Sentenza n. 284/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 468, primo
comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1993 dal
Pretore di Padova nei procedimenti penali riuniti a carico di
Falaguasta Ferdinando, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1994
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Falaguasta Ferdinando nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Padova ha ritenuto rilevante, e non
manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24, secondo
comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma e 495, terzo comma
del codice di procedura penale: il primo (art. 468, primo comma)
nella parte in cui non prevede le locuzioni "o l'ammissione dei
documenti", dopo il termine "consulenti tecnici" e "e dei documenti",
dopo il termine "esame"; il secondo (art. 567, secondo comma) nella
parte in cui non prevede la locuzione "e dei documenti", dopo
l'indicazione dell'art. "468"; il terzo (art. 495, terzo comma) nel
suo insieme.
2. - Nel corso di un giudizio per violazione delle norme sulla
tutela delle acque pubbliche ed altri reati connessi, la parte civile
ha chiesto, subito dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento, l'ammissione come documenti di ulteriori analisi e
relazioni eseguite da un laboratorio privato. Il Pretore, nel
ritenere l'ammissibilità di detti documenti, si è posto il problema
della legittimità della norma da applicare per provvedere in merito:
l'art. 567, secondo comma, e le disposizioni ad esso connesse (art.
495, terzo comma e 468 del codice di procedura penale). Osserva il
remittente che l'attuale disciplina sulle modalità di introduzione
di documenti in giudizio prevede che essi siano presentati
direttamente al dibattimento ai sensi dell'art. 493 (o 567, nel caso
di giudizio pretorile) senza che sia stato previsto, per essi, uno
"sbarramento" di ammissibilità ex art. 468, come per gli altri mezzi
di prova. Ad avviso del remittente, il legislatore, in tal modo,
avrebbe attribuito alle parti la facoltà di esaminare i documenti di
cui è chiesta l'ammissione quando esse sono ormai decadute sia dalla
possibilità di allargare il tema di prova in relazione al contenuto
dei documenti producendi, sia dalla possibilità di operare scelte
processuali fondamentali (quale quella dell'applicazione della pena
su richiesta ex art. 444). Ciò comporterebbe una disparità di
trattamento che appare particolarmente evidente nel caso in cui la
produzione documentale provenga dalle parti private: mentre i
documenti utilizzabili del pubblico ministero sono in gran parte noti
alle altre parti, essendo già contenuti nel suo fascicolo,
dell'esistenza dei documenti in possesso delle parti private si può
venire a conoscenza solo dopo che esse, ex art. 493, secondo comma,
ne abbiano chiesto l'ammissione. L'effetto di detta disciplina è, ad
avviso del Pretore di Padova, che l'esercizio della facoltà
riconosciuta dal terzo comma dell'art. 495, di esaminare i documenti
dei quali viene chiesta l'ammissione, risulterebbe meramente formale
risolvendosi solo nella "possibilità di improvvisare una
contestazione di ammissibilità non già nella possibilità di
adeguatamente difendersi". Tutto ciò violerebbe il principio di
eguaglianza e (quando la cosa si risolva in un pregiudizio per la
difesa) anche quello di cui all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Il remittente conclude auspicando una estensione della disciplina
prevista nell'art. 468 (per la citazione di testimoni, periti e
consulenti tecnici) anche al regime di ammissione in giudizio di
documenti. Detto risultato andrebbe conseguito mediante una
declaratoria di illegittimità di tutto il terzo comma dell'art. 495,
dell'art. 468 primo comma (nella parte in cui non prevede le
locuzioni "o l'ammissione dei documenti" dopo il termine "consulenti
tecnici", e "e dei documenti" dopo il termine "esame"), e dell'art.
567 secondo comma nella parte in cui non contiene la locuzione "e dei
documenti" dopo le parole "articolo 468".
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Rileva la difesa del Governo che indubbiamente la normativa
disciplina in modo diverso la procedura di ammissibilità della prova
per testimoni, periti e consulenti tecnici rispetto a quella
documentale. Nel primo caso l'art. 468 impone alle parti che
intendono chiedere l'ammissione di quei mezzi di prova di
formalizzare detto intento, a pena di inammissibilità, depositando
la lista almeno sette giorni prima della data fissata per il
dibattimento, specificando le circostanze sulle quali i testi
dovranno essere sentiti. Il codice non detta, invece, una disciplina
specifica per le produzioni documentali. La giurisprudenza e la
dottrina sembrano concordi nel ritenere che, non essendo i documenti
ricompresi nella previsione dell'art. 468, il primo momento utile nel
quale richiederne l' ammissione vada individuato in quello in cui,
subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, ciascuna
parte formula le proprie richieste di prova (art. 493).
Successivamente (art. 495, primo comma), il giudice decide
sull'ammissibilità delle richieste. Anche in questo caso la
disciplina è generica, ed è solo nel terzo comma dello stesso
articolo che il legislatore si occupa della produzione documentale
prevedendo, per le parti diverse da quella che ha chiesto
l'ammissione del documento, la facoltà di interloquire.
La diversità di disciplina fra la prova per testimoni e quella
documentale sarebbe quindi evidente. Tuttavia, ad avviso
dell'Avvocatura, non può essere questo solo dato a legittimare dubbi
di costituzionalità.
Per quanto attiene al profilo della violazione dell'art. 3 della
Costituzione, l'Avvocatura rammenta che questa Corte in numerose
pronunce ha affermato che il principio di uguaglianza postula
l'omogeneità delle situazioni giuridiche messe a confronto, e non
può essere invocato né quando si tratti di situazioni
intrinsecamente eterogenee, né quando le situazioni a confronto
abbiano delle affinità, purché la diversa normativa non risulti
irragionevolmente discriminatoria.
Nel caso in esame, ad avviso dell'Avvocatura, la diversità della
disciplina inciderebbe su situazioni affini ma distinte e, anzi, la
diversificazione risulterebbe giustificata da un'intrinseca
razionalità.
L'imposizione alle parti di un termine anticipato per la
presentazione della lista di testimoni periti e consulenti tecnici,
con relativa indicazione specifica delle circostanze sulle quali tali
soggetti saranno chiamati a deporre, risponde perfettamente, secondo
la difesa del Governo, ai principi ispiratori del nuovo codice in
ordine alla piena dialettica processuale fra le parti. Il fatto che
ciò avvenga solo per taluni mezzi di prova (e non anche per le prove
documentali) trova idonea motivazione nella stessa diversità
ontologica dei mezzi di prova a confronto (l'una basata su testimoni,
l'altra su documenti).
4. - Ha depositato atto di costituzione in giudizio Falaguasta
Ferdinando, imputato nel giudizio a quo , limitandosi a dedurre
anch'egli l'illegittimità costituzionale delle norme medesime. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Padova solleva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e
495, terzo comma, del codice di procedura penale:" il primo (art.
468, primo comma) nella parte in cui non prevede la locuzione "o
l'ammissione dei documenti", dopo il termine "consulenti tecnici", e
"e dei documenti", dopo il termine "esame"; il secondo (art. 567,
secondo comma) nella parte in cui non prevede la locuzione "e dei
documenti" dopo l'indicazione dell'art. "468"; il terzo (art. 495,
terzo comma) nel suo insieme".
2. - In sintesi il giudice remittente ritiene che la disciplina
risultante dalle norme impugnate, in quanto non prevede che anche la
richiesta di ammissione di documenti segua il medesimo regime
previsto dall'art. 468 del codice di procedura penale (o dall'art.
567 per il giudizio pretorile), per la richiesta di esame di
testimoni, periti e consulenti, (e cioè mediante il deposito della
lista dei documenti di cui si richiede l'ammissione almeno sette
giorni - o due, ex art. 567 - prima della data fissata per il
dibattimento) contrasti:
con l'art. 3 della Costituzione: per irragionevole disparità di
trattamento tra mezzi di prova di eguale valenza; nonché per
violazione del principio di eguaglianza tra le parti (mentre le parti
private conoscono il contenuto del fascicolo del pubblico ministero,
non altrettanto il pubblico ministero conosce della documentazione in
possesso di queste);
con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione: per
l'impossibilità di valutare compiutamente tutte le scelte difensive
a fronte di una prova documentale introdotta senza preavviso (con
particolare riferimento alla possibilità di richiedere il
patteggiamento o di opporsi all'ammissibilità della prova).
3. - La questione non è fondata.
Occorre premettere che è stata già sottoposta al giudizio della
Corte, e decisa con la sentenza n. 203/1992, analoga fattispecie
processuale riguardante la posizione di eventuale svantaggio in cui
può trovarsi chi vede ammessa l'acquisizione di prove richieste da
altra parte per la prima volta in sede dibattimentale (art. 493,
terzo comma: "quando la parte che le richiede dimostra di non averle
potute indicare tempestivamente") senza avere la possibilità di
usufruire di un termine per esaminare le deduzioni avversarie ed
approntare un'idonea linea difensiva o accusatoria.
La citata decisione ha chiaramente affermato che l'esigenza di
esaminare adeguatamente le prove indicate dalle altre parti, al fine
di opporsi all'ammissione delle stesse o di dedurre prova contraria,
integra senz'altro una di quelle "ragioni di assoluta necessità" che
abilita il giudice a disporre, ai sensi dell'art. 477, secondo comma,
del codice di procedura penale, la sospensione del dibattimento per
il tempo occorrente a soddisfare adeguatamente, caso per caso,
l'esigenza stessa.
Non vi sono motivi perché, anche nel caso in esame, l'allegata
difficoltà di esaminare le prove documentali di cui è chiesta
l'ammissione non possa essere agevolmente superata dalla concessione
di un termine ex art. 477, secondo comma, nei sensi indicati dalla
citata sentenza n. 203/1992.
4. - Anche la lamentata impossibilità per l'imputato di scegliere
un rito alternativo (ad es.: patteggiamento) ove, di fronte ad un
documento a sorpresa, debba ravvisarne la convenienza, deve ritenersi
censura inconsistente: la Corte ha già espresso il principio che
spetta all'imputato valutare la convenienza per un rito alternativo o
per il dibattimento "onde egli non ha che da addebitare a sé
medesimo la conseguenza della propria scelta" (sentenza n. 316/1992;
cfr. anche sentenza n. 129/1993). Ed è in questa valutazione che
egli dovrà considerare l'eventualità che in dibattimento possano
emergere fisiologicamente nuove contestazioni o, come nel caso, nuove
prove.
5. - Del pari inconsistente è il rilievo sull'allegata disparità
di trattamento (mentre le parti private conoscono il contenuto del
fascicolo del pubblico ministero, non altrettanto quest'ultimo può
conoscere della documentazione in possesso di queste); per quanto si
è ora esposto, una volta garantito per tutte le parti in giudizio il
diritto alla controprova (art. 495, secondo comma, e art. 468, quarto
comma) ed un congruo termine per esercitarlo, la preventiva
conoscenza da parte dell'imputato del contenuto del fascicolo del
pubblico ministero, lungi dal costituire un privilegio, rappresenta
una elementare garanzia dell'esercizio del diritto di difesa; né
può dirsi che la prova testimoniale non abbia, rispetto alla prova
documentale, delle peculiari caratteristiche tali da giustificare una
presentazione delle relative liste prima del dibattimento: si tratta
infatti di indicare non solo i nomi dei testi ma anche le circostanze
di fatto prospettate, di modo che la controparte, per difendersi
adeguatamente, sia posta in grado di reperire e chiedere la citazione
a prova contraria di altri testi, e questo proprio in funzione
dell'attività che dovrà essere svolta davanti al giudice per
l'assunzione delle prove.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Padova con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte