Sentenza n. 284/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/06/1993 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15 (Norme
modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle
elezioni provinciali e comunali), promosso con ordinanza emessa il 29
luglio 1992 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Belloni Fabrizio contro la
Provincia di Trieste ed altri, iscritta al n. 25 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio per l'annullamento del verbale di
proclamazione degli eletti al Consiglio provinciale di Trieste,
relativo alle elezioni amministrative svoltesi il 7 e l'8 giugno
1992, il T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. n. 15 del 3
aprile 1985, "nella parte in cui consente per le elezioni provinciali
la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di
partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un loro
rappresentante nel consiglio regionale alle ultime elezioni".
2. - Il T.A.R. remittente rileva un possibile contrasto della
norma con l'art. 5, punto 5, dello Statuto della Regione e con l'art.
116 della Costituzione.
Premette il giudice a quo che, in base all'art. 116 della
Costituzione, spetta allo Stato - come regola generale - legiferare
in materia di elezioni provinciali, mentre eventuali eccezioni
possono derivare solo da altre norme di rango costituzionale, quali
gli Statuti delle Regioni a statuto speciale.
Orbene, lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (approvato
con la citata legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963),
all'art. 5, punto 5, tra le materie devolute alla competenza
legislativa regionale, include soltanto "l'Ordinamento dei comuni";
detto testo non menziona affatto le province, e nemmeno fa
riferimento agli "enti locali", dizione questa che ha consentito alla
Corte costituzionale, nella sentenza 8 luglio 1957 n. 105,
riferentesi allo Statuto regionale siciliano, di ritenervi compresa
anche la disciplina elettorale.
Né potrebbe essere addotto, in contrario avviso, il dettato
dell'art. 4 del d.P.R. 9 agosto 1966 n. 834 recante norme di
attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, che
implicitamente ammette la potestà legislativa regionale, ma
unicamente per quanto riguarda le elezioni comunali.
In conclusione, mentre nello Statuto regionale si rinviene un
riferimento alla potestà legislativa della Regione in materia di
ordinamento comunale (da cui è desumibile una sua estensione alle
elezioni comunali), nulla di analogo sussiste per quanto riguarda le
province e le correlative elezioni provinciali; ne discenderebbe che,
in carenza di una norma derogatoria, ci si possa riferire solo al
testo costituzionale (art. 116) che demanda al legislatore statale
ogni potestà in materia. Considerato in diritto
1. - Nel giudizio per l'annullamento dell'atto di proclamazione
degli eletti al Consiglio provinciale di Trieste, relativo alle
elezioni amministrative svoltesi il 7 e l'8 giugno 1992, il T.A.R.
per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 3 aprile
1985, "nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la
presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di
partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un loro
rappresentante nel consiglio regionale alle ultime elezioni". Ad
avviso del T.A.R. remittente la norma impugnata si pone in contrasto
con l'art. 5, punto 5, dello Statuto della Regione (approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1) e con l'art. 116 della
Costituzione.
In particolare il giudice a quo rileva che, sulla base dell'art.
116 della Costituzione, la regola generale è che spetta allo Stato
legiferare in materia di elezioni provinciali, mentre eventuali
eccezioni possono derivare solo da altre norme di rango
costituzionale, quali gli Statuti delle Regioni a statuto speciale.
Posto quindi che lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia,
all'art. 5, punto 5, include soltanto, tra le materie devolute alla
competenza legislativa regionale, "l'Ordinamento dei comuni" mentre
non menziona affatto le province (e nemmeno fa riferimento, ad altri
"enti locali"), ogni potestà in materia non può che rimanere
attribuita al legislatore statale, in carenza di una norma
espressamente derogatoria.
2. - La questione è fondata.
Giova premettere che l'art. 128 della Costituzione, con norma di
carattere generale, nel proclamare l'autonomia dei Comuni e delle
Province nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica che ne determinano le funzioni, riserva alle medesime
leggi di disciplinarne anche l'organizzazione di carattere elettivo
(v. sent. n. 42 del 1961 di questa Corte).
Detto principio va poi correlato con quanto, alla luce dell'art.
116 della Costituzione, questa Corte, fin dalla sentenza n. 24 del
1957, ha avuto modo di affermare, e cioè che l'autonomia di ogni
regione a Statuto speciale è specificamente caratterizzata dalle
norme dello Statuto stesso, le quali hanno carattere eccezionale e
non sono suscettibili di applicazione analogica.
3. - Tale essendo il contesto normativo, i termini della questione
si presentano assai chiari: la competenza legislativa in tema di
elezioni provinciali appartiene allo Stato salvo che lo Statuto di
una Regione dotata di speciale autonomia non l'attribuisca
esplicitamente alla Regione stessa.
Così non è nel caso della regione Friuli-Venezia Giulia.
Dalla chiara enunciazione dell'art. 5 dello Statuto speciale, il
quale menziona solo i Comuni e non le Province, si evince, data la
rigorosa tassatività che deve distinguere le attribuzioni di potere
legislativo operate dal testo statutario, la volontà del legislatore
costituzionale di attribuire al Consiglio regionale soltanto la
disciplina dell'ordinamento e delle circoscrizioni dei Comuni.
Qualsiasi estensione interpretativa è pertanto da escludersi; né
alcun argomento in contrario può essere ricavato dal successivo art.
59, il quale si limita ad affermare soltanto che Province e Comuni
hanno ordinamenti e funzioni stabiliti dalle leggi dello Stato e
della Regione.
È del tutto evidente che, proprio sulla base della precedente
ripartizione statutaria, non può effettuarsi, della norma, altra
lettura di quella che consente alla Regione di legiferare sul solo
"Ordinamento dei Comuni" mentre l'organizzazione e le funzioni
provinciali sono conservate alla potestà legislativa dello Stato.
4. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia
3 aprile 1985 n. 15, nella parte in cui consente, per le elezioni
provinciali, la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione,
da parte di partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione,
abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985 n. 15
(Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle
elezioni provinciali e comunali), nella parte in cui consente per le
elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna
sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che,
nell'ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel
Consiglio regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte