Sentenza n. 284/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 53legge 689/1981
applicata al caso
- art. 5legge 187/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come
modificato, dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993,
n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n.
296, promossi con ordinanze emesse il 6 luglio 1994 dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia, il
19 ottobre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Roma, il 1 dicembre 1994 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, il 13
dicembre 1994 dal Tribunale militare di Verona, iscritte
rispettivamente ai nn. 604 e 755 del registro ordinanze 1994 e nn. 75
e 80 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1994, e nn. 1 e 8, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - All'esito del giudizio abbreviato a carico di Mazzocut
Zecchin Fabrizio, imputato di diserzione, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato,
su eccezione della difesa, questione di legittimità, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle
sanzioni sostitutive ai procedimenti penali instaurati avanti ai
Tribunali militari". Richiamate le precedenti decisioni di
inammissibilità di questa Corte, il giudice a quo rileva che "due
eventi normativi di significativo valore" successivi agli interventi
della Corte impongono un riesame della questione: vale a dire
l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e del
decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12
agosto 1993, n. 296. Una determinante valenza assumerebbe il secondo
dei due testi normativi con il quale, oltre a disporsi l'aumento
della durata delle pene detentive assoggettabili al regime delle
sanzioni sostitutive, "si è consentita l'applicazione delle dette
sanzioni" prescindendo dall'entità della pena edittale e dall'organo
competente a giudicare. Il nuovo assetto non ha, peraltro, provocato
un mutamento della linea interpretativa seguita dalla Corte di
cassazione quanto all'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai
reati giudicati dai tribunali militari, nonostante lo spazio aperto
dalla giurisprudenza di merito inducesse a rimeditare sulle
conclusioni cui era pervenuta la sentenza n. 279 del 1987. Più in
particolare, il fatto che il giudice legittimato ad applicare le
sanzioni sostitutive non sia più soltanto il pretore "fa diventare
'normale' la sostituzione delle pene con le suddette misure in
presenza di reati punibili entro certi limiti edittali", rendendo
così non più giustificabile la sottrazione dei soggetti giudicati
con il rito militare; tanto più che il nuovo codice di procedura
penale ha consistentemente "avvicinato i due processi penali". Del
resto, la specificità dell'ordinamento penale militare non appare
più consentire una simile differenza di disciplina. Infatti, mentre,
da un lato, il richiamo alla pretesa "inammissibilità della pena
pecuniaria", non costituisce un dato ontologicamente ostativo,
essendo rinvenibili, nel sistema del diritto penale militare, norme
"che vi fanno (o vi hanno fatto espresso riferimento (art. 410
C.P.M.P.; artt. 150 e 152 D.P.R. n. 237/1964)", dall'altro lato, lo
status di militare e la finalità della reclusione militare, non
rappresentano un ostacolo insuperabile ai fini dell'applicazione
delle sanzioni sostitutive, potendosi profilare meccanismi in grado
di consentire lo svolgimento del "servizio militare" in costanza
delle sanzioni stesse, mentre la peculiarità della reclusione
militare non deve necessariamente condurre "all'esecuzione in
carcere".
2. - Nel corso dell'udienza preliminare a carico di
Pettinato Pier Luigi, imputato di furto militare aggravato, la difesa
del Pettinato chiedeva l'applicazione della pena ex art. 444 del
codice di procedura penale, pena da sostituirsi a norma dell'art. 53
e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella pena della
multa. Il Pubblico ministero negava il suo consenso per
l'inapplicabilità ai reati militari delle dette sanzioni. Il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Padova ha allora sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 53
della legge n. 689 del 1981, come modificato dal decreto-legge 14
giugno 1993, n. 187, "nella parte in cui esclude l'applicazione delle
sanzioni sostitutive ai reati militari". L'ordinanza di rimessione
muove anch'essa dal nuovo assetto normativo derivante dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993,
n. 296, segnalando che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 54 della
legge n. 689 del 1981, "non risulta più alcun dato ostativo
all'applicazione delle sanzioni sostitutive da parte dei Tribunali
militari"; in particolare quell'ostacolo che aveva determinato la
Corte costituzionale a dichiarare, a suo tempo, l'inammissibilità
della questione. Poiché, peraltro, il "diritto vivente" derivante
da un costante indirizzo interpretativo della Corte di cassazione è
nel senso dell'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive, sia che
le dette misure non siano applicabili davanti ai tribunali militari
sia che esse non trovino applicazione solo relativamente ai reati
militari da chiunque commessi, il giudice a quo ravvisa nell'art. 53
della legge n. 689 del 1981, così come interpretato, contrasto con i
parametri costituzionali sopra indicati. Ove si acceda al primo
indirizzo interpretativo, il principio di eguaglianza risulterebbe
vulnerato perché da un dato meramente accidentale, quale il giudizio
instauratosi per effetto della connessione, deriva l'applicabilità
delle sanzioni sostitutive che resta, invece, preclusa in mancanza
"del menzionato vincolo processuale". Se, poi, non operando la
connessione, al civile, giudicato dal giudice ordinario per concorso
in un reato militare, venga applicata la sanzione sostitutiva, negata
al militare per essere lo stesso giudicato da un tribunale militare,
la disparità di trattamento diviene ancor più evidente, fino a
raggiungere la sistematicità nel caso di concorso in reato militare
tra militare infradiciottenne e militare maggiorenne. Un'analoga
disparità di trattamento sarebbe ravvisabile ove si segua il diverso
indirizzo interpretativo, solo considerando la categoria dei reati
obiettivamente militari (art. 37 del codice penale militare di pace)
i quali, nei loro elementi costitutivi, sono, in tutto o in parte,
previsti dalla legge penale comune. Senza che il maggior rigore
sanzionatorio possa essere giustificato dalla qualità di militare
del soggetto attivo: anche un civile può, infatti, commettere un
reato militare, mentre al militare "spettano i diritti che la
Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini (art. 3 della
legge 11 luglio 1978, n. 382)". L'art. 27, terzo comma, della
Costituzione resterebbe, a sua volta, compromesso perché negando al
militare - solo per la sua qualità - l'applicabilità delle sanzioni
sostitutive gli si preclude l'utilizzabilità di un regime che ha lo
scopo di rieducare il condannato per reati comuni di modesta
gravità, senza che in ogni caso sussista una situazione di effettiva
incompatibilità tra status di militare e sanzioni sostitutive.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, n. 8, prima serie speciale, del 22 febbraio
1995.
3. - Al termine delle indagini preliminari, il Pubblico
ministero presso il Tribunale militare di Roma chiedeva al Giudice
per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale il rinvio a
giudizio di Flore Luciano per il reato di cui all'art. 8, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2
della legge 24 dicembre 1974, n. 695. All'udienza preliminare il
difensore formulava richiesta di "patteggiamento" domandando la
sostituzione della pena richiesta con la sanzione sostitutiva della
libertà controllata. A tale richiesta aderiva il Pubblico ministero.
Il giudice a quo ha, allora, sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in
cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive per i
reati militari". Contesta il Giudice rimettente che alla stregua del
nuovo assetto normativo, dal quale è scaturito un diverso tipo di
legittimazione quanto all'applicabilità delle sanzioni sostitutive
(è stato abrogato l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, che
attribuiva solo al pretore il potere di applicare le sanzioni
sostitutive), possa più trovare applicazione il decisum della
sentenza costituzionale n. 279 del 1987. Una linea interpretativa
ingiustificatamentenon incisa dalle decisioni della Corte di
cassazione che, attestate alla pronuncia della Corte costituzionale,
non hanno individuato il novum scaturente dagli interventi
legislativi sull'art. 54 della legge n. 689 del 1981. Donde la
violazione del principio di eguaglianza per la disparità di
trattamento "tra imputato per reati comuni e imputato per reati
militari", una discriminazione che "può trovare giustificazione solo
in esigenze specifiche, del consorzio militare e non nell'apodittica
affermazione della specialità della materia".
4. - Nel corso del
dibattimento a carico di De Francesco Pierpaolo, imputato di lesioni
personali e di ingiuria, il Tribunale militare di Verona ha
denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, "nella parte in cui
non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive, di cui al
medesimo articolo, ai procedimenti penali avanti ai Tribunali
militari". Il procedimento proviene dal rinvio da parte della Corte
di cassazione la quale aveva annullato la sentenza del giudice di
merito che, dopo avere, sull'accordo delle parti, applicato la pena
richiesta, aveva irrogato la sanzione sostitutiva della pena
pecuniaria (in sostituzione della pena di mesi uno di reclusione
militare). Secondo la Corte, invece, così operando, il giudice a quo
avrebbe violato l'art. 53 della legge n. 689 del 1981 - che preclude
l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari - così
da far venir meno uno dei presupposti della pena patteggiata
costituito, appunto, dall'applicabilità anche ai reati militari
delle sanzioni sostitutive. Il Tribunale ritiene vulnerato dalla
norma così come interpretata dalla Cassazione il principio di
eguaglianza, perché l'imputato di reati militari si trova in
posizione deteriore rispetto all'imputato di reati comuni, non
potendo utilizzare il trattamento, "chiaramente più vantaggioso"
riservato agli imputati del secondo tipo, nonostante gli ostacoli
all'applicabilità delle sanzioni sostitutive siano privi di
fondamento. Sia perché la specificità dell'ordinamento militare
"non appare contrastante con l'applicazione di una pena pecuniaria
sia perché reclusione militare e reclusione comune "hanno a
fondamento le medesime ragioni afflittive e riabilitative", sia, infine, perché la legge n. 296 del 1993 "ha eliminato i limiti
precedentemente stabiliti circa l'organo che può infliggere le
sanzioni sostitutive".
5. - In tutti i giudizi, ad eccezione di quello instaurato dal
Tribunale militare di Roma, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata. Relativamente alla denuncia
incentrata sull'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura generale
dello Stato sostiene che non sarebbero assolutamente venute meno le
ragioni preclusive alla pronuncia richiesta dalle ordinanze di
rimessione; e ciò stando alla costante linea interpretativa seguita
dalla Corte di cassazione che ha reiteratamente rimarcato l'autonomia
che contrassegna il sistema sanzionatorio della giustizia militare.
D'altro canto, all'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689 del
1981 non può essere assegnato un ruolo che ecceda l'ambito del
sistema ove esso è destinato ad operare, senza che divenga possibile
per questa Corte intervenire con una pronuncia additiva, non essendo,
oltre tutto, contestabile la diversità delle condizioni soggettive
ed oggettive che presiedono al sistema della giustizia militare,
"prima ancora che al suo apparato sanzionatorio e che si oppongono
all'estensione di regole aventi, fra l'altro, specifica e contingente
giustificazione, proprio di un altro sistema e di altro apparato
sanzionatorio". Circa, poi, la dedotta violazione dell'art. 27 della
Costituzione (parametro invocato dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Padova), l'Avvocatura
addebita al rimettente di non avere enunciato chiaramente le ragioni
per cui la mancata sostituzione della pena detentiva farebbe venir
meno la funzione rieducativa della pena; un'affermazione che potrebbe
essere ritenuta valida in via di principio soltanto riconducendola
alla diversa tematica "della rispondenza in via generale della pena
detentiva alla funzione di rieducazione". Così da reintrodurre una
questione avente come esclusivo punto di riferimento l'art. 3 della
Costituzione. Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sollevano un'identica
questione. I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere
decisi con un'unica sentenza.
2. - Comune oggetto di censura è l'art. 53 della legge 24
novembre 1981, n. 689, nel testo sostituito ad opera dell'art. 5,
comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui
non prevede l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi ai reati militari. Per la verità, talune delle
ordinanze di rimessione fanno riferimento alla mancata applicazione
delle dette sanzioni "ai procedimenti penali instaurati davanti ai
tribunali militari"; il che peraltro, non modifica i termini della
questione, risultando la giurisdizione militare rigorosamente
attestata alla cognizione dei reati militari commessi da soggetti
appartenenti alle Forze armate (v. art. 103, ultimo comma, ultima
parte, della Costituzione). Tutti i giudici a quibus lamentano
violazione dell'art. 3 della Costituzione ora sotto il profilo della
ingiustificata disparità di trattamento fra imputati militari e
imputati comuni ora sotto il profilo della intrinseca irrazionalità
della disciplina denunziata. E ciò anche chiamando in causa le
novazioni normative che hanno attinto l'art. 53 della legge n. 689
del 1981, in forza del già ricordato decreto-legge n. 187 del 1993,
convertito dalla legge n. 296 del 1993 che, oltre ad elevare i
limiti di pena ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive,
hanno esteso la competenza ad irrogarle a qualsiasi giudice, laddove
l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, abrogato dall'art. 5, comma 1-bis, del detto decreto-legge, consentiva la sostituzione della pena
detentiva "quando si tratti di reati di competenza del pretore, anche
se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore
o commessi da persone minori degli anni diciotto". Più in
particolare, sotto il primo profilo, si è rilevato (v. R.O. n. 604
del 1994) che, derivando dalla novazione normativa la "normalità"
del regime delle sanzioni sostitutive, l'irrazionalità della
differenza di trattamento fra militari e civili, già stigmatizzata
dalla sentenza n. 279 del 1987, che aveva dichiarato
l'inammissibilità della questione, avrebbe raggiunto un livello tale
da non consentire l'ulteriore permanenza in vita della disciplina
denunciata; considerando, oltre tutto, che gli interventi additivi,
ritenuti allora preclusi, sarebbero divenuti praticabili per essere
scomparsi molti degli impedimenti che si opponevano alla
dichiarazione di illegittimità, anche perché il nuovo codice di
rito avrebbe "sensibilmente avvicinato i due processi penali" così
da non giustificare una differenziazione fondata in via esclusiva
sullo status dell'imputato. Due ordinanze (entrambe del Tribunale
militare di Padova) sostengono che l'applicabilità delle sanzioni
sostitutive ai reati militari scaturirebbe dalla semplice
interpretazione della legge di modifiche al sistema penale nel testo
riformato. Un'operazione a cui è di ostacolo solo il costante
orientamento della Corte di cassazione che, pure dopo l'entrata in
vigore del decreto-legge n. 187 del 1993, convertito dalla legge n.
296 del 1993, si è uniformemente pronunciata nel senso
dell'inapplicabilità delle dette misure ai reati militari. Donde,
ancora, una disparità di trattamento tra imputati militari e
imputati comuni assolutamente ingiustificata per l'assenza di
esigenze specifiche del consorzio militare, la sola condizione che -
almeno di regola - possa far escludere l'illegittimità
costituzionale di un trattamento differenziato ai fini penali (così
R.O. n. 755 del 1994). Un aspetto, quello ora ricordato, ritenuto
determinante pure sotto il profilo - il secondo, denunciato sempre
con riferimento all'art. 3 della Costituzione - della intrinseca
irrazionalità della norma censurata (v. R.O. n. 604 del 1994).
Un'ordinanza, infine (R.O. n. 75 del 1995), ritiene vulnerato anche
l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in stretta connessione
con l'affermata violazione del principio di eguaglianza; e ciò in
quanto, una volta che si sia riconosciuta alle sanzioni sostitutive
la finalità di rieducare il condannato per reati comuni di modesta
gravità, risulterebbe davvero incongruo non applicare tali sanzioni
ai reati militari connotati da caratteristiche sostanzialmente
identiche.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo per il
Presidente del Consiglio dei ministri in tre dei quattro giudizi
(precisamente quelli introdotti da R.O. n. 604 del 1994, n. 75 del
1995 e n. 80 del 1995), ha dedotto l'inammissibilità (e, in via
subordinata, l'infondatezza) della questione, in quanto già
dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 279 del
1987. I due "eventi normativi" evidenziati dai giudici a quibus non
assumerebbero alcuna valenza decisiva ai fini della soluzione della
questione stessa. Non l'entrata in vigore del codice di procedura
penale, non essendo modificate le ragioni di fondo che, conferendo
autonomia al regime sanzionatorio della giustizia militare, rendono
ragionevole l'applicazione di criteri più rigorosi nell'ambito di
esso; non il decreto-legge n. 187 del 1993, convertito dalla legge n.
296 del 1993, che ha soltanto determinato una concentrazione dei
criteri che, all'interno del sistema delineato, ed esclusivamente
entro di esso, presiedevano alla sostituzione della pena. Rimarrebbe,
dunque, immutata l'impossibilità di un intervento in via additiva
per la pluralità di scelte discrezionali riservate, come tali, al
legislatore. Né, ancora, secondo l'Avvocatura, qualsivoglia
elemento di novità proverrebbe dal richiamo, contenuto in una delle
ordinanze di rimessione, alla funzione rieducativa della pena, che
potrebbe acquistare un qualche rilievo solo se ricondotta nell'area
dell'art. 3 della Costituzione, relativamente alla quale la
specificità del diritto penale militare viene a rappresentare un
ostacolo insormontabile per qualsiasi decisione di accoglimento.
4. - La questione è fondata.
Vanno, anzitutto, condivise le deduzioni dell'Avvocatura generale
dello Stato circa il rilievo delle innovazioni normative invocate dai
giudici a quibus a dimostrazione di un assetto così strutturato da
consentire un intervento additivo della Corte. Ed invero, mentre del
tutto generico risulta il richiamo al codice di procedura penale del
1988, non sembra che l'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689
del 1981 offra un contributo decisivo in grado di superare gli
ostacoli già ampiamente enucleati dalla sentenza n. 279 del 1987,
non foss'altro perché le previsioni "novellate" risultano sempre
predisposte con esclusivo riferimento ai reati comuni, come - a parte
ogni ulteriore considerazione - univocamente emerge dal regime delle
esclusioni oggettive di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981,
rimasto indenne da ogni intervento legislativo. Del resto, sulla base
della stessa ratio decidendi posta a fondamento della sentenza n. 279
del 1987, la Corte, prima ancora che la disciplina delle sanzioni
sostitutive venisse in parte riscritta dal legislatore, aveva, con
ordinanza n. 230 del 1990, già contestato - dichiarando la manifesta
inammissibilità della medesima questione - che la "semplice
"eliminazione dall'ordinamento dell'art. 54 della legge n. 689 del
1981" rappresentasse "una via praticabile o costituzionalmente
obbligata per la risoluzione" del quesito prospettato. Un tale
intervento "ablativo", infatti, avrebbe "l'effetto di modificare
l'intero sistema di identificazione dei reati per cui sono ammesse le
pene sostitutive, privandolo di uno dei due cardini su cui l'ha
imperniato il legislatore (l'entità della pena edittale da
quantificarsi con riferimento alla sfera della competenza pretorile)
e risolvendosi in una integrale ridefinizione della normativa in
questione". Così da rendere chiaro come non il solo fatto che le
sanzioni sostitutive risultassero applicabili esclusivamente ai reati
di competenza del pretore costituisse dato ostativo ad una pronuncia
d'illegittimità. Ciò è tanto vero che nella sentenza n. 279 del
1987 si riscontrarono quali ulteriori ostacoli al fine di
rintracciare una soluzione costituzionalmente obbligata, da un lato,
la insuscettività di rendere applicabili le esclusioni oggettive di
cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981, dall'altro lato, una
serie di "difficoltà, non decisive ma comunque non agevolmente
superabili", a partire "dalla non previsione di pene pecuniarie nel
codice penale militare di pace, che renderebbe problematica
l'operatività della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria", per
finire con i "particolari contenuti delle altre due sanzioni
sostitutive, la semi-detenzione e la libertà controllata, non sempre
adeguabili allo stato di militare". Se ne deve, dunque, trarre la
conclusione che non la sola mancata previsione dell'applicabilità
delle sanzioni sostitutive ai reati militari precludesse l'effetto
"estensivo" allora invocato ma che tale effetto non fosse comunque
raggiungibile attraverso una pronuncia di illegittimità
costituzionale per l'impossibilità di disporre di un quadro
normativo in grado di dare regolamentazione - sia pure solo
interlocutoriamente - alla disciplina risultante dall'effetto
caducatorio. Ora ciò, se conferma l'impraticabilità di un
intervento additivo, comprova pure come sia impossibile percorrere un
itinerario interpretativo diverso da quello seguito dalla costante
giurisprudenza di legittimità anche successivamente agli
"aggiustamenti" normativi più volte ricordati. Del che i giudici a
quibus, con argomentazioni non sempre coincidenti e talora pure con
enunciazioni critiche rispetto a quello che può dirsi ormai il
"diritto vivente", mostrano di essere consapevoli. A differenza di
altri tribunali militari che hanno direttamente applicato quello che,
nello specifico, era da loro considerato lo ius novum, essi hanno
ritenuto di sollevare questione di legittimità proprio sulla base
della soluzione ermeneutica adottata dalla Corte di cassazione
attestata a decisa corrispondenti a quelli enunciati nel sistema
antecedente alla riforma.
5. - La permanente impossibilità di pervenire ad un intervento di
tipo additivo non è, però, di ostacolo alla dichiarazione
d'illegittimità costituzionale per contrasto con il principio di
eguaglianza, sotto il profilo della ingiustificata disparità di
trattamento - restando in tal modo assorbiti gli altri profili di
illegittimità denunciati - dell'art. 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle
sanzioni sostitutive ai reati militari. Già la sentenza n. 279 del
1987 ebbe ad affermare come la declaratoria di inammissibilità cui
era giocoforza pervenire andava considerata soluzione "sicuramente
inappagante per i quesiti che la giustizia propone con giustificata
preoccupazione", richiamando "l'attenzione del legislatore sull'ormai
indifferibile esigenza di dare alla materia in esame una più
adeguata normativa". Il fatto che, a distanza di circa otto anni, il
legislatore non abbia ritenuto di dare alcuna regolamentazione ad una
materia del cui attuale immodificato assetto questa Corte aveva
indicato il grave contenuto discriminatorio nei confronti dei
condannati militari (nessuna proposta o disegno di legge risulta,
infatti, presentato) rende doveroso disporre che una tale
ingiustificata disparità di trattamento non abbia ulteriormente a
protrarsi; il tutto secondo la linea già tracciata dalla precedente
pronuncia d'inammissibilità attenta a rimarcare, nell'ottica della
decisione "manipolativa", come non vi fosse posto per
quell'intervento richiestole, ma che tuttavia, "fra le non poche
carenze addebitabili al settore quella della mancata regolamentazione
delle sanzioni sostitutive per le pene militari brevi non è né la
meno grave né la meno bisognosa di urgente soluzione".
6. - Senonché, ferma restando la caducazione della norma
censurata e la conseguente applicabilità anche ai reati militari
delle sanzioni sostitutive - secondo le modalità che verranno definite dal legislatore e nei limiti di pena stabiliti dall'art. 53,
primo, secondo e quarto comma, della legge n. 689 del 1981 - residua
l'esigenza di comporre le antinomie emergenti tra il sistema dettato
dalla legge di modifiche al sistema penale e le particolari categorie
di soggetti nei confronti dei quali le ulteriori norme della legge n.
689 del 1981 devono essere applicate. Con la conseguenza che gli
altri precetti della stessa legge che dettino prescrizioni in materia
di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi saranno riferibili
anche ai reati militari, alla condizione che esse non risultino
incompatibili con la posizione soggettiva del condannato. Rimane
riservato al legislatore, nel rispetto del principio di
ragionevolezza e degli altri princip/' costituzionali, il compito di
apprestare una disciplina che adegui il regime delle sanzioni
sostitutive sia alle peculiari finalità rieducative della pena
militare sia al particolare status del condannato. Un intervento
divenuto ormai davvero indifferibile anche in vista di non
determinare, in conseguenza del vuoto normativo, una nuova disparità
di trattamento, questa volta a favore dei militari e non certo
addebitabile al decisum della Corte. Si allude, in particolare, al
regime delle esclusioni oggettive, relativamente ai reati che abbiano
una corrispondenza teleologica nel codice penale militare di pace
rispetto alle previsioni dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981 (o
ad altre esclusioni che il legislatore, nell'esercizio del suo potere
discrezionale, riterrà di introdurre). Sempre nell'ottica di
un'effettiva rispondenza alla funzione afflittiva delle sanzioni
sostitutive non si potrà, poi, non tener conto di quelle che la
sentenza n. 279 del 1987 indicò come condizioni ostative ad una
pronuncia di illegittimità. Così, relativamente alla pena
pecuniaria, la sua estraneità al sistema penale militare (v.
sentenza n. 280 del 1987) pare, infatti, contraddetta pure dall'art.
57, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, che la "considera
sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva". Quanto, poi,
alla semidetenzione ed alla libertà controllata, sarà necessaria
un'opera di adattamento in grado di modellare la forza afflittiva di
tali sanzioni allo status di militare. Si pensi - per indicare le
incompatibilità più eclatanti - al richiamo alla "residenza" (art.
55, primo comma, art. 56, primo comma, numero 1), al divieto di
detenere armi, munizioni ed esplosivi (art. 55, secondo comma, numero
2, art. 56, primo comma, numero 3, una problematica, peraltro,
analoga a quella riguardante gli appartenenti ai corpi armati non
militarizzati), all'obbligo di presentarsi presso il locale ufficio
di pubblica sicurezza (art. 56, primo comma, numero 2).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle
pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in
motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte