e

depositato, ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 310 del 1990, nel testo conseguente alla

legge di conversione n. 403 del 1990, per violazione degli artt. 81,

117, 118 e 119 della Costituzione, adducendo ragioni analoghe a

quelle formulate nel ricorso della Regione Toscana per i

corrispondenti profili.

In particolare, la ricorrente sottolinea che l'art. 2 dello stesso

decreto-legge, nel prevedere la responsabilità degli enti locali per

il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto

pubbliche, private e in gestione diretta e nel subordinare tale

intervento a un piano di risanamento economico-finanziario

finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il 31

dicembre 1966, appare del tutto coerente con il disegno presente

nella legislazione previgente, per il quale le regioni sarebbero

tenute a erogare soltanto i contributi di esercizio in base a criteri

fissati da leggi statali e mediante utilizzo delle quote del Fondo

nazionale assegnate a ciascuna di esse, mentre la copertura di

disavanzi ulteriori sarebbe sempre posta a carico degli enti locali e

delle imprese concessionarie, salvo interventi di ripianamento da

parte dello Stato. Al contrario, l'impugnato art. 2- bis sarebbe

stato introdotto in sede di conversione al solo scopo di riproporre

la manovra di inopinato addossamento alle regioni degli oneri di

disavanzo, la quale è sempre stata dichiarata incostituzionale da

questa Corte (v. sentt. nn. 307 del 1983, 245 del 1984 e 452 del

1989).

Infine, la stessa Regione osserva che l'alternatività

dell'intervento regionale rispetto a quello degli enti locali ne

cancellerebbe nei fatti la presunta facoltatività, la quale, se

fosse vera, non avrebbe bisogno, peraltro, di un'espressa previsione

legislativa (essendo implicitamente compresa nell'autonomia di scelta

delle regioni stesse), né sarebbe coerente con il rinvio a un

decreto del Ministro del tesoro per la disciplina delle procedure e

dei criteri relativi.

3. - La Regione Liguria, con ricorso regolarmente notificato e

depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 2- bis del decreto-legge n. 310 del 1990, come

convertiti dalla legge n. 403 del 1990, in riferimento agli artt. 5,

81, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Oltre ad addurre motivi analoghi a quelli formulati dalle altre

ricorrenti, la Regione Liguria afferma che l'autonomia regionale

garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e il

principio della copertura finanziaria di nuove spese, stabilito

dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sarebbero lesi sotto

l'ulteriore profilo relativo alla totale esclusione delle regioni

dall'approvazione dei piani di risanamento delle aziende di trasporto

previsti dall'art. 2 dell'impugnato decreto-legge, con la conseguenza

che l'intervento di ripiano dei bilanci delle aziende di trasporto,

sulla facoltatività del quale anche la Regione Liguria nutre dubbi

sia sotto il profilo normativo sia sotto quello fattuale,

risulterebbe attribuito alla responsabilità delle regioni senza che

a queste siano riconosciuti poteri di controllo sulle relative

attività di gestione.

Da ultimo, la Regione Liguria assume che le disposizioni impugnate

contrastano anche con gli artt. 5 e 115 della Costituzione, per

violazione dei principi di autonomia costituzionale delle regioni nel

quadro dei rapporti tra enti egualmente autonomi, espressi dai

predetti articoli.

4. - In tutti e tre i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri con atti di intervento di identico contenuto,

per chiedere il rigetto delle questioni sollevate.

Premesso che, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno

di legge per la conversione del decreto-legge n. 310 del 1990, il

sistema delineato dalle disposizioni impugnate mira a risolvere il

problema dei cospicui disavanzi delle aziende di trasporto, anche in

risposta a precise sollecitazioni delle grandi città metropolitane,

l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che la facoltà attribuita

alle regioni dall'art. 2- bis dovrebbe essere messa in relazione con

l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel senso che dovrebbe

esser interpretata come rimozione del limite previsto da tale norma,

che consente alle regioni di assumere mutui per provvedere

esclusivamente a spese di investimento. L'art. 2- bis, in altri

termini, sarebbe soltanto una norma autorizzatoria, che non

implicherebbe alcuna coartazione per le regioni e alcuna previsione

di nuove spese a carico dei bilanci regionali, con conseguente

salvezza dei principi enunciati nelle norme costituzionali invocate

come parametro dei presenti giudizi. Infine, secondo l'Avvocatura

dello Stato, la natura meramente facoltativa dell'intervento

regionale escluderebbe qualsiasi violazione dei principi posti a base

della sentenza n. 307 del 1983 di questa Corte e di quelle successive.

5. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie le

regioni Toscana e Lombardia, le quali, oltre e ribadire argomenti

già espressi, contengono repliche alle deduzioni dell'Avvocatura

generale dello Stato. In particolare, la Regione Toscana, pur

contestando il valore interpretativo dei lavori preparatori, osserva

che dalla lettura di questi si trae, se mai, ulteriore conferma

dell'irragionevolezza delle misure introdotte con l'art. 2- bis in

considerazione dell'inadeguatezza dei bilanci degli enti locali e di

quelli regionali in rapporto all'entità dei disavanzi prodottisi

nelle aziende di trasporto e dovuti al concorso determinante dei

provvedimenti statali sulle tariffe. Di qui deriverebbe la

conseguenza che quello del disavanzo delle aziende di trasporto è un

problema d'interesse nazionale, che, come tale, non può essere messo

a carico delle regioni. Queste conclusioni sono condivise anche dalla

Regione Lombardia, la quale insiste in particolare sulla natura

obbligatoria dell'intervento regionale (sottolineata pure dalla

Regione Toscana), osservando che una norma meramente autorizzatoria

per l'assunzione di mutui a copertura di spese correnti non sarebbe

più necessaria dopo la modifica apportata dall'art. 22 della legge

n. 335 del 1976 all'art. 10 della legge n. 281 del 1970.

6. - Nel corso della discussione le parti hanno insistito su

alcuni punti particolari. La Regione Lombardia ha sottolineato che

l'obbligatorietà dell'intervento regionale sarebbe la conseguenza

logica della natura obbligatoria dell'intervento degli enti locali,

chiaramente desumibile dall'art. 2, primo comma. Le Regioni Liguria e

Toscana hanno insistito sull'irrazionalità di un sistema che,

creando debito su debito, finirebbe per comportare un maggior

aggravio di spesa pubblica. L'Avvocatura dello Stato, invece, dopo

aver ricordato che il disavanzo si è prodotto soprattutto a causa

dell'eccesso di personale impiegato e, quindi, a causa di una

politica dissennata degli enti locali, ha osservato che la previsione

dell'intervento facoltativo delle regioni troverebbe la sua

giustificazione in vari poteri che le regioni hanno in materia di

trasporti pubblici e, in particolare, in quelli previsti dagli artt.

2, 3 e 6 della legge n. 151 del 1981. La stessa Avvocatura, infine,

ha sottolineato che le censure mosse sotto il profilo

dell'irragionevolezza sarebbero in realtà rilievi di merito o, se

pure non lo fossero, sarebbero inammissibili, in quanto le regioni

non potrebbero far valere il profilo della irragionevolezza in sede

di giudizio di legittimità costituzionale da esse promosso. Considerato in diritto

1. - Con distinti ricorsi, regolarmente notificati e depositati,

le Regioni Toscana, Lombardia e Liguria hanno contestato la

legittimità costituzionale della previsione che le regioni possono

contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio

delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, la

quale è contenuta nel decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310

(Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito dalla

legge 22 dicembre 1990, n. 403.

Sebbene la norma impugnata sia sostanzialmente la medesima, le

ricorrenti hanno tuttavia sollevato questioni di costituzionalità i

cui termini formali variano leggermente fra di loro. La Regione

Toscana, infatti, ha impugnato l'art. 2- bis, introdotto in sede di

conversione, per violazione delle competenze regionali in materia di

trasporti pubblici (artt. 117 e 118 della Costituzione),

dell'autonomia finanziaria (art. 119 della Costituzione), del

principio di copertura delle nuove spese (art. 81, quarto comma,

della Costituzione), nonché dei principi di ragionevolezza, del buon

andamento della pubblica amministrazione e della responsabilità dei

pubblici funzionari o dipendenti (rispettivamente artt. 3, 97 e 28

della Costituzione). La Regione Lombardia ha anch'essa impugnato

soltanto l'art. 2- bis circoscrivendo le sue censure ai profili

relativi agli artt. 81, quarto comma, 117, 118 e 119 della

Costituzione. Infine, la Regione Liguria ha prospettato la medesima

questione ponendo la norma impugnata nella più ampia cornice

dell'intero meccanismo previsto dagli artt. 2 e 2- bis del decreto-legge n. 310 del 1990, e sospettandone il contrasto, oltreché con

gli articoli della Costituzione da ultimo menzionati, con i principi

dell'autonomia costituzionale delle regioni nel quadro dei rapporti

con gli enti locali, stabiliti dagli artt. 5 e 115 della

Costituzione.

A causa dell'evidente e oggettiva connessione, i giudizi promossi

dai ricorsi appena ricordati possono essere riuniti e decisi con

un'unica sentenza.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale relative alle

norme che prevedono la possibilità di contrarre mutui da parte delle

regioni per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di

trasporto pubbliche, private e in concessione (art. 2- bis, primo

comma) non sono fondate sotto i vari profili sollevati.

2.1. - La disposizione impugnata prevede che "le regioni possono

contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai

bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti

relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei

disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private

e in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di

cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché

limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1,

2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto". Come risulta chiaramente

dal tenore letterale della disposizione ("le regioni possono

contrarre mutui") e come si può agevolmente dedurre dal sistema

normativo in cui è inserito l'impugnato art. 2- bis, la contrazione

dei mutui ivi previsti corrisponde a una facoltà che le regioni

possono esercitare, ove lo ritengano opportuno, successivamente agli

interventi degli enti locali (e a quelli delle singole aziende di

trasporto) e in relazione agli ampi poteri che le medesime regioni

posseggono in ordine all'organizzazione, anche economica e

finanziaria, dei trasporti pubblici locali. In considerazione di tale

natura, che presuppone l'imputazione dell'intervento previsto

all'autonomia di spesa che le regioni hanno nelle materie sottoposte

alle proprie competenze, si deve ritenere, come ha correttamente

sostenuto l'Avvocatura dello Stato, che l'art. 2- bis non si ponga in

contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Più in particolare, occorre considerare che la facoltà delle

regioni di contrarre mutui decennali per il ripianamento dei

disavanzi risultanti dai bilanci delle aziende di trasporto relativi

agli esercizi 1987-1990 è circoscritta dall'impugnato art. 2 - bis

alle perdite che non abbiano trovato copertura sia a seguito

dell'erogazione da parte delle regioni dei contributi di esercizio di

cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sia in conseguenza

dei mutui decennali stipulati dagli enti locali a norma dell'art. 2,

commi primo, secondo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n.

310 del 1990. In altri termini, le regioni hanno la possibilità di

determinarsi a coprire le somme residue dei disavanzi mediante la

contrazione di mutui con oneri di ammortamento a carico dei propri

bilanci soltanto dopo aver valutato se le aziende di trasporto e gli

enti locali abbiano operato, nell'ambito dei rispettivi poteri, nel

modo più efficiente e più rigoroso al fine di perseguire il

risanamento del cospicuo disavanzo verificatosi negli anni 1987-1990

nella gestione dei servizi di trasporto. Infatti, tanto i contributi

di esercizio erogati con legge regionale, quanto l'assunzione dei

mutui da parte degli enti locali sono sottoposti a precise condizioni

concernenti la gestione economica e finanziaria delle aziende di

trasporto: i primi sono vincolati dall'art. 6 della legge n. 151 del

1981 all'obiettivo "di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci

dei servizi di trasporto" sulla base di criteri dettagliatamente

indicati nello stesso articolo; i mutui degli enti locali, invece,

possono essere assunti, a norma dell'art. 2, comma sesto, del

decreto-legge n. 310 del 1990, soltanto subordinatamente

"all'adozione, entro il 30 giugno 1991, da parte degli enti locali

interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di

risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento

dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996".

Quello previsto dalla disposizione impugnata è, dunque, un

intervento che, per il carattere facoltativo e residuale del relativo

potere e per essere frutto di una decisione collegata al

discrezionale apprezzamento dei comportamenti delle aziende di

trasporto e degli enti locali, risponde alla posizione costituzionale

e alla responsabilità politica che le regioni hanno in materia di

trasporti pubblici locali. Infatti, come ha sottolineato l'Avvocatura

dello Stato nella discussione orale, non può trascurarsi il rilievo

che, oltre al potere di erogare i contributi di esercizio prima

ricordati e di dettare in concreto le correlative condizioni, le

regioni, in base alla legge-quadro sui trasporti pubblici locali

(artt. 2 e 3 della legge n. 151 del 1981), posseggono ampi poteri

programmatori, d'indirizzo e di controllo, aventi ad oggetto gli

aspetti fondamentali del trasporto pubblico e, in particolare,

l'organizzazione, la ristrutturazione, il potenziamento del servizio,

le attività di investimento e l'esercizio dei trasporti (v.,

specialmente, l'art. 2, lettera c, della legge appena citata: "le

regioni, nell'ambito delle loro competenze (.. .. ..) adottano

programmi pluriennali o annuali di intervento, sia per gli

investimenti sia per l'esercizio dei trasporti pubblici locali").

Da tutto ciò derivano la sostanziale differenza della questione

sollevata con i ricorsi in esame rispetto a quelli già decisi da

questa Corte ed erroneamente invocati dalle regioni come precedenti

(v. sentt. nn. 307 del 1983, 245 del 1984 e 452 del 1989) e la

giustificazione, sotto il profilo costituzionale, della previsione

legislativa della possibilità di un concorso delle regioni, ove

queste lo ritengano, al risanamento economico-finanziario di un

settore rispetto al quale non sono prive di responsabilità, se pure

(a differenza degli enti locali) su un piano diverso da quello della

gestione e della programmazione aziendale.

Né, al fine di dimostrare la presunta obbligatorietà

dell'intervento regionale contestato, sono sufficienti le

argomentazioni formulate da alcune ricorrenti, secondo le quali una

disposizione facoltizzante, come quella impugnata, sarebbe superflua

e non richiederebbe un'espressa previsione, dal momento che il

relativo potere sarebbe ricompreso fra quelli connessi all'autonomia

di scelta delle regioni stesse. In realtà, tale ragionamento

trascura il rilievo che l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281

- il quale non ha subi'to modifiche, sotto i profili che qui

interessano, ad opera dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335

- autorizza le regioni a contrarre mutui esclusivamente per

provvedere a spese di investimento. Sicché la "giustificazione"

della disposizione impugnata sta nel fatto di costituire (tra

l'altro) una deroga alla regola stabilita dal ricordato art. 10, nel

senso di permettere alle regioni di esercitare la facoltà di

contrarre mutui per spese di gestione al limitato scopo di coprire i

disavanzi registrati nelle aziende di trasporto negli anni 1987-1990.

Tantomeno può riconoscersi valore ad altri "indizi" addotti dalle

ricorrenti al fine di dimostrare il carattere non-facoltativo

dell'intervento contestato, quali la obbligatorietà del potere degli

enti locali di assumere mutui ai sensi dell'art. 2, primo comma, o

l'attribuzione al Ministro del tesoro del potere di stabilire le procedure e i criteri per l'assunzione dei mutui da parte delle regioni

a norma dell'art. 2- bis: l'uno e l'altro potere, infatti, non

possono avere alcuna influenza sulla definizione del carattere,

facoltativo o meno, della contrazione dei mutui sottoposta a

contestazione.

La rilevata facoltatività dell'intervento regionale per il

ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto

comporta il venir meno del dubbio di legittimità costituzionale

prospettato dalla Regione Liguria relativamente all'art. 2, nella

parte in cui esclude le regioni dall'approvazione del piano di

risanamento aziendale ivi previsto.

2.2. - Le considerazioni svolte portano a escludere

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2- bis, primo comma, anche

sotto i restanti profili.

Non risulta violato l'art. 81, quarto comma, della Costituzione,

poiché la facoltatività dell'accollo da parte regionale dei

disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto registrati negli

anni 1987-1990 non può comportare alcun onere a carico delle regioni

che non sia conseguente a una futura scelta di bilancio autonomamente

determinata dalle regioni stesse. Per gli stessi motivi non può

configurarsi alcuna violazione delle norme costituzionali poste a

tutela dell'autonomia regionale (artt. 5 e 115), considerato che la

contrazione dei mutui è prevista come frutto di un'autonoma

decisione regionale. Né, sempre a motivo del carattere facoltativo

dell'intervento previsto, è ipotizzabile un contrasto della

disposizione impugnata con i principi della responsabilità dei

dipendenti pubblici e del buon andamento dell'azione amministrativa,

rispettivamente garantiti dagli artt. 28 e 97 della Costituzione.

Va, del pari, respinta la censura d'irragionevolezza mossa alla

disposizione impugnata, che, contrariamente a quanto suppone

l'Avvocatura dello Stato, deve comunque esser considerata

ammissibile, dal momento che l'eventuale vizio di irragionevolezza di

norme statali vincolanti lo svolgimento di potestà legislative o di

funzioni amministrative delle regioni, o comunque incidenti sullo

stesso, non potrebbe non riflettersi sull'integrità delle competenze

regionali o sul legittimo esercizio delle medesime. Il carattere

facoltativo e residuale dell'intervento previsto e la connessione di

quest'ultimo con le responsabilità programmatorie, d'indirizzo o di

controllo regionali escludono in ogni caso l'arbitrarietà della

disposizione impugnata.

Ciò non toglie, tuttavia, che questa Corte non possa esimersi dal

sottolineare che l'esistenza di cospicui disavanzi finanziari

nell'esercizio del servizio pubblico essenziale del trasporto locale,

se pone indubbiamente questioni di gestione, solleva anche complessi

problemi sulla finanza regionale e degli enti locali, che in ipotesi

sono evidenziati dalla notoria sottostima del Fondo nazionale

previsto dall'art. 9 della legge n. 151 del 1981 e dalla relativa

incapienza dei bilanci degli enti locali. Si tratta di problemi che

soltanto in via temporanea possono essere risolti con provvedimenti-tampone, come quello impugnato, e con misure di emergenza, come

l'eccezionale assunzione di mutui per spese di esercizio. Tali

risposte, infatti, ove dovessero ripetersi, rischierebbero nel lungo

periodo di aggravare la situazione della finanza locale e di

allontanare quest'ultima da un modello razionale di finanza

responsabile, ponendosi così in contrasto con i principi

costituzionali sull'autonomia finanziaria delle regioni.

3. - Va, infine, accolta la questione di legittimità

costituzionale che la Regione Toscana ha sollevato nei confronti

dell'art. 2- bis, secondo comma, secondo periodo, laddove è

stabilito che il Ministro del tesoro fissa con un proprio decreto le

procedure e i criteri per l'assunzione dei mutui da parte delle

regioni ai sensi del primo comma dello stesso articolo.

La disposizione impugnata contrasta con gli artt. 117 e 118 della

Costituzione, per il fatto che, come questa Corte ha già avuto modo

di affermare (v., da ultimo, sent. n. 283 del 1991), nell'esercizio

di funzioni attribuite alla competenza delle regioni e, in

particolare, in relazione all'assunzione di mutui a totale carico dei

bilanci regionali, lo Stato non ha alcuno spazio di determinazione

mediante decreti ministeriali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2- bis, secondo

comma, secondo periodo ("le relative procedure e criteri sono

stabiliti con decreti del Ministro del tesoro") del decreto-legge 31

ottobre 1990, n. 310;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 2- bis, primo comma, del decreto-legge 31 ottobre

1990, n. 300, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 81,

3, 5, 28, 97 e 115 della Costituzione, con i ricorsi delle Regioni

Toscana, Lombardia e Liguria indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte